Language of document : ECLI:EU:C:2023:980

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

11 dicembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 2, punto 1 – Nozione di “transazioni commerciali” – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Diritto agli interessi di mora – Contratto di assicurazione concluso tra imprese»

Nella causa C‑303/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu (Tribunale circondariale di Breslavia-Fabryczna in Breslavia, Polonia), con decisione del 28 aprile 2023, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2023, nel procedimento

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

contro

Volvia sp. z o.o.,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Piçarra (relatore), presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (in prosieguo: la «PZU») e la Volvia sp. z o.o. in merito all’applicazione di interessi da parte di quest’ultima in conseguenza del ritardo nel pagamento dei premi dovuti in esecuzione di due contratti di assicurazione riguardanti autoveicoli e del risarcimento forfettario della PZU per le spese di recupero.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 3, 8, 9 e 17 della direttiva 2011/7 così recitano:

«(3)      Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi prestati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. (...)

(...)

(8)      L’ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere limitato ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale. La presente direttiva non dovrebbe disciplinare le transazioni con i consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni, ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter escludere i debiti oggetto di procedure concorsuali, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

(9)      La presente direttiva dovrebbe disciplinare tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che siano effettuate tra imprese pubbliche o private ovvero tra imprese e amministrazioni pubbliche (...).

(...)

(17)      Ai fini del diritto agli interessi di mora, dovrebbe essere considerato tardivo il pagamento di un debitore qualora il creditore non possa disporre della somma a lui dovuta alla data di scadenza, a condizione che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali e contrattuali».

4        L’articolo 1 di tale direttiva, rubricato «Oggetto e ambito d’applicazione», prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1.      Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle [piccole e medie imprese (PMI)].

2.      La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale».

5        A termini dell’articolo 2 di detta direttiva:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)      “transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

(...)

3)      “impresa”: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;

4)      “ritardo di pagamento”: pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, (...), sono soddisfatte;

5)      “interessi di mora”: interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti all’articolo 7;

(...)».

6        L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Transazioni fra imprese», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e

b)      il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore».

 Diritto polacco

 Legge sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali

7        L’articolo 4 dell’ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóž nieniom w transakcjach handlowych (legge in materia di lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali), dell’8 marzo 2013 (Dz. U. del 2013, posizione 403), definisce, al punto 1, la «transazione commerciale» come «un contratto avente per oggetto la fornitura di merci o la prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora le parti di cui all’articolo 2 concludano tale contratto in relazione all’attività esercitata», e, al punto 1a, la «prestazione pecuniaria», come «il corrispettivo pagato a fronte della cessione di beni o della prestazione di servizi nell’ambito di una transazione commerciale».

8        L’articolo 7, paragrafo 1, di tale legge stabilisce quanto segue:

«Nelle transazioni commerciali, fatta eccezione per le transazioni nell’ambito delle quali il debitore è un ente pubblico, il creditore ha diritto di ottenere, senza previa messa in mora, gli interessi legali relativi ai ritardi nelle transazioni commerciali, a meno che le parti non abbiano convenuto interessi più elevati, per il periodo compreso tra la data in cui la prestazione pecuniaria è diventata esigibile e la data del pagamento, qualora siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

1)      il creditore ha eseguito la sua prestazione;

2)      il creditore non ha ricevuto il pagamento nel termine previsto nel contratto».

 Legge recante il codice civile

9        Ai sensi dell’articolo 487, paragrafo 2 dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 1964, n. 16, posizione 93): «Un contratto è sinallagmatico quando entrambe le parti si impegnano in modo tale che la prestazione di una delle parti costituisce il corrispettivo della prestazione della controparte».

10      L’articolo 805, paragrafi 1 e 2, della legge recante il codice civile così recita:

«(1)      Con il contratto di assicurazione, l’assicuratore si impegna a fornire, quale professionista, una specifica prestazione allorché si verifica l’evento previsto nel contratto, mentre il contraente dell’assicurazione si impegna a versare un premio.

