Language of document : ECLI:EU:C:2011:245

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

presentate il 14 aprile 2011 (1)

Cause riunite C‑191/09 P e C‑200/09 P

Consiglio dell’Unione europea (causa C‑191/09 P),

Commissione europea (causa C‑200/09 P)

contro

Interpipe Niko Tube,

Interpipe NTRP


«Impugnazione — Politica commerciale comune — Dumping — Regolamento (CE) n. 384/96 — Artt. 2, n. 10, 3, n. 2, 18, n. 3, e 19, n. 3 — Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione — Adeguamento — Diritti della difesa — Importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, dalla Croazia, dalla Romania, dalla Russia e dall’Ucraina — Regolamento (CE) n. 954/2006 — Cooperazione dell’industria dell’Unione — Utilizzo di dati riservati»





Indice


I — Introduzione

II — Fatti e sentenza impugnata

III — Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

IV — Analisi

A — Sui motivi delle impugnazioni principali concernenti errori di diritto nella valutazione del Tribunale relativa all’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base

1. Sui motivi delle impugnazioni principali concernenti errori di diritto nell’applicazione per analogia della giurisprudenza relativa alla nozione di entità economica unica

a) Argomenti delle parti

b) Analisi

2. Sui motivi delle impugnazioni principali concernenti un errore di diritto nella ripartizione dell’onere della prova relativa alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base

a) Argomenti delle parti

b) Analisi

3. Sui motivi delle impugnazioni principali relativi alla violazione dei limiti del controllo giurisdizionale

a) Argomenti delle parti

b) Analisi

B — Sul terzo motivo dell’impugnazione incidentale, relativo ad errori di diritto commessi nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base per quanto riguarda transazioni effettuate dalla SEPCO e aventi ad oggetto tubi prodotti dalla Niko Tube

1. Argomenti delle parti

2. Analisi

C — Sui motivi delle impugnazioni principali relativi ad errori di diritto nella constatazione di una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti in primo grado nel contesto dell’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base

1. Argomenti delle parti

2. Analisi

D — Sui primi due motivi dell’impugnazione incidentale proposta dalla Niko Tube e dalla NTRP

1. Sul primo motivo dell’impugnazione incidentale, relativo ad errori di diritto che avrebbero asseritamente inficiato l’esame del calcolo del valore normale effettuato dal Tribunale

a) Fatti essenziali della causa attinenti all’esclusione dei tubi atomici rientranti sotto l’NCP KE4

b) Sui cinque capi del primo motivo dell’impugnazione incidentale

c) Sui primi due capi, concernenti, rispettivamente, la violazione dei diritti della difesa e la violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale

i) Argomenti delle parti

ii) Analisi

d) Sul terzo capo, relativo alla mancata risposta ad un motivo

i) Argomenti delle parti

ii) Analisi

e) Sul quarto capo, relativo ad un errore manifesto di valutazione del dovere di diligenza

i) Argomenti delle parti

ii) Analisi

f) Sul quinto capo, relativo allo snaturamento del senso chiarissimo degli elementi di prova

i) Argomenti delle parti

ii) Analisi

2. Sul secondo motivo dell’impugnazione incidentale, relativo ad errori di diritto che avrebbero asseritamente inficiato l’esame del Tribunale concernente la determinazione del pregiudizio a danno dell’industria dell’Unione

a) Considerazioni preliminari

b) Sugli otto capi del secondo motivo dell’impugnazione incidentale, relativi ad errori di diritto che avrebbero inficiato l’esame dell’asserita violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del regolamento di base

i) Antecedenti essenziali degli aspetti pertinenti della controversia e delle considerazioni del Tribunale

ii) Argomenti delle parti

iii) Analisi

— Sui primi due capi

— Sugli altri capi del motivo, nelle parti concernenti le società collegate elencate al punto 111 della sentenza impugnata

c) Sui due capi del secondo motivo dell’impugnazione incidentale, relativi ad errori di diritto che avrebbero inficiato l’esame dell’asserita violazione dell’art. 19, n. 3, del regolamento di base

i) Argomenti delle parti

ii) Analisi

V — Sul ricorso dinanzi al Tribunale

VI — Sulle spese

VII — Conclusione

I —    Introduzione

1.        Con le rispettive impugnazioni, il Consiglio dell’Unione europea (causa C‑191/09 P) e la Commissione europea (causa C‑200/09 P) chiedono alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 marzo 2009, Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio (in prosieguo: la «sentenza impugnata» (2), nella parte in cui ha annullato l’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 2006, n. 954, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio [e il riesame a titolo di scadenza] delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai[o] non legati, originari, tra l’altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai[o] non legati, originari [tra l’altro, della Russia e della Romania e] della Croazia e dell’Ucraina (in prosieguo: il «regolamento controverso») (3).

2.        Nella loro comparsa di risposta, la Interpipe Niko Tube (in prosieguo: la «Niko Tube») e la Interpipe NTRP (in prosieguo: la «NTRP») hanno proposto un’impugnazione incidentale, conformemente all’art. 116 del regolamento di procedura della Corte, nei limiti in cui il Tribunale ha respinto le loro domande.

II — Fatti e sentenza impugnata

3.        La Niko Tube e la NTRP sono due società ucraine produttrici di tubi senza saldatura. Esse sono collegate a due società di vendita, ossia la SPIG Interpipe (in prosieguo: la «SPIG»), con sede in Ucraina, e la SEPCO, con sede in Svizzera.

4.        A seguito di una denuncia, nel marzo 2005 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping avente ad oggetto le importazioni di taluni tipi di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra gli altri paesi, dell’Ucraina.

5.        L’inchiesta relativa al dumping e al conseguente pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004. L’esame delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio ha interessato il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004.

6.        Tenuto conto dell’elevato numero di produttori comunitari, la Commissione, conformemente all’art. 17 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (4), nella versione modificata con regolamento (CE) del Consiglio 8 marzo 2004, n. 461 (5) (in prosieguo: il «regolamento di base»), ha scelto un campione di cinque produttori comunitari per le esigenze dell’inchiesta. Nella sua composizione iniziale il campione comprendeva i seguenti cinque produttori comunitari: Dalmine SpA (in prosieguo: la «Dalmine»), Benteler Stahl/Rohr GmbH, Tubos Reunidos SA (in prosieguo: la «Tubos Reunidos»), Vallourec & Mannesmann France SA, V & M Deutschland GmbH. Poiché la Benteler Stahl/Rohr GmbH ha deciso di non cooperare, la Commissione l’ha sostituita con la Rohrwerk Maxhütte GmbH.

7.        Con lettere 6 giugno e 14 luglio 2005 la Niko Tube e la NTRP come pure la SPIG e la SEPCO trasmettevano alla Commissione le loro risposte al questionario antidumping. Le visite di verifica nei locali della Niko Tube e della NTRP nonché presso la SPIG si sono tenute dal 17 al 26 novembre 2005.

8.        Il 27 febbraio 2006 la Commissione trasmetteva alla Niko Tube e alla NTRP il primo documento di informazione finale che esponeva in dettaglio i fatti e i motivi per cui proponeva l’adozione di misure antidumping definitive.

9.        Con lettera 22 marzo 2006 la Niko Tube e la NTRP hanno ufficialmente contestato le conclusioni della Commissione quali esposte nel primo documento di informazione finale. Esse hanno sostenuto che la Commissione aveva erroneamente incluso dati relativi a prodotti non fabbricati da loro, che la Commissione aveva comparato il valore normale e il prezzo all’esportazione a stadi commerciali differenti, il che era in contrasto con l’art. 2, n. 10, primo comma, del regolamento di base, e che la Commissione aveva violato l’art. 2, n. 9, di detto regolamento trattando la SEPCO come importatore e definendo il suo prezzo di esportazione mediante ricostruzione.

10.      In seguito a due audizioni in presenza della Niko Tube e della NTRP e a successivi contatti con tali società, la Commissione adottava, in data 24 aprile 2006, un secondo documento di informazione finale. In tale documento la Commissione respingeva la domanda di esclusione dal calcolo del valore normale di taluni prodotti non fabbricati dalla Niko Tube e dalla NTRP e cioè i prodotti rientranti nel numero di controllo dei prodotti (in prosieguo: l’«NCP») KE4 e procedeva ad un adeguamento dei prezzi di vendita della SEPCO, non più ai sensi dell’art. 2, n. 9, del regolamento di base, ma ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del medesimo regolamento. In tale documento, infine, la Commissione forniva informazioni relative alla cooperazione dell’industria comunitaria.

11.      Con fax del 26 aprile 2006 la Niko Tube e la NTRP ricordavano alla Commissione che i dati forniti in risposta al questionario antidumping e verificati dai funzionari della Commissione dimostravano che i tubi atomici rientranti sotto l’NCP KE4 non erano fabbricati da loro.

12.      Con lettera 4 maggio 2006 tali società presentavano le loro osservazioni complete sul secondo documento di informazione finale alla Commissione.

13.      Il 7 giugno 2006 la Commissione adottava e pubblicava la propria proposta di regolamento antidumping definitivo.

14.      Con fax pervenuto alla Niko Tube e alla NTRP il 26 giugno 2006 alle 19.06, la Commissione replicava agli argomenti sollevati dalle ricorrenti nel fax del 26 aprile 2006 e nella lettera del 4 maggio 2006, ad eccezione dell’argomento relativo alla mancanza di cooperazione dell’industria comunitaria. Con lettera indirizzata alla Niko Tube e alla NTRP il 16 giugno 2006 e pervenuta a queste ultime il 27 giugno 2006, la Commissione rispondeva ai commenti delle ricorrenti circa la partecipazione al procedimento dell’industria comunitaria.

15.      In data 27 giugno 2006 il Consiglio adottava il regolamento controverso.

16.      Con tale regolamento il Consiglio ha imposto dazi antidumping pari al 25,1% sulle importazioni della Niko Tube e della NTRP di taluni tubi senza saldature in ferro o in acciaio.

17.      La Niko Tube e la NTRP hanno proposto un ricorso di annullamento contro il regolamento controverso dinanzi al Tribunale.

18.      A sostegno della loro domanda di annullamento, le ricorrenti in primo grado deducevano sei motivi, il cui esame è stato suddiviso dal Tribunale, a seconda dei fatti cui si riferivano, nei cinque titoli seguenti:

—        Sul calcolo del valore normale;

—        Sulle conseguenze dell’assenza di risposta al questionario da parte delle società collegate con i produttori comunitari;

—        Sull’adeguamento operato sul prezzo di vendita della SEPCO;

—        Sull’offerta di impegno delle ricorrenti (in primo grado);

—        Sul trattamento delle spese di vendita, dei costi amministrativi e delle altre spese generali della SPIG.

19.      Nella sentenza impugnata il Tribunale ha respinto la maggior parte dei motivi dedotti dalle ricorrenti in primo grado.

20.      Esso ha invece accolto, per quanto riguarda le operazioni relative ai tubi prodotti dalla NTRP, il capo del quarto motivo dedotto dalle ricorrenti in primo grado fondato sull’esistenza di un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base, nella misura in cui il Consiglio ha operato un adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato dalla SEPCO.

21.      Il Tribunale ha inoltre accolto, per quanto riguarda le due ricorrenti in primo grado, il capo del sesto motivo dedotto, fondato sulla violazione dei diritti della difesa nell’applicazione del medesimo adeguamento.

22.      Il Tribunale ha quindi annullato l’art. 1 del regolamento controverso nella parte in cui il dazio antidumping fissato per le esportazioni verso la Comunità europea dei prodotti fabbricati dalle ricorrenti in primo grado eccedeva quello che sarebbe stato applicabile se non si fosse proceduto ad un adeguamento del prezzo all’esportazione effettuato a titolo di commissione, quando le vendite avevano luogo con l’intermediazione dell’operatore commerciale collegato SEPCO.

III — Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

23.      Il 27 e 29 maggio 2009 la Commissione e il Consiglio hanno rispettivamente proposto un’impugnazione contro detta sentenza.

24.      Con ordinanza del presidente della Corte 15 luglio 2009 i due procedimenti sono stati riuniti ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

25.      Con la sua impugnazione il Consiglio chiede che la Corte voglia:

—        annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, da un lato, ha annullato l’art. 1 del regolamento controverso e, dall’altro, ha condannato il Consiglio a sopportare le proprie spese nonché un quarto delle spese sostenute dalle ricorrenti in primo grado;

—        respingere integralmente il ricorso;

—        condannare le ricorrenti in primo grado alle spese del procedimento di impugnazione e a quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

26.      Con la sua impugnazione la Commissione chiede che la Corte voglia:

—        annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata;

—        respingere integralmente il ricorso, e

—        condannare le ricorrenti in primo grado alle spese sostenute dalla Commissione nell’ambito della presente impugnazione.

27.      Nelle loro comparse di risposta, la Niko Tube e la NTRP chiedono che la Corte voglia:

—        respingere l’impugnazione del Consiglio in quanto parzialmente irricevibile e comunque totalmente infondata;

—        respingere l’impugnazione della Commissione in quanto parzialmente irricevibile e comunque totalmente infondata;

—        confermare la sentenza impugnata nella misura in cui accoglie i motivi delle ricorrenti in primo grado e annulla il regolamento controverso nella parte in cui il dazio antidumping fissato per le esportazioni verso la Comunità dei prodotti fabbricati dalla Niko Tube e dalla NTRP eccedeva quello che sarebbe stato applicabile se non si fosse proceduto ad un adeguamento del prezzo all’esportazione effettuato a titolo di commissione, quando le vendite avevano luogo con l’intermediazione dell’operatore commerciale collegato SEPCO;

—        confermare la condanna alle spese pronunciata con la sentenza impugnata e condannare il Consiglio alle spese sostenute dinanzi alla Corte dalle ricorrenti in primo grado relativamente all’impugnazione del Consiglio stesso;

—        condannare la Commissione alle spese sostenute dinanzi alla Corte dalle ricorrenti in primo grado relativamente all’impugnazione della Commissione. Quest’ultima dovrà sopportare in ogni caso le proprie spese e quelle sostenute dalle ricorrenti in primo grado per la comparsa di risposta dinanzi alla Corte, in quanto ha scelto di proporre un’impugnazione separata contro la sentenza di primo grado, mentre avrebbe potuto essere sentita simultaneamente limitandosi ad intervenire in giudizio. Disporre che le spese sostenute dalla Commissione nel procedimento dinanzi alla Corte rimangano in ogni caso esclusivamente a suo carico.

28.      Nella loro impugnazione incidentale, la Niko Tube e la NTRP chiedono che la Corte voglia:

—        annullare la sentenza impugnata nella misura in cui il Tribunale non ha annullato integralmente il regolamento controverso e ha condannato le ricorrenti in primo grado a sopportare tre quarti delle spese che avevano sostenuto nel procedimento dinanzi ad esso;

—        statuire definitivamente sulla controversia e annullare integralmente il regolamento controverso;

—        condannare il Consiglio e la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalle ricorrenti in primo grado dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte nell’ambito dei presenti procedimenti.

29.      Nelle loro rispettive risposte all’impugnazione incidentale, il Consiglio e la Commissione chiedono che la Corte voglia:

—        respingere l’impugnazione incidentale;

—        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado;

—        condannare le ricorrenti in primo grado alle spese dell’impugnazione incidentale.

30.      Le parti sono state sentite nel corso dell’udienza tenutasi dinanzi alla Corte il 18 novembre 2010.

IV — Analisi

31.      A sostegno della sua impugnazione il Consiglio deduce sette motivi. I primi quattro motivi vertono sulla valutazione del Tribunale esposta ai punti 177‑187 della sentenza impugnata in merito all’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base, nonché, conseguentemente, su quella effettuata ai punti 196 e 197 della sentenza impugnata. Tali motivi sono sostanzialmente identici ai primi tre motivi articolati dalla Commissione a sostegno della propria impugnazione. Occorrerà quindi esaminarli congiuntamente.

32.      Poiché, nella loro impugnazione incidentale, la Niko Tube e la NTRP criticano anch’esse il rigetto parziale da parte del Tribunale del loro motivo in primo grado relativo all’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base, suggerisco di esaminare il terzo motivo della loro impugnazione subito dopo quelli delle impugnazioni principali concernenti tale disposizione.

33.      Nell’impugnazione principale il Consiglio deduce altri tre motivi concernenti errori di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale, ai punti 202‑211 della sentenza impugnata, nel dichiarare che i diritti della difesa delle ricorrenti in primo grado erano stati violati nel contesto dell’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base. Tali motivi possono essere analizzati unitamente al quarto motivo esposto dalla Commissione, che critica i medesimi punti della sentenza impugnata.

34.      Infine, esaminerò i primi due motivi dell’impugnazione incidentale articolati dalla Niko Tube e dalla NTRP, concernenti le valutazioni del Tribunale diverse da quelle relative all’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base.

A —    Sui motivi delle impugnazioni principali concernenti errori di diritto nella valutazione del Tribunale relativa all’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base

35.      Tali motivi vertono su tre aspetti del ragionamento del Tribunale. In primo luogo, il Consiglio e la Commissione addebitano al Tribunale di aver applicato per analogia la giurisprudenza relativa alla nozione di entità economica unica elaborata nel contesto del calcolo del valore normale. In secondo luogo, essi considerano che il Tribunale abbia imposto erroneamente a queste due istituzioni dell’Unione l’onere di dimostrare che sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base. Infine, in terzo luogo, il Consiglio e la Commissione addebitano al Tribunale di aver travalicato i limiti del suo controllo giurisdizionale.

1.      Sui motivi delle impugnazioni principali concernenti errori di diritto nell’applicazione per analogia della giurisprudenza relativa alla nozione di entità economica unica

a)      Argomenti delle parti

36.      Il Consiglio e la Commissione addebitano al Tribunale di avere considerato, al punto 177 della sentenza impugnata, che la costante giurisprudenza della Corte relativa alla presa in considerazione dell’esistenza di un’entità economica unica, pertinente per il calcolo del valore normale, era applicabile, per analogia, in sede di calcolo del prezzo all’esportazione. Secondo tali istituzioni, il calcolo del valore normale, la determinazione del prezzo all’esportazione e il loro confronto sarebbero disciplinati da una serie di norme distinte, ciascuna delle quali dev’essere rispettata separatamente. La nozione di entità economica unica riguarderebbe esclusivamente alcune situazioni specifiche sul mercato interno degli esportatori. Essa sarebbe quindi pertinente solo nell’ambito del calcolo del valore normale. Secondo la Commissione, la giurisprudenza della Corte cui il Tribunale avrebbe omesso di fare riferimento nella sentenza impugnata confermerebbe tale valutazione.

37.      Il Consiglio e la Commissione rilevano inoltre un’incoerenza interna del ragionamento del Tribunale nella parte in cui annuncia, al punto 177 della sentenza impugnata, l’applicazione per analogia della nozione di entità economica unica al calcolo del prezzo all’esportazione, mentre la controversia di cui era investito avrebbe avuto ad oggetto l’adeguamento operato dopo il calcolo di tale prezzo.

38.      Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio e la Commissione sostengono inoltre che il Tribunale avrebbe dovuto spiegare i motivi per cui riteneva che la nozione di entità economica unica fosse applicabile per analogia nel contesto della determinazione del prezzo all’esportazione.

39.      La Niko Tube e la NTRP sostengono anzitutto che tale motivo è irricevibile in quanto il Consiglio e la Commissione avrebbero già avuto modo di contestare la pertinenza dell’uso della nozione di entità economica unica dinanzi al Tribunale.

40.      Inoltre, nel merito, la Niko Tube e la NTRP ritengono che il Tribunale abbia correttamente dichiarato che la nozione di entità economica unica era pertinente nell’ambito della determinazione del prezzo all’esportazione prima e dopo l’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base. La questione dell’esistenza del controllo e della ripartizione delle attività di produzione e vendita all’interno di un gruppo di entità giuridicamente distinte, e quindi quella dell’esistenza di un’entità economica unica, si limiterebbe alla constatazione di una realtà economica, vale a dire a descrivere i ruoli e le funzioni rispettivi delle diverse entità connesse. Poiché il Tribunale riconosce che la determinazione del valore normale e quella del prezzo all’esportazione sono disciplinate da norme specifiche distinte, è normale, ad avviso di tali società, che esso evochi l’applicazione «per analogia» della nozione secondo cui la ripartizione delle attività non osta a che le entità in questione costituiscano un’entità economica unica. Inoltre, il fatto che l’esistenza di un’entità economica unica possa avere un’incidenza diversa a seconda che si tratti di determinare il valore normale o il prezzo all’esportazione non osterebbe ad un’applicazione più estensiva della costante giurisprudenza relativa a tale nozione, che finora la Corte ha esaminato solo nel contesto di alcune controversie.

b)      Analisi

41.      Anzitutto, ritengo che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Niko Tube e dalla NTRP debba essere respinta. Il fatto che il Consiglio e la Commissione possano avere eventualmente discusso della pertinenza dell’applicazione della nozione di entità economica unica nel contesto della causa dinanzi al Tribunale non li priva assolutamente della possibilità di criticare le valutazioni, esposte nella sentenza impugnata, che detto giudice ha effettuato a tale riguardo. Peraltro, nessun punto di tale sentenza evoca il fatto che queste due istituzioni abbiano dato acquiescenza all’applicazione di detta nozione nel contesto dell’adeguamento operato in virtù dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base.

