Language of document : ECLI:EU:T:2010:19

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

20 gennaio 2010 (*)

«Procedimento sommario – Appalti pubblici – Gara d’appalto – Rigetto di un’offerta – Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori – Perdita di un’opportunità – Insussistenza di un danno grave ed irreparabile – Mancanza di urgenza»

Nel procedimento T‑443/09 R,

Agriconsulting Europe SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. A. Bordes e L. Prete, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori riguardo alla gara di appalto EuropeAid/127054/C/SER/Multi, relativa alla prestazione di servizi a breve termine esclusivamente a favore di paesi terzi che beneficiano dell’aiuto esterno della Commissione,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        Il 9 maggio 2008, la Commissione delle Comunità europee pubblicava una nota avente ad oggetto la previsione di un appalto di servizi concernente un «Multiple Framework contract to recruit short-term services in the exclusive interest of third countries benefiting from European Commission external aid» (contratto-quadro multiplo relativo alla prestazione di servizi a breve termine esclusivamente a favore di paesi terzi che beneficiano dell’aiuto esterno della Commissione europea). Il 4 luglio 2008, la Commissione pubblicava un bando di gara d’appalto con il riferimento «EuropeAid/127054/C/SER/Multi», precisando che tale contratto-quadro multiplo si suddivideva in dodici lotti.

2        La ricorrente, Agriconsulting Europe SA, è una società operante in materia di consulenza di gestione e consulenza tecnica per progetti di sviluppo internazionale. Quale società capofila di un consorzio comprendente, complessivamente, dieci società, manifestava il proprio intendimento di partecipare alla procedura ristretta relativa a tale appalto, precisamente per il lotto n. 11. Essa veniva quindi invitata dalla Commissione a presentare un’offerta dettagliata nell’ambito del bando di gara ristretta. L’offerta per il lotto n. 11 del contratto-quadro multiplo veniva presentata entro i termini previsti dal bando di gara.

3        Con decisione 26 agosto 2009, la Commissione informava la ricorrente che, riguardo al lotto n. 11 del contratto-quadro multiplo, l’offerta presentata dal consorzio di cui essa era capofila non figurava tra le sei offerte economicamente più vantaggiose, facendo al tempo stesso presente che il comitato preposto alla valutazione tecnica delle offerte (in prosieguo: il «comitato di valutazione») aveva proposto che l’appalto venisse assegnato ad altri consorzi.

4        Più in particolare, la decisione 26 agosto 2009 conteneva una tabella in cui erano riportati i punteggi attribuiti, secondo i criteri stabiliti ai fini della valutazione delle offerte, alla prima e all’ultima delle offerte ritenute economicamente più vantaggiose nonché i punteggi attribuiti all’offerta presentata dal consorzio di cui la ricorrente era capofila. Da tale tabella risultava che lo scarto tra la sesta offerta aggiudicataria e quella del detto consorzio, classificato in settima posizione, era di 0,36 punti.

5        Con lettera 1° settembre 2009, la ricorrente chiedeva alla Commissione spiegazioni in ordine alla differenza tra l’elevato punteggio ottenuto riguardo al criterio «Sectors Coverage» («Copertura settoriale») ed il punteggio estremamente basso ottenuto riguardo al criterio «Experts» («Esperti»), deducendo che i due criteri erano connessi alle capacità tecniche degli esperti presentati.

6        Con lettera 15 settembre 2009, la Commissione rispondeva che lo scarso risultato ottenuto dall’offerta riguardo al criterio «Experts» era dovuto alla circostanza che i curricula vitae di tre esperti sui 48 indicati nell’offerta presentata dal consorzio di cui la ricorrente era capofila non erano stati presi in considerazione in quanto i nominativi di tali esperti figuravano parimenti in varie altre offerte, in violazione della dichiarazione di esclusività richiesta dalla pertinente normativa.

