Language of document : ECLI:EU:T:2012:269





Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 giugno 2012 —
Azienda Agricola Bracesco / Commissione

(causa T‑440/09)

«Responsabilità extracontrattuale — Agricoltura — Influenza aviaria — Misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame — Mancata inclusione delle quaglie nelle specie di pollame che danno diritto a compensazione — Parità di trattamento e divieto di discriminazione — Insussistenza di un nesso di causalità — Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1.                     Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale — Presupposti cumulativi (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 9-11)

2.                     Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Regolamento n. 1010/2006 — Misure di sostegno all’economia — Esclusione degli allevatori di quaglie — Regolamento n. 2777/75 — Ambito di applicazione — Mancata inclusione delle quaglie — Estensione autonoma delle misure ad altre specie di pollame — Esclusione — Estensione della definizione di «pollame» alla luce della direttiva 2005/94 — Esclusione — Mancanza di illegittimità (Regolamento del Consiglio n. 2777/75; regolamento della Commissione n. 1010/2006; direttiva del Consiglio 2005/94) (v. punti 15, 18, 20-21, 27)

3.                     Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Nesso causale — Onere della prova — Interruzione del nesso causale per comportamento illecito del ricorrente (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 37-40)

Oggetto

Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente causato alla ricorrente dall’adozione del regolamento (CE) n. 1010/2006 della Commissione, del 3 luglio 2006, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri (GU L 180, pag. 3), in quanto esso non prevede misure di tal genere a favore degli avicoltori impegnati nella produzione e nel commercio di quaglie.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)

L’Azienda Agricola Bracesco Srl — in liquidazione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.