42.      Nel merito, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento di base, un prodotto è considerato oggetto di dumping se il suo prezzo all’esportazione verso l’Unione europea è inferiore al prezzo comparabile, praticato nel corso di normali operazioni commerciali, per un prodotto simile nel paese esportatore.

43.      Secondo il regolamento di base, per margine di dumping si intende l’importo il cui valore normale supera il prezzo all’esportazione. La determinazione dell’esistenza del dumping si basa quindi sull’equo confronto tra il valore normale, basato sui prezzi pagati o dovuti, nel corso delle normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore e il prezzo all’esportazione, vale a dire il prezzo realmente pagato o dovuto per il prodotto venduto all’esportazione verso l’Unione.

44.      Ai sensi dell’art. 2, n. 10, di tale regolamento, l’equo confronto viene effettuato, allo stesso stadio commerciale, prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate e tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione non si trovano in tale situazione comparabile, la medesima disposizione del regolamento di base prevede che si tenga conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze constatate tra i fattori che, secondo quanto viene affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità.

45.      Tra i fattori a titolo dei quali possono essere operati adeguamenti rientra quello di cui all’art. 2, n. 10, lett. i), di detto regolamento, intitolato «Commissioni». Ai sensi di tale disposizione, «[s]i applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame. Nel termine “commissione” si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni».

46.      Secondo il punto 132 del regolamento controverso, e secondo le spiegazioni del Consiglio e della Commissione, il Consiglio ha operato un adeguamento verso il basso del prezzo all’esportazione della Niko Tube e della NTRP per tutte le vendite di loro prodotti a destinazione dell’Unione realizzate attraverso la SEPCO, unicamente tramite essa o tramite la SPECO e la SPIG, ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base.

47.      Tale adeguamento ha comportato un aumento della differenza tra il valore normale e il prezzo all’esportazione dei prodotti della Niko Tube e della NTPR e, pertanto, un aumento del margine di dumping.

48.      Secondo il Consiglio, l’adeguamento così operato si basava sulle due considerazioni che seguono. In primo luogo, la SEPCO è stata considerata un commerciante che esercitava funzioni «assimilabili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni», in quanto la Niko Tube e la NTRP, da una parte, e la SEPCO, dall’altra, ottenevano gli stessi risultati economici che avrebbero ottenuto nell’ambito di un rapporto tra committente e agente comportandosi come venditori e acquirente. In secondo luogo, esisteva una differenza tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, vale a dire che, mentre tutte le vendite sul mercato nazionale realizzate tramite la SPIG comportavano un pagamento unicamente a tale società, tutte le vendite all’esportazione realizzate dalla SEPCO (sia da sola che congiuntamente alla SPIG) comportavano un pagamento alla SPIG e alla SEPCO, dato che la SPIG riceveva pagamenti per tutte le operazioni all’esportazione realizzate tramite la SEPCO.

49.      Sia nel periodo dell’inchiesta che nel loro ricorso dinanzi al Tribunale, la Niko Tube e la NTRP hanno affermato che costituivano con la SPIG e la SEPCO un’entità economica unica e che, pertanto, l’adeguamento operato a titolo dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base era inapplicabile.

50.      In tale contesto, al punto 177 della sentenza impugnata, il Tribunale ha iniziato l’esame del motivo della Niko Tube e della NTRP concernente un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base sottolineando che, «[s]econdo la costante giurisprudenza circa il calcolo del valore normale, applicabile però per analogia al calcolo del prezzo all’esportazione, la suddivisione delle attività di produzione e di vendita all’interno di un gruppo formato da società giuridicamente distinte non può nulla togliere al fatto che si tratta di un’entità economica unica che organizza in tal modo un insieme di attività esercitate, in altri casi, da un’entità che è unica anche da un punto di vista giuridico (v., per analogia, sentenze della Corte 5 ottobre 1988, causa 250/85, Brother Industries/Consiglio, Racc. pag. 5683, punto 16; 10 marzo 1992, causa C‑175/87, Matsushita Electric/Consiglio, Racc. pag. I‑1409, punto 12, e 13 ottobre 1993, causa C‑104/90, Matsushita Electric Industrial/Consiglio, Racc. pag. I‑4981, punto 9)».

51.      Le critiche del Consiglio e della Commissione relative a questo punto della sentenza impugnata sono di tre tipi. Anzitutto, secondo tali istituzioni, il principio stesso consistente nell’utilizzare la nozione di entità economica unica al di fuori del contesto del calcolo del valore normale sarebbe inconcepibile, come dimostrerebbe la giurisprudenza della Corte. Inoltre, il Consiglio e la Commissione addebitano al Tribunale di non aver spiegato i motivi per i quali ha proceduto all’estensione della giurisprudenza della Corte elaborata nel contesto del calcolo del valore normale. Infine, la premessa del ragionamento del Tribunale, esposta al punto 177 della sentenza impugnata, sarebbe incoerente con la situazione di fatto sulla quale esso doveva statuire, in quanto la controversia non riguarderebbe il calcolo del prezzo all’esportazione, bensì l’adeguamento operato su tale prezzo ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base.

52.      Tali censure, sebbene a prima vista non siano prive di un certo peso, in definitiva non appaiono convincenti.

53.      Cominciando dall’ultimo punto, riconosco senz’altro che, mentre la censura della Niko Tube e della NTRP riguarda la terza fase del calcolo del margine di dumping, vale a dire l’equo confronto del valore normale con il prezzo all’esportazione, a titolo della quale è stato operato l’adeguamento di cui all’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base, il punto 177 della sentenza impugnata si limita a fare riferimento alla seconda fase della determinazione del margine di dumping, vale a dire quella relativa al calcolo del prezzo all’esportazione.

54.      Inoltre, tenuto conto della necessità di stabilire una distinzione fra le tre fasi del calcolo che conduce alla determinazione del margine di dumping, distinzione che risulta chiaramente dallo stesso regolamento di base, il riferimento al calcolo del prezzo all’esportazione non può essere stato utilizzato dal Tribunale nel senso che include anche, in senso più ampio, l’adeguamento operato su tale prezzo ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base.

55.      Pertanto, benché, a mio avviso, si debba riconoscere che le critiche del Consiglio e della Commissione dirette contro la formulazione approssimativa del punto 177 della sentenza impugnata sono fondate, tuttavia esse mi sembrano inoperanti.

56.      Infatti, è pacifico che il motivo del Consiglio e della Commissione riguarda l’applicazione, per analogia, effettuata dal Tribunale del criterio dell’entità economica unica al di fuori del contesto del calcolo del valore normale, vale a dire anche per quanto riguarda, come nella presente causa, l’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base.

57.      Le altre due censure del presente motivo vanno quindi esaminate entro tali limiti.

58.      Per quanto riguarda la prima censura indicata al paragrafo 51 delle presenti conclusioni, è certamente vero che la giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di entità economica unica è stata elaborata nell’ambito del calcolo del valore normale. Tuttavia, come peraltro ammesso dal Consiglio in udienza, questa sola circostanza non significa che l’uso di tale nozione al di fuori del contesto del calcolo del valore normale costituisca un errore di diritto.

59.      Più fondamentalmente, si deve ricordare, come ha fatto sostanzialmente il Tribunale al punto 178 della sentenza impugnata, che il ricorso alla nozione di entità economica unica nell’ambito del calcolo del valore normale serve ad includere nel prezzo di vendita di un prodotto le vendite realizzate da una società giuridicamente distinta dal produttore, ma economicamente controllata da quest’ultimo e con la quale esso forma pertanto un’entità economica unica, come avverrebbe se tali vendite fossero effettuate da un settore vendite integrato nell’organizzazione del produttore (6).

60.      La ratio di tale assimilazione è facile da comprendere. Si tratta di evitare che costi chiaramente inclusi nel prezzo di vendita di un prodotto allorché la vendita viene effettuata da un settore vendite integrato nell’organizzazione del produttore ne vengano esclusi quando la stessa vendita viene svolta da un’impresa giuridicamente distinta, ma economicamente controllata dal produttore (7).

61.      In tal modo si evitano sia un trattamento discriminatorio tra produttori (8) che un deprezzamento artificiale del valore normale, in quanto certamente la società distributrice che forma un’entità economica unica con un produttore non può essere considerata come il primo acquirente indipendente ai fini del calcolo di tale valore.

62.      Parimenti, se un produttore distribuisce i suoi prodotti all’esportazione verso l’Unione tramite una società giuridicamente distinta, ma da esso controllata sul piano economico, non vedo quale motivo cogente, di natura giuridica o economica, osti a che si possa riconoscere l’esistenza di un’entità economica unica tra questi due operatori, il che, naturalmente, può avere ripercussioni sul calcolo del prezzo all’esportazione o del confronto fra tale prezzo e il valore normale.

63.      Benché il Consiglio e la Commissione abbiano ammesso in udienza dinanzi alla Corte che la presenza di un’entità economica unica tra un produttore e una società di distribuzione osta all’adeguamento di cui all’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base — il che sembra già confermare l’idea che il criterio dell’entità economica unica possa essere pertinente anche per giudicare le valutazioni effettuate nell’ambito del confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione —, tali istituzioni ritengono tuttavia che la giurisprudenza della Corte abbia respinto l’estensione effettuata dal Tribunale.

64.      È vero che, in particolare nella sentenza Minolta Camera/Consiglio (9), citata insistentemente dalla Commissione, la Corte ha dichiarato che la determinazione del valore normale e quella del prezzo all’esportazione sono soggette a norme distinte e che, perciò, le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali non vanno necessariamente trattate nello stesso modo nell’uno e nell’altro caso (10).

65.      Infatti, è del tutto possibile che un produttore agisca sul suo mercato interno tramite una società di vendita con cui esso costituisce un’entità economica unica, mentre ciò non si verifica quando tale produttore opera sul mercato di esportazione. Tale era peraltro la situazione nella causa definita con la citata sentenza Minolta Camera/Consiglio. Risulta infatti da tale sentenza che le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali delle controllate di vendita all’interno del paese di esportazione, nella specie il Giappone, che avevano svolto le funzioni di un settore vendite integrato nell’organizzazione della società Minolta, potevano in realtà essere confrontate, secondo la Corte, solo con quelle del suo ufficio esportazione, le cui spese analoghe non erano state detratte dal prezzo all’esportazione, e non, come sosteneva tale società, con quelle delle sue consociate europee, il che ha indotto la Corte a indicare che eventuali differenze nell’importo di queste spese potevano essere prese in considerazione nell’ambito degli adeguamenti da effettuare conformemente al regolamento di base applicabile all’epoca di tale causa (11).

66.      Tuttavia, da un lato, non vedo per quale motivo non potrebbe verificarsi la situazione inversa, vale a dire che un produttore di un paese terzo operi sul proprio mercato interno tramite una società che non controlla economicamente, mentre distribuisce i suoi prodotti verso l’Unione tramite una società costituente con esso un’entità economica unica. Dall’altro, mi è difficile immaginare che cosa autorizzerebbe il Consiglio e la Commissione a disattendere una constatazione che rispecchia la realtà economica dei rapporti tra un produttore di un paese terzo e una delle sue società di vendita sul mercato di esportazione verso l’Unione.

67.      In altre parole, se un produttore di un paese terzo e una delle sue società di vendita all’esportazione verso l’Unione costituiscono un’entità economica unica, tale realtà economica non può essere ignorata. Per sua stessa natura, tale constatazione precede qualsiasi questione relativa alle regole e ai metodi da applicare nella determinazione delle tre fasi del calcolo che conduce a stabilire il margine di dumping. Ciò non toglie che, se tale situazione viene constatata, essa produce conseguenze sulla determinazione del prezzo all’esportazione o sul calcolo degli adeguamenti operati nel contesto dell’equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. La conclusione opposta condurrebbe ad un deprezzamento artificiale del prezzo all’esportazione al fine di incrementare il margine di dumping.

68.      Nella specie, come si è già rilevato, il Consiglio ha ammesso che l’esistenza di un’entità economica unica tra un produttore di un paese terzo e la società che ne effettua le esportazioni verso l’Unione osta all’applicazione dell’adeguamento di cui all’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base.

69.      Peraltro, occorre rilevare che, come ricordato dal Tribunale al punto 182 della sentenza impugnata, nel suo fax del 26 giugno 2006 la Commissione ha elencato i tre elementi sui quali si è basata per considerare che la SEPCO esercitava funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, che attengono alle funzioni commerciali della SEPCO e al controllo esercitato su quest’ultima dalla Niko Tube e dalla NTRP (12). Orbene, tali elementi di analisi sono in gran parte comuni a quelli utilizzati nel contesto della determinazione dell’esistenza di un’entità economica unica, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 179 della sentenza impugnata (13).

70.      Di conseguenza, ritengo che il Tribunale, nella sua valutazione, non sia incorso in un errore di diritto partendo dalla premessa che il criterio dell’entità economica unica fosse pertinente per verificare se, come constatato dal Consiglio nel regolamento controverso, sussistessero i presupposti per l’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base.

71.      Pertanto, a mio parere, dev’essere parimenti respinto l’argomento comune del Consiglio e della Commissione secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto motivare specificamente l’applicazione per analogia della giurisprudenza relativa all’entità economica unica elaborata nel contesto del calcolo del valore normale.

72.      Suggerisco quindi di respingere, in quanto parzialmente inoperanti e parzialmente infondati, i motivi delle impugnazioni principali concernenti errori di diritto nell’applicazione per analogia della giurisprudenza relativa alla nozione di entità economica unica.

2.      Sui motivi delle impugnazioni principali concernenti un errore di diritto nella ripartizione dell’onere della prova relativa alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base

a)      Argomenti delle parti

73.      Il Consiglio e la Commissione considerano che, al punto 180 della sentenza impugnata, erroneamente il Tribunale ha dichiarato che incombeva alle istituzioni fornire la prova o quanto meno indizi che consentissero di accertare l’esistenza del fattore in considerazione del quale si procedeva all’adeguamento. Peraltro, nella specie non sarebbe pertinente neanche il riferimento, contenuto nel suddetto punto della sentenza impugnata, alla sentenza del Tribunale Kundan e Tata/Consiglio (14), giacché quest’ultima verteva su fatti anteriori alla modifica del regolamento di base su cui è fondato il regolamento controverso.

74.      La Niko Tube e la NTRP propongono di respingere tali motivi delle impugnazioni principali.

b)      Analisi

75.      Al punto 180 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che «(…) così come una parte che richieda, ai sensi dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base, adeguamenti destinati a rendere comparabili il valore normale ed il prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping deve dimostrare che tale domanda è giustificata, incombe alle istituzioni, qualora ritengano di dover procedere ad un adeguamento del genere, fondarsi su prove o quanto meno su indizi che consentano di accertare l’esistenza del fattore in considerazione del quale si procede all’adeguamento e [di] determinarne l’incidenza sulla comparabilità dei prezzi (sentenza del Tribunale 21 novembre 2002, causa T‑88/98, Kundan e Tata/Consiglio, Racc. pag. II‑4897, punto 96)».

76.      Contrariamente a quanto esposto dal Consiglio e dalla Commissione, mi sembra che tale valutazione non comporti alcun errore di diritto.

77.      A tale riguardo, è d’uopo rammentare che, in virtù dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base, se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità.

78.      La forma impersonale utilizzata da tale disposizione non comporta alcuna determinazione delle persone sulle quali incombe l’onere di individuare i fattori all’origine dell’esigenza di realizzare un adeguamento e di dimostrare in quale misura tale fattore influisca sulla comparabilità dei prezzi sul mercato interno e sul mercato all’esportazione verso l’Unione (15).

79.      Pertanto, l’onere di dimostrare che devono essere operati gli adeguamenti specifici elencati all’art. 2, n. 10, lett. a)‑k), del regolamento di base incombe a coloro che intendono avvalersene.

80.      Così, se un produttore rivendica l’applicazione di un adeguamento (verso il basso) del valore normale o (verso l’alto) dei prezzi all’esportazione, spetta a tale operatore indicare e dimostrare che sussistono i presupposti per la concessione di siffatto adeguamento (16).

81.      Per contro, come ha dichiarato giustamente il Tribunale, se, come nella specie, la Commissione e il Consiglio ritengono che si debba applicare un adeguamento verso il basso del prezzo all’esportazione, in quanto una società di vendita collegata ad un produttore esercita funzioni assimilabili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni, incombe loro fornire quanto meno indizi convergenti atti a dimostrare che sussiste tale presupposto.

82.      Pertanto, propongo di respingere i motivi delle impugnazioni principali concernenti un errore di diritto nella ripartizione dell’onere della prova relativa alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base.

3.      Sui motivi delle impugnazioni principali relativi alla violazione dei limiti del controllo giurisdizionale

a)      Argomenti delle parti

83.      Il Consiglio e la Commissione sostengono che, contrariamente alla giurisprudenza applicabile in materia, che peraltro il Tribunale non ha richiamato, quest’ultimo non si è limitato a verificare se tali istituzioni si siano basate su fatti errati o abbiano commesso un errore manifesto di valutazione operando l’adeguamento previsto all’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base. Al contrario, ai punti 184‑189 della sentenza impugnata esso avrebbe sostituito la propria valutazione a quella delle istituzioni applicando erroneamente il criterio dell’entità economica unica.

84.      Inoltre, la valutazione del Tribunale si sarebbe limitata, del pari erroneamente, ai tre elementi enunciati nel fax della Commissione in data 26 giugno 2006, senza tenere conto delle spiegazioni supplementari fornite dal Consiglio nel corso del procedimento giurisdizionale di primo grado. Peraltro, il Tribunale avrebbe inteso erroneamente alcuni dei motivi esposti in detto fax sulla base dei quali è stato applicato l’adeguamento previsto all’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base.

85.      La Commissione asserisce inoltre che la conclusione del Tribunale secondo cui le istituzioni non potevano realizzare l’adeguamento controverso è incompatibile con quella esposta al punto 213 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato che il fax del 26 giugno 2006 conteneva una dettagliata motivazione delle ragioni per le quali tale adeguamento era stato operato.

86.      Infine, il Consiglio e la Commissione indicano che la fondatezza delle loro censure comporterebbe automaticamente l’invalidità della valutazione del Tribunale esposta ai punti 193‑197 della sentenza impugnata, nella parte relativa ai rapporti tra la NTRP e la SEPCO, poiché il Tribunale ha considerato in tali punti che il motivo delle ricorrenti in primo grado, fondato su un errore manifesto di valutazione relativo all’applicazione dell’art. 2, n. 10, primo comma, del regolamento di base, non rivestiva carattere autonomo rispetto a quello, dedotto in primo grado dalle stesse ricorrenti, concernente l’errore manifesto di valutazione riguardo all’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i), del medesimo regolamento.

87.      La Niko Tube e la NTRP sostengono che il Tribunale ha esercitato un grado corretto di controllo delle valutazioni effettuate dalle istituzioni, senza sostituire la propria valutazione a quella di queste ultime. Esso si sarebbe limitato a verificare se fossero state rispettate le condizioni di cui all’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base e se i fatti fossero stati valutati correttamente.

88.      Inoltre, a loro parere, è evidente che il Tribunale ha preso in considerazione e ha valutato il complesso degli argomenti del Consiglio e della Commissione, nonché le informazioni disponibili comunicate dalle parti, prima di concludere che le istituzioni erano incorse in un errore manifesto in quanto non avevano presentato indizi sufficienti che la SEPCO aveva operato come un agente che lavora sulla base di commissioni nell’ambito delle transazioni aventi ad oggetto tubi fabbricati dalla NTRP. Peraltro, la Niko Tube e la NTRP sostengono che le istituzioni non possono legittimamente ritenere che sia sufficiente che una società di vendita collegata o posta sotto il controllo comune di un produttore esportatore venda il prodotto di cui trattasi nell’Unione per concludere ipso iure che tale società esercita funzioni assimilabili a quelle di un rappresentante. Se così fosse, sarebbe stato sufficiente che l’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base indicasse che il margine realizzato da un operatore commerciale può formare oggetto di un adeguamento. Orbene, tale ipotesi per l’appunto non ricorrerebbe nel caso di specie, come avrebbe dichiarato il Tribunale.

89.      Dette società aggiungono che il Tribunale poteva legittimamente concludere che, applicando l’art. 2, n. 10, primo comma, del regolamento di base, le istituzioni erano incorse in un errore manifesto di valutazione. In quanto tale, l’adeguamento manteneva o creava un’asimmetria che il Tribunale avrebbe evocato al punto 195 della sentenza impugnata.

b)      Analisi

90.      Prima di esaminare il nocciolo dei presenti motivi articolati dalle ricorrenti nelle impugnazioni principali, relativo alla portata del controllo giurisdizionale effettuato dal Tribunale, occorre anzitutto respingere due argomenti accessori, esposti rispettivamente dalla Commissione e dal Consiglio, concernenti l’asserita incoerenza del ragionamento del Tribunale e la presunta mancata presa in considerazione da parte di quest’ultimo della motivazione complementare fornita dal Consiglio durante il procedimento di primo grado.