7        In data 21 settembre 2009, la ricorrente proponeva, conformemente al punto 2.4.15 della Guida pratica delle procedure contrattuali nell’ambito delle procedure esterne, ricorso amministrativo avverso la decisione 26 agosto 2009, deducendo un manifesto errore nella valutazione della propria offerta, la violazione dell’obbligo di esporre nella decisione una motivazione sufficiente e la violazione dell’obbligo di fornire le informazioni richieste in merito ai rimedi esperibili.

8        Avendo appreso che la Commissione aveva manifestato il proprio intendimento di procedere alla sottoscrizione dei primi contratti con i consorzi vincitori della gara, la ricorrente inviava, in data 8 ottobre 2009, una lettera con cui insisteva sulla gravità delle irregolarità commesse dal comitato di valutazione riguardo all’esclusione dei suoi esperti, diffidando l’istituzione dal procedere alla sottoscrizione dei contratti con i presunti vincitori della gara d’appalto relativamente al lotto n. 11 del contratto-quadro multiplo.

9        Con lettera 8 ottobre 2009, la Commissione respingeva il ricorso amministrativo della ricorrente, confermando la decisione 26 agosto 2009. Con successiva comunicazione del 20 ottobre seguente, l’istituzione rispondeva, rinviando semplicemente agli argomenti già esposti nella propria lettera 8 ottobre 2009, alla lettera della ricorrente inviata in data 8 ottobre 2009.

 Procedimento e conclusioni delle parti

10      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 novembre 2009, la ricorrente ha proposto ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione 26 agosto 2009 nonché il risarcimento del danno subito per effetto del rigetto della propria offerta.

11      Con separato atto la ricorrente ha proposto, in pari data, domanda di procedura accelerata ai sensi dell’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale, domanda respinta con decisione del Tribunale (Quarta Sezione) 2 dicembre 2009.

12      Il 10 novembre 2009, la ricorrente ha proposto la presente domanda di provvedimenti provvisori, in cui conclude che il Tribunale voglia:

–        disporre la sospensione dell’esecuzione della decisione 26 agosto 2009 sino alla pronuncia del Tribunale sul ricorso principale;

–        ordinare alla Commissione di non procedere alla sottoscrizione dei contratti previsti a seguito della decisione 26 agosto 2009 sino alla pronuncia del Tribunale sul ricorso principale;

–        nell’ipotesi in cui tali contratti fossero stati già sottoscritti, ordinare la sospensione della loro esecuzione sino alla pronuncia del Tribunale sul ricorso principale;

–        in applicazione dell’art. 65, lett. b) e c), del regolamento di procedura, ordinare, in primo luogo, la produzione da parte della Commissione dei verbali del comitato di valutazione relativi alla valutazione dell’offerta presentata dal consorzio di cui la ricorrente era capofila, in secondo luogo, la produzione da parte dell’istituzione di tutte le dichiarazioni di esclusività sottoscritte dai relativi esperti che sarebbero state presentate nell’ambito delle offerte sottoposte da altre società nonché i nominativi delle società che si sono avvalse di tali dichiarazioni, in terzo luogo, l’indicazione da parte della Commissione dello «stato di avanzamento dell’appalto oggetto del presente procedimento» nonché precisazioni sui contratti sottoscritti e sulla loro esecuzione nonché, in quarto luogo, l’audizione di uno degli esperti, M. P., a titolo di teste, affinché possa confermare la falsità delle altre dichiarazioni che sarebbero state presentate a suo nome;

–        condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

13      Nelle proprie osservazioni scritte, depositate presso la cancelleria del Tribunale in data 25 novembre 2009, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere le domande di misure istruttorie relative alla produzione dei verbali del comitato di valutazione e all’audizione di un teste;

–        respingere la presente domanda di provvedimenti provvisori.

 In diritto

14      Ai sensi degli artt. 278 TFUE e 279 TFUE, nel combinato disposto con l’art. 256, n. 1, TFUE, il Tribunale, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell’atto dinanzi ad esso impugnato o disporre le misure provvisorie necessarie.

