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Ricorso proposto il 15 maggio 2023 – Commissione europea/Repubblica di Malta

(Causa C-304/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano e C. Schembri, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che per gli agglomerati Malta South (Malta Sud) e Malta North (Malta Nord),, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte a un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente prima dello scarico, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE 1 concernente il trattamento delle acque reflue urbane (in prosieguo: la «direttiva»);

dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che per l’agglomerato Malta Nord, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano, prima dello scarico in aree sensibili o bacini drenanti in aree sensibili, state oggetto di trattamenti più spinti rispetto a quelli descritti all’articolo 4, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5 della direttiva;

dichiarare che, non avendo effettuato il controllo degli scarichi delle acque reflue urbane per gli agglomerati Malta Sud e Malta Nord al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell’allegato I.B., conformemente alle procedure di controllo previste nell’allegato I.D, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15 e degli allegati I.B e I.D della direttiva, e

condannare la Repubblica di Malta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto, rispettivamente, il 31 ottobre 2006 e il 31 marzo 2007 per gli agglomerati Malta Sud e Malta Nord.

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva richiede agli stati membri di garantire che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente. La Commissione sostiene che gli agglomerati Malta Sud e Malta Nord non soddisfano i requisiti di tale disposizione essenzialmente perché la capacità dell’impianto di trattamento per entrambi gli agglomerati continua ad essere insufficiente a trattare il carico registrato.

La Commissione sostiene inoltre che la violazione dell’articolo 4 della direttiva da parte della Repubblica di Malta comporta inevitabilmente una violazione dell’articolo 10 della stessa direttiva, sulla base del fatto che quegli agglomerati che non possono raggiungere un livello adeguato di trattamento delle acque reflue urbane conformemente all’articolo 4 sono a fortiori incapaci di garantire prestazioni sufficienti in condizioni climatiche locali variabili.

Per quanto riguarda l’agglomerato Malta Nord, la Commissione lamenta in aggiunta una violazione dell’articolo 5 della direttiva. L’impianto di trattamento per questo agglomerato scarica in aree che sono state designate come aree sensibili all’azoto dalle autorità maltesi il 22 aprile 2005, e pertanto la Repubblica di Malta era tenuta a conformarsi all’articolo 5 e applicare un trattamento più spinto entro il 22 aprile 2012 (ossia entro sette anni dall’identificazione dell’area sensibile). Data la mancanza di capacità dell’impianto di trattamento, come descritto sopra, che fa sì che parte dello scarico generato venga scaricato senza alcun trattamento, la Commissione sostiene che l’articolo 5 sia violato anche con riguardo a tale agglomerato.

Infine, la Commissione ritiene che né l’agglomerato Malta Sud, né l’agglomerato Malta Nord soddisfino i requisiti dell’articolo 15 della direttiva, in quanto la violazione degli articoli 4 e 5 della direttiva comporta inevitabilmente che la conformità degli scarichi non sia controllata ai sensi degli allegati I.B e I.D della direttiva e pertanto vi è una violazione dell’articolo 15.

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1 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU 1991 L 135, pag. 40).