91.      Per quanto riguarda il primo punto, è manifestamente infondata la critica secondo cui la sentenza impugnata sarebbe viziata da una motivazione contraddittoria in quanto il Tribunale ha rilevato, da un lato, segnatamente al punto 184 di detta sentenza, che i motivi esposti nel fax della Commissione del 26 giugno 2006 non costituiscono indizi sufficienti per giustificare l’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base e, dall’altro, al punto 213 della medesima sentenza, che detto fax forniva una dettagliata motivazione delle ragioni per le quali tale adeguamento era stato operato. Infatti, mentre il punto 184 della sentenza impugnata riguarda l’esame della fondatezza dei motivi addotti nel fax del 26 giugno 2006, cioè la legalità sostanziale del regolamento controverso, il punto 213 di detta sentenza si limita a constatare che la Commissione aveva adempiuto, in particolare nello stesso fax, l’obbligo di indicare chiaramente e inequivocabilmente le ragioni per le quali era stato effettuato l’adeguamento in questione, vale a dire che essa aveva rispettato una forma sostanziale (17). Peraltro, il punto 213 della sentenza impugnata riguarda appunto l’esame di un motivo fondato sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

92.      Mi sembra parimenti infondata la censura sollevata dal Consiglio secondo cui il Tribunale avrebbe ignorato le spiegazioni complementari — ai tre motivi indicati nel fax della Commissione del 26 giugno 2006 — fornite dal Consiglio durante il procedimento contenzioso di primo grado.

93.      Anzitutto, nei limiti in cui l’argomento del Consiglio debba essere interpretato nel senso che addebita al Tribunale di non aver preso in considerazione spiegazioni successive alla trasmissione del fax del 26 giugno 2006 e all’adozione del regolamento controverso recante la data del giorno seguente e che sarebbero, inoltre, nuove rispetto ai motivi indicati in tale fax e in tale atto, è manifesto che siffatto argomento deve essere respinto. Infatti, esso equivarrebbe ad addebitare al Tribunale di non avere consentito che l’istituzione sostituisse una motivazione nuova a quella iniziale che risultava dal fax del 26 giugno 2006 e dal tenore dell’atto impugnato. Orbene, il Tribunale non può, salvo incorrere in un errore di diritto, autorizzare in corso di causa un’istituzione a sostituire con motivi nuovi la motivazione dell’atto impugnato dinanzi ad esso (18).

94.      Se invece l’argomento del Consiglio dovesse essere interpretato nel senso che critica il Tribunale per avere ignorato spiegazioni complementari che indicavano nel dettaglio le ragioni per le quali è stato operato l’adeguamento ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base, si deve rilevare che il Consiglio si limita a rinviare genericamente ad una decina di punti delle sue memorie in primo grado, senza indicare con sufficiente precisione quali siano le spiegazioni che sarebbero state ignorate dal Tribunale (19). In ogni caso, è giocoforza constatare che il Tribunale ha, quanto meno, effettivamente tenuto conto delle considerazioni essenziali esposte dal Consiglio durante il procedimento di primo grado per giustificare l’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base. Infatti, al punto 185 della sentenza impugnata il Tribunale ha risposto all’argomento, esposto succintamente nelle memorie del Consiglio, relativo alle vendite dirette a destinazione dei nuovi Stati membri proseguite dalla Niko Tube e dalla NTRP. Inoltre, al punto 186 della medesima sentenza il Tribunale ha esaminato il ruolo della SPIG nelle vendite a destinazione dell’Unione, argomento sul quale ha insistito il Consiglio nel suo controricorso in primo grado, nonché, al punto 187 della sentenza impugnata, i collegamenti della Niko Tube e della NTRP con la SEPCO, facendo riferimento in entrambi i casi alle discussioni tra le parti durante il procedimento di primo grado o ai documenti versati agli atti dalle parti dinanzi al Tribunale.

95.      Propongo quindi di respingere questi due argomenti dedotti rispettivamente dalla Commissione e dal Consiglio.

96.      Passo ora ad esaminare il problema essenziale sollevato dai presenti motivi delle impugnazioni principali, che riguarda la portata del controllo esercitato dal Tribunale sulle valutazioni effettuate dalla Commissione e dal Consiglio.

97.      Occorre anzitutto rilevare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato preliminarmente, al punto 182 di detta sentenza, i tre elementi sui quali si erano basate le istituzioni per concludere che la SEPCO esercitava funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base.

98.      Quanto al primo elemento, ossia il fatto che la Niko Tube e la NTRP avrebbero operato vendite dirette del prodotto di cui trattasi nella Comunità, il Tribunale, al punto 185 della sentenza impugnata, ha sottolineato che un’entità economica unica può esistere qualora il produttore assuma una parte delle funzioni di vendita complementari a quelle della società di distribuzione dei suoi prodotti. Orbene, dopo avere rilevato che dalle memorie delle parti risultava che le vendite dirette nella Comunità erano proseguite a destinazione dei nuovi Stati membri in una fase di transizione e che il loro volume rappresentava solo l’8% del volume totale delle vendite verso la Comunità, il Tribunale ha constatato che la Niko Tube e la NTRP avevano assunto solo funzioni di vendita complementari a quelle della SEPCO e solamente per un periodo transitorio.

99.      Quanto al secondo elemento, che riguardava il fatto che la SPIG, la società di vendita collegata in Ucraina, sarebbe intervenuta in qualità di agente di vendita per le vendite operate dalla Niko Tube e dalla NTRP alla SEPCO, il Tribunale ha rilevato, al punto 186 della sentenza impugnata, che il Consiglio non precisava assolutamente sotto quale aspetto il fatto che la SPIG ricevesse una commissione sulle vendite della Niko Tube e della NTRP alla SEPCO dimostrerebbe che quest’ultima abbia esercitato funzioni analoghe a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni o sarebbe di ostacolo al riconoscimento del suo status di dipartimento di vendita interno alla Niko Tube e alla NTRP.

100. Quanto al terzo elemento, secondo cui i collegamenti della SEPCO con la Niko Tube e la NTRP sarebbero insufficienti e non consentirebbero di considerare che essa sia sotto il loro controllo o che esista un controllo comune tra la SEPCO e la Niko Tube e la NTRP, il Tribunale ha rilevato, al punto 187 della sentenza impugnata, che dagli atti risultava che la SEPCO e la NTRP erano collegate tramite una stessa società madre, la quale deteneva il 100% del capitale della SEPCO e il 24% del capitale della NTRP durante il periodo sotto inchiesta. Il Tribunale ha quindi constatato che nella specie si trattava di un fatto che, se corroborato da altri elementi pertinenti, avrebbe potuto contribuire a dimostrare che esisteva un controllo comune alla SEPCO e alla NTRP e che, comunque, non dimostrava l’insufficienza dei collegamenti della SEPCO e della NTRP. Per contro, al punto 188 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che gli elementi versati agli atti non consentivano di dimostrare che la SEPCO fosse sotto il controllo della Niko Tube o che esistesse un controllo comune a queste due società.

101. Il Tribunale ha quindi ritenuto che gli elementi addotti nel fax del 26 giugno 2006 per giustificare l’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base non fossero «sufficientemente convincenti» e pertanto non potessero essere considerati indizi che consentivano di dimostrare l’esistenza del fattore a titolo del quale l’adeguamento era stato operato e di determinarne l’incidenza sulla comparabilità dei prezzi (punto 184 della sentenza impugnata). Esso ha quindi accolto il capo del motivo di primo grado, concernente l’esistenza di un errore manifesto di valutazione nell’applicazione di detto articolo del regolamento di base, nella misura in cui l’adeguamento era stato operato sul prezzo all’esportazione praticato dalla SEPCO nell’ambito di transazioni aventi ad oggetto tubi fabbricati dalla NTRP, e lo ha respinto nella parte relativa all’adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato dalla SEPCO nell’ambito di transazioni aventi ad oggetto tubi fabbricati dalla Niko Tube (punti 188 e 190 della sentenza impugnata).

102. Il Consiglio e la Commissione considerano che, procedendo in tal modo, il Tribunale ha interferito con l’esercizio del loro ampio potere discrezionale e, pertanto, travalicato i limiti del suo controllo giurisdizionale.

103. A tal riguardo, è vero che la Corte ha dichiarato che, in materia di politica commerciale comune e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare (20).

104. Inoltre, risulta parimenti dalla giurisprudenza che il controllo giurisdizionale sulle valutazioni di situazioni economiche complesse è limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere (21). Pertanto, il giudice dell’Unione non può, nell’ambito del controllo limitato da esso esercitato su situazioni economiche complesse, sostituire la propria valutazione economica a quella delle istituzioni dell’Unione (22).

105. Tuttavia, come la Corte ha rilevato nel contesto del diritto della concorrenza e degli aiuti di Stato, settori che implicano, al pari di quello delle misure di difesa commerciale, valutazioni economiche complesse, l’ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni non implica che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’«interpretazione» dei dati di natura economica effettuata da tali istituzioni (23).

106. Infatti, secondo tale giurisprudenza, il giudice dell’Unione è tenuto in particolare non soltanto a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (24).

107. La giurisprudenza segna quindi, in tale contesto, una linea di demarcazione tra ciò che il giudice dell’Unione si preclude, cioè sostituire la propria valutazione economica a quella delle istituzioni, e ciò che esso si autorizza a fare, vale a dire controllare la qualificazione giuridica da parte delle istituzioni di elementi di natura economica (25). Si tratta pertanto della dicotomia tra, da un lato, la valutazione dei fatti di natura economica effettuata dalle istituzioni, il cui controllo giurisdizionale esclude una nuova valutazione autonoma da parte del giudice e deve limitarsi a rilevare un errore manifesto, e, dall’altro, la qualificazione giuridica dei fatti soggetta, in quanto questione di diritto, al pieno controllo del giudice dell’Unione.

108. Nella specie, è certamente vero che, come sostenuto dalla Commissione, il Tribunale non ha ricordato la giurisprudenza secondo cui il suo controllo su valutazioni economiche complesse effettuate dalle istituzioni, come quelle in discussione nei presenti motivi delle impugnazioni principali, ha una portata limitata.

109. Tuttavia, tale omissione non può costituire di per sé un indizio probante che il Tribunale abbia travalicato i limiti del suo controllo.

110. In realtà, anche se la motivazione della sentenza impugnata non è esente da critiche, credo che il Consiglio e la Commissione abbiano frainteso la sostanza del controllo operato dal Tribunale.

111. Infatti, il Tribunale non ha effettuato una nuova valutazione autonoma dei fatti, come gli addebitano il Consiglio e la Commissione, ma si è limitato, giustamente alla luce della giurisprudenza ricordata ai paragrafi 105 e 106 delle presenti conclusioni, ad esaminare se i tre motivi esposti nel fax del 26 giugno 2006 sostenessero la conclusione delle istituzioni secondo cui la SEPCO esercitava funzioni assimilabili a quelle di un operatore che lavora sulla base di commissioni e, pertanto, giustificassero l’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base, come sostanzialmente evidenziato al punto 184, seconda frase, della sentenza impugnata.

112. Ciò mi sembra particolarmente chiaro per quanto riguarda il controllo effettuato dal Tribunale sul secondo e sul terzo elemento elencati nel fax del 26 giugno 2006. Infatti, a tale proposito il Tribunale si è, in sostanza, rispettivamente limitato ad osservare, da un lato, che il Consiglio non aveva fornito spiegazioni sufficienti in merito all’incidenza dell’intervento della SPIG sulla qualificazione della SEPCO come operatore che esercita funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni e, dall’altro, che i rapporti intercorrenti tra la SEPCO e la NTRP nell’ambito di una società controllante comune non dimostravano, come affermavano le istituzioni, un’insufficienza di rapporti tra queste due società tale da escludere l’esistenza di un’entità economica unica, come avevano sostenuto la Niko Tube e la NTRP durante il procedimento amministrativo e dinanzi al Tribunale.

113. Certamente, l’esame effettuato dal Tribunale del primo elemento relativo all’esistenza di vendite realizzate direttamente dalla Niko Tube e dalla NTRP verso l’Unione, e che, secondo le istituzioni, costituiva un indizio atto a dimostrare che la SEPCO non agiva come un servizio integrato di vendita all’esportazione di dette società, potrebbe a prima vista mitigare, quanto meno in parte, la mia valutazione. Infatti il Tribunale, affermando al punto 185 della sentenza impugnata, sulla base dei dati presentati dalle parti dinanzi ad esso, che la Niko Tube e la NTRP avevano assunto solo funzioni di vendita complementari a quelle della SEPCO e solamente per un periodo transitorio (il che poteva lasciar supporre la presenza di un’entità economica unica), sembra aver effettuato una propria valutazione degli elementi di natura economica che hanno formato oggetto di discussione nel corso del procedimento.

114. Benché il tenore del punto 185, ultima frase, della sentenza impugnata possa prestarsi a critiche, l’argomentazione esposta in tale punto rientra indubbiamente anch’essa nell’esame, annunciato al punto 184 della medesima sentenza, della fondatezza delle conclusioni cui sono pervenute le istituzioni riguardo alle funzioni esercitate dalla SEPCO. In definitiva, svolgendo la sua analisi al punto 185 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la deduzione operata dalle istituzioni dell’esistenza di vendite dirette realizzate dalla Niko Tube e dalla NTRP era a tal punto errata che tali istituzioni avrebbero dovuto giungere, sulla base dei dati non contestati, alla conclusione opposta.

115. Di conseguenza, il Tribunale, a mio avviso, non ha sostituito la propria valutazione economica a quella delle istituzioni. Al contrario, esso ha proceduto al controllo della qualificazione giuridica dei dati economici effettuata da tali istituzioni, constatando che i tre elementi esposti nel fax del 26 giugno 2006 non costituivano indizi idonei a suffragare la loro conclusione secondo cui la SEPCO rispondeva alle condizioni che consentono di attivare l’adeguamento ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base, almeno per quanto riguarda le transazioni aventi ad oggetto tubi prodotti dalla NTRP.

116. Infine, secondo me, il Tribunale parimenti senza incorrere in errore ha dichiarato, al punto 195 della sentenza impugnata, nell’ambito del motivo della Niko Tube e della NTRP relativo all’applicazione dell’art. 2, n. 10, primo comma, del regolamento di base, che, se l’adeguamento ai sensi della lett. i) di tale disposizione era stato operato erroneamente per quanto riguarda le transazioni effettuate dalla SEPCO e aventi ad oggetto tubi prodotti dalla NTRP, ciò implicava che detto adeguamento aveva mantenuto se non addirittura creato un’asimmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. Infatti, il mantenimento o l’introduzione di una tale asimmetria pregiudica l’esigenza, di cui all’art. 2, n. 10, primo comma, del regolamento di base, di procedere a un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.

117. Pertanto, suggerisco di respingere i motivi delle impugnazioni principali relativi alla violazione dei limiti del controllo giurisdizionale.

B —    Sul terzo motivo dell’impugnazione incidentale, relativo ad errori di diritto commessi nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base per quanto riguarda transazioni effettuate dalla SEPCO e aventi ad oggetto tubi prodotti dalla Niko Tube

1.      Argomenti delle parti

118. La Niko Tube e la NTRP sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto per avere sostanzialmente confermato, ai punti 187‑190 della sentenza impugnata, che la SEPCO aveva agito come un agente che lavora sulla base di commissioni nell’ambito delle transazioni aventi ad oggetto tubi prodotti dalla Niko Tube. Secondo tali società, il fatto che i legami patrimoniali tra la SEPCO e la Niko Tube non fossero gli stessi che tra la prima e la NTRP, da un punto di vista giuridico non significherebbe che la SEPCO abbia esercitato, nei rapporti con la Niko Tube, le funzioni di un agente che lavora sulla base di commissioni. Contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale, un controllo può esistere anche se le due società in questione non hanno gli stessi beneficiari finali («ultimate beneficiaries»). Occorrerebbe quindi distinguere tra l’esistenza di un controllo e l’esistenza di una partecipazione societaria. Inoltre, secondo la Niko Tube e la NTRP, la mera esistenza di un rapporto di compravendita tra un esportatore e la sua società di distribuzione collegata non è sufficiente per considerare il margine di quest’ultima come una commissione, ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base. In ogni caso, le conclusioni del Tribunale relative ai rapporti tra la SEPCO e la Niko Tube sarebbero errate nella misura in cui si basano su fatti accaduti e su un’argomentazione elaborata posteriormente alla chiusura del procedimento amministrativo.

119. Nelle loro rispettive risposte al terzo motivo dell’impugnazione incidentale, il Consiglio e la Commissione chiedono che il motivo sia dichiarato irricevibile o, quanto meno, infondato. Il Consiglio ritiene che il motivo sia irricevibile in quanto inidoneo a incidere sul dispositivo della sentenza impugnata, dato che il Tribunale ha già annullato l’art. 1 del regolamento controverso. La Commissione, da parte sua, considera che gli argomenti esposti a sostegno del terzo motivo dell’impugnazione incidentale non sono né suffragati da prove né sufficientemente precisi, il che comporterebbe l’irricevibilità di tale motivo. Quanto al merito, tali istituzioni fanno valere, sostanzialmente, che la Niko Tube e la NTRP avrebbero dovuto indicare gli elementi del fascicolo atti a dimostrare che la SEPCO si trovava sotto il controllo della Niko Tube o che esisteva un controllo comune a queste due società. In mancanza di tali indicazioni, il Tribunale avrebbe giustamente respinto il motivo articolato in primo grado.

2.      Analisi

120. Senza che occorra a mio avviso statuire sulla ricevibilità del presente motivo, esso mi sembra, in ogni caso, infondato.

121. Anzitutto, la Niko Tube e la NTRP interpretano erroneamente la sentenza impugnata quando affermano che il Tribunale ha dichiarato che poteva sussistere un controllo solo se la SEPCO e la Niko Tube avevano gli stessi beneficiari finali. Infatti, si deve constatare che, ai punti 188 e 189 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a verificare se, come sostenevano la Niko Tube e la NTRP e tenuto conto degli «elementi versati agli atti», la SEPCO fosse controllata dalla Niko Tube o se esse fossero entrambe soggette ad un controllo comune esaminando la struttura del capitale di dette società, dato che tale elemento costituisce, come giustamente ricordato dal Tribunale al punto 179 della sentenza impugnata, un indizio dell’esistenza di un’entità economica unica. Il Tribunale non ha quindi dichiarato che un controllo, in particolare comune, poteva sussistere solo se le due società in questione avevano gli stessi «beneficiari finali».

122. Discende parimenti da un’interpretazione errata del punto 187 della sentenza impugnata la considerazione secondo cui il Tribunale avrebbe constatato che la semplice esistenza di un rapporto di compravendita tra un esportatore e la sua società di distribuzione collegata è sufficiente affinché il margine di quest’ultima venga considerato come una commissione. Infatti, a parte il fatto che il passaggio di tale punto della sentenza impugnata precisa che tale rapporto non rileva ai fini della dimostrazione della circostanza che la SEPCO esercita funzioni analoghe a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni, esso non riguarda le transazioni effettuate dalla SEPCO per la Niko Tube, bensì quelle realizzate da tale società per la NTRP.

123. In realtà, i motivi del rigetto della tesi delle ricorrenti in primo grado non si basano sull’esistenza o meno di un rapporto di compravendita tra il produttore e la società di distribuzione, bensì sull’assenza di indizi probanti di un eventuale controllo della Niko Tube sulla SEPCO o di un controllo comune di queste due società. A tale riguardo, occorre constatare che la Niko Tube e la NTRP non hanno minimamente precisato quali degli elementi versati agli atti che il Tribunale avrebbe snaturato od omesso di prendere in considerazione sarebbero stati atti ad inficiarne la valutazione, esposta ai punti 188 e 189 della sentenza impugnata, secondo cui, in sostanza, il fatto che la Niko Tube e la NTRP avessero tre azionisti comuni, tra i quali la società controllante della NTRP, non consentiva di dimostrare che la SEPCO fosse sotto il controllo della Niko Tube o che esistesse un controllo comune a queste due società, ma permetteva solo di dimostrare l’esistenza di un collegamento indiretto tra queste due ultime società.

124. A rimettere in discussione tale analisi non basta la semplice circostanza, menzionata nella nota 47 dell’impugnazione incidentale, che il Tribunale abbia omesso di rispondere all’argomento secondo cui i rappresentanti della SEPCO erano presenti alle visite di verifica nei locali della Niko Tube durante il procedimento di indagine. Infatti, come giustamente rilevato dal Consiglio nella sua risposta all’impugnazione incidentale, tale circostanza dimostra unicamente che le due società in questione hanno collaborato all’inchiesta, come effettivamente è lecito attendersi da due società collegate, ma non è atta a dimostrare che la Niko Tube controllasse la SEPCO o che esistesse un controllo comune a queste due società.

