Language of document : ECLI:EU:T:2015:296

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

20 maggio 2015 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei fosfati per mangimi – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Attribuzione di quote di vendita, coordinamento dei prezzi e delle condizioni di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate – Rinuncia delle ricorrenti al procedimento di transazione – Ammende – Obbligo di motivazione – Gravità e durata dell’infrazione – Cooperazione – Mancata applicazione della probabile forcella di ammende comunicata nel corso del procedimento di transazione»

Nella causa T‑456/10,

Timab Industries, con sede in Dinard (Francia),

Cie financière et de participations Roullier (CFPR), con sede in Saint‑Malo (Francia),

rappresentate da N. Lenoir e M. Truffier, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Giolito, B. Mongin e F. Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione C (2010) 5001 definitivo della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.886 – Fosfati per mangimi), nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti da tale decisione,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da D. Gratsias, presidente, O. Czúcz, A. Popescu, M. Kancheva e C. Wetter (relatore), giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 luglio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Con la sua decisione (2010) 5001 definitivo, del 20 luglio 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.886 – Fosfati per mangimi) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione europea ha constatato che la Timab Industries (in prosieguo: la «Timab») e la Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (in prosieguo: la «CFPR»), ricorrenti, avevano violato l’articolo 101 TFUE e, dal 1° gennaio 1994, l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, dal 16 settembre 1993 al 10 febbraio 2004, a un’infrazione unica e continuata consistente in una spartizione di una larga parte del mercato europeo dei fosfati per mangimi (in prosieguo: gli «FPM») mediante l’attribuzione di quote di vendita e di clienti alle parti dell’intesa, nonché in un coordinamento dei prezzi e, nella misura necessaria, delle condizioni di vendita (articolo 1 della decisione impugnata).

2        Come descritto nel punto 17 della decisione impugnata, la Timab è una controllata del «gruppo Roullier», di cui la CFPR è la società holding. La Timab produce e commercializza vari prodotti chimici, vale a dire gli FPM.

3        Il 28 novembre 2003, il gruppo Kemira ha chiesto l’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). La domanda riguardava il periodo compreso tra il 1989 e il 2003 (punto 33 della decisione impugnata).

4        Il 10 e l’11 febbraio 2004, la Commissione ha effettuato ispezioni in Francia e in Belgio nei locali di un certo numero di imprese attive nel settore degli FPM. La Timab era compresa tra le entità interessate da tali ispezioni (punto 35 della decisione impugnata).

5        Il 18 febbraio 2004, la Tessenderlo Chemie NV ha presentato una domanda volta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione per quanto riguarda l’intero periodo dell’infrazione (dal 1969 al 2004) (punto 36 della decisione impugnata).

6        Il 27 marzo 2007, la Quimitécnica.com-Comércia e Indústria Química SA e la sua società controllante José de Mello SGPS SA hanno presentato una domanda volta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione (punto 37 della decisione impugnata).

7        Il 14 ottobre 2008, anche le ricorrenti hanno depositato una domanda diretta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione, completata il 28 ottobre 2009 (punto 39 della decisione impugnata).

8        Con lettere del 19 febbraio 2009, la Commissione ha informato le parti dell’intesa, tra cui la Timab, dell’avvio di un procedimento per l’adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), e ha fissato un termine di due settimane per consentire loro di manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni al fine di giungere a una transazione ai sensi dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 123, pag. 18) (punto 40 della decisione impugnata).

9        La preparazione della transazione ha dato luogo a diverse riunioni bilaterali tra la Commissione e le imprese interessate, nel corso delle quali sono state presentate la sostanza degli addebiti nonché gli elementi probatori che le sottendono. A seguito di tali incontri, la Commissione ha fissato la forcella delle potenziali ammende (un importo minimo e un importo massimo). Nel corso di una riunione tenutasi il 16 settembre 2009, la stima riguardante la Timab è stata comunicata a quest’ultima.

10      In seguito, la Commissione ha impartito alle società interessate un termine per presentare proposte formali di transazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004. Tutte le parti dell’intesa hanno presentato le loro proposte di transazione entro il termine loro assegnato, ad eccezione delle ricorrenti, che hanno deciso di ritirarsi dal procedimento di transazione (punto 43 della decisione impugnata).

11      Il 23 novembre 2009, la Commissione ha adottato una serie di sei comunicazioni degli addebiti indirizzate alle ricorrenti, da una parte, e a ciascuna delle parti dell’intesa che avevano accettato la transazione, dall’altra. Tutte le parti a cui sono state inviate le comunicazioni degli addebiti, ad eccezione delle ricorrenti, hanno risposto che la comunicazione degli addebiti corrispondeva al contenuto delle loro proposte e che pertanto il loro impegno a seguire il procedimento di transazione non era rimesso in discussione (punti 44 e 45 della decisione impugnata).

12      Le ricorrenti hanno avuto accesso al fascicolo, hanno risposto alla comunicazione degli addebiti il 2 febbraio 2010 e hanno partecipato a un’audizione tenutasi il 24 febbraio 2010 (punto 45 della decisione impugnata).

