Language of document : ECLI:EU:T:2010:99

Causa T‑189/08

Forum 187 ASBL

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio — Nuova decisione della Commissione adottata in seguito all’annullamento parziale da parte della Corte — Associazione — Difetto di interesse ad agire — Irricevibilità»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri

(Art. 230, quarto comma, CE)

2.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Interesse ad agire — Ricorso contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato

(Art. 230, quarto comma, CE)

1.      I ricorsi presentati da associazioni preposte alla difesa degli interessi collettivi dei loro membri sono ricevibili in tre situazioni, ossia quando esse rappresentano gli interessi di imprese che, a loro volta, sarebbero legittimate ad agire, o quando sono individualizzate in quanto lese nei propri interessi come associazione, in particolare se la loro posizione di negoziatrice è stata pregiudicata dall’atto di cui è richiesto l’annullamento o, ancora, quando una disposizione normativa riconosce espressamente alle associazioni una serie di facoltà di carattere procedurale.

(v. punto 58)

2.      Un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa quindi, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto. L’interesse ad agire deve essere esistente ed effettivo e deve essere valutato al giorno in cui il ricorso è proposto. Esso deve comunque permanere fino alla pronuncia della sentenza, pena il non luogo a statuire.

È irricevibile il ricorso di un’impresa volto all’annullamento di una decisione della Commissione che fissa un periodo transitorio per porre fine ad un regime di aiuti di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune, qualora essa non sia più in possesso di un’autorizzazione valida in base al diritto nazionale e, pertanto, non goda più legittimamente del regime fiscale previsto dalla decisione di cui trattasi. Infatti, l’annullamento di detta decisione non potrebbe procurarle alcun beneficio.

(v. punti 62-63, 74, 79)