125. Infine, la Niko Tube e la NTRP hanno parimenti omesso di indicare su quali elementi nuovi si sarebbe basato il Tribunale per respingere, parzialmente, il motivo da esse articolato in primo grado. A tale proposito, la Niko Tube e la NTRP non possono addebitare al Tribunale di avere consentito loro, in primo grado, di dimostrare le loro affermazioni, mentre, come rilevato al precedente paragrafo delle presenti conclusioni, tali società non sanno indicare con precisione, in fase di impugnazione, quali elementi probatori del fascicolo il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione quando ha sostanzialmente confermato la valutazione delle istituzioni secondo cui i legami tra la SEPCO e la Niko Tube non erano sufficienti per ritenere che esistesse un controllo comune a queste due società o che la Niko Tube esercitasse un controllo sulla SEPCO, condizione necessaria per l’esistenza di un’entità economica unica tra queste due società collegate, il che avrebbe privato tali istituzioni della possibilità di operare l’adeguamento ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base.

126. Pertanto, suggerisco di respingere il terzo motivo dell’impugnazione incidentale, relativo ad errori di diritto nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base per quanto riguarda transazioni realizzate dalla SEPCO e aventi ad oggetto tubi prodotti dalla Niko Tube.

C —    Sui motivi delle impugnazioni principali relativi ad errori di diritto nella constatazione di una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti in primo grado nel contesto dell’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base

1.      Argomenti delle parti

127. Il Consiglio e la Commissione indicano tre errori di diritto che inficerebbero la valutazione in base alla quale il Tribunale ha constatato che i diritti della difesa della Niko Tube e della NTRP erano stati violati nel contesto dell’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base.

128. In primo luogo, tali istituzioni ritengono che il Tribunale al punto 201 della sentenza impugnata abbia interpretato in modo troppo restrittivo gli obblighi di informazione loro incombenti. In particolare, esse considerano che sarebbe sproporzionato esigere in tutti i casi dalla Commissione che essa informi l’esportatore non solo del fondamento giuridico utilizzato per operare un adeguamento, ma anche dei motivi che giustificano tale adeguamento. Orbene, omettendo di verificare, nella specie, se la semplice comunicazione del fondamento giuridico dell’adeguamento fosse sufficiente per l’esercizio effettivo dei diritti della difesa delle società in questione, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto. Secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe confuso l’obbligo di fornire una motivazione dettagliata, che incombe alle istituzioni in occasione dell’adozione dell’atto di cui trattasi, con quello di comunicare, durante il procedimento amministrativo o di indagine, informazioni sufficienti per consentire agli operatori di esercitare i loro diritti della difesa. La Commissione aggiunge che il contenuto della lettera del 4 maggio 2006 delle ricorrenti in primo grado, brevemente evocato al punto 204 della sentenza impugnata, dimostrerebbe che queste ultime avevano compreso perfettamente i motivi per i quali la Commissione intendeva procedere all’adeguamento in questione.

129. In secondo luogo, il Consiglio addebita al Tribunale di non avere esaminato correttamente, al punto 209 della sentenza impugnata, se, a seguito della comunicazione tardiva dei tre elementi elencati nel fax della Commissione del 26 giugno 2006, la Niko Tube e la NTRP fossero state realmente private della possibilità di presentare argomenti o osservazioni che avrebbero potuto far approdare il procedimento amministrativo ad un risultato diverso. Secondo il Consiglio, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se la Niko Tube e la NTRP fossero state private della possibilità di presentare argomenti nuovi in ragione della comunicazione tardiva del fax del 26 giugno 2006, e che hanno effettivamente esposto dinanzi al Tribunale. Se il Tribunale avesse debitamente applicato tale criterio, avrebbe constatato che gli argomenti dedotti dinanzi ad esso erano sostanzialmente identici a quelli presentati nell’ambito del procedimento dinanzi alla Commissione prima della ricezione del fax del 26 giugno 2006.

130. In terzo luogo, poiché il Tribunale avrebbe commesso vari errori di diritto ai punti 185‑188 della sentenza impugnata, il Consiglio sostiene che il Tribunale ha del pari erroneamente accolto, al punto 211 della medesima sentenza, il motivo fondato sulla violazione dei diritti della difesa della Niko Tube e della NTRP nella parte concernente l’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base. Esso aggiunge che, in ogni caso, il Tribunale avrebbe commesso un errore di logica per quanto riguarda la Niko Tube, in quanto l’assenza di una violazione dei diritti della difesa di tale società non avrebbe potuto condurre ad un risultato diverso da quello che il Tribunale ha confermato al punto 189 della sentenza impugnata. Più genericamente, la Commissione ritiene che il Tribunale non potesse limitarsi, al punto 209 della sentenza impugnata, a rinviare alla sua valutazione di merito per considerare che le ricorrenti in primo grado avevano dimostrato la violazione dei loro diritti della difesa.

131. La Niko Tube e la NTRP chiedono alla Corte di respingere i motivi dedotti dal Consiglio e dalla Commissione.

132. Esse sostengono anzitutto che, giustamente, il Tribunale non si è accontentato di un semplice rinvio al fondamento giuridico dell’adeguamento di cui è causa per verificare se le istituzioni avessero soddisfatto il loro obbligo di rispettare i diritti della difesa. In particolare, tali società sottolineano che l’esame concreto effettuato dal Tribunale risponde ai requisiti elaborati dalla giurisprudenza e non può essere considerato troppo rigoroso. Sebbene la Niko Tube e la NTRP abbiano fatto valere, nella lettera del 4 maggio 2006 in risposta al secondo documento di informazione finale trasmesso dalla Commissione, che le attività della SEPCO non erano assimilabili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni, esse tuttavia non sapevano se e per quale motivo la Commissione potesse qualificare tale società come società commissionaria. È evidente che le suddette società non hanno potuto rispondere agli argomenti specifici esposti nel fax del 26 giugno 2006, che, come avrebbe dichiarato giustamente il Tribunale, costituiva, nella fase amministrativa, la prima esposizione dei motivi sui quali si sarebbero basate le istituzioni per concludere che occorreva operare l’adeguamento controverso.

133. Inoltre, secondo la Niko Tube e la NTRP, sarebbe parimenti evidente, come avrebbe rilevato il Tribunale, che, contrariamente alle esigenze risultanti dalla giurisprudenza, esse non hanno avuto modo, prima dell’adozione da parte della Commissione della sua proposta in vista dell’adozione del regolamento controverso, di fare utilmente conoscere il loro punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze invocati, sui quali sarebbe stato basato l’adeguamento operato in definitiva dalle istituzioni.

134. Esse affermano inoltre che il criterio giuridico proposto dal Consiglio per verificare se l’irregolarità procedurale commessa dalle istituzioni possa aver avuto un impatto sulla conclusione cui queste ultime sono giunte, ossia il confronto degli argomenti formulati dalla Niko Tube e dalla NTRP prima della divulgazione della motivazione contenuta nel fax del 26 giugno 2006 con quelli formulati dopo tale divulgazione, eccede il grado limitato di controllo esercitato dal Tribunale sugli elementi di prova. Il Tribunale si sarebbe giustamente limitato ad accertare che il procedimento amministrativo avrebbe potuto concludersi in modo diverso qualora le ricorrenti in primo grado avessero avuto modo di presentare osservazioni, nel corso di tale procedimento, sui motivi dell’adeguamento.

135. Infine, a proposito dell’argomento del Consiglio fondato sull’asserita incoerenza che inficerebbe il ragionamento del Tribunale relativo alla violazione dei diritti della difesa della Niko Tube, quest’ultima e la NTRP fanno valere che la conclusione raggiunta dal Tribunale nel procedimento di primo grado, secondo cui non esistevano prove del fatto che la SEPCO fosse controllata dalla Niko Tube, non esclude che i diritti della difesa di quest’ultima non siano stati violati. Secondo dette società, se la Niko Tube fosse stata informata in tempo utile dei motivi dell’adeguamento controverso, avrebbe potuto concentrare i suoi argomenti su tali motivi durante il procedimento amministrativo ed influenzarne il risultato.

2.      Analisi

136. In limine, tengo a ricordare che, come indicato dal Tribunale al punto 64 della sentenza impugnata, cui esso ha fatto riferimento al punto 201 della stessa, l’art. 20, n. 2, del regolamento di base conferisce in particolare ai denunzianti, agli importatori, agli esportatori nonché alle loro associazioni rappresentative e ai rappresentanti del paese esportatore il diritto di chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive.

137. Inoltre, dalla giurisprudenza richiamata dal Tribunale risulta che le imprese interessate devono essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all’esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio ad essa conseguente (26).

138. Rilevo che, al punto 203 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato, senza essere contraddetto dal Consiglio né dalla Commissione, che nel secondo documento di informazione finale, datato 24 aprile 2006, la Commissione aveva comunicato alla Niko Tube e alla NTRP che, per quanto riguardava le vendite verso la Comunità per le quali vi era stato l’intervento della SEPCO, l’adeguamento era in realtà stato operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base, e non ai sensi dell’art. 2, n. 9, del medesimo regolamento, come era stato erroneamente menzionato nel primo documento di informazione finale. Il Tribunale ha anche constatato che, sebbene la Commissione avesse indicato in tale documento che l’importo della detrazione operata restava immutato, essa non forniva alcuna giustificazione per l’applicabilità nella fattispecie dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base.

139. Inoltre, né il Consiglio né la Commissione contestano la qualificazione operata dal Tribunale al punto 201 della sentenza impugnata, secondo cui l’informazione relativa all’adeguamento controverso e alle ragioni per le quali esso è stato operato era essenziale, nella misura in cui un siffatto adeguamento incideva direttamente sul livello del dazio antidumping.

140. Pertanto, a mio parere, le istituzioni addebitano erroneamente al Tribunale di avere preteso, sostanzialmente, che la Commissione informasse la Niko Tube e la NTRP nel corso del procedimento amministrativo non solo del fatto che tale istituzione riteneva che dovesse essere operato un adeguamento ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base, ma anche dei motivi che giustificavano tale adeguamento, vale a dire, in particolare, le circostanze e gli elementi di prova allegati dalla Commissione a sostegno della sua valutazione.

141. Infatti, tali circostanze ed elementi di prova, in quanto ritenuti essenziali, avrebbero dovuto essere comunicati in un momento in cui le ricorrenti in primo grado potevano ancora far conoscere utilmente il loro punto di vista, in particolare, in ordine alla loro pertinenza, prima dell’adozione del regolamento controverso. Orbene, come constatato dal Tribunale, solo nel suo fax del 26 giugno 2006, ossia il giorno prima dell’adozione del regolamento controverso, la Commissione ha comunicato alle imprese interessate le ragioni precise che giustificavano l’adeguamento effettuato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base.

142. Tuttavia, come ha giustamente ricordato il Tribunale al punto 208 della sentenza impugnata, l’irregolarità procedurale commessa dalla Commissione avrebbe potuto costituire una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti in primo grado, che avrebbe giustificato l’annullamento del regolamento controverso, solo se queste ultime avessero dimostrato non già che il regolamento controverso avrebbe avuto un contenuto diverso, ma unicamente che tale ipotesi non era del tutto esclusa, sicché esse avrebbero potuto assicurare meglio la loro difesa in assenza di tale irregolarità procedurale (27). In altre parole, la Niko Tube e la NTRP dovevano dimostrare che esisteva una possibilità che il procedimento amministrativo sortisse un esito differente in assenza di tale irregolarità, così che quest’ultima aveva leso in concreto i loro diritti della difesa (28).

143. Senza rimettere in discussione tale giurisprudenza, il Consiglio ritiene che il Tribunale non abbia verificato concretamente, alla luce degli argomenti esposti dinanzi ad esso, quali elementi le ricorrenti in primo grado non fossero state in grado di comunicare a causa dell’invio tardivo del fax del 26 giugno 2006.

144. Ritengo che tale critica debba essere respinta.

145. A tale riguardo, tengo ad osservare che, al punto 209 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, a proposito dei tre elementi sui quali si era basata la Commissione per concludere che la SEPCO esercitava funzioni simili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni: «[o]rbene, è stato dimostrato (…) ai punti 185‑188 [della sentenza impugnata], sulla base degli argomenti dedotti dalle ricorrenti nel quadro del procedimento dinanzi al Tribunale, che tali tre elementi non potevano essere considerati indizi che consentano di stabilire, da un lato, che la SEPCO svolge funzioni assimilabili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni e, dall’altro lato, che la SEPCO e la NTRP non costituiscono un’entità economica unica. Pertanto, si deve concludere che le ricorrenti hanno dimostrato che una comunicazione anteriore degli elementi contenuti nella telecopia del 26 giugno 2006 avrebbe consentito loro di procedere a questa stessa dimostrazione, prima dell’adozione del regolamento impugnato e, così operando, di suffragare l’affermazione secondo la quale la Commissione non possedeva alcun elemento tangibile che le consentisse di procedere all’adeguamento controverso» (29).

146. Orbene, come dimostra tale punto della sentenza impugnata, che rinvia al controllo giurisdizionale nel merito operato ai punti 185‑188 di detta sentenza in cui, come si è già evidenziato, vengono menzionati a più riprese l’argomentazione e le indicazioni esposte nel procedimento di primo grado, il Tribunale si è effettivamente basato, quanto meno in parte, sugli elementi prodotti dinanzi ad esso dalle ricorrenti in primo grado per verificare se l’irregolarità procedurale addebitata alla Commissione avesse concretamente leso il loro diritto di far valere il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo.

147. Ritengo invece che la sentenza del Tribunale e, più in particolare, il punto 209, letto unitamente ai punti 188‑190, siano viziati da una motivazione contraddittoria e da una carenza di motivazione per quanto riguarda la constatazione secondo cui i diritti della difesa della Niko Tube erano stati violati.

148. Infatti, il Tribunale, a mio avviso, non poteva respingere nel merito il motivo delle ricorrenti in primo grado per quanto riguarda l’adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato dalla SEPCO, nell’ambito delle transazioni aventi ad oggetto tubi fabbricati dalla Niko Tube, tenendo conto in particolare degli argomenti esposti in corso di causa dalle ricorrenti in primo grado e, al contempo, considerare che gli stessi argomenti, qualora fossero stati esposti nell’ambito del procedimento amministrativo in assenza dell’irregolarità procedurale commessa dalla Commissione, avrebbero potuto condurre ad un risultato diverso da quello cui sono pervenute le istituzioni.

149. In ogni caso, tenuto conto del rigetto nel merito del capo del motivo delle ricorrenti in primo grado esposto a sostegno dell’annullamento del regolamento controverso, nella parte concernente l’adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato dalla SEPCO, nell’ambito delle transazioni aventi ad oggetto tubi fabbricati dalla Niko Tube, il Tribunale non poteva limitarsi, nella valutazione relativa alla violazione dei diritti della difesa di detta società, a rinviare a motivi sostanziali che non riguardavano specificamente la Niko Tube. Al contrario, il Tribunale doveva esplicitare i motivi per cui, nonostante il rigetto del suddetto capo, gli argomenti esposti dinanzi ad esso dalle ricorrenti in primo grado, se avessero potuto essere presentati durante il procedimento amministrativo, avrebbero potuto condurre quest’ultimo ad un risultato diverso da quello cui sono pervenute le istituzioni. Omettendo di esplicitare tali motivi, il Tribunale, a mio parere, non ha motivato sufficientemente la sua conclusione, figurante al punto 209 della sentenza impugnata, secondo cui, sostanzialmente, le ricorrenti in primo grado avevano dimostrato che una comunicazione anteriore degli elementi contenuti nel fax del 26 giugno 2006 avrebbe loro consentito di suffragare la propria affermazione, prima dell’adozione del regolamento controverso impugnato, secondo cui la Commissione non possedeva alcun elemento tangibile che le permettesse di procedere all’adeguamento controverso per quanto riguardava la Niko Tube.

150. Tale valutazione non appare inficiata dalla considerazione secondo cui alcuni argomenti esposti ai punti 185 e 186 della sentenza impugnata riguardano sia la NTRP che la Niko Tube.

151. Infatti, poiché, implicitamente ma necessariamente, il Tribunale non ha ritenuto, nella sua valutazione di merito del motivo delle ricorrenti in primo grado relativo all’adeguamento controverso, che tali argomenti potessero comportare di per sé stessi l’accoglimento di detto motivo e, pertanto, l’annullamento del regolamento controverso nella parte in cui l’adeguamento riguardava le vendite all’esportazione effettuate dalla SEPCO di tubi fabbricati dalla Niko Tube, non vedo come, data anche l’assenza di una motivazione specifica da parte del Tribunale, tali motivi, se avessero potuto essere dedotti nel procedimento amministrativo, avrebbero concretamente dato alle ricorrenti in primo grado la possibilità di far approdare detto procedimento ad un diverso risultato.

152. A tale riguardo, e come risulta già implicitamente dalla valutazione esposta al paragrafo 146 delle presenti conclusioni, ritengo che a torto la NTRP e la Niko Tube affermino che il Tribunale, nel contesto della verifica di un’eventuale violazione dei diritti della difesa di tali imprese, non può esaminare gli argomenti nuovi esposti dinanzi ad esso, salvo travisare la portata del suo controllo marginale.

153. Infatti, al pari di qualsiasi affermazione a sostegno di un ricorso di annullamento, incombe al ricorrente produrre la prova dell’asserita violazione dei suoi diritti procedurali. Orbene, poiché la giurisprudenza esige che, per poter accogliere un motivo di questo tipo e, pertanto, annullare un atto dell’Unione, occorre che sia dimostrata una lesione in concreto dei diritti della difesa, spetta al ricorrente che fa valere tale motivo di annullamento diretto a contestare la legittimità di un tale atto indicare in termini sufficientemente precisi gli argomenti che avrebbe esposto in assenza dell’irregolarità procedurale contestata e che sono diversi da quelli già presentati durante il procedimento amministrativo prima che fosse commessa detta irregolarità. Solo procedendo a un esame siffatto il Tribunale può validamente valutare se l’irregolarità procedurale controversa abbia leso in concreto i diritti della difesa del ricorrente (30). Tale esame non travalica affatto i limiti del controllo operato dal giudice dell’Unione. Al contrario, esso fa parte, a mio parere, della verifica piena e completa di un’eventuale violazione da parte delle istituzioni dell’Unione del principio fondamentale di diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo (31).

154. Analoghe considerazioni giustificano il rigetto della tesi generica della Commissione secondo cui il Tribunale non poteva, al punto 209 della sentenza impugnata, rinviare alle proprie considerazioni relative all’esame nel merito dell’adeguamento controverso. Infatti, nella misura in cui tale critica riguarda la NTRP, il rinvio operato al punto 209 della sentenza impugnata ha solo lo scopo di dimostrare che, se la NTRP avesse avuto modo, durante il procedimento amministrativo, di comunicare gli elementi da essa prodotti nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, evocati ai punti 185‑187 della sentenza impugnata, avrebbe potuto garantire più efficacemente l’esercizio dei propri diritti della difesa.

155. In base a tali considerazioni, propongo di accogliere parzialmente l’impugnazione del Consiglio e di annullare la sentenza impugnata nella misura in cui il Tribunale ha accolto il sesto motivo delle ricorrenti in primo grado, concernente la violazione dei diritti della difesa della Niko Tube, nella parte riguardante l’adeguamento operato sul prezzo all’esportazione praticato dalla SEPCO, nell’ambito delle transazioni aventi ad oggetto tubi fabbricati dalla Niko Tube, ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base.

156. Per contro, poiché l’impugnazione principale proposta dalla Commissione contro la sentenza impugnata non contiene un motivo analogo a quello esposto dal Consiglio, che propongo di accogliere, suggerisco di respingere integralmente l’impugnazione principale della Commissione.

157. Occorre quindi ora esaminare i due motivi a sostegno dell’impugnazione incidentale della Niko Tube e della NTRP concernenti le valutazioni del Tribunale diverse da quelle relative all’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base.

D —    Sui primi due motivi dell’impugnazione incidentale proposta dalla Niko Tube e dalla NTRP

158. Oltre al terzo motivo già esaminato, nella loro impugnazione incidentale la Niko Tube e la NTRP sollevano altri due motivi vertenti su errori di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale nell’ambito del suo esame rispettivamente del calcolo del valore normale e della determinazione del pregiudizio recato all’industria dell’Unione.