13      Il 20 luglio 2010, la Commissione ha adottato la decisione impugnata. Tale decisione è stata indirizzata alle ricorrenti.

14      Lo stesso giorno, la Commissione ha adottato la decisione C (2010) 5004 definitivo, relativa al medesimo caso (in prosieguo: la «decisione separata»), i cui destinatari erano le parti che avevano accettato di partecipare al procedimento di transazione e presentato una proposta di transazione, vale a dire il gruppo Kemira (Yara Phosphates Oy, Yara Suomi Oy e Kemira Oy), la Tessenderlo Chemie, il gruppo Ercros (Ercros SA e Ercros Industriel SA), il gruppo FMC (FMC Foret SA, FMC Netherlands BV e FMC Corporation) nonché la Quimitécnica.com-Comércia e Indústria Química e la sua società controllante José de Mello SGPS.

15      Dalla decisione impugnata risulta, in sostanza, che i principali produttori europei di FPM hanno convenuto di spartirsi una larga parte del mercato europeo degli FPM ripartendosi quote di vendita per regione e per cliente. Essi avrebbero inoltre coordinato i prezzi e, ove necessario, le condizioni di vendita. L’accordo originale, stipulato per iscritto il 19 marzo 1969 tra i cinque produttori principali di FPM, all’epoca, mirerebbe a risolvere una situazione di eccesso di capacità nel mercato europeo. L’intesa prevederebbe inoltre una revisione annuale delle quote di vendita. In seguito, sarebbe stato creato un meccanismo di monitoraggio per controllare l’accordo di mercato e per risolvere i conflitti in caso di scarti considerevoli rispetto alle quote convenute grazie a un sistema di compensazione. Gli accordi costitutivi dell’intesa sarebbero stati denominati CEPA [Centre d’étude des phosphates alimentaires (Centro studi sui fosfati alimentari)]. Al fine di garantire il funzionamento e la permanenza dell’intesa, tale accordo avrebbe dato luogo a specifici accordi complementari e ad altri sub-accordi regionali. La partecipazione dei produttori francesi al CEPA sarebbe stata confermata a partire dal 1970. A partire dal 1978, i partecipanti all’intesa avrebbero reagito ad una situazione di mercato critica riorganizzandosi in tre sub-accordi. Nel 1991-1992, le parti dell’intesa avrebbero considerato un ritorno ad una struttura unica (Super CEPA) comprendente i cinque paesi dell’Europa centrale (Germania, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Svizzera), la Danimarca, la Finlandia, l’Ungheria, l’Irlanda, la Norvegia, la Polonia, il Regno Unito e la Svezia. Le discussioni si sarebbero tenute a due livelli: le «riunioni centrali» o le riunioni «a livello europeo», durante le quali sarebbero state prese decisioni di politica generale, e le «riunioni di esperti», durante le quali si sarebbero svolte discussioni più approfondite a livello nazionale o regionale ad opera delle parti dell’intesa attive in un determinato paese o regione. Tale struttura unica sarebbe stata in relazione con gli operatori in Francia, dove sarebbe esistito un meccanismo collusivo a livello nazionale.

16      Per quanto riguarda più in particolare le ricorrenti, dalla decisione impugnata risulta che la Timab è stata integrata nell’ambito regionale Super CEPA, oltre che nella componente francese dell’intesa, quando l’impresa ha iniziato ad esportare grandi quantità al di fuori della Francia. Nel settembre 1993, essa avrebbe iniziato a partecipare agli accordi del Super CEPA. Parallelamente alle riunioni del Super CEPA, essa avrebbe partecipato alle riunioni riguardanti la Francia e a quelle concernenti la Spagna (punti 123, 131, 138 e 143 della decisione impugnata).

17      Per stabilire l’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna impresa, la Commissione si è basata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»).

18      In primo luogo, la Commissione ha definito il valore delle vendite pertinenti come corrispondente alle vendite di FPM realizzate dall’impresa nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea e delle parti contraenti dell’accordo SEE interessate dall’infrazione. Invece di utilizzare il valore delle vendite realizzate da un’impresa nel corso dell’ultimo anno completo della sua partecipazione all’infrazione, come normalmente previsto al punto 13 degli orientamenti del 2006, la Commissione ha ritenuto più opportuno, nel caso di specie, utilizzare le vendite effettive realizzate dalle imprese nel corso della durata della loro partecipazione all’infrazione, tenuto conto in particolare della durata eccezionalmente lunga dell’intesa, della sua estensione geografica, del fatto che alcuni dei territori interessati dalle pratiche di cui trattasi sono rientrati nella giurisdizione dell’Unione e nell’ambito di applicazione delle disposizioni dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE soltanto a partire dall’adesione all’Unione o al SEE dei paesi interessati, nonché del fatto che il valore delle vendite realizzate dalle parti è variato nel corso degli anni durante la loro partecipazione (punto 321 della decisione impugnata).