15      Secondo l’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Conseguentemente, la sospensione dell’esecuzione e di altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del ricorrente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (v. ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C‑445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I‑1461, punto 73, e la giurisprudenza ivi richiamata).

16      Inoltre, nell’ambito di tale valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, atteso che nessuna disposizione di diritto dell’Unione gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 23, e 3 aprile 2007, causa C‑459/06 P(R), Vischim/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 25].

17      Alla luce degli elementi risultanti dagli atti, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, senza che occorra sentire, preliminarmente, le deduzioni orali delle parti.

18      Nelle circostanze della specie, occorre esaminare, anzitutto, se ricorra il requisito dell’urgenza.

 Sull’urgenza

 Argomenti delle parti

19      La ricorrente deduce che, in caso di annullamento della decisione 26 agosto 2009 nell’ambito del ricorso principale, il danno da essa subito non potrebbe essere più risarcito qualora i provvedimenti provvisori richiesti non venissero concessi. Infatti, atteso che la Commissione non ha spontaneamente sospeso l’aggiudicazione dell’appalto ai sei consorzi classificatisi in posizione utile, la decisione sul ricorso principale interverrebbe successivamente alla conclusione dei contratti o, quantomeno, ad una larga parte di essi. Inoltre, sarebbe ben poco probabile che a seguito dell’annullamento della decisione 26 agosto 2009 venisse indetta una nuova gara d’appalto.

20      La ricorrente, peraltro, benché abbia richiesto nell’ambito del ricorso principale non solo l’annullamento della decisione 26 agosto 2009, bensì parimenti il risarcimento del danno subito per effetto del rigetto della propria offerta, sostiene che tale danno non possa essere interamente risarcito, in quanto difficilmente quantificabile, nel suo complesso, nel contesto di un ricorso ex art. 268 TFUE.

21      A tal riguardo, la ricorrente ritiene di aver perduto un’opportunità particolarmente seria, in quanto, se il sig. P. fosse stato preso in considerazione quale esperto, ciò le avrebbe consentito di scavalcare il consorzio la cui offerta è stata classificata sesta nella tabella contenuta nella decisione 26 agosto 2009, offerta superiore di soli 0,36 punti a quella del consorzio di cui essa è capofila, e si richiama alla giurisprudenza secondo cui, pur in presenza di un’opportunità molto seria di aggiudicazione dell’appalto, sarebbe difficile, se non impossibile, procedere alla quantificazione della stessa e, conseguentemente, alla valutazione, con la necessaria precisione, del danno risultante dalla sua perdita. In tal senso, la riparazione del danno di cui trattasi nella specie risulterebbe molto difficile mediante la concessione di un risarcimento per equivalente (ordinanza del presidente del Tribunale 20 luglio 2006, causa T‑114/06 R, Globe/Commissione, Racc. pag. II‑2627, punti 117, 118 e 127).

22      La ricorrente fa parimenti valere che, qualora i provvedimenti provvisori richiesti non venissero concessi, essa subirebbe un danno grave, considerato che, da un lato, risulterebbe privata dei redditi che avrebbe percepito qualora l’appalto le fosse stato aggiudicato e che, dall’altro, poter vantare l’attribuzione di un contratto da parte della Commissione nell’ambito di un appalto per essa nuovo costituisce un vantaggio concorrenziale di cui avrebbe potuto beneficiare qualora la sua offerta fosse stata accolta.

23      Infine, la ricorrente sostiene che l’urgenza da essa dedotta debba essere a maggior ragione presa in considerazione dal giudice del procedimento sommario, in quanto taluni argomenti di fatto e di diritto da essa esposti appaiono «particolarmente seri».

24      La Commissione replica che gli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno della domanda di provvedimenti urgenti per quanto attiene alla condizione relativa al suo carattere urgente costituiscono solamente una serie di affermazioni generiche, spesso ipotetiche, talvolta erronee e mai sostenute da solidi elementi di prova.