1.      Sul primo motivo dell’impugnazione incidentale, relativo ad errori di diritto che avrebbero asseritamente inficiato l’esame del calcolo del valore normale effettuato dal Tribunale

159. Prima di esaminare il presente motivo dell’impugnazione incidentale, che si articola in cinque capi, può essere utile ricordare i fatti essenziali della controversia relativi all’esclusione dei tubi atomici rientranti nell’NCP KE4 che formano oggetto del presente motivo.

a)      Fatti essenziali della causa attinenti all’esclusione dei tubi atomici rientranti nell’NCP KE4

160. Nell’ambito della sua inchiesta, la Commissione ha dato una definizione del prodotto in questione (tubi e tubi senza saldature) indicato nel questionario inviato alle parti interessate. Nel medesimo questionario essa ha inoltre indicato che, per effettuare un equo confronto dei prezzi del prodotto considerato, aveva deciso di utilizzare un sistema di classificazione del prodotto detto «NCP», consistente in un codice a sei simboli (ad esempio NCP JB21YN), basato in particolare sulla classificazione doganale e sulle proprietà fisiche e tecniche specifiche (diametro, spessore) dei tubi e dei tubi senza saldature in questione. Il testo di tale questionario insisteva sul fatto che le parti interessate dovevano utilizzare i numeri di controllo dei prodotti in tutte le loro risposte in maniera rigorosamente esatta e coerente.

161. Nella sua risposta al questionario del giugno 2005, la SPIG ha fornito l’elenco dettagliato, transazione per transazione, delle vendite effettuate in Ucraina, nonché un elenco dei suoi fornitori. Tuttavia, la SPIG non ha utilizzato il sistema a sei simboli indicato dalla Commissione nel suo questionario, bensì un sistema semplificato a tre simboli. Nell’elenco delle vendite compilato dalla SPIG figuravano sei transazioni con il codice KE4. La NTRP appariva nell’elenco come unico fornitore dei tubi rientranti nell’NCP KE4. La Commissione si è basata su tale elenco, verificato in loco, per calcolare il valore normale.

162. Nella loro corrispondenza con la Commissione successiva al primo documento di informazione finale, la Niko Tube e la NTRP sostenevano che i tubi rientranti nell’NCP KE4 dovevano essere esclusi dal calcolo in quanto non facevano parte del prodotto considerato o, in ogni caso, non erano stati fabbricati da loro.

163. Nel secondo documento di informazione finale, adottato il 24 aprile 2006, la Commissione ha respinto la domanda di esclusione dal calcolo del valore normale dei prodotti rientranti nell’NCP KE4. Tale documento indicava che la Commissione aveva preso atto delle osservazioni relative alle vendite nazionali classificate sotto l’NCP KE4, ma non poteva verificare le nuove informazioni fornite dalla Niko Tube e dalla NTRP.

164. Queste ultime società hanno ribadito la loro richiesta di esclusione nella loro risposta, in data 4 maggio 2006, al secondo documento di informazione finale. In tale risposta si affermava che il gruppo Interpipe non produceva tubi rientranti nell’NCP KE4 e, in particolare, le 63,1 tonnellate di tubi e tubi senza saldature rientranti nella norma tecnica TU 14-3P-197-2001. Sempre in tale risposta, era indicato che risultava direttamente dai vari elenchi di vendite presentati alla Commissione che, per tali tubi senza saldature, il gruppo Interpipe agiva solo come distributore e che i tubi classificati sotto l’NCP KE4 erano prodotti esclusivamente dalla NTRP.

165. La Commissione ha nuovamente respinto la domanda di esclusione nel suo fax del 26 giugno 2006, segnatamente a motivo che i dati relativi a tali tubi non presentavano un grado di garanzia sufficiente in assenza di una nuova verifica in loco considerata troppo difficile da organizzare in una fase avanzata del procedimento amministrativo.

166. Nel loro ricorso di annullamento del regolamento controverso, la Niko Tube e la NTRP hanno sostenuto che le istituzioni avevano commesso un errore manifesto di valutazione includendo nel calcolo del valore normale, e quindi nel margine di dumping, i dati relativi ai tubi rientranti nell’NCP KE4 e nella norma tecnica TU 14‑3P‑197‑2001, e avevano violato il principio di non discriminazione, i diritti della difesa e l’obbligo di motivazione.

167. Il Tribunale ha respinto tutti questi motivi.

168. Per quanto riguarda l’esame dell’errore manifesto di valutazione contestato dalle ricorrenti in primo grado, che includeva anche la violazione dell’obbligo di diligenza, il Tribunale ha verificato se gli elementi da loro presentati alla Commissione durante l’inchiesta fossero sufficienti per concludere che esse non producevano i tubi atomici rientranti nell’NCP KE4, di modo che la Commissione avrebbe omesso di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie e commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che tali elementi dovessero costituire oggetto di una nuova ispezione nei locali delle ricorrenti in primo grado.

169. Nell’ambito di tale esame, il Tribunale ha anzitutto constatato, al punto 45 della sentenza impugnata, che le ricorrenti in primo grado non avevano mai iscritto la norma TU 14‑3P-197-2001 nell’elenco delle loro vendite nazionali e all’esportazione, il che costituiva un indizio del fatto che non avevano venduto tubi atomici, neanche alla SPIG. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che gli elenchi dei costi di produzione delle ricorrenti in primo grado indicavano che i prodotti menzionati in tali elenchi non erano fabbricati in applicazione della suddetta norma.

170. Tuttavia, il Tribunale ha anche rilevato che l’elenco delle vendite del mercato nazionale della SPIG faceva menzione di sei transazioni aventi ad oggetto tubi rientranti nell’NCP KE4 e fabbricati in applicazione della suddetta norma tecnica. Al punto 48 della sentenza impugnata, esso ha aggiunto che l’elenco dei fornitori e degli acquisti della SPIG annoverava un solo ed unico fornitore per i tubi rientranti nell’NCP KE4, vale a dire la NTRP. Orbene, in tale elenco dovevano figurare solo i fornitori i cui prodotti erano stati rivenduti nell’Unione. Nella misura in cui gli elementi risultanti dagli atti confermavano che i tubi rientranti nel codice NCP KE4 e nella norma tecnica TU 14-3P-197-2001 erano stati rivenduti sul mercato ucraino e che tutti i tubi rientranti in detto codice, ma non sotto la suddetta norma tecnica, prodotti dalla NTRP, erano stati rivenduti dalla SPIG sul mercato comunitario, il Tribunale ne ha dedotto che la SPIG non era incorsa in alcun errore non facendo menzione, nell’elenco dei fornitori e degli acquisti, di un fornitore diverso dalla NTRP dei tubi rientranti nel codice NCP KE4.

171. Tuttavia, il Tribunale ha osservato, al punto 49 della sentenza impugnata, che il fatto, da un lato, che l’elenco delle vendite nazionali della SPIG menzionasse transazioni aventi ad oggetto tubi rientranti nell’NCP KE4 e nella norma tecnica TU 14-3P-197-2001 e, dall’altro, che l’elenco dei fornitori e degli acquisti della SPIG facesse riferimento ad un solo fornitore per i tubi rientranti nell’NCP KE4, ha potuto essere fonte di confusione per gli agenti della Commissione incaricati dell’inchiesta. Ne ha dedotto, ai punti 50 e 51 della sentenza impugnata, che, a seguito di un’attenta valutazione delle risposte al questionario fornite dalle ricorrenti in primo grado e dalla loro società di vendita collegata, la SPIG, la Commissione disponeva di informazioni contraddittorie o, quanto meno, di informazioni la cui validità poteva essere messa in discussione, senza che le ricorrenti in primo grado abbiano cercato di dissipare il dubbio della Commissione di fronte a tali contraddizioni. In particolare, il Tribunale ha dichiarato che spettava a queste ultime fornire la prova che le sei transazioni in questione avevano ad oggetto acquisti, da parte della SPIG, di tubi rientranti nell’NCP KE4 e nella norma tecnica TU 14-3P-197-2001 presso un fornitore indipendente, cosa che non avevano fatto. Ne ha concluso che la Commissione si era conformata al suo obbligo di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, che il valore normale era stato quindi determinato in modo ragionevole, conformemente alla giurisprudenza, e che il Consiglio non era incorso in alcun errore manifesto di valutazione.

172. Quanto al motivo concernente la violazione del principio di non discriminazione, derivante dal fatto che il Consiglio avrebbe accettato di escludere dal calcolo del margine di dumping prodotti non fabbricati dalle ricorrenti in primo grado rientranti in taluni codici NCP, ma non i tubi atomici rientranti nell’NCP KE4 e nella norma tecnica TU 14-3P-197-2001, il Tribunale ha constatato, ai punti 59 e 60 della sentenza impugnata, che, mentre i secondi erano prodotti dalla NTRP, i tubi rientranti negli altri codici NCP non apparivano affatto negli elenchi delle vendite o dei costi di produzione delle ricorrenti in primo grado e che, inoltre, l’elenco dei fornitori e degli acquisti della SPIG menzionava un solo ed unico fornitore per i tubi rientranti nell’NCP KE4, cioè la NTRP. Esso ha quindi respinto tale motivo.

173. Inoltre, ai punti 67‑69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha parimenti respinto i motivi fondati sulla violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione dedotti dalle ricorrenti in primo grado.

b)      Sui cinque capi del primo motivo dell’impugnazione incidentale

174. La Niko Tube e la NTRP sostengono, in primo luogo, che il Tribunale ha violato i loro diritti della difesa respingendo i loro motivi articolati in primo grado concernenti un errore manifesto di valutazione e la violazione del principio di non discriminazione. In secondo luogo, esse fanno valere che il Tribunale ha travalicato i limiti del sindacato giurisdizionale. In terzo luogo, la Niko Tube e la NTRP addebitano al Tribunale di non essersi pronunciato su un motivo supplementare sollevato in primo grado. In quarto luogo, il Tribunale sarebbe incorso, a loro parere, in un errore manifesto di valutazione del dovere di diligenza. Infine, in quinto luogo, esso avrebbe snaturato il senso chiarissimo degli elementi di prova.

c)      Sui primi due capi, concernenti, rispettivamente, la violazione dei diritti della difesa e la violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale

i)      Argomenti delle parti

175. La Niko Tube e la NTRP, pur ammettendo di essersi potute esprimere durante il procedimento di primo grado in merito agli elementi presi in considerazione dal Tribunale, affermano che quest’ultimo ha violato i loro diritti della difesa basandosi, ai punti 47‑55, 59 e 60 della sentenza impugnata, su elementi nuovi della controversia che non erano stati loro comunicati nel corso del procedimento amministrativo. Nella specie si tratterebbe della nuova motivazione presentata dal Consiglio e dalla Commissione per giustificare l’esclusione errata dei tubi atomici rientranti nell’NCP KE4 dal calcolo del margine di dumping, nonché dell’esposizione di fatti nuovi ritenuti idonei a sostenere tale nuova motivazione, quali la pertinenza dell’elenco dei fornitori e degli acquisti della SPIG, l’argomento relativo alla mancanza di collaborazione in materia di traduzione e l’asserita mancanza di prove circa il fornitore di detti tubi atomici. Nel secondo capo del motivo, la Niko Tube e la NTRP ricordano che il Tribunale non può tener conto di una motivazione nuova a sostegno del rigetto della loro domanda di esclusione dei tubi rientranti nell’NCP KE4.

176. Il Consiglio e la Commissione ritengono che il primo capo del primo motivo dell’impugnazione incidentale, particolarmente confuso, debba essere respinto. Oltre al fatto che la Niko Tube e la NTRP non indicano gli elementi sulla cui base il Tribunale non avrebbe loro accordato il diritto di essere sentite, tali istituzioni fanno valere che le dette società confondono i diritti della difesa con l’obbligo di motivazione. Sotto quest’ultimo aspetto, il Consiglio rileva che la Niko Tube e la NTRP non indicano assolutamente gli asseriti «elementi nuovi» sui quali si sarebbe basato il Tribunale. Tali pretesi «elementi nuovi» non sarebbero altro, secondo il Consiglio, che spiegazioni supplementari a sostegno delle constatazioni figuranti nel secondo documento di informazione della Commissione del 24 aprile 2006 e secondo le quali la richiesta di esclusione delle sei transazioni aventi ad oggetto i tubi atomici rientranti nell’NCP KE4 non poteva essere accettata, in quanto avrebbe richiesto una verifica supplementare di nuove informazioni. In ogni caso, le istituzioni non sarebbero tenute a citare solo la motivazione alla base del loro atto e la corrispondenza con le parti, e potrebbero sviluppare ulteriormente le loro tesi dinanzi al Tribunale. Il secondo capo del primo motivo dell’impugnazione incidentale dovrebbe essere respinto per motivi analoghi. Il Tribunale avrebbe agito entro i limiti del suo controllo.

ii)    Analisi

177. Nella parte in cui è diretto a far dichiarare che il Tribunale ha violato gli obblighi inerenti al rispetto dei diritti della difesa della Niko Tube e della NTRP, il primo capo del primo motivo dell’impugnazione incidentale, a mio parere, dev’essere respinto. Infatti, è evidente che le dette società non hanno indicato gli elementi di fatto e di diritto sui quali il Tribunale non le avrebbe sentite. Esse ammettono peraltro di avere avuto modo di esprimersi in merito agli elementi che costituiscono il fondamento della motivazione del Tribunale esposta ai punti 45‑54 nonché 59 e 60 della sentenza impugnata.

178. Inoltre e ad ogni buon fine, si deve rilevare che la Niko Tube e la NTRP non contestano, nella loro impugnazione incidentale, la valutazione del Tribunale, esposta al punto 67 della sentenza impugnata, relativa all’asserita violazione dei loro diritti della difesa che sarebbe stata commessa dalle istituzioni in relazione alla loro richiesta di esclusione dei tubi atomici rientranti nell’NCP KE4.

179. Più che una violazione dei diritti della difesa, in realtà si addebita al Tribunale di aver travalicato i limiti del suo controllo giurisdizionale, per avere preso in considerazione, a sostegno del rigetto della domanda della Niko Tube e della NTRP di escludere i tubi rientranti nell’NCP KE4 dal calcolo del valore normale, motivi che non emergerebbero dal procedimento amministrativo.

180. Il primo capo del primo motivo dell’impugnazione incidentale si confonde quindi, sostanzialmente, con il secondo, fondato appunto su uno sviamento di potere asseritamente commesso dal Tribunale.

181. Mi sembra che tale censura debba essere respinta.

182. Anzitutto, ritengo che non possa essere accolta la tesi esposta dalla Niko Tube e dalla NTRP nella loro impugnazione incidentale, secondo cui il Tribunale si sarebbe basato su elementi di fatto nuovi. Infatti, dai punti pertinenti della sentenza impugnata risulta che, ai fini dell’esame dei motivi concernenti l’errore manifesto di valutazione e la violazione del principio di non discriminazione, il Tribunale si è limitato a prendere in considerazione elementi risultanti dai documenti scambiati durante il procedimento amministrativo.

183. Esso ha poi rilevato che, per verificare, come lo invitavano a fare le ricorrenti in primo grado, se il Consiglio fosse incorso in un errore manifesto di valutazione respingendo la loro richiesta di escludere dal calcolo del valore normale e del margine di dumping i tubi atomici rientranti nell’NCP KE4 con il pretesto che esse non li fabbricavano, il Tribunale ha esaminato in special modo la motivazione sulla cui base era stato operato tale rigetto, alla luce, in particolare, del contesto di fatto in cui detta motivazione era stata adottata. Orbene, un siffatto esame, di per sé, è scevro da errori di diritto. Infatti, il Tribunale non ha sostituito la propria motivazione a quella delle istituzioni, ma ha semplicemente ricollocato nel suo contesto il rigetto della richiesta delle ricorrenti in primo grado, rilevando, in particolare, che l’elenco dei fornitori e degli acquisti della SPIG menzionava un unico fornitore di tubi rientranti nell’NCP KE4, cioè la NTRP, il che poteva incidere sull’affermazione secondo cui le ricorrenti in primo grado non fabbricavano detti tubi.

184. Tale contesto non poteva certamente essere ignorato dalle ricorrenti in primo grado, come peraltro dimostra in particolare la constatazione, effettuata al punto 51 della sentenza impugnata, secondo cui esse avevano prodotto fatture che si presumevano relative alle sei transazioni di tubi rientranti nell’NCP KE4, a torto menzionate nell’elenco delle vendite della SPIG.

185. Suggerisco pertanto di respingere i primi due capi del primo motivo dell’impugnazione incidentale.

d)      Sul terzo capo, relativo alla mancata risposta ad un motivo

i)      Argomenti delle parti

186. La Niko Tube e la NTRP affermano di aver fatto valere nella loro replica in primo grado che le spiegazioni e gli argomenti esposti nel controricorso del Consiglio erano tardivi e non dovevano essere presi in considerazione. Il Tribunale avrebbe preso atto di tale motivo, come dimostrerebbe la relazione d’udienza, ma non vi avrebbe risposto nella sentenza impugnata.

187. Il Consiglio e la Commissione deducono che questo capo è irricevibile e comunque infondato.

ii)    Analisi

188. Anche ammesso che le ricorrenti in primo grado abbiano sollevato un motivo nuovo in corso di causa, fondato sull’asserita tardività della motivazione a sostegno del regolamento controverso, cui il Tribunale avrebbe dovuto rispondere, è giocoforza constatare che quest’ultimo ha implicitamente, ma necessariamente, risposto a tale motivo e lo ha respinto esaminando i motivi esposti dalle istituzioni alla luce del loro contesto.

189. Pertanto, suggerisco di respingere il terzo capo del primo motivo dell’impugnazione incidentale.

e)      Sul quarto capo, relativo ad un errore manifesto di valutazione del dovere di diligenza

i)      Argomenti delle parti

190. Secondo la Niko Tube e la NTRP, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la nozione di diligenza considerando, ai punti 52 e 53 della sentenza impugnata, che due motivi legittimi, sui dieci addotti dal Consiglio in vista del rigetto della richiesta delle ricorrenti in primo grado di escludere i tubi rientranti nell’NCP KE4 dal calcolo del valore normale, erano sufficienti a dimostrare che la Commissione aveva globalmente agito con la diligenza richiesta.

191. Il Consiglio e la Commissione fanno valere che, con tale capo, la Niko Tube e la NTRP tendono, in definitiva, a voler rimettere in discussione le constatazioni di fatto effettuate dal Tribunale, il che sarebbe irricevibile in fase di impugnazione. Il Consiglio ricorda inoltre che il principio del dovere di diligenza ha carattere procedurale, mentre la Niko Tube e la NTRP contestano il risultato dell’esame dei fatti effettuato dal Tribunale e le conclusioni cui sono giunte le istituzioni. Il Consiglio aggiunge che le affermazioni della Niko Tube e della NTRP secondo cui la maggior parte dei suoi argomenti sarebbe stata dichiarata irrilevante o respinta dal Tribunale sono fallaci e inesatte.

ii)    Analisi

192. È pacifico che, nei casi in cui le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale, è di fondamentale importanza il rispetto, nei procedimenti amministrativi, delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Fra tali garanzie figura, in particolare, l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (32).

193. In tale contesto, come il Tribunale ha ricordato sostanzialmente al punto 41 della sentenza impugnata e senza che ciò sia stato contestato dalle parti, nel settore delle misure antidumping, in cui il giudice dell’Unione non può intervenire nella valutazione riservata alle istituzioni, spetta a detto giudice assicurarsi che queste ultime abbiano tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti e che abbiano valutato gli elementi versati agli atti con tutta la diligenza richiesta perché si possa affermare che il valore normale è stato determinato in modo ragionevole, riguardo alle disposizioni del regolamento di base (33).

194. Con il capo in esame, la Niko Tube e la NTRP sostengono, essenzialmente, che il Tribunale non poteva legittimamente constatare che le istituzioni avevano esaminato con tutta la diligenza richiesta i dati relativi ai tubi rientranti nell’NCP KE4, mentre avrebbe respinto o dichiarato irrilevanti otto dei dieci motivi sui quali tali istituzioni si sarebbero basate per includere detti tubi nel calcolo del valore normale e del margine di dumping.

195. La questione se il Tribunale abbia dichiarato correttamente che le istituzioni avevano rispettato il loro dovere di diligenza costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nel contesto di un’impugnazione (34).

196. A prescindere dal fatto che il Tribunale non ha presentato un elenco di dieci fattori, ma ha ricordato, ai punti 33‑37 della sentenza impugnata, i cinque gruppi di motivi che avevano indotto le istituzioni a respingere la domanda di esclusione dei tubi NCP KE4 dal calcolo del valore normale e del margine di dumping, l’argomento della Niko Tube e della NTRP si basa, a mio avviso, su un’interpretazione manifestamente erronea della sentenza impugnata.

197. Infatti, da un lato, per quanto riguarda il punto 48 della sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalla Niko Tube e dalla NTRP, il Tribunale non ha dichiarato «infondato» l’argomento secondo cui la SPIG avrebbe menzionato solo la NTRP quale unico fornitore di tali tubi. Al contrario, il Tribunale ha dichiarato che la «SPIG (…) non [era] incorsa in alcun errore non facendo menzione (…) di un fornitore diverso dalla NTRP».