(2)      La prestazione dell’assicuratore consiste, in particolare, nel pagamento:

1)      nel caso dell’assicurazione contro i danni – di uno specifico risarcimento del danno causato dall’evento previsto nel contratto;

2)      nel caso dell’assicurazione personale – di una specifica somma di denaro pattuita, di una pensione o di un’altra prestazione allorché si verifica un incidente relativo alla vita dell’assicurato previsto nel medesimo contratto».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11      La Volvia, società di diritto polacco di autonoleggio, ha sottoscritto presso la PZU, compagnia di assicurazioni, due contratti di assicurazione di autoveicoli. Il primo contratto riguarda l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei proprietari di autoveicoli e l’assicurazione aggiuntiva relativa all’organizzazione e alla copertura dei costi del soccorso stradale. Il secondo contratto copre un altro tipo di assicurazione volontaria, vale a dire l’assicurazione cosiddetta «autocasco», che copre la perdita, la distruzione e il danneggiamento del veicolo di cui trattasi.

12      La PZU ha adito il Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu (Tribunale circondariale di Breslavia-Fabryczna in Breslavia, Polonia), giudice del rinvio, chiedendo che la Volvia sia condannata a pagarle premi assicurativi per un importo pari a 7 619,89 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 1 700), maggiorati degli interessi di mora, a titolo dei due contratti di assicurazione di cui al punto precedente, nonché un risarcimento forfettario per le spese di recupero sostenute.

13      La Volvia ha proposto opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento emessa dal giudice del rinvio. Tale ingiunzione è divenuta inefficace e la causa è stata rinviata dinanzi a detto giudice per essere trattata in sede di procedimento ordinario.

14      In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se un contratto di assicurazione concluso tra imprese possa essere qualificato come «transazione commerciale», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7, e se, di conseguenza, un siffatto contratto rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva. Esso sottolinea al riguardo che la questione della natura di un contratto di assicurazione e, più in particolare, se il premio pagato dall’assicurato costituisca o meno il corrispettivo di una prestazione fornita dall’assicuratore divide la giurisprudenza e la dottrina polacche.

15      Secondo il giudice del rinvio, un contratto di assicurazione non è un contratto sinallagmatico, in quanto il premio pagato dall’assicurato non costituisce il corrispettivo corrispondente alla prestazione dell’assicuratore di versare l’indennizzo previsto per i danni derivanti da un sinistro coperto da tale contratto. Il giudice del rinvio ritiene necessario assicurarsi che una siffatta interpretazione del diritto polacco, che è quella accolta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), non sia contraria alla direttiva 2011/7, come interpretata dalla Corte, in particolare nella sentenza del 9 luglio 2020, RL (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento) (C‑199/19, EU:C:2020:548).

16      È in tale contesto che il Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu (Tribunale circondariale di Breslavia-Fabryczna in Breslavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 2, punto 1, della direttiva [2011/7] debba essere interpretato nel senso che un contratto di assicurazione, nell’ambito del quale l’assicuratore si impegna, nei confronti di un’impresa, ad eseguire una determinata prestazione allorché si verifica il sinistro previsto nel contratto, costituisce una transazione commerciale ai sensi di tale disposizione e, quindi, detto contratto rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae della suddetta direttiva;

nonché, in caso di risposta in senso affermativo:

2)      Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [2011/7] debba essere interpretato nel senso che l’assicuratore, con la mera fornitura della copertura assicurativa, adempie, nell’ambito di un contratto di assicurazione, agli obblighi contrattuali e di legge a lui incombenti ai sensi di tale disposizione».

 Sulle questioni pregiudiziali

17      Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, la Corte, in particolare quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, può statuire in qualsiasi momento, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, con ordinanza motivata.

18      Tale disposizione deve essere applicata al caso di specie.

 Sulla prima questione

19      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «transazioni commerciali» comprende un contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna, nei confronti di un’impresa, a fornire una determinata prestazione allorché si verifica un sinistro previsto da tale contratto e detta impresa si impegna nei confronti dell’assicuratore a pagare il premio assicurativo.