 Giudizio del giudice del procedimento sommario

25      Si deve rammentare che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che la parte che richiede il provvedimento provvisorio subisca un danno grave e irreparabile. Spetta a quest’ultima provare di non potere attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura (v. ordinanze del presidente del Tribunale 15 novembre 2001, causa T‑151/01 R, Duales System Deutschland/Commissione, Racc. pag. II‑3295, punto 187; 20 settembre 2005, causa T‑195/05 R, Deloitte Business Advisory/Commissione, Racc. pag. II‑3485, punto 124, e 25 aprile 2008, causa T‑41/08 R, Vakakis/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 52).

26      Qualora la realizzazione del danno dipenda dal verificarsi di un complesso di fattori, è sufficiente che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente [ordinanza del presidente del Tribunale 16 gennaio 2004, causa T‑369/03 R, Arizona Chemical e a./Commissione, Racc. pag. II‑205, punto 71; v. parimenti, in tal senso, ordinanze della Corte 29 giugno 1993, causa C‑280/93 R, Germania/Consiglio, Racc. pag. I‑3667, punti 32‑34, e del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C‑335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I‑8705, punto 67]. La ricorrente resta tuttavia tenuta a provare i fatti che si ritiene siano alla base della prospettiva di tale danno grave ed irreparabile (v., in tal senso, ordinanza Arizona Chemical e a./Commissione, cit., punto 72, e ordinanza HFB e a./Commissione, cit., punto 67).

27      Occorre quindi esaminare se, nella specie, la ricorrente abbia dimostrato, con grado di sufficiente probabilità, che essa subirebbe un danno grave ed irreparabile qualora i provvedimenti provvisori da essa richiesti non dovessero venirle concessi.

28      Per quanto attiene alla gravità del danno invocato nella specie, si deve ricordare che quest’ultimo verrebbe subito nell’ambito di una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico. Orbene, tale procedimento è volto a consentire all’autorità interessata di scegliere, tra varie offerte concorrenti, quella che le appare più conforme ai criteri di selezione predeterminati. L’autorità che bandisce tale procedimento dispone peraltro di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione ai fini dell’adozione della decisione di aggiudicazione dell’appalto (sentenze del Tribunale 24 febbraio 2000, causa T‑145/98, ADT Projekt/Commissione, Racc. pag. II‑387, punto 147; 26 febbraio 2002, causa T‑169/00, Esedra/Commissione, Racc. pag. II‑609, punto 95, e 14 febbraio 2006, cause riunite T‑376/05 e T‑383/05, TEA-CEGOS e a./Commissione, Racc. pag. II‑205, punto 50).

29      Un’impresa che partecipi ad un tale procedimento non dispone pertanto mai della garanzia assoluta che l’appalto pubblico le sarà attribuito, ma deve sempre tener conto dell’eventualità della sua aggiudicazione ad un’altra impresa offerente ovvero ad un altro candidato. Ciò premesso, le conseguenze economiche negative per l’impresa in questione, derivanti dal rigetto della sua offerta, si inseriscono, in linea di principio, nel comune rischio commerciale cui ogni impresa operante sul mercato deve far fronte. Ne consegue che la perdita della possibilità di vedersi aggiudicare un appalto pubblico per effetto del rigetto dell’offerta di un’impresa offerente o di un candidato nell’ambito di una gara d’appalto pubblico non può essere considerata di per sé costitutiva di un danno grave, indipendentemente da una valutazione concreta della gravità della lesione specifica asserita in ciascuna fattispecie (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 15 luglio 2008, causa T‑202/08 R, CLL Centres de langues/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 71 e 72, e la giurisprudenza ivi richiamata).

30      Conseguentemente, la circostanza che l’impresa ricorrente abbia perduto l’opportunità di vedersi aggiudicare e di eseguire il detto appalto costituirebbe un danno grave solamente a condizione che la ricorrente stessa abbia validamente dimostrato che avrebbe potuto trarre benefici sufficientemente significativi dall’attribuzione e dall’esecuzione dell’appalto nella gara di cui trattasi. Peraltro, la gravità di un danno di ordine materiale dev’essere valutata tenuto conto, in particolare, delle dimensioni dell’impresa ricorrente (v. ordinanza del presidente del Tribunale 15 luglio 2008, causa T‑195/08 R, Antwerpse Bouwwerken/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 44, e la giurisprudenza ivi richiamata).