198. D’altro canto, il fatto che il Tribunale non si sia pronunciato specificamente su alcuni dei fattori elencati nell’impugnazione incidentale della Niko Tube e della NTRP non può essere interpretato come una constatazione con cui esso avrebbe considerato «irrilevanti» tali fattori. Al contrario, il Tribunale ben poteva dichiarare, in base a legittime considerazioni di economia processuale, di non essere tenuto, nel contesto dell’esame di un motivo concernente un errore manifesto di valutazione che spettava alle ricorrenti in primo grado dimostrare, a controllare tutti gli argomenti esposti dalle istituzioni a sostegno delle loro conclusioni, purché alcuni dei motivi esposti fossero sufficienti per sostenere tale conclusione.

199. Orbene, le stesse Niko Tube e NTRP ammettono che il Tribunale ha considerato che costituivano «preoccupazioni legittime» il fatto che esse avessero omesso di presentare le prove atte a dimostrare chiaramente che i tubi in questione erano stati acquistati presso un terzo indipendente, e non presso la NTRP, e il fatto che, durante l’ispezione in loco, la Commissione non avesse sollevato la questione dei tubi rientranti nell’NCP KE4 in quanto le ricorrenti in primo grado non avevano ancora formulato la loro richiesta di esclusione di tali tubi. La circostanza che la Niko Tube e la NTRP non siano persuase da quest’ultima valutazione e tentino di rimetterla in discussione dinanzi alla Corte non costituisce certamente una questione rientrante nella competenza di quest’ultima in sede di impugnazione (35). Per quanto riguarda la constatazione secondo cui la Niko Tube e la NTRP non avevano prodotto la prova che i tubi in questione fossero stati acquistati presso un terzo indipendente, tali società non individuavano, nel presente capo, alcun errore di diritto da parte del Tribunale.

200. In ogni caso, anche ammesso che il Tribunale abbia eventualmente dichiarato che alcuni degli argomenti esposti dalle istituzioni erano irrilevanti, ciò non significherebbe che queste ultime abbiano omesso di esaminare con diligenza e imparzialità tutti gli elementi che erano stati loro comunicati durante il procedimento amministrativo.

201. Pertanto, propongo di respingere il quarto capo del primo motivo dell’impugnazione incidentale.

f)      Sul quinto capo, relativo allo snaturamento del senso chiarissimo degli elementi di prova

i)      Argomenti delle parti

202. In subordine, la Niko Tube e la NTRP sostengono che il Tribunale ha snaturato il senso chiarissimo degli elementi di prova. Il Tribunale avrebbe infatti concluso erroneamente che le informazioni presentate durante il procedimento amministrativo dalle ricorrenti in primo grado avrebbero potuto essere fonte di confusione per gli agenti della Commissione e che la Commissione disponeva di informazioni divergenti (punti 49 e 50 della sentenza impugnata), che la Commissione aveva dimostrato tutta la diligenza richiesta (punto 52) e che le ricorrenti in primo grado non avevano cercato di dissipare il suo dubbio (punto 51 della sentenza impugnata).

203. Secondo il Consiglio e la Commissione, il quinto capo è irricevibile e, in ogni caso, infondato. In particolare, la Niko Tube e la NTRP non avrebbero dimostrato né lo snaturamento delle prove né un errore di valutazione del Tribunale tale da comportare un siffatto snaturamento e si limiterebbero a contestare le valutazioni del Tribunale con argomenti che sono già stati respinti da quest’ultimo.

ii)    Analisi

204. Come ho già rilevato, la valutazione dei fatti non costituisce una questione di diritto soggetta in quanto tale al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale.

205. Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, l’asserito snaturamento dei fatti o degli elementi di prova deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove (36).

206. A sostegno della loro prima asserzione, la Niko Tube e la NTRP affermano che, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe dichiarato ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, la loro risposta al questionario trasmesso dalla Commissione non conteneva dati contraddittori. Il Tribunale avrebbe peraltro riconosciuto, al punto 46 della sentenza impugnata, che la Niko Tube e la NTRP non producevano tubi atomici. Era quindi evidente che tali tubi potevano essere stati acquistati solo presso un’entità diversa dalla NTRP.

207. Tale argomento deve essere respinto.

208. Anzitutto, la Niko Tube e la NTRP non indicano con precisione quali elementi di prova avrebbe snaturato il Tribunale.

209. Inoltre, e in ogni caso, si deve rilevare che il Tribunale ha constatato, al punto 50 della sentenza impugnata, che la Commissione disponeva di informazioni contraddittorie dopo avere esaminato non solo le risposte della Niko Tube e della NTRP al questionario, ma anche quelle della loro società di vendita collegata, la SPIG. Orbene, la Niko Tube e la NTRP non affermano che il Tribunale abbia snaturato la risposta della SPIG al questionario trasmesso dalla Commissione secondo cui, tra l’altro, l’elenco delle vendite sul mercato ucraino faceva riferimento a transazioni aventi ad oggetto tubi dell’NCP KE4 e quello dei fornitori di tale società menzionava la NTRP quale unico fornitore di detti tubi, come constatato dal Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata. Poiché i dati contenuti in tale risposta potevano contraddire quelli che apparivano nelle risposte della Niko Tube e della NTRP, ed esse non lamentano neppure uno snaturamento delle proprie risposte da parte del Tribunale, quest’ultimo, a mio parere, ha potuto legittimamente dichiarare che, a seguito di una valutazione diligente delle risposte al questionario fornite dalle ricorrenti in primo grado e dalla loro società di vendita collegata, la SPIG, la Commissione disponeva di informazioni contraddittorie o, quanto meno, la cui validità poteva essere messa in discussione.

210. La seconda censura può essere legittimamente respinta per gli stessi motivi.

211. Con la loro terza censura, concernente il punto 51 della sentenza impugnata, la Niko Tube e la NTRP sostengono che l’assenza di traduzione in inglese delle fatture di acquisto della SPIG costituiva solo un pretesto per dichiarare che le ricorrenti in primo grado non avevano cercato di dissipare il dubbio della Commissione di fronte a risposte contraddittorie. A loro parere, da tali fatture, allegate al controricorso del Consiglio depositato dinanzi al Tribunale, risultava chiaramente che i tubi atomici erano stati acquistati dalla SPIG presso una società non collegata.

212. A tale riguardo si deve ricordare che, a sostegno della constatazione secondo cui le ricorrenti in primo grado non avevano cercato di dissipare il dubbio della Commissione, il Tribunale ha rilevato in particolare, da un lato, che nel corso dell’audizione del 24 marzo 2006 queste ultime avevano fornito alla Commissione vari documenti redatti in ucraino, documenti che si ritenevano essere le fatture relative alle sei transazioni a torto menzionate nell’elenco delle vendite della SPIG, e, dall’altro, che, per quanto fosse emerso un disaccordo tra le parti nel corso dell’udienza circa il fatto se la Commissione avesse chiesto, nel corso della suddetta audizione, una traduzione di tali documenti, era giocoforza constatare che spettava alle ricorrenti fornire la prova di quanto esse affermavano, cioè che la SPIG aveva effettuato gli acquisti dei tubi controversi presso un fornitore indipendente.

213. Orbene, rilevo che la Niko Tube e la NTRP non hanno minimamente riprodotto né allegato le fatture in questione alla loro impugnazione incidentale nell’ottica di dimostrare l’asserito snaturamento di tali documenti da parte del Tribunale, ma si limitano a rinviare la Corte ad un allegato del controricorso del Consiglio prodotto dinanzi al Tribunale, contenente una copia di tali documenti. Alla luce della giurisprudenza ricordata al paragrafo 205 delle presenti conclusioni, tali circostanze, a mio avviso, possono essere sufficienti per respingere la censura in esame.

214. In ogni caso, non si può addebitare al Tribunale di avere snaturato tali elementi di prova, essendo pacifico che la Niko Tube e la NTRP non hanno mai indicato proprio le parti di tali documenti che dimostrerebbero, con tutta evidenza, che i tubi controversi erano stati acquistati dalla SPIG presso una società diversa dalla NTRP e senza che sia stata fornita una traduzione in una lingua ufficiale dell’Unione dei passaggi rilevanti di tali documenti. Se, come sostengono la Niko Tube e la NTRP nella loro impugnazione incidentale, tali documenti rivestivano l’importanza che viene ora loro attribuita per escludere dal calcolo del valore normale i tubi rientranti nell’NCP KE4, spettava indubbiamente a dette società mettere le istituzioni e il Tribunale in condizioni di verificare appieno l’autenticità e il contenuto dei documenti in questione.

215. Alla luce di tutti questi motivi, ritengo che il quinto capo del primo motivo dell’impugnazione incidentale debba essere respinto.

216. Tutto ciò premesso, propongo di respingere integralmente tale motivo.

2.      Sul secondo motivo dell’impugnazione incidentale, relativo ad errori di diritto che avrebbero asseritamente inficiato l’esame del Tribunale concernente la determinazione del pregiudizio a danno dell’industria dell’Unione

a)      Considerazioni preliminari

217. Il secondo motivo dell’impugnazione incidentale riguarda i punti della motivazione della sentenza impugnata concernenti le «conseguenze dell’assenza di risposte al questionario [inviato dalla Commissione] da parte delle società collegate ai produttori [dell’Unione]».

218. Dinanzi al Tribunale, le ricorrenti in primo grado sostenevano che, nella misura in cui ciascuno dei cinque produttori dell’Unione di tubi senza saldature assunti nel campione della Commissione era legato ad una o più società di produzione o di vendita che avevano omesso di depositare una risposta separata al questionario della Commissione, non si poteva considerare che i detti cinque produttori avessero pienamente cooperato. Pertanto, le ricorrenti in primo grado sostenevano che tale mancanza di cooperazione da parte dei produttori dell’Unione avrebbe dovuto indurre le istituzioni a porre termine all’inchiesta e che, in ogni caso, l’asserito pregiudizio causato all’Unione dalla pratica di dumping loro contestata si fondava in particolare su un errore manifesto di valutazione e su una violazione dei loro diritti della difesa.

219. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato i seguenti cinque motivi articolati dalle ricorrenti in primo grado, vale a dire la violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base, la violazione del principio di non discriminazione, la violazione dell’art. 19, n. 3, del regolamento di base, la violazione dell’art. 5, n. 4, del regolamento di base, nonché la violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione.

220. Il Tribunale ha respinto tutti questi motivi.

221. Con il secondo motivo della loro impugnazione incidentale, la Niko Tube e la NTRP criticano, sostanzialmente, i punti della sentenza impugnata relativi all’esame della violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base (punti 88‑112 della sentenza impugnata) e della violazione dell’art. 19, n. 3, del regolamento di base (punti 130‑135 della sentenza impugnata).

222. Certamente, al punto 187 dell’impugnazione incidentale la Niko Tube e la NTRP evocano anche un errore di diritto commesso al punto 141 della sentenza impugnata nel contesto dell’esame della violazione dell’art. 5, n. 4, del regolamento di base. Tuttavia, si deve rilevare che il Tribunale ha sviluppato unicamente «ad abundantiam» la motivazione esposta in detto punto della sentenza impugnata. Orbene, conformemente alla giurisprudenza e alla luce della circostanza che la Niko Tube e la NTRP non hanno minimamente criticato la valutazione del Tribunale esposta in via principale al punto 140 della sentenza impugnata, un motivo diretto contro un punto della motivazione di una decisione del Tribunale sviluppato ad abundantiam non ne può comportare l’annullamento ed è pertanto inoperante (37).

223. Delimitato in tal modo, il secondo motivo dell’impugnazione incidentale è suddiviso in dieci capi. Otto di questi sono diretti contro i punti 88‑112 della sentenza impugnata, vale a dire contro le valutazioni effettuate dal Tribunale sotto il titolo «violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base». Due di tali capi sono diretti contro l’esame, realizzato ai punti 130‑135 della sentenza impugnata, della violazione dell’art. 19, n. 3, del regolamento di base.

224. Esaminerò in successione questi due gruppi di motivi.

b)      Sugli otto capi del secondo motivo dell’impugnazione incidentale, relativi ad errori di diritto che avrebbero inficiato l’esame dell’asserita violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base

i)      Antecedenti essenziali degli aspetti pertinenti della controversia e delle considerazioni del Tribunale

225. Come risulta dal punto 12 del regolamento controverso, a causa del grande numero di soggetti che avevano sostenuto la denuncia contro la pratica addebitata in particolare alla Niko Tube e alla NTRP, la Commissione ha limitato la sua inchiesta, ai sensi dell’art. 17 del regolamento di base, a un campione rappresentativo di cinque produttori dell’Unione che avevano sostenuto la denuncia, stabiliti in quattro Stati membri e che rappresentavano il 49% della produzione totale del prodotto considerato nell’Unione. Il regolamento controverso menziona inoltre, da un lato, il fatto che la Commissione ha inviato un questionario a tali produttori, i quali le hanno trasmesso una risposta, e che, dall’altro, la Commissione ha proceduto ad una verifica in loco delle informazioni raccolte presso tali società. Il regolamento controverso comporta inoltre, ai sensi dell’art. 3, n. 5, del regolamento di base, un esame dell’incidenza di tutti i fattori economici che hanno influito sulla situazione dell’industria dell’Unione, nonché un esame del nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito, in particolare verificando gli effetti di altri fattori esterni, a norma dell’art. 3, nn. 6 e 7, del regolamento di base. Infine, ai punti 234 e 235 del regolamento controverso è indicato che, conformemente alla regola del dazio minimo prevista all’art. 9 del regolamento di base, i dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni del prodotto considerato sono fissati al livello del margine più basso (dumping o pregiudizio), vale a dire, nella specie, il margine di dumping.

226. Dinanzi al Tribunale le ricorrenti in primo grado hanno affermato, sostanzialmente, che la mancanza di cooperazione durante l’inchiesta di una decina di società collegate ai produttori dell’Unione ripresi nel campione della Commissione aveva falsato la valutazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, il che avrebbe comportato una violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base. Tale articolo esigerebbe infatti, in particolare, che il pregiudizio venga determinato sulla base di prove positive.

227. Come ho già rilevato, il Tribunale ha respinto tale motivo.

228. Esso ha anzitutto ricordato, al punto 87 della sentenza impugnata, che né il Consiglio né la Commissione hanno il potere di costringere le società a partecipare all’inchiesta o a fornire informazioni, ma dipendono dalla cooperazione volontaria delle società, il che implica che le risposte delle parti interessate al questionario previsto all’art. 6, n. 2, del regolamento di base siano essenziali per lo svolgimento della procedura antidumping.

229. Al punto 90 della sentenza impugnata il Tribunale ha tuttavia rilevato che, a prescindere dal suddetto articolo, risultava dall’art. 18, n. 3, del regolamento di base che informazioni presentate sotto una forma diversa da quella di una risposta al questionario o nell’ambito di un altro documento non devono essere ignorate qualora le quattro condizioni enumerate da tale articolo siano soddisfatte. Ne ha quindi dedotto che la mancanza di una risposta al questionario da parte di una società collegata a un produttore dell’Unione non implicava necessariamente che tale produttore dovesse considerarsi come non collaborante all’inchiesta. Pertanto, il Tribunale ha rilevato al punto 92 della sentenza impugnata che detto produttore non sarebbe stato considerato non collaborante se le lacune nella produzione dei dati non avessero avuto un impatto significativo sullo svolgimento dell’inchiesta.

230. Passando all’esame del caso di specie, il Tribunale ha anzitutto rilevato, ai punti 93 e 94 della sentenza impugnata, da un lato, che nessuna risposta al questionario era stata depositata da undici società collegate ai produttori dell’Unione ripresi nel campione dell’inchiesta e, dall’altro, che una risposta tardiva era stata trasmessa da un’altra società collegata a uno di tali produttori, risposta di cui la Commissione non aveva tenuto conto ai fini della determinazione del pregiudizio.

231. Il Tribunale ha poi verificato se, per ciascuna di queste dodici società collegate, fossero soddisfatte le condizioni di cui all’art. 18, n. 3, del regolamento di base, in modo da poter escludere che un errore manifesto di valutazione avesse potuto inficiare la determinazione del pregiudizio e il calcolo del margine di pregiudizio. Al termine di un esame approfondito dei dati relativi a tali società collegate, effettuato ai punti 97‑110 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso, sostanzialmente, che per alcune di tali società i dati erano già stati inclusi nelle risposte al questionario depositate dai produttori dell’Unione partecipanti all’inchiesta, in particolare perché si trattava di società commerciali, o che la mancata risposta al questionario da parte di altre società collegate non aveva avuto alcun impatto significativo sulla determinazione del pregiudizio oppure che, nel caso di una delle società collegate, la mancata risposta al questionario si spiegava con il fatto che essa non interveniva né nella produzione né nella vendita del prodotto considerato.

232. Infine, per quanto concerne il calcolo del margine di pregiudizio, esaminato al punto 111 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che, conformemente all’art. 9, n. 4, del regolamento di base, tale margine è utilizzato per stabilire il tasso del dazio antidumping solo qualora il margine di dumping sia più elevato del margine di pregiudizio. Nella specie, dopo aver rilevato che il tasso del dazio antidumping imposto alle ricorrenti in primo grado era basato sul margine di dumping, cioè il 25,7%, e non sul margine del pregiudizio del 57%, il Tribunale ha dichiarato che «[a]mmesso che il margine del pregiudizio fosse stato fondato sui prezzi di trasferimento praticati dai produttori [dell’Unione] nei confronti [delle società di vendita intervenute sul mercato del prodotto di cui trattasi], le vendite a tali società rappresentavano al massimo il 10% delle vendite totali dell’industria [dell’Unione]. Sarebbe stato pertanto necessario, come rilevato dal Consiglio, che i prezzi di vendita praticati da tali società collegate fossero [totalmente] sproporzionati rispetto a quelli delle altre vendite prese in considerazione nell’ambito del calcolo del margine del pregiudizio affinché quest’ultimo fosse riportato a un livello inferiore a quello del margine di dumping».

233. Il Tribunale ha quindi concluso che il Consiglio non era incorso in alcun errore manifesto di valutazione nel ritenere che l’assenza di deposito di una risposta al questionario da parte delle società collegate con i produttori dell’Unione ripresi nel campione non avesse falsato la determinazione del pregiudizio né il calcolo del margine del pregiudizio e non avesse violato l’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base.

ii)    Argomenti delle parti

234. La Niko Tube e la NTRP affermano, nel primo e nel secondo capo del secondo motivo dell’impugnazione incidentale, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di rispondere direttamente al motivo fondato sulla violazione dell’art. 3, n. 2, del regolamento di base, subordinandone invece l’analisi alla questione del rispetto dell’art. 18, n. 3, del medesimo regolamento. La determinazione del pregiudizio non si sarebbe basata su prove positive, in quanto non sarebbe stata fondata su una parte significativa dell’industria dell’Unione. Con il secondo capo, la Niko Tube e la NTRP sostengono che la necessità di procedere ad un esame obiettivo, conformemente all’art. 3, n. 2, del regolamento di base, implica, da un lato, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale ai punti 100 e 108 della sentenza impugnata, che una società di produzione collegata ad un produttore ripreso nel campione sia tenuta, in linea di principio, a collaborare ad un’inchiesta e, dall’altro, che vengano prese in considerazione anche le vendite dell’operatore collegato, menzionato al punto 103 della sentenza impugnata.

235. Nel terzo e nel quarto capo del secondo motivo dell’impugnazione incidentale, la Niko Tube e la NTRP addebitano al Tribunale di avere interpretato erroneamente o, quanto meno, in modo incompleto l’art. 18, n. 3, del regolamento di base. In primo luogo, a parte la sua valutazione della situazione della società collegata esaminata al punto 102 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha verificato quale fosse l’impatto individuale dell’assenza di cooperazione sulle vendite e sulla produzione dei singoli produttori. Inoltre, avrebbe dovuto verificare l’incidenza sul complesso della produzione e delle vendite dell’industria dell’Unione nella sua totalità e non dei produttori dell’Unione all’origine della denuncia. Il metodo utilizzato dal Tribunale non consentirebbe, secondo la Niko Tube e la NTRP, di elaborare «conclusioni sufficientemente precise», ai sensi del citato art. 18, n. 3. In secondo luogo, il Tribunale si sarebbe sistematicamente astenuto dall’esaminare le quattro condizioni elencate in detta disposizione.

236. Nel quinto, sesto e ottavo capo, la Niko Tube e la NTRP affermano che il Tribunale ha travalicato i limiti del controllo giurisdizionale e violato i diritti della difesa, consentendo alle istituzioni di dedurre spiegazioni e fatti che non erano stati comunicati durante il procedimento amministrativo. Inoltre, il Tribunale non avrebbe dato modo alle ricorrenti in primo grado di formulare osservazioni in merito a fatti che non potrebbero essere ricollegati agli elementi di prova prodotti tardivamente. La Niko Tube e la NTRP menzionano, in particolare, il fatto, evocato al punto 111 della sentenza impugnata, che le vendite ad alcune società collegate rappresentavano al massimo il 10% delle vendite totali dell’industria dell’Unione.

237. Infine, nel settimo capo, la Niko Tube e la NTRP sostengono che il Tribunale ha snaturato il senso manifesto di alcuni elementi di prova evocati ai punti 100, 102, 104, 107 e 109 della sentenza impugnata, privilegiando alcuni dati numerici a scapito di altri contenuti nel fascicolo.

