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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach (Polonia) il 10 maggio 2023 – M. J. / C. J.

(Causa C-302/23, Piekiewicz 1 )

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach

Parti

Ricorrente: M. J.

Convenuto: C. J.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con i considerando 12, 13, 18, 21, 22 e 49 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE 1 debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale di uno Stato membro è tenuto ad ammettere un atto processuale depositato presso tale organo giurisdizionale e firmato con una firma elettronica prevista dall'articolo 3, paragrafo 10, di detto regolamento, nella situazione in cui la normativa nazionale dello Stato membro non prevede la possibilità di effettuare il deposito di atti processuali presso l’organo giurisdizionale avvalendosi della firma elettronica mediante un mezzo diverso da un sistema informatico.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 GU 2014, L 257, pag. 73.