31      Nella specie, va rilevato che la ricorrente non ha prodotto elementi che consentano di ritenere, tenuto conto in particolare delle sue dimensioni, che la perdita che essa rischia di subire sarebbe sufficientemente grave da giustificare la concessione di provvedimenti provvisori. Pertanto, alla luce degli elementi esposti nella domanda di provvedimenti provvisori, il giudice del procedimento sommario non è in grado di ritenere che il venir meno, per la ricorrente, dell’opportunità di ricavare redditi dall’esecuzione dell’appalto pubblico di cui trattasi sarebbe per la medesima fonte di un pregiudizio specifico sufficientemente grave da giustificare la concessione di provvedimenti provvisori.

32      Per quanto attiene al carattere irreparabile del danno derivante dalla perdita di un’opportunità, dalla recente giurisprudenza della Corte emerge che, qualora il Tribunale riconosca il risarcimento sulla base dell’attribuzione di un valore economico al danno subito per effetto del lucro cessante, tale risarcimento è idoneo, in linea di principio, a soddisfare l’esigenza, affermata dalla giurisprudenza, di assicurare il risarcimento integrale del danno individuale effettivamente subito a causa dello specifico illecito commesso nei suoi confronti (sentenza della Corte 21 febbraio 2008, causa C‑348/06 P, Commissione/Girardot, Racc. pag. I‑833, punto 76; ordinanza Vakakis/Commissione, cit., punto 66).

33      Ne deriva che, nell’ipotesi in cui la domanda della ricorrente avesse esito positivo nella causa principale, potrebbe essere attribuito un valore economico al danno subito per effetto della perdita dell’opportunità di essere selezionata, valore economico che sarebbe idoneo a soddisfare l’obbligo di risarcimento integrale del danno individuale effettivamente subito. Conseguentemente, l’argomento della ricorrente secondo cui il suo danno sarebbe irreparabile in quanto non sarebbe possibile quantificare la perdita dell’opportunità di partecipare alla seconda fase del procedimento di selezione non può essere accolto (v. ordinanza del presidente del Tribunale 10 luglio 2009, causa T‑196/09 R, TerreStar Europe/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 72, e la giurisprudenza ivi richiamata).

34      Pertanto, l’ordinanza Globe/Commissione, citata supra, invocata dalla ricorrente dev’essere ritenuta superata a tal riguardo dalla più recente giurisprudenza, in quanto era stato ivi affermato che la quantificazione della perdita dell’opportunità di vedersi attribuito un appalto pubblico risultava molto difficile se non impossibile, ragion per cui tale perdita poteva essere considerata quale danno irreparabile (v., in tal senso, ordinanza TerreStar Europe/Commissione, cit., punto 73).

35      Ne consegue che la ricorrente non è stata in grado di dimostrare, con un grado di sufficiente probabilità, che il danno invocato possa essere considerato irreparabile. Essa non ha provato, segnatamente, che le risulterebbe impossibile ottenere una successiva compensazione economica mediante un ricorso per il risarcimento del danno, ricorso che essa ha peraltro già proposto nell’ambito della causa principale. Infatti, tale danno, non potendo essere risarcito con il solo annullamento, nell’ambito della detta causa, della decisione impugnata, potrebbe essere riparato nell’ambito dei rimedi previsti dagli artt. 268 TFUE e 340 TFUE, fermo restando che la semplice possibilità di proporre ricorso per il risarcimento del danno è sufficiente a dimostrare il carattere risarcibile, in linea di principio, del danno medesimo (v. ordinanza TerreStar Europe/Commissione, cit., punto 75, e la giurisprudenza ivi richiamata).