238. Nelle loro comparse di risposta, il Consiglio e la Commissione propongono di respingere il complesso di tali capi in quanto parzialmente irricevibili e parzialmente infondati.

iii) Analisi

—       Sui primi due capi

239. Ricordo che, ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento di base, si intende per «pregiudizio», salvo altrimenti disposto, in particolare un pregiudizio grave a danno dell’industria dell’Unione. Secondo il n. 2 del medesimo articolo, l’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo, da un lato, del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione e, dall’altro, dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione.

240. Con i due capi del presente motivo la Niko Tube e la NTRP affermano, sostanzialmente, in primo luogo, che il Tribunale non ha esaminato correttamente il motivo formulato in primo grado, concernente la violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base, in quanto avrebbe subordinato la detta violazione al rispetto dell’art. 18, n. 3, di tale regolamento, in secondo luogo, che l’esame del pregiudizio non può essere obiettivo se non è fondato su una parte significativa dell’industria dell’Unione, e in terzo luogo, che una società collegata ad un produttore dell’Unione, all’origine della denuncia, deve sempre essere tenuta a collaborare e a fornire informazioni.

241. Suggerisco di respingere questi due capi.

242. Anzitutto, si deve ricordare che, dinanzi al Tribunale, le ricorrenti in primo grado lamentavano la violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base, in quanto la mancanza di cooperazione totale dell’industria dell’Unione all’indagine avrebbe falsato la determinazione obiettiva del pregiudizio. A sostegno della loro tesi le ricorrenti in primo grado menzionavano il caso di undici società collegate ai produttori dell’Unione ripresi nel campione, società che, secondo la Niko Tube e la NTRP, non avevano depositato una risposta separata al questionario trasmesso dalla Commissione o l’avevano depositata tardivamente (38).

243. Conseguentemente, giustamente il Tribunale ha limitato, al punto 89 della sentenza impugnata, il motivo concernente la violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base alla questione se, come affermavano le ricorrenti in primo grado, il fatto che le società collegate ai produttori dell’Unione ripresi nel campione non avessero depositato una risposta separata al questionario implicasse da parte di tali produttori un’assenza di cooperazione che aveva falsato l’analisi del pregiudizio.

244. Inoltre, in tale contesto, ritengo che fosse giuridicamente corretto dichiarare, come ha fatto il Tribunale ai punti 90‑92 della sentenza impugnata, che la mancanza di una risposta o una risposta incompleta al questionario, trasmesso dalla Commissione ai sensi dell’art. 6 del regolamento di base, da parte di una delle società collegate a un produttore dell’Unione ripreso nel campione dell’inchiesta non implicava che tale produttore dovesse essere considerato come non collaborante e, pertanto, escluso dall’inchiesta.

245. Infatti, una volta deciso, come nella specie per quanto riguarda l’industria dell’Unione, di ricorrere al campionamento, l’art. 17, n. 4, del regolamento di base prevede che può essere selezionato un nuovo campione qualora le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell’inchiesta.

246. L’incompletezza delle risposte al questionario trasmesso dalla Commissione, dovuta al rifiuto di alcune società collegate ad un produttore dell’Unione ripreso nel campione di rispondere separatamente a tale questionario, non può comportare di per sé l’esclusione di detto produttore e la conseguente necessità di costituire un nuovo campione.

247. Inoltre, l’art. 18, n. 3, del regolamento di base prevede altresì che «[l]e informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini, siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza».

248. Pertanto, giustamente il Tribunale ha dichiarato, al punto 92 della sentenza impugnata, che un produttore dell’Unione ripreso nel campione non sarà considerato non collaborante se le lacune nella produzione dei dati non hanno un impatto significativo sullo svolgimento dell’inchiesta.

249. Quindi, l’eventuale decisione di escludere un produttore dell’Unione dal campione potrà essere adottata solo in seguito all’esame di tali lacune.

250. Siffatta interpretazione consente di preservare l’effetto utile delle misure d’indagine antidumping. Infatti, dette misure sarebbero private di tale effetto qualora, ogni qualvolta una società di produzione o di vendita collegata ad un produttore dell’Unione ripreso nel campione dell’inchiesta rifiutasse di rispondere separatamente al questionario della Commissione, tale produttore dovesse essere escluso dal suddetto campione, di modo che occorrerebbe costituirne uno nuovo o, a fortiori, si dovrebbero sospendere le misure di indagine, in particolare perché, come giustamente ricordato al punto 87 della sentenza impugnata, le istituzioni non hanno il potere di costringere gli interessati a collaborare.

—       Sugli altri capi del motivo, nelle parti concernenti le società collegate elencate al punto 111 della sentenza impugnata

251. La Niko Tube e la NTRP sostengono inoltre, nell’ambito del terzo e quarto capo del presente motivo, che il Tribunale ha interpretato erroneamente e in modo incompleto l’art. 18, n. 3, del regolamento di base.

252. Mi sembra che tali censure, così come le altre critiche mosse dalla Niko Tube e dalla NTRP in questo primo capo del secondo motivo dell’impugnazione incidentale, debbano essere esaminate unicamente nella misura in cui riguardano le società collegate elencate al punto 111 della sentenza impugnata.

253. Infatti, si deve ricordare che, al punto 111 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che il tasso del dazio antidumping imposto alla Niko Tube e alla NTRP era stato fissato in base al margine di dumping e non al margine del pregiudizio, conformemente alla regola del dazio minimo di cui all’art. 9, n. 4, del regolamento di base (39). Il Tribunale ha inoltre dichiarato nella specie che la differenza tra il margine di pregiudizio (57%) e il margine di dumping (25,7%) era tale che, anche ammesso che il primo fosse stato fondato sui prezzi di trasferimento praticati dai produttori dell’Unione nei confronti delle società collegate da esso elencate [Vallourec Mannesmann Oil & Gas Regno Unito (in prosieguo: la «VMOG Regno Unito»), Productos Tubulares e le società collegate alla Dalmine], tali vendite avrebbero rappresentato al massimo il 10% delle vendite totali dell’industria dell’Unione, il che significava che il prezzo di vendita praticato da tali società avrebbe dovuto essere totalmente sproporzionato rispetto al prezzo delle vendite prese in considerazione per il calcolo del margine del pregiudizio affinché quest’ultimo risultasse inferiore al margine di dumping utilizzato per fissare il dazio antidumping applicato alla Niko Tube e alla NTRP.

254. Orbene, a mio parere, solo se tale analisi fosse inficiata da un errore di diritto, o basata su uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova, le altre censure dirette contro le valutazioni del Tribunale relative alla determinazione del pregiudizio dell’industria potrebbero essere operanti. Infatti, anche ammesso che il Tribunale sia incorso in errori di diritto nell’esame della determinazione del pregiudizio all’industria dell’Unione, tali errori comporterebbero l’annullamento della sentenza impugnata solo se la valutazione esposta al punto 111 di tale sentenza fosse anch’essa inficiata da analoghi vizi.

255. Suggerisco quindi di esaminare in primo luogo le censure dirette contro l’analisi del Tribunale esposta al punto 111 della sentenza impugnata.

256. A tale riguardo, si deve rilevare che la Niko Tube e la NTRP non lamentano alcun errore di diritto che avrebbe inficiato il ragionamento svolto dal Tribunale al punto 111 della sentenza impugnata.

257. In definitiva, tali società si limitano, al punto 189 dell’impugnazione incidentale, ad allegare che l’affermazione del Tribunale secondo cui le vendite delle società collegate ai produttori dell’Unione che avevano sostenuto la denuncia, elencate al punto 111 della sentenza impugnata, «rappresentavano al massimo il 10% delle vendite totali dell’industria [dell’Unione]» non può ricollegarsi agli elementi di prova del fascicolo e si fonda su dati prodotti tardivamente dal Consiglio e dalla Commissione dinanzi al Tribunale.

258. Tenuto conto delle competenze della Corte nell’ambito di un’impugnazione, tali censure si riducono quindi, sostanzialmente, ad addebitare al Tribunale di avere snaturato gli elementi di prova, travalicato i limiti del suo controllo giurisdizionale e pregiudicato il rispetto dei diritti della difesa. Aggiungerei la critica relativa all’errata interpretazione dell’art. 18, n. 3, del regolamento di base secondo cui il Tribunale non avrebbe esaminato, per dette società, se fossero soddisfatte le quattro condizioni di tale disposizione.

259. Occorre verificare se tali censure siano fondate.

260. A tale riguardo, ricordo che le società di produzione e vendita collegate, elencate dal Tribunale al punto 111 della sentenza impugnata, sono la Productos Tubulares, le sei società collegate alla Dalmine e la VMOG Regno Unito, le cui rispettive situazioni sono state esaminate ai punti 99, 100, 104, 105, 108 e 109 della sentenza impugnata.

—       Sulle censure concernenti la Productos Tubulares

261. Per quanto riguarda la prima società, e in relazione alla censura fondata sulla violazione dell’art. 18, n. 3, del regolamento di base, dai punti 99 e 100 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha esaminato se le informazioni fossero state fornite in tempo utile, se fossero state verificate e se la mancanza di una risposta separata al questionario avesse avuto un impatto significativo sulla determinazione del pregiudizio, vale a dire se le eventuali carenze potessero compromettere l’elaborazione di conclusioni ragionevolmente corrette. Inoltre, avendo rilevato, da un lato, che i dati di tale società, che non aveva sostenuto la denuncia, non dovevano, in linea di principio, essere presi in considerazione, ma, dall’altro, che alcuni dati della detta società erano stati comunque trasmessi durante l’inchiesta, il Tribunale ha implicitamente ma necessariamente verificato se la parte avesse agito con la migliore diligenza, ai sensi dell’art. 18, n. 3, del regolamento di base.

262. Per quanto concerne lo snaturamento degli elementi di prova relativi alla Productos Tubulares, la Niko Tube e la NTRP non indicano né dimostrano quali elementi di prova sarebbero stati snaturati nel corso dell’esame realizzato al punto 100 della sentenza impugnata.

263. Ritengo che non possano essere accolte nemmeno le censure secondo cui il Tribunale avrebbe travalicato i limiti del controllo giurisdizionale e violato i diritti della difesa, in quanto avrebbe preso in considerazione dati tardivi sui quali la Niko Tube e la NTRP non avrebbero avuto modo di esprimersi.

264. Anzitutto, si deve rilevare che la Niko Tube e la NTRP non hanno criticato, nell’ambito dell’impugnazione, l’esame del motivo concernente la violazione dei diritti della difesa durante il procedimento amministrativo. Come risulta proprio dai punti 149‑152 della sentenza impugnata, le ricorrenti in primo grado hanno avuto modo di far conoscere efficacemente il loro punto di vista in particolare circa la validità del campione, segnatamente riguardo al sostegno apportato dalla Productos Tubulares alla denuncia, e la Commissione ha risposto alle loro osservazioni, in particolare nel secondo documento di informazione finale.

265. Inoltre, si deve ricordare che, dinanzi al Tribunale, le ricorrenti in primo grado sostenevano, nel loro secondo motivo, che il Consiglio era incorso in un errore manifesto di valutazione per non avere escluso dai produttori dell’Unione ripresi nel campione dell’inchiesta il produttore Tubos Reunidos per il fatto che la Productos Tubulares, società collegata a detto produttore, non aveva risposto separatamente al questionario trasmesso dalla Commissione. Orbene, in tali circostanze, non vedo come si possa addebitare al Tribunale di avere appunto esercitato il suo controllo sulla questione se le istituzioni avessero ritenuto giustamente che l’assenza di risposta al questionario da parte della Productos Tubulares non avesse avuto un impatto significativo sulla determinazione del pregiudizio, in particolare adottando misure di organizzazione del procedimento. Limitandosi ad un controllo giurisdizionale del motivo sollevato, tale esame non ha, a mio avviso, né per oggetto né per effetto di sostituire un’istruzione completa della causa nell’ambito del procedimento amministrativo. Il fatto che nell’esercizio del suo controllo giurisdizionale il Tribunale sia giunto ad una conclusione che può dispiacere alla Niko Tube e alla NTRP non può certo rientrare tra le questioni esaminate nell’ambito di un’impugnazione dinanzi alla Corte.

266. Infine, in tale contesto, la Niko Tube e la NTRP non hanno minimamente dimostrato di non avere avuto la possibilità effettiva di far valere le loro osservazioni sui documenti depositati dal Consiglio nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale, dai quali risultava che la produzione e le vendite della Productos Tubulares rappresentavano meno del 3% del totale della produzione e delle vendite dell’industria dell’Unione nel periodo sotto inchiesta.

267. Vanno quindi respinte le censure dirette contro l’esame della situazione della Productos Tubulares.

—       Sulle censure concernenti le sei società collegate alla Dalmine

268. Per quanto riguarda le sei società collegate alla Dalmine, parimenti menzionate al punto 111 della sentenza impugnata, rilevo che la Niko Tube e la NTRP non hanno specificamente contestato l’analisi, esposta al punto 105 della sentenza impugnata, secondo cui «dagli elementi versati agli atti e, in particolare, dalla versione non riservata della risposta al questionario della Dalmine — versione che è stata depositata nei termini e verificata dai servizi della Commissione — risulta che [le sei società di vendita collegate] sono attive sia nel commercio sia nella rivendita‑distribuzione» e che, pertanto, «il volume delle vendite di tali società è stato preso in considerazione nell’analisi del pregiudizio tramite le vendite loro effettuate dalla Dalmine».

269. Inoltre, è pacifico che la Niko Tube e la NTRP hanno avuto accesso a tale risposta e hanno potuto commentarla durante il procedimento amministrativo.

270. Pertanto, le censure a sostegno dei capi del presente motivo relativi a tali società devono essere respinte.

—       Sulle censure concernenti la VMOG Regno Unito

271. Per quanto attiene alla VMOG Regno Unito, come emerge dal punto 108 della sentenza impugnata, poiché detta società ha depositato tardivamente la sua risposta al questionario trasmesso dalla Commissione, i dati ivi contenuti non potevano essere utilizzati nell’ambito della determinazione del pregiudizio. Tuttavia, al punto 109 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che il Consiglio aveva potuto determinare, sulla base della risposta al questionario tardivamente depositata, che le vendite di detta società rappresentavano meno del 3% del volume totale dei produttori dell’Unione all’origine della denuncia. Il Tribunale ne ha dedotto che il fatto che tali vendite non fossero state prese in considerazione non poteva avere avuto un’influenza decisiva sulla determinazione del pregiudizio e non giustificava quindi che il produttore dell’Unione cui era collegata la VMOG Regno Unito fosse escluso dalla definizione dell’industria dell’Unione.

272. Risulta anzitutto dai punti 108 e 109 della sentenza impugnata che il Tribunale ha verificato il rispetto delle condizioni di cui all’art. 18, n. 3, del regolamento di base. Per quanto riguarda in particolare l’ultima condizione, avendo rilevato, da un lato, che i dati della VMOG Regno Unito, che non aveva sostenuto la denuncia, non dovevano, in linea di principio, essere presi in considerazione, ma, dall’altro, che i dati di tale società erano stati comunque trasmessi ed esaminati durante l’inchiesta per stabilire se l’analisi del pregiudizio non potesse esserne influenzata, il Tribunale ha implicitamente ma necessariamente verificato se la parte avesse agito con la migliore diligenza, ai sensi dell’art. 18, n. 3, del regolamento di base.

273. Per quanto concerne, poi, lo snaturamento degli elementi di prova relativi a tale società, si deve rilevare che la Niko Tube e la NTRP si limitano ad affermare, ai punti 189 e 194 dell’impugnazione incidentale, che la quota di mercato attribuita dal Tribunale alla VMOG Regno Unito si riferirebbe «al volume totale dei produttori dell’Unione all’origine della denuncia» e non, come avevano fatto valere il Consiglio e la Commissione, «dell’industria dell’Unione».

274. Orbene, tale affermazione si basa su un’interpretazione errata della sentenza impugnata e della portata delle due espressioni. Infatti, dalla definizione dell’industria dell’Unione, ripresa nel regolamento controverso, che la sentenza impugnata non poteva ignorare, risulta che tale definizione si confonde con l’espressione «produttori dell’Unione all’origine della denuncia».

275. Infine, ragioni analoghe a quelle esposte ai punti 265 e 266 delle presenti conclusioni mi inducono ad escludere che il Tribunale abbia violato i limiti del controllo giurisdizionale e i diritti della difesa.

276. Suggerisco quindi di respingere anche le censure articolate contro l’esame del Tribunale riguardo ai dati concernenti la VMOG Regno Unito.

277. Conseguentemente, il ragionamento e la valutazione esposti al punto 111 della sentenza impugnata non sono viziati né da un errore di diritto né da uno snaturamento degli elementi di prova. Pertanto, non occorre più esaminare i capi del presente motivo relativi agli altri punti della motivazione della sentenza impugnata, la cui eventuale fondatezza non potrebbe comunque comportare l’annullamento di tale sentenza.

278. Propongo quindi di respingere tutti i capi del secondo motivo dell’impugnazione incidentale, relativi ad errori di diritto che avrebbero inficiato l’esame dell’asserita violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base, in quanto parzialmente infondati e parzialmente inoperanti.

c)      Sui due capi del secondo motivo dell’impugnazione incidentale, relativi ad errori di diritto che avrebbero inficiato l’esame dell’asserita violazione dell’art. 19, n. 3, del regolamento di base

i)      Argomenti delle parti

279. Con il primo capo, relativo agli errori di diritto che avrebbero inficiato l’esame dell’asserita violazione dell’art. 19, n. 3, del regolamento di base, la Niko Tube e la NTRP sostengono che il Tribunale ha pregiudicato il rispetto dei diritti della difesa ai punti 132 e 135 della sentenza impugnata.

280. Nel secondo capo, tali società addebitano anzitutto al Tribunale di non avere verificato, al punto 132 della sentenza impugnata, se i riassunti non riservati dei dati riservati forniti da alcune delle società collegate ai produttori dell’Unione ripresi nel campione avessero consentito alle ricorrenti in primo grado, durante il procedimento amministrativo, di avere una conoscenza sufficiente del contenuto essenziale dei dati in questione. In secondo luogo, esse addebitano al Tribunale di non avere applicato le condizioni di cui all’art. 19, n. 3, del regolamento di base, ma di essersi limitato ad esaminare, ai punti 133‑135 della sentenza impugnata, se l’assenza di riassunto non riservato di dati riservati relativi ad alcune delle società collegate ai produttori dell’Unione ripresi nel campione avesse leso i diritti della difesa delle ricorrenti in primo grado. Infine, in terzo luogo, la Niko Tube e la NTRP sostengono che il Tribunale non poteva concludere che la comunicazione a loro di versioni non riservate dei dati riservati non avrebbe avuto alcuna possibilità di far approdare il procedimento amministrativo ad un risultato diverso.

281. Il Consiglio e la Commissione propongono di respingere tali capi.

ii)    Analisi

282. Si deve anzitutto ricordare che, ai sensi dell’art. 6, n. 7, del regolamento di base, gli esportatori e le altre parti interessate elencate in detta disposizione che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate dall’inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità dell’Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell’art. 19 del regolamento di base e siano utilizzate nell’inchiesta.

283. Ai sensi dell’art. 19, n. 1, del regolamento di base, le informazioni riservate o che siano comunicate a titolo riservato dalle parti interessate da un’inchiesta vengono trattate come tali dall’autorità competente fintantoché ciò sia giustificato. Il n. 2 di tale disposizione prevede in particolare che alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato. Secondo il n. 3 dello stesso articolo, se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la rivelazione in termini generici o sintetici, le informazioni di cui trattasi possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.

284. Dinanzi al Tribunale la Niko Tube e la NTRP sostenevano che, conformemente all’art. 19, n. 3, del regolamento di base, le istituzioni non potevano validamente tener conto dei dati riservati poiché essi non figuravano in alcun riassunto non riservato.

285. A tale riguardo, il Tribunale ha dichiarato al punto 130 della sentenza impugnata che la formulazione dell’art. 19, n. 3, del regolamento di base prevede per la Commissione solo una mera facoltà di escludere un’informazione riservata di cui non sia disponibile alcun riassunto non riservato.

286. Si deve constatare che la Niko Tube e la NTRP non criticano tale interpretazione, peraltro, a mio avviso, corretta. Infatti, ad ogni buon fine, si deve osservare che la produzione di prove nel settore delle misure antidumping è caratterizzata dal fatto che i documenti esaminati contengono spesso segreti commerciali o altre informazioni che non possono essere divulgate o possono esserlo solo osservando notevoli limiti. Pertanto, come attestano gli artt. 6, n. 7, e 19 del regolamento di base, non devono essere automaticamente esclusi come mezzi di prova i documenti contenenti elementi di prova quando talune informazioni debbano restare riservate (40).

