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Ricorso proposto il 23 ottobre 2009 - Purvis / Parlamento

(Causa T-439/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: John Robert Purvis (Saint-Andrews, Regno Unito) (rappresentanti: S. Orlandi. A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

dichiarare che le decisioni dell'Ufficio di presidenza del Parlamento del 9 marzo e 1° aprile 2009 sono illegittime in quanto modificano il regime di pensione complementare e sopprimono le modalità speciali di versamento della pensione complementare dei Membri o ex Membri del Parlamento che hanno volontariamente aderito a questo regime di pensione facoltativo;

annullare la decisione del Parlamento 7 agosto 2009 che rifiuta al ricorrente il beneficio della sua pensione, a concorrenza del 25% sotto forma di capitale;

condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è rivolto contro la decisione del Parlamento 7 agosto 2009 adottata in esecuzione della regolamentazione concernente il regime di pensione complementare (volontario) che figura nell'allegato XIII alla regolamentazione concernente le spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo, come modificata dalla decisione del Parlamento europeo 9 marzo 2009, e con la quale è stata respinta la domanda del ricorrente di beneficiare, in parte (25%) sotto forma di capitale e in parte sotto forma di rendita, della sua pensione complementare a decorrere del mese di agosto 2009.

A sostengo del suo ricorso, il ricorrente deduce nel merito quattro motivi relativi:

alla violazione dei diritti acquisiti del ricorrente nonché del principio del legittimo affidamento;

alla violazione dei principi generali di parità di trattamento e di proporzionalità;

alla violazione dell'art. 29 della regolamentazione relativa alle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo che prevede che i questori e il Segretario generale vigilino sull'interpretazione e la corretta applicazione di questa regolamentazione;

alla violazione della buona fede nell'esecuzione dei contratti e alla nullità delle clausole puramente potestative.

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