36      Per quanto attiene all’argomento della ricorrente secondo cui l’urgenza da essa invocata dovrebbe essere particolarmente presa in considerazione dal giudice dell’urgenza in quanto taluni argomenti di fatto e di diritto da essa esposti appaiono «particolarmente seri», si deve osservare che, indipendentemente dalla forza di tali argomenti, l’eventuale violazione di norme di diritto di rango superiore da parte di un determinato atto non può essere di per sé sufficiente a dimostrare la gravità e l’irreparabilità di un eventuale danno derivante da tale violazione giustificando, in tal modo, la fondatezza della domanda di provvedimenti provvisori. Conseguentemente, non è sufficiente per la ricorrente far valere tale violazione per dimostrare la sussistenza dei requisiti dell’urgenza, vale a dire il carattere grave ed irreparabile del danno che potrebbe derivare da tale illecito. Infatti, la ricorrente è parimenti tenuta a dimostrare i fatti che si presume possano fondare la prospettiva di un simile danno (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 8 aprile 2008, cause riunite T‑54/08 R, T‑87/08 R, T‑88/08 R e da T‑91/08 R a T‑93/08 R, Cipro/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 58 e 59, e la giurisprudenza ivi richiamata).

37      Dalle suesposte considerazioni emerge che la presente domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta per difetto del requisito dell’urgenza, senza che occorra accertare la sussistenza degli altri requisiti necessari ai fini della concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, segnatamente l’esistenza del fumus boni iuris.

 Sulle misure istruttorie

38      Si deve rilevare che, nelle proprie osservazioni scritte in merito alla domanda di provvedimenti provvisori, la Commissione ha, da un lato, segnalato che i contratti con i consorzi aggiudicatari dell’appalto erano stati già sottoscritti e, dall’altro, ha prodotto le dichiarazioni di esclusività firmate dagli esperti interessati. Atteso che la seconda e la terza misura istruttoria richieste dalla ricorrente risultano quindi prive di oggetto, occorre limitare l’esame alla prima ed alla quarta misura richiesta.

 Argomenti delle parti

39      La ricorrente chiede al Tribunale di ordinare la produzione dei verbali del comitato di valutazione attinenti alla valutazione dell’offerta presentata dal consorzio di cui la ricorrente era capofila e di citare il sig. P., uno degli esperti, a testimoniare affinché possa confermare la falsità delle altre dichiarazioni che sarebbero state presentate a suo nome.

40      A parere della ricorrente, la produzione di tali documenti è intesa a sopperire alla mancata risposta da parte della Commissione in ordine ai criteri utilizzati dal comitato di valutazione per determinare i punteggi relativi alle voci «Sectors Coverage» e «Experts» nonché la loro eventuale interdipendenza e reciproca influenza, mentre l’audizione del testimone proposto è diretta a consentire al comitato medesimo di accertare se le altre dichiarazioni presentate da altre società partecipanti alla gara siano false o costituiscano dichiarazioni precedenti alla redazione dell’elenco ristretto che abbiano potuto essere utilizzate da altri partecipanti alla gara.

41      La Commissione ritiene che i verbali di cui trattasi possano essere prodotti in versione non riservata e che l’audizione del teste proposta sia inutile.

 Giudizio del giudice del procedimento sommario

42      Ai sensi dell’art. 105, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, il giudice del procedimento sommario decide se sia il caso di disporre un’istruttoria.

43      A tal riguardo, si deve rilevare che la produzione dei verbali richiesti e l’audizione del teste proposta attengono unicamente al requisito del fumus boni iuris.

44      Atteso che la domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta in considerazione dell’assenza dell’urgenza, senza necessità di esaminare se ricorrano gli altri requisiti ai fini della concessione di tali provvedimenti e, in particolare, il requisito del fumus boni iuris, il giudice del procedimento sommario ritiene che le misure proposte dal ricorrente non siano pertinenti ai fini della presente domanda di provvedimenti provvisori e che esse non debbano essere quindi concesse.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 20 gennaio 2010

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.