287. Per contro, la Niko Tube e la NTRP addebitano, in primo luogo, al Tribunale di non avere verificato nell’elenco dei documenti indicati al punto 132 della sentenza impugnata, e dei quali è stato constatato da quest’ultimo che erano stati predisposti riassunti non riservati, se tali riassunti avrebbero loro consentito di avere una conoscenza sufficiente del contenuto essenziale del documento o dei documenti in questione.

288. Orbene, come ha fatto valere la Commissione nella sua comparsa di risposta all’impugnazione incidentale, tale argomento non può essere ricollegato al motivo esposto in primo grado, che verteva semplicemente sull’inammissibilità di detti documenti come elementi di prova in quanto essi contenevano informazioni riservate di cui non era stato predisposto alcun riassunto riservato. In tale contesto, non spettava quindi al Tribunale, dopo avere constatato che erano stati predisposti riassunti non riservati a norma dell’art. 19, n. 2, del regolamento di base, controllare il contenuto di ciascuno di tali documenti.

289. In secondo luogo, la Niko Tube e la NTRP affermano, sostanzialmente, che il Tribunale non ha esaminato la reale censura della violazione dell’art. 19, n. 3, del regolamento di base, ma si è limitato a valutare se l’uso da parte della Commissione dei dati riservati elencati al punto 133 della sentenza impugnata, senza che ne esistessero versioni non riservate, abbia costituito una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti in primo grado.

290. Tale argomento non è persuasivo.

291. Infatti, si deve ricordare che l’art. 19, n. 3, del regolamento di base disciplina i rapporti tra la parte interessata che fornisce informazioni riservate senza essere disposta ad autorizzarne la divulgazione, nemmeno in termini generici o sintetici, e l’istituzione incaricata dell’inchiesta antidumping, la quale può decidere che le informazioni possono essere disattese, a meno che la loro esattezza non sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.

292. Orbene, poiché l’istituzione incaricata dell’inchiesta ha deciso che le informazioni in questione potevano essere utilizzate, cosa che in effetti le è consentita, come già rilevato, dal regolamento di base, rimane la questione, per quanto riguarda le altre parti interessate che partecipano all’inchiesta, se tale uso possa ledere i loro diritti della difesa.

293. In tale contesto, se è vero che il Tribunale non ha formalmente riqualificato il motivo dedotto dalle ricorrenti in primo grado relativo alla violazione dell’art. 19, n. 3, del regolamento di base, tuttavia la Niko Tube e la NTRP non possono addebitare al Tribunale di avere verificato, ai punti 133‑135 della sentenza impugnata, se l’uso da parte della Commissione dei dati riservati elencati al punto 133 della sentenza impugnata, senza che esistessero versioni non riservate, abbia comportato una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti in primo grado. Tale era infatti, a mio avviso, l’oggetto dell’esame sostanziale che doveva operare il Tribunale nel contesto del motivo formulato in primo grado.

294. In terzo luogo, la Niko Tube e la NTRP affermano che il Tribunale non poteva concludere, come avrebbe fatto al punto 135 della sentenza impugnata, che la divulgazione alle ricorrenti in primo grado di versioni non riservate della risposta al questionario della VMOG Regno Unito, della risposta al questionario di precampionamento della Productos Tubulares e del messaggio elettronico del 24 maggio 2006, concernente la società Tenaris West Africa, non avrebbe avuto alcuna possibilità di far approdare il procedimento amministrativo a un diverso risultato.

295. A tale proposito si deve anzitutto ricordare che, dopo avere individuato i suddetti documenti per i quali non erano stati predisposti riassunti non riservati, il Tribunale ha precisato al punto 134 della sentenza impugnata che, conformemente alla giurisprudenza, la violazione del diritto di accesso agli atti dell’inchiesta avrebbe potuto comportare l’annullamento totale o parziale del regolamento impugnato solo nel caso in cui la divulgazione dei documenti di cui trattasi avesse avuto una possibilità, ancorché ridotta, di far approdare il procedimento amministrativo ad un risultato diverso nell’ipotesi in cui l’impresa interessata avesse potuto avvalersene nel corso del detto procedimento.

296. Questa valutazione è scevra da errori di diritto. Del resto, essa non forma oggetto di critiche da parte della Niko Tube e della NTRP.

297. Applicando, poi, l’esame annunciato al caso di specie, il Tribunale ha dichiarato, al punto 135 della sentenza impugnata, che, «[n]ella specie, le ricorrenti [in primo grado] affermano che avrebbero avuto bisogno di tali documenti per provare che l’assenza di risposte al questionario da parte della VMOG Regno Unito, della [Productos Tubulares] (41) e della Tenaris West Africa ha falsato l’analisi del pregiudizio. Orbene, è stato constatato rispettivamente ai punti 101, 108 e 107 supra che il Consiglio non era incorso in alcun errore manifesto di valutazione nel ritenere che l’assenza di deposito o di considerazione delle risposte al questionario della Productos Tubulares, della VMOG Regno Unito e della Tenaris West Africa fosse stata ininfluente sulla determinazione del pregiudizio. Di conseguenza, la divulgazione alle ricorrenti [in primo grado] di versioni non riservate della risposta al questionario della VMOG Regno Unito, della risposta al questionario di precampionamento della Productos Tubulares e del messaggio elettronico del 24 maggio 2006 non avrebbe avuto alcuna possibilità di far approdare il procedimento amministrativo a un diverso risultato».

298. Orbene, riguardo a tale conclusione, la Niko Tube e la NTRP si limitano a sostenere nella loro impugnazione incidentale, sebbene sia pacifico che esse hanno potuto prendere conoscenza dei documenti controversi nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, che è molto probabile che, se le informazioni pertinenti fossero state comunicate in tempo utile, sarebbe stato possibile elaborare con precisione argomenti e soprattutto elementi di prova atti a modificare il risultato, e che solo disponendo di tali informazioni esse avrebbero potuto scegliere se esprimere o meno un punto di vista.

299. Tali considerazioni di ordine generale non assolvono l’onere di dimostrare l’errore di diritto che avrebbe inficiato il ragionamento del Tribunale. Esse non contengono neanche il minimo indizio che quest’ultimo abbia snaturato gli elementi di prova tanto da rendere evidente che la comunicazione alle ricorrenti in primo grado dei documenti controversi durante il procedimento amministrativo avrebbe potuto far approdare tale procedimento ad un risultato diverso da quello cui è giunto.

300. In quarto luogo, si deve a mio parere respingere il capo secondo cui il Tribunale avrebbe violato i diritti della difesa della Niko Tube e della NTRP ai punti 132 e 135 della sentenza impugnata. Infatti, da un lato, il primo punto si limita ad elencare i documenti riservati per i quali è stata predisposta una versione non riservata e quelli che non sono stati oggetto di una tale versione. Dall’altro, come ho già rilevato e come hanno ammesso la Niko Tube e la NTRP ai punti 194 e 209 della loro impugnazione incidentale, queste ultime hanno potuto presentare osservazioni sui documenti menzionati al punto 135 della sentenza impugnata durante il procedimento dinanzi al Tribunale.

301. Per tutti questi motivi, propongo di respingere i due capi del secondo motivo dell’impugnazione incidentale, relativi ad errori di diritto che avrebbero inficiato l’esame dell’asserita violazione dell’art. 19, n. 3, del regolamento di base.

302. Pertanto, propongo di respingere integralmente l’impugnazione incidentale.

V —    Sul ricorso dinanzi al Tribunale

303. Conformemente all’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della sentenza del Tribunale, può statuire essa stessa sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

304. È quanto avviene, a mio parere, in questo caso.

305. Come suggerito al paragrafo 155 delle presenti conclusioni, la sentenza del Tribunale dovrebbe essere annullata nella parte in cui ha accolto il sesto motivo delle ricorrenti in primo grado relativo alla violazione dei diritti della difesa della Niko Tube, nei limiti in cui riguardava l’adeguamento operato sul prezzo all’esportazione praticato dalla SEPCO, nell’ambito delle transazioni aventi ad oggetto tubi fabbricati dalla Niko Tube, ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base.

306. Infatti, come già rilevato, la sentenza del Tribunale appare viziata, a mio parere, da una motivazione contraddittoria nella parte in cui, al punto 209, esso ha sostanzialmente dichiarato che la Niko Tube aveva dimostrato che tale società avrebbe potuto far valere argomenti atti a far approdare il procedimento amministrativo ad un risultato diverso da quello cui era giunto, mentre in precedenza, al punto 188 della sentenza impugnata, il Tribunale aveva stabilito che il Consiglio non aveva commesso alcun errore manifesto di valutazione nell’operare l’adeguamento controverso nei confronti della Niko Tube alla luce dei suddetti argomenti.

307. A tal riguardo, è sufficiente constatare che la Niko Tube non è riuscita a dimostrare che gli argomenti presentati in primo grado, se fossero stati comunicati nell’ambito del procedimento amministrativo, avrebbero potuto indurre le istituzioni a non procedere all’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base.

308. In tale contesto, ritengo che il sesto motivo del ricorso debba essere respinto nella parte concernente la Niko Tube.

309. Pertanto, e in base a tutte le suesposte considerazioni, propongo di respingere il ricorso nella parte concernente la Niko Tube.

VI — Sulle spese

310. Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

311. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, di detto regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi del suo art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’art. 69, n. 3, di tale regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

312. Alla luce dell’analisi sin qui svolta, ritengo che, per quanto concerne l’impugnazione del Consiglio (causa C‑191/09), che dovrebbe essere parzialmente accolta nei confronti della Niko Tube, ma respinta per il resto, un’equa valutazione delle circostanze del caso di specie potrebbe indurre a ripartire nel modo seguente le spese relative ai due gradi di giudizio: condannare la Niko Tube ad un terzo delle spese sostenute dal Consiglio nei due procedimenti, mentre il Consiglio dovrà sopportare un quarto delle spese della NTRP.

313. Nella causa C‑200/09, poiché l’impugnazione della Commissione è stata respinta, ma è stata respinta anche l’impugnazione incidentale della Niko Tube e della NTRP, suggerisco che ciascuna parte sopporti le proprie spese. La Commissione, intervenuta dinanzi al Tribunale, sopporterà anche le proprie spese sostenute in primo grado.

VII — Conclusione

314. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare e statuire quanto segue:

«1)       La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 marzo 2009, causa T‑249/06, Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio, è annullata nella parte in cui ha annullato, riguardo alla Interpipe Niko Tube, l’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 2006, n. 954, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio [e il riesame a titolo di scadenza] delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai[o] non legati, originari, tra l’altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio non legati, originari [tra l’altro, della Russia e della Romania e] della Croazia e dell’Ucraina.

2)       Il ricorso è respinto nella parte concernente la Interpipe Niko Tube.

3)       L’impugnazione principale del Consiglio dell’Unione europea è respinta per il resto.

4)       L’impugnazione principale della Commissione europea è respinta.

5)       L’impugnazione incidentale della Interpipe Niko Tube e della Interpipe NTRP è respinta.

6)       Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà due terzi delle proprie spese e un quarto delle spese sostenute dalla Interpipe NTRP in entrambi i gradi di giudizio.

7)       La Interpipe Niko Tube sopporterà un terzo delle spese del Consiglio dell’Unione europea e le proprie spese in entrambi i gradi di giudizio.

8)       La Commissione europea sopporterà le proprie spese in entrambi i gradi di giudizio».


1 —      Lingua originale: il francese.


2 —      Causa T‑249/06 (Racc. pag. II‑383).


3 —      GU L 175, pag. 4.


4 —      GU 1996, L 56, pag. 1.


5 —      GU L 77, pag. 12.


6 —      V. sentenza 10 marzo 1992, causa C‑171/87, Canon/Consiglio (Racc. pag. I‑1237, punti 9‑13).


7 —      Ibidem.


8 —      V., a tale proposito, sentenza 5 ottobre 1988, cause riunite 260/85 e 106/86, TEC e a./Consiglio (Racc. pag. 5855, punto 30).


9 —      Sentenza 10 marzo 1992, causa C‑178/87 (Racc. pag. I‑1577).


10 —      Ibidem (punto 12).


11 —      Ibidem (punto 13).


12 —      Indico fin d’ora che questi tre elementi sono, in primo luogo, che le ricorrenti in primo grado avrebbero effettuato vendite dirette del prodotto di cui trattasi nella Comunità, in secondo luogo, che la SPIG, la società di vendita collegata in Ucraina, sarebbe intervenuta in qualità di agente di vendita per le vendite effettuate dalla Niko Tube e dalla NTRP alla SEPCO e, in terzo luogo, che i collegamenti della SEPCO con la Niko Tube e la NTRP sarebbero insufficienti e non consentirebbero di ritenere che essa si trovi sotto il loro controllo o che esista un controllo comune alla SEPCO, alla Niko Tube e alla NTRP.


13 —      Al punto 179 della sentenza impugnata il Tribunale sottolinea che dalla giurisprudenza risulta altresì che sussiste un’entità economica unica quando un produttore affida compiti normalmente spettanti ad un ufficio vendite interno ad una società di distribuzione dei suoi prodotti che esso controlla economicamente (v., in questo senso, sentenza Canon/Consiglio, cit., punto 9). Inoltre, la struttura del capitale è un indizio pertinente dell’esistenza di un’entità economica unica (v., in questo senso, conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa che ha dato luogo alla sentenza 7 luglio 1994, causa C‑75/92, Gao Yao/Consiglio, Racc. pag. I‑3141, paragrafo 33). È stato inoltre giudicato che un’entità economica unica può sussistere qualora il produttore svolga una parte delle funzioni di vendita complementari a quelle della società di distribuzione dei suoi prodotti (sentenza Matsushita Electric Industrial/Consiglio, cit., punto 14).


14 —      Sentenza 21 novembre 2002, causa T‑88/98 (Racc. pag. II‑4897, punto 96).


15 —      Sebbene tale formulazione sia identica a quella utilizzata all’art. 2, n. 10, del regolamento di base immediatamente precedente [regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3283, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 349, pag. 1)], differisce tuttavia da quella dell’art. 2, n. 9, lett. b), del regolamento di base anteriore [regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1)], che poneva a carico della «parte interessata» l’onere di dimostrare la fondatezza della sua richiesta di adeguamento.


16 —      V., già in vigenza dei regolamenti antidumping precedenti, sentenza 11 luglio 1990, cause riunite C‑320/86 e C‑188/87, Stanko France/Commissione e Consiglio (Racc. pag. I‑3013, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).


17 —      V., in particolare sulla distinzione tra l’obbligo di motivazione, che costituisce una forma sostanziale, e la questione della fondatezza della motivazione, che attiene alla legalità sostanziale dell’atto controverso, sentenza 22 marzo 2001, causa C‑17/99, Francia/Commissione (Racc. pag. I‑2481, punto 35).


18 —      In tal senso v., in particolare, sentenze del Tribunale 6 novembre 1997, causa T‑71/96, Berlingieri Vinzek/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑339 e II‑921, punto 79); 25 febbraio 2003, causa T‑183/00, Strabag Benelux/Consiglio (Racc. pag. II‑135, punti 57 e 58); 10 settembre 2008, causa T‑465/04, Evropaïki Dynamiki/Commissione (Racc. pag. II‑154, pubblicazione sommaria, punto 59), e 9 settembre 2010, causa T‑387/08, Evropaïki Dynamiki/Commissione (Racc. 2010, pag. II‑178*, punto 37).


19 —      Alla nota 15 della sua impugnazione, il Consiglio fa riferimento ai punti 105, 106 e 112‑119 del suo controricorso in primo grado, nonché ai punti 49‑55 della sua controreplica in primo grado.


20 —      V., in particolare, sentenza 27 settembre 2007, causa C‑351/04, Ikea Wholesale (Racc. pag. I‑7723, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).


21 —      Ibidem (punto 41 e giurisprudenza ivi citata).


22 —      V. in particolare, per analogia, nel settore degli aiuti di Stato, sentenze 22 novembre 2007, causa C‑525/04 P, Spagna/Lenzing (Racc. pag. I‑9947, punto 57), e 2 settembre 2010, causa C‑290/07 P, Commissione/Scott (Racc. pag. I‑7763, punto 66), nonché, nel settore delle regole di concorrenza, sentenza 29 giugno 2010, causa C‑441/07 P, Commissione/Alrosa (Racc. pag. I‑5949, punto 67).


23 —      V. in particolare, per quanto riguarda l’applicazione delle regole di concorrenza, sentenze 15 febbraio 2005, causa C‑12/03 P, Commissione/Tetra Laval (Racc. pag. I‑987, punto 39), e 10 luglio 2008, causa C‑413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America (Racc. pag. I‑4951, punto 145), e, per quanto riguarda l’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato, citate sentenze Spagna/Lenzing (punto 56) e Commissione/Scott (punto 64).


24 —      Citate sentenze Commissione/Tetra Laval (punto 39); Spagna/Lenzing (punto 57); Bertelsmann e Sony Corporation of America (punto 145), e Commissione/Scott (punto 65).


25 —      V., in tal senso, paragrafo 103 delle mie conclusioni nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Commissione/Scott.


26 —      Sentenze 27 giugno 1991, causa C‑49/88, Al-Jubail Fertilizer/Consiglio (Racc. pag. I‑3187, punto 17), e 3 ottobre 2000, causa C‑458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (Racc. pag. I‑8147, punto 99).


27 —      V., in tal senso, sentenza 1° ottobre 2009, causa C‑141/08 P, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio (Racc. pag. I‑9147, punto 94).


28 —      Ibidem (punto 81).


29 —      Il corsivo è mio.


30 —      A tale proposito v., in particolare, sentenza Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, cit. (punti 81 e 107).


31 —      Per quanto riguarda i procedimenti relativi all’antidumping, v. sentenza Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, cit. (punto 83).


32 —      V., in particolare, sentenze 21 novembre 1991, causa C‑269/90, Technische Universität München (Racc. pag. I‑5469, punto 14); 7 maggio 1992, cause riunite C‑258/90 e C‑259/90, Pesquerias De Bermeo e Naviera Laida/Commissione (Racc. pag. I‑2901, punto 26), e 6 novembre 2008, causa C‑405/07 P, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I‑8301, punto 56).


33 —      V., in tal senso, sentenze 22 ottobre 1991, causa C‑16/90, Nölle (Racc. pag. I‑5163, punto 13), e 29 maggio 1997, causa C‑26/96, Rotexchemie (Racc. pag. I‑2817, punto 12). V. anche sentenze del Tribunale 12 ottobre 1999, causa T‑48/96, Acme/Consiglio (Racc. pag. II‑3089, punto 39), e 13 luglio 2006, causa T‑413/03, Shandong Reipu Biochemicals/Consiglio (Racc. pag. II‑2243, punto 64).


34 —      A tale riguardo v., in particolare, sentenze Paesi Bassi/Commissione, cit. (punto 44), e 3 settembre 2009, causa C‑535/06 P, Moser Baer India/Commissione (Racc. pag. I‑7051, punto 34).


35 —      Conformemente alla giurisprudenza, la valutazione dei fatti non costituisce, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale, una questione di diritto soggetta, come tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione. V., in particolare, sentenza Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, cit. (punto 56 e giurisprudenza ivi citata).


36 —      V., in particolare, sentenze 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, General Motors/Commissione (Racc. pag. I‑3173, punto 54); 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/Commissione (Racc. pag. I‑8935, punto 108), e 7 giugno 2007, causa C‑362/05 P, Wunenburger/Commissione (Racc. pag. I‑4333, punto 67).


37 —      V., in particolare, sentenza 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione (Racc. pag. I‑5425, punto 148); ordinanze 8 aprile 2008, causa C‑503/07 P, Saint‑Gobain Glass Deutschland/Commissione (Racc. pag. I‑2217, punto 62), e 10 giugno 2010, causa C‑498/09 P, Thomson Sales Europe/Commissione (Racc. 2010, pag. I‑79*, punto 87).


38 —      L’art. 6, n. 2, del regolamento di base prevede che le parti che ricevono i questionari trasmessi dalla Commissione nelle inchieste antidumping hanno almeno trenta giorni di tempo per la risposta. Tale termine può essere prorogato alle condizioni previste da tale disposizione.


39 —      Il margine di pregiudizio rappresenta il livello di pregiudizio subito dall’industria dell’Unione espresso in una percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) delle esportazioni del prodotto di cui trattasi (underselling), calcolato, di regola, a partire dalla differenza tra il prezzo di vendita medio ponderato dei produttori dell’Unione e il prezzo di vendita ponderato delle esportazioni verso l’Unione che formano oggetto del dumping. V., a tale proposito, punto 233 del regolamento controverso.


40 —      V., per analogia, sentenza 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/Commissione (Racc. pag. I‑829, punti 47 e 48). V. anche, a tale riguardo, art. 27, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1). Inoltre, l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389) dispone che il diritto ad una buona amministrazione ricomprende tra l’altro «il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale».


41 —      Va rilevato che la sentenza impugnata menziona erroneamente la Tubos Reunidos, il produttore dell’Unione incluso nel campione, collegato alla Productos Tubulares. Tale errore redazionale non è stato rilevato dalle parti del procedimento di impugnazione e non ha alcuna conseguenza.