19      In secondo luogo, la Commissione ha osservato che, stante la gravità dell’infrazione commessa, occorreva fissare al 17% la percentuale del valore delle vendite dei prodotti in questione da utilizzare per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda e che ciò valeva per tutti i partecipanti all’intesa (punti da 324 a 328 della decisione impugnata).

20      In terzo luogo, per le imprese che non dispongono di dati storici relativi alle vendite effettive per paese, e con il loro consenso, il valore delle vendite pertinenti è stato applicato moltiplicando le vendite realizzate nel corso dell’ultimo anno completo di infrazione per la durata di partecipazione dell’impresa in questione, conformemente alle disposizioni del punto 24 degli orientamenti del 2006 (punti 321 e 331 della decisione impugnata).

21      In quarto luogo, la Commissione ha ritenuto che le circostanze del caso di specie giustificassero l’inclusione nell’importo di base dell’ammenda di una maggiorazione pari al 17% della media annua del valore delle vendite realizzate durante il periodo dell’infrazione, al fine di assicurare l’effetto dissuasivo della stessa, conformemente al punto 25 degli orientamenti del 2006, e che ciò valesse per tutti i partecipanti all’intesa (punti da 332 a 335 della decisione impugnata).

22      In quinto luogo, la Commissione non ha applicato circostanze aggravanti o attenuanti nei confronti di alcuno dei partecipanti all’intesa (punti da 337 a 347 della decisione impugnata).

23      In sesto luogo, in applicazione del limite massimo del 10% del fatturato totale previsto, per le ammende inflitte, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione ha ridotto l’importo di base dell’ammenda per quanto riguarda alcuni partecipanti. Poiché l’importo di base dell’ammenda delle ricorrenti non eccedeva il 10% del fatturato totale del 2009, la Commissione non ha operato alcun adeguamento.

24      In settimo luogo, per quanto riguarda l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, la Commissione ha deciso che occorreva concedere alla Kemira, nonché alla Yara Phosphates Oy e alla Yara Suomi Oy – entrambe queste ultime facenti parte della medesima impresa della Kemira –, una riduzione del 100% dell’importo dell’ammenda ai sensi del paragrafo 8, lettera a), di detta comunicazione (punti 349 e 350 della decisione impugnata). La Commissione ha concesso inoltre una riduzione del 50% alla Tessenderlo Chemie, sulla base del paragrafo 23 della comunicazione sulla cooperazione, per il periodo successivo al 31 marzo 1989 e ha considerato che tale società non era passibile di alcuna ammenda per il periodo che va dal 19 marzo 1969 al 31 marzo 1989 (punto 353 della decisione impugnata). Una riduzione del 25% dell’importo dell’ammenda è stata accordata alla Quimitécnica.com-Comércia e Indústria Química e alla sua società controllante José de Mello SGPS (punto 355 della decisione impugnata). Infine, la Commissione ha concesso alle ricorrenti una riduzione del 5% dell’importo dell’ammenda (punto 359 della decisione impugnata).

25      In ottavo luogo, in mancanza di applicazione della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 nei casi di cartelli (GU 2008, C 167, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione sulla transazione»), non è stata accordata alle ricorrenti alcuna riduzione per l’avvio di una procedura di transazione. Nella decisione separata, la Commissione ha ricompensato per la transazione i destinatari di tale decisione con una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda che doveva essere inflitta loro (punti 361 e 362 della decisione impugnata).

26      In nono luogo, la domanda delle ricorrenti volta ad ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda per la mancanza di capacità contributiva (punto 35 degli orientamenti del 2006) è stata respinta, mentre quella della [riservato] è stata parzialmente accolta (punti da 372 a 375 della decisione impugnata).

27      Come è già stato rilevato supra al punto 1, la Commissione ha constatato, all’articolo 1 della decisione impugnata, che le ricorrenti avevano violato l’articolo 101 TFUE e, dal 1º gennaio 1994, l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, dal 16 settembre 1993 al 10 febbraio 2004, a un’infrazione unica e continuata riguardante la maggior parte del territorio degli Stati membri dell’Unione e delle parti contraenti dell’accordo SEE, finalizzato a spartirsi il mercato europeo degli FPM mediante l’attribuzione di quote di vendita e di clienti alle parti dell’intesa nonché a coordinare i prezzi e, nella misura necessaria, le condizioni di vendita.

28      Ai sensi dell’articolo 2 della decisione impugnata, per tale infrazione, la Commissione ha inflitto in solido alla Timab e alla CFPR un’ammenda di EUR 59 850 000.

 Procedimento e conclusioni delle parti

29      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° ottobre 2010, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

30      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 5 novembre 2010, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di adottare una misura di organizzazione del procedimento volta ad ordinare alla Commissione di fornirgli quattro gruppi di documenti relativi alla decisione impugnata o alla decisione separata al fine di corroborare alcuni dei loro motivi.

31      Il 6 gennaio 2011, la Commissione ha presentato un controricorso.

32      Con misura di organizzazione del procedimento del 1° febbraio 2011, il Tribunale, sulla base dell’articolo 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato la Commissione a produrre i documenti richiesti dalle ricorrenti.