20      Anzitutto occorre ricordare che la nozione di «transazioni commerciali» è definita all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7 come «transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo». Tale disposizione deve essere letta alla luce dei considerando 8 e 9 della direttiva in parola e in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, della medesima, ai sensi del quale essa si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

21      Da dette disposizioni risulta che la direttiva 2011/7 riguarda tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per transazioni commerciali, ivi comprese quelle tra imprese private, con esclusione, in particolare, dei contratti con i consumatori. Di conseguenza, l’ambito di applicazione di tale direttiva è definito in termini assai ampi (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2019, KROL, C‑722/18, EU:C:2019:1028, punti 31 e 32).

22      L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7 stabilisce due condizioni affinché una transazione rientri nella nozione di «transazioni commerciali» ai sensi di tale disposizione. In primo luogo, deve essere effettuata tra imprese o tra imprese e autorità pubbliche e, in secondo luogo, deve comportare la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo.

23      Per quanto riguarda la prima condizione, è pacifico, nel procedimento principale, che la Volvia e la PZU hanno la qualità di «impresa», ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva in parola, il quale definisce tale nozione come «ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona».

24      Per quanto riguarda la seconda condizione di cui all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7, la Corte ha dichiarato, al punto 27 della sentenza del 9 luglio 2020, RL (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento) (C‑199/19, EU:C:2020:548), che le nozioni di «fornitura di merci» e di «prestazione di servizi» previste da tale disposizione configurano nozioni autonome del diritto dell’Unione, la cui portata non può essere determinata facendo riferimento alle nozioni note del diritto degli Stati membri o delle classificazioni operate sul piano nazionale. A tal riguardo, la Corte ha ricordato che il Trattato FUE fornisce, al suo articolo 57, una definizione ampia della nozione di «servizi», comprendente qualsiasi prestazione fornita normalmente dietro retribuzione che non ricada nelle altre libertà fondamentali, affinché non vi siano attività economiche che esulino dall’ambito di applicazione delle libertà fondamentali [sentenza del 9 luglio 2020, RL (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento), C‑199/19, EU:C:2020:548, punti da 30 a 32].

25      La Corte ha altresì tenuto conto della finalità della direttiva 2011/7, che, a termini del suo articolo 1, paragrafo 1, letto alla luce del suo considerando 3, consiste nel lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese, dal momento che tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità delle suddette imprese, complicano la loro gestione finanziaria e ne compromettono la redditività, dovendo le stesse ricorrere ad un finanziamento esterno a causa dei summenzionati ritardi [sentenza del 9 luglio 2020, RL (direttiva lotta contro i ritardi di pagamento), C‑199/19, EU:C:2020:548, punto 35].

26      Un contratto di assicurazione come quello di cui trattasi nel procedimento principale, nell’ambito del quale l’assicuratore si impegna nei confronti della controparte a fornire una determinata prestazione allorché si verifica un sinistro previsto da tale contratto e tale altra parte si impegna nei confronti dell’assicuratore a pagare i premi assicurativi, costituisce quindi una transazione commerciale che comporta una prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7, purché detta transazione sia effettuata tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni. L’attività assicurativa svolta da un professionista, quale una compagnia di assicurazione, è infatti un’attività economica, vale a dire un’attività consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 45). Quindi l’attività assicurativa, a condizione che sia remunerata, implica un «servizio», ai sensi dell’articolo 57 TFUE, e, pertanto, una «prestazione di servizi», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7.

27      I dubbi del giudice del rinvio vertono essenzialmente sulla questione se un contratto di assicurazione faccia sorgere obblighi reciproci per le parti e, più in particolare, se la prestazione dell’assicuratore consistente nel risarcire l’assicurato in caso di sinistro possa essere considerata come fornita a fronte del premio di assicurazione, a titolo di corrispettivo, alla luce dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7. Tale giudice rileva che, secondo la giurisprudenza e la dottrina polacche che esso intende seguire, un contratto di assicurazione non è un contratto sinallagmatico nell’ambito del quale una prestazione di servizi sia fornita a fronte del premio pagato dal contraente dell’assicurazione.

