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Impugnazione proposta il 16 maggio 2023 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 marzo 2023, causa T-94/20, Campine e Campine Recycling / Commissione

(Causa C-306/23 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, M. Domecq, T. Isacu de Groot, L. Wildpanner, agenti)

Altre parti nel procedimento: Campine NV, Campine Recycling NV

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 nella causa T-94/20, Campine e Campine Recycling / Commissione;

pronunciarsi essa stessa sui punti pendenti della controversia, oppure

in subordine, rinviare la causa al Tribunale per una nuova decisione, nella misura in cui essa non sia già stata decisa;

condannare la Campine a farsi carico dell’integralità delle spese del presente procedimento e di quello dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il suo primo motivo di impugnazione la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che la Commissione ha violato l’articolo 266, paragrafo 1, TFUE, rifiutando di corrispondere alla Campine e alla Campine Recycling («Campine») interessi di mora per ritardo nel pagamento al tasso REFI della BCE maggiorato del 3,5% quando, l’11 dicembre 2019, la Commissione ha rimborsato l’importo corrispondente alla riduzione di ammenda che la Campine aveva versato a titolo provvisorio in base alla decisione C(2017)900 final della Commissione 1 dell’8 febbraio 2017 nel caso AT.40018, in attuazione della sentenza del Tribunale del 7 novembre 2019 nella causa T-240/17 per il periodo compreso tra la data del pagamento provvisorio e il rimborso dell’importo. A sostegno del primo motivo di impugnazione, la Commissione afferma:

(i) che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare soddisfatti i presupposti dell’azione di risarcimento danni (prima parte del primo motivo di impugnazione);

(ii) che il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando erroneamente il diritto dell’Unione relativo all’interesse applicabile per dare esecuzione a sentenze che annullano o riducono ammende in materia di concorrenza (seconda parte del primo motivo di impugnazione);

(iii) che il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare che la Commissione ha violato l’articolo 266, paragrafo 1, TFUE, omettendo di corrispondere gli interessi di mora nell’importo richiesto dalla Campine (terza parte del primo motivo di impugnazione);

(iv) che la sentenza impugnata è contraria alla giurisprudenza precedente alla sentenza Printeos (quarta parte del primo motivo di impugnazione);

(v) che il Tribunale ha errato nel dichiarare che l’efficacia ex tunc delle sentenze di annullamento di ammende in materia di concorrenza implica un obbligo retroattivo di rimborsare le ammende prima che queste ultime siano annullate (quinta parte del primo motivo di impugnazione);

(vi) che il Tribunale ha errato nel ritenere che l’obbligo di corrispondere interessi di mora per ritardo nel pagamento dalla data del pagamento provvisorio di un’ammenda ridotta dalla Corte non limiti l’effetto deterrente di tale ammenda (sesta parte del primo motivo di impugnazione).

Per il caso in cui la Corte dovesse respingere il primo motivo di impugnazione, la Commissione sostiene, con il suo secondo motivo di impugnazione, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che la Commissione era tenuta a corrispondere gli interessi di mora al tasso REFI della BCE maggiorato del 3,5%.

Con il suo terzo motivo di impugnazione la Commissione afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che essa era debitrice di interessi composti dalla data di parziale rimborso dell’ammenda.

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1 Decisione C(2017) 900 final della Commissione, dell’8 febbraio 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE (caso AT.40018 – Riciclaggio di batterie per autoveicoli).