33      Con misura istruttoria del 16 marzo 2011, il Tribunale, sulla base dell’articolo 65, lettera b), e dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento di procedura e applicando l’articolo 67, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento, ha ordinato alla Commissione di produrre i documenti che essa non aveva presentato nell’ambito della misura di organizzazione del procedimento citata al punto 32. La Commissione ha dato seguito a tale misura istruttoria entro il termine impartito.

34      Con misura di organizzazione del procedimento del 28 giugno 2011, il Tribunale ha invitato la Commissione a fornire alcuni chiarimenti sui documenti menzionati al punto 33 e ha consentito alla Commissione di sentire le imprese interessate sull’eventuale natura riservata dei dati riguardanti queste ultime e contenuti nei documenti in questione.

35      In seguito, alle ricorrenti sono stati notificati alcuni documenti, con la precisazione che essi non potevano essere utilizzati per scopi diversi da quelli per cui erano stati trasmessi e che, di conseguenza, detti documenti e le cifre che vi erano contenute non dovevano essere resi pubblici. Una parte dei documenti prodotti dalla Commissione sono stati ritirati dal fascicolo e le sono stati restituiti.

36      La replica è stata depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 marzo 2012. La controreplica è pervenuta a quest’ultima il 21 giugno 2012.

37      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura, ha chiesto alla Commissione di depositare determinati documenti e le ha posto alcuni quesiti, invitandola a rispondervi per iscritto. Quest’ultima ha ottemperato a tali richieste entro il termine impartito.

38      Prima dell’udienza, i rappresentanti delle ricorrenti, dopo aver firmato un accordo di riservatezza, hanno avuto la possibilità di consultare, presso la cancelleria del Tribunale, una parte della versione riservata della decisione separata, uno dei documenti richiesti nell’ambito della misura istruttoria.

39      Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza che si è tenuta, in parte, a porte chiuse l’11 luglio 2014.

40      In udienza, le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare ai loro motivi vertenti sulla violazione del principio di irretroattività degli orientamenti del 2006, sulla presa in considerazione della durata eccessiva del procedimento amministrativo come circostanza attenuante, sulla violazione del principio della parità di trattamento e sulla comunicazione sulla cooperazione per quanto riguarda la loro cooperazione in confronto a quella della Quimitécnica.com-Comércia e Indústria Química, e, nell’ambito del motivo vertente sulla violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, ai loro argomenti sviluppati nella replica e vertenti sul rapporto tra l’applicazione della riduzione del 10% a titolo della transazione e quella del limite massimo del 10% previsto dall’articolo 23 di tale regolamento, del che si è preso atto nel verbale dell’udienza.

41       Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, annullare l’articolo 1 della decisione impugnata nella parte in cui la Commissione ha affermato che esse avevano partecipato alle pratiche connesse alle condizioni di vendita e a un sistema di compensazione;

–        parimenti in subordine e in ogni caso, riformare l’articolo 2 della decisione impugnata e ridurre in modo sostanziale l’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta in solido;

–        condannare la Commissione alle spese.

42      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

43      A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono una serie di motivi che possono essere ripartiti in tre gruppi. Il primo gruppo di motivi verte sul procedimento di transazione e, in particolare, sul fatto che le ricorrenti si sono ritirate da tale procedimento, il secondo gruppo di motivi verte su talune pratiche che costituiscono elementi del cartello in questione, vale a dire il meccanismo di compensazione e le condizioni di vendita e, infine, il terzo gruppo di motivi riguarda diversi aspetti del calcolo dell’importo dell’ammenda.

 Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

 Sul procedimento di transazione

44      Nell’ambito del presente gruppo di motivi, le ricorrenti espongono una serie di argomenti vertenti su violazioni dei diritti della difesa, dei testi che disciplinano il procedimento di transazione, del principio della tutela del legittimo affidamento e del principio di buona amministrazione nonché su uno sviamento di potere.

45      Le ricorrenti contestano, in sostanza, alla Commissione di aver applicato a un’impresa che si è ritirata dal procedimento di transazione un’ammenda più elevata rispetto al massimo della forcella prevista durante le discussioni di transazione.

46      Le ricorrenti lamentano diverse violazioni dei loro diritti della difesa: la prima derivante da errori di diritto e di valutazione dei fatti che sarebbero stati commessi dalla Commissione, la seconda dalla violazione del diritto di non autoincriminarsi e la terza dalla violazione del principio della parità delle armi.

47      In primo luogo, la Commissione avrebbe mal interpretato la loro domanda volta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione e la loro risposta alla richiesta di informazioni.