28      Tuttavia, alla luce della nozione di «transazioni commerciali», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7, come interpretata dalla Corte, l’obbligo, derivante per il contraente dell’assicurazione, di pagare il premio è giustificato, da un punto di vista economico, solo dalla garanzia di indennizzo che egli ottiene in contropartita dall’assicuratore, allorché si verifica un sinistro. In tali circostanze, quand’anche l’indennizzo non fosse né immediato né certo, tenuto conto dell’alea nel verificarsi di tale sinistro, il premio pagato dall’assicurato costituisce il «corrispettivo economico» della prestazione fornita dall’assicuratore e consistente nel garantire l’indennizzo dell’assicurato, per la durata del contratto di assicurazione, in caso di sinistro (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 47).

29      Una siffatta interpretazione non può essere inficiata dal considerando 8 della direttiva 2011/7, che esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultima i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento dei danni, compresi quelli effettuati dalle compagnie di assicurazione, senza tuttavia riguardare i contratti di assicurazione [v., per analogia, sentenza del 9 luglio 2020, RL (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento), C‑199/19, EU:C:2020:548, punti 36 e 40]. Detti contratti rientrano, pertanto, nell’ambito di applicazione della direttiva in parola.

30      Infine, nella sentenza del 13 settembre 2018, Česká pojišťovna (C‑287/17, EU:C:2018:707), la Corte, adita in via pregiudiziale nell’ambito di una controversia vertente su una domanda di risarcimento delle spese di recupero derivante dal pagamento tardivo dei premi assicurativi da corrispondere in esecuzione di un contratto di assicurazione concluso tra due imprese, ha implicitamente confermato, rispondendo alle questioni sollevate, che i contratti di assicurazione conclusi tra due imprese implicano una «transazione commerciale», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7, e che, di conseguenza, tali contratti rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae di quest’ultima.

31      Alla luce di tutti i suesposti motivi, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «transazioni commerciali» comprende un contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna, nei confronti di un’impresa, ad eseguire una determinata prestazione allorché si verifica un sinistro previsto da tale contratto e detta impresa si impegna nei confronti dell’assicuratore a pagare il premio assicurativo.

 Sulla seconda questione

32      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/7 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di assicurazione, l’assicuratore adempie agli obblighi contrattuali e di legge a lui incombenti effettuando la mera fornitura della copertura assicurativa alla controparte, e ciò a prescindere dal pagamento a quest’ultima di un indennizzo nel caso si verifichi il sinistro coperto da tale contratto.

33      In forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/7, letto alla luce del considerando 17 di quest’ultima, nelle transazioni commerciali tra imprese, il creditore deve avere diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora abbia «adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge».

34      Tanto dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/7 quanto dalla risposta fornita alla prima questione risulta che la semplice esistenza di una copertura assicurativa è sufficiente affinché siano considerati soddisfatti gli obblighi contrattuali e di legge dell’assicuratore, ai sensi di detta disposizione.

35      Occorre quindi rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di assicurazione, l’assicuratore adempie agli obblighi contrattuali e di legge a lui incombenti, ai sensi di tale disposizione, effettuando la mera fornitura della copertura assicurativa alla controparte, e ciò a prescindere dal pagamento a quest’ultima di un indennizzo nel caso si verifichi il sinistro coperto da tale contratto.

 Sulle spese

36      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,

deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «transazioni commerciali» comprende un contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna, nei confronti di un’impresa, ad eseguire una determinata prestazione allorché si verifica un sinistro previsto da tale contratto e detta impresa si impegna nei confronti dell’assicuratore a pagare il premio assicurativo.

2)      L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/7

deve essere interpretato nel senso che:

nell’ambito di un contratto di assicurazione, l’assicuratore adempie agli obblighi contrattuali e di legge a lui incombenti, ai sensi di tale disposizione, effettuando la mera fornitura della copertura assicurativa alla controparte, e ciò a prescindere dal pagamento a quest’ultima di un indennizzo nel caso si verifichi il sinistro coperto da tale contratto.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.