48      Esse contestano di aver radicalmente cambiato strategia dopo essere venute a conoscenza della forcella delle ammende. Infatti, sostengono di aver soltanto applicato i punti 11 (accettare di partecipare a discussioni per giungere a una transazione) e 16 (decidere, con perfetta cognizione di causa, se accedere o meno alla transazione) della comunicazione sulla transazione, poiché non potevano riconoscere l’infrazione quale valutata dalla Commissione. Inoltre, la loro domanda volta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione sarebbe soltanto descrittiva quanto ai fatti, senza alcuna qualificazione riguardo al carattere unico o meno dell’infrazione. L’errore di qualificazione dei fatti commesso dalla Commissione, che non potrebbe in alcun caso esser loro imputabile, deriverebbe da un’analisi insufficiente del fascicolo per quanto riguarda il dovere, ad essa incombente, di esaminare con cura e imparzialità i casi che le sono sottoposti. Orbene, i rari documenti che menzionano il nome della Timab per quanto riguarda i fatti precedenti al 16 settembre 1993 consentirebbero tutti di concludere nel senso della mancata partecipazione di quest’ultima alle riunioni del CEPA.

49      In secondo luogo, per quanto concerne la violazione del diritto di non autoincriminarsi, le ricorrenti ricordano il «diritto» delle imprese, sancito dal punto 16 della comunicazione sulla transazione, di «decidere, in perfetta cognizione di causa, se accedere o meno alla transazione». Tale facoltà concessa alle imprese sarebbe fondata, secondo le ricorrenti, sull’esercizio dei diritti della difesa e del diritto di non autoincriminarsi. La sanzione della rinuncia alla transazione violerebbe pertanto il diritto di non autoincriminarsi, che deriva dai diritti della difesa.

50      In terzo luogo, per quanto riguarda il principio della parità delle armi, le ricorrenti sostengono che non potevano prevedere che la Commissione avrebbe diminuito fortemente la durata dell’infrazione e, allo stesso tempo, avrebbe imposto loro un’ammenda nettamente aumentata. L’asimmetria delle informazioni, che avrebbe caratterizzato il procedimento, avrebbe penalizzato le ricorrenti, violando in tal modo manifestamente il principio della parità delle armi e i loro diritti di difesa.

51      Inoltre, le ricorrenti lamentano una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e del principio di buona amministrazione nonché l’esistenza di uno sviamento di potere.

52      Per quanto riguarda il principio della tutela del legittimo affidamento, le ricorrenti ritengono che la Commissione non potesse adottare una decisione che frustrava le loro aspettative fondate sulle precise assicurazioni che esse avevano ricevuto dalla Commissione riguardo al contenuto della decisione che quest’ultima avrebbe adottato.

53      Quanto al principio di buona amministrazione, le ricorrenti osservano che non potevano prevedere il ragionamento seguito dalla Commissione nella decisione impugnata, in particolare alla luce dell’audizione del 24 febbraio 2010, che faceva seguito alla comunicazione degli addebiti, e della riunione del 7 giugno 2010. Durante quest’ultima, era stata menzionata una possibile diminuzione della riduzione per la cooperazione, ma non la soppressione per circostanze attenuanti né, a fortiori, le ragioni di una tale soppressione.

54      Infine, la Commissione avrebbe commesso uno sviamento di potere nel decidere di infliggere una sanzione aggravata per il rifiuto di procedere alla transazione.

55      La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalle ricorrenti.

56      Va ricordato che, nell’ambito del presente ricorso, le ricorrenti ritengono di essere state «sanzionate» per essersi ritirate dal procedimento di transazione con un’ammenda più elevata di quella che erano legittimate ad attendersi. La loro difesa nei confronti degli addebiti mossi dalla Commissione nel corso del procedimento amministrativo ordinario mira a far riconoscere l’esistenza di infrazioni distinte e a beneficiare, di conseguenza, di una riduzione dell’importo dell’ammenda. Inoltre, secondo le ricorrenti, l’importo dell’ammenda non dovrebbe superare in alcun caso quello corrispondente al limite superiore (aumentato del 10%) della forcella di ammende che era stata comunicata loro in vista di una transazione.

57      Pertanto, le loro censure vertono principalmente sul fatto che è stata loro inflitta un’ammenda di importo molto più elevato di quello inizialmente previsto. Nonostante le loro osservazioni critiche riguardanti il procedimento di transazione, le loro censure, quali quelle relative alla violazione dei diritti della difesa, dei principi della parità delle armi, della tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione e a un asserito sviamento di potere, vertono essenzialmente sul procedimento amministrativo ordinario che ha portato all’adozione della decisione impugnata.

–       Osservazioni preliminari

58      In via preliminare, il Tribunale ritiene utile ricordare brevemente in cosa consiste il procedimento di transazione prima di esaminare le censure sollevate nell’ambito del presente primo gruppo di motivi.

59      Il procedimento di transazione è stato istituito dal regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione, del 30 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 773/2004 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli (GU L 171, pag. 3). Tale procedimento è stato precisato dalla comunicazione sulla transazione.

60      Questo nuovo procedimento ha lo scopo di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi nonché di ridurre il numero di ricorsi proposti dinanzi al giudice dell’Unione, al fine di consentire in tal modo alla Commissione di trattare più casi con le medesime risorse.

61      In sostanza, il procedimento di transazione prevede che le imprese che sono oggetto di indagini, che si trovano di fronte a prove a carico e hanno deciso di procedere alla transazione, riconoscano la propria partecipazione all’infrazione, rinuncino, a determinate condizioni, al loro diritto di accesso al fascicolo amministrativo e al loro diritto di essere sentite e accettino di ricevere la comunicazione degli addebiti e la decisione definitiva in una lingua ufficiale concordata dell’Unione (comunicazione sulla transazione, punto 20). Inoltre, se la comunicazione degli addebiti rispecchia le loro proposte di transazione, tali imprese sono tenute a rispondere a detta comunicazione entro il termine impartito confermando che quest’ultima corrisponde al contenuto delle loro proposte e che quindi mantengono l’impegno di seguire il procedimento di transazione (comunicazione sulla transazione, punto 26).

62      In cambio, la Commissione concede loro una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda che sarebbe stata loro inflitta al termine di un procedimento ordinario in applicazione dei suoi orientamenti sulle ammende nonché della comunicazione sulla cooperazione (comunicazione sulla transazione, punti da 30 a 33).

63      Sebbene la cooperazione nell’ambito della politica cosiddetta di «clemenza» e quella nell’ambito del procedimento di transazione possano essere complementari, la decisione di avviare il procedimento di transazione è, a differenza del primo tipo di cooperazione, la cui iniziativa spetta alla società richiedente, di competenza esclusiva della Commissione.

64      Dal considerando 4 del regolamento n. 622/2008 risulta che la Commissione deve prendere in considerazione la probabilità di giungere, entro un termine ragionevole, ad un’intesa comune con le parti interessate per quanto riguarda la portata degli eventuali addebiti, tenuto conto di fattori quali il numero di parti in causa, le prevedibili contrastanti posizioni in merito all’imputazione della responsabilità e il livello di contestazione dei fatti. Da tale considerando si evince inoltre che la Commissione può tener conto di considerazioni diverse da quelle riguardanti eventuali guadagni in termini di efficienza, come l’eventuale determinazione di un precedente. Ne consegue che la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità quanto all’individuazione dei casi che possono prestarsi ad un accordo transattivo.

65      Inoltre, mentre la politica di clemenza ha lo scopo di rivelare le intese e di facilitare il compito della Commissione a tal riguardo, la politica di transazione è funzionale piuttosto all’efficacia del procedimento in materia di intese. Così, il procedimento di transazione potrebbe consentire alla Commissione di trattare i casi in materia di intese più rapidamente ed efficacemente seguendo un procedimento semplificato.

66      Il procedimento di transazione si svolge in sostanza nel modo seguente. Il procedimento è avviato dalla Commissione con il consenso delle imprese interessate (comunicazione sulla transazione, punti 5, 6 e 11). La dichiarazione scritta con la quale l’impresa manifesta la propria disponibilità a partecipare a discussioni per giungere a una transazione in vista dell’eventuale presentazione di proposte di transazione in una fase successiva non implica, da parte di essa, il riconoscimento di partecipazione ad un’infrazione né di assunzione della relativa responsabilità (comunicazione sulla transazione, punto 11).

67      Non appena viene avviato il procedimento, le imprese sottoposte a indagini e partecipanti al procedimento di transazione sono informate dalla Commissione, nel corso di discussioni bilaterali, in merito agli elementi essenziali, «quali i fatti contestati, la loro classificazione, la gravità e la durata del presunto cartello, l’imputazione della responsabilità, una stima della (…) forcella delle ammende applicabili, nonché gli elementi probatori utilizzati a sostegno dei potenziali addebiti» (comunicazione sulla transazione, punto 16). Tale dispositivo permette alle parti di far valere il loro punto di vista sugli addebiti che la Commissione potrebbe muovere nei loro confronti nonché di decidere, in perfetta cognizione di causa, se accedere o meno alla transazione (comunicazione sulla transazione, punto 16).

68      È a seguito della comunicazione di tali informazioni che le imprese interessate hanno la facoltà di optare per il procedimento di transazione e di presentare una proposta di transazione, nella quale, in sostanza, esse ammettono esplicitamente la propria responsabilità per l’infrazione, accettano la forcella di ammende e confermano che non intendono chiedere l’accesso al fascicolo né di essere nuovamente sentite in un’audizione orale, salvo che la Commissione non rispecchi la loro proposta di transazione nella comunicazione degli addebiti e nella decisione (comunicazione sulla transazione, punto 20).

69      A seguito di tale ammissione di responsabilità e delle conferme fornite dalle imprese interessate, la Commissione trasmette a queste ultime la comunicazione degli addebiti e adotta, in seguito, una decisione definitiva. Quest’ultima si basa essenzialmente sul fatto che le parti hanno riconosciuto inequivocabilmente la propria responsabilità, non hanno contestato la comunicazione degli addebiti e hanno mantenuto il proprio impegno a giungere a una transazione (comunicazione sulla transazione, punti da 23 a 28).

70      Qualora l’impresa decida di non procedere alla transazione, il procedimento per l’adozione della decisione definitiva è disciplinato dalle disposizioni generali del regolamento n. 773/2004, anziché da quelle che disciplinano il procedimento di transazione. Lo stesso vale nel caso in cui la Commissione prenda l’iniziativa di porre termine al procedimento di transazione (comunicazione sulla transazione, punti 19, 27 e 29).

71      Qualora la transazione non coinvolga tutti i partecipanti ad un’infrazione, ad esempio, come nel caso di specie, qualora un’impresa si ritiri dal procedimento di transazione, la Commissione adotta, da una parte, a seguito di un procedimento semplificato (il procedimento di transazione), una decisione che ha per destinatari i partecipanti all’infrazione che hanno deciso di procedere alla transazione e che riflette, per ciascuno di essi, il loro impegno e, dall’altra, secondo un procedimento ordinario, una decisione indirizzata ai partecipanti all’infrazione che hanno deciso di non procedere alla transazione.

72      Tuttavia, anche in un tale caso ibrido, che implica l’adozione di due decisioni aventi destinatari diversi e a seguito di due procedimenti distinti, si tratta di partecipanti a una medesima e unica intesa, cosicché il principio di uguaglianza dev’essere rispettato. A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, detto principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, C‑550/07 P, Racc., EU:C:2010:512, punto 55 e giurisprudenza citata).

73      Come risulta da quanto precede, il procedimento di transazione è un procedimento amministrativo alternativo al procedimento amministrativo ordinario – che è di tipo contraddittorio –, distinto da quest’ultimo e che presenta alcune particolarità, quali una comunicazione degli addebiti anticipata e la comunicazione di una forcella di probabili ammende.

74      Tuttavia, gli orientamenti per il calcolo delle ammende da infliggere restano pienamente applicabili in tale contesto. Ciò implica che, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda, non può essere operata una discriminazione tra le parti che hanno partecipato alla medesima intesa per quanto riguarda gli elementi e i metodi di calcolo che non sono influenzati dalle specificità inerenti al procedimento di transazione, quali l’applicazione di una riduzione del 10% per la transazione (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2012, Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., C‑628/10 P e C‑14/11 P, Racc., EU:C:2012:479, punto 58 e giurisprudenza citata).

–       Sull’aumento dell’importo dell’ammenda rispetto alla forcella comunicata

75      Nel caso di specie, le ricorrenti hanno deciso di interrompere le discussioni di transazione.

76      Come hanno giustamente sottolineato, esse avevano senz’altro diritto a farlo. Va rilevato, a tal riguardo, che il procedimento di transazione è un procedimento volontario (v. infra, punto 120) e, peraltro, distinto dal procedimento ordinario. Il punto 19 della comunicazione sulla transazione dispone che, qualora un’impresa si ritiri dal procedimento di transazione, vale a dire nel caso in cui essa non presenti una proposta di transazione, il procedimento per l’adozione della decisione definitiva deve seguire le disposizioni generali, in particolare quelle di cui agli articoli 10, paragrafo 2 (risposta alla comunicazione degli addebiti), 12, paragrafo 1 (audizione), e 15, paragrafo 1 (accesso al fascicolo), del regolamento n. 773/2004, anziché quelle che disciplinano il procedimento di transazione.

77      Nella fattispecie, la Commissione ha inviato alle ricorrenti, nell’ambito del procedimento amministrativo ordinario, una comunicazione degli addebiti che affermava, come la comunicazione anticipata intervenuta nell’ambito del procedimento di transazione, che le ricorrenti avevano partecipato ad un’infrazione unica e continuata tra il 1978 e il 2004.

78      Al punto 318 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto, dopo aver esaminato gli argomenti delle ricorrenti nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti e dopo che le era stata rappresentata un’altra interpretazione delle loro dichiarazioni, di non essere in grado di dimostrare con sufficiente certezza giuridica che le ricorrenti fossero a conoscenza dell’intesa globale attuata a partire dal 1978 e avessero partecipato alla medesima. Essa ha precisato, in particolare, di non potersi basare sugli elementi presentati dalle ricorrenti nella loro domanda volta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione, elementi di prova essenziali per concludere nel senso della loro partecipazione anteriore al 1993.

79      Nell’ambito del procedimento di transazione, la Commissione aveva informato le ricorrenti del fatto che queste ultime si sarebbero viste infliggere in solido un’ammenda di un importo massimo compreso tra 41 e 44 milioni di euro per la loro partecipazione a un’infrazione unica e continuata dal 31 dicembre 1978 al 10 febbraio 2004, comprendente, oltre al 10% di riduzione per la transazione, una riduzione del 35% per le circostanze attenuanti in base agli orientamenti del 2006, concessa per aver consentito alla Commissione di estendere la durata della loro partecipazione all’intesa, e del 17% in base alla comunicazione sulla cooperazione.

80      Nella decisione impugnata, adottata a seguito del procedimento ordinario, la Commissione è giunta ad un importo di ammenda di EUR 59 850 000 dopo aver ridotto del 5% l’importo di base dell’ammenda in virtù della comunicazione sulla cooperazione.

81      È vero che, a prima vista, un tale aumento dell’importo dell’ammenda, mentre la durata dell’infrazione è stata ridotta di quasi quindici anni, può sembrare paradossale.

82      Tuttavia, a tal riguardo, va rilevato che la Commissione si è limitata ad applicare lo stesso metodo di calcolo dell’importo dell’ammenda previsto negli orientamenti del 2006 per calcolare sia la forcella di ammende nella fase del procedimento di transazione sia l’importo dell’ammenda definitivamente inflitta con la decisione impugnata e con la decisione separata. Durante il procedimento di transazione, conformemente alle norme che disciplinano tale procedimento, i dettagli del calcolo sono stati comunicati e illustrati a ciascuna delle parti del procedimento stesso. Per i motivi esposti supra al punto 18, la Commissione, per fissare l’importo di base dell’ammenda, ha utilizzato il valore delle vendite effettivamente realizzate dall’impresa in questione nel corso degli anni della sua infrazione e ha fissato al 16% (importo inferiore della forcella) o al 17% (importo superiore della forcella) la percentuale del valore delle vendite applicata in ragione della gravità, aggiungendo un importo supplementare calcolato sulla base della media annua delle vendite realizzate durante il periodo dell’infrazione applicando una percentuale del 16% o del 17% per, rispettivamente, gli importi inferiore e superiore della forcella a fini di dissuasione.

83      Orbene, mentre il valore delle vendite realizzate dalle ricorrenti era di EUR 529 milioni (arrotondati) per il periodo preso in considerazione durante il procedimento di transazione (1978‑2004), il che ha portato a un importo di base iniziale di EUR 90 milioni, tale valore delle vendite era di EUR 341 milioni (arrotondati) per il periodo preso in considerazione nella decisione impugnata (1993‑2004), il che ha condotto a un importo di base iniziale di EUR 58 milioni, applicando, in entrambi i casi, una percentuale di gravità del 17%.

84      Analogamente, mentre la media delle vendite durante il periodo dell’infrazione preso in considerazione durante il procedimento di transazione era di EUR 21 milioni, il che dava luogo a un importo supplementare di oltre EUR 3 milioni, quella durante il periodo preso in considerazione nel procedimento ordinario era di EUR 32,8 milioni, il che dava luogo a un importo supplementare di oltre EUR 5 milioni, applicando una percentuale del 17% a fini di dissuasione.

85      Di conseguenza, l’importo di base iniziale maggiorato di un importo supplementare ha raggiunto rispettivamente un importo di base definitivo di EUR 93 milioni nel procedimento di transazione e di EUR 63 milioni nel procedimento ordinario.

86      Pertanto, il fatto di non prendere più in considerazione il fatturato per il periodo compreso tra il 1978 e il 1993 (il «primo periodo»), fatturato di oltre EUR 180 milioni, ha avuto come conseguenza immediata l’aumento della media dell’importo del valore delle vendite, e quindi dell’importo supplementare menzionato supra al punto 84. Infatti, durante il periodo preso in considerazione nella decisione impugnata (1993‑2004) (il «secondo periodo»), il fatturato è aumentato notevolmente, raggiungendo EUR 341 milioni, tenuto conto del fatto che l’attività delle ricorrenti è progredita e si è estesa geograficamente nel corso di detto periodo.

87      Una volta stabilito l’importo di base, la Commissione può adeguare tale importo aumentandolo o riducendolo in presenza di circostanze aggravanti o attenuanti che caratterizzano la partecipazione di ciascuna delle imprese interessate. Qualora sia applicabile la comunicazione sulla cooperazione o quella sulla transazione, detto importo potrà essere ulteriormente ridotto. Nella fattispecie, anche se l’importo di base dell’ammenda proposto durante il procedimento di transazione era più elevato di quello stabilito durante il procedimento ordinario (v. supra, punto 85), le riduzioni più significative proposte nel corso del procedimento di transazione hanno portato a un’ammenda di importo inferiore. Pertanto, l’importo supplementare più elevato, derivante dall’aumento della media delle vendite annuali, nonché la mancata applicazione della riduzione del 35% per le circostanze attenuanti, la minore riduzione concessa in base alla comunicazione sulla cooperazione (5% anziché 17%) e la mancata applicazione della riduzione del 10% prevista dalla comunicazione sulla transazione hanno avuto come conseguenza il fatto che alle ricorrenti sia stata inflitta, con la decisione impugnata, un’ammenda di importo più elevato di quello proposto nel corso del procedimento di transazione.

88      Si pone dunque la questione se, come sostengono le ricorrenti, la Commissione abbia «sanzionato» la loro rinuncia al procedimento di transazione e se la Commissione fosse vincolata dalla forcella di ammende che aveva comunicato durante detto procedimento.

89      Tali questioni vanno risolte in senso negativo.

90      Va rilevato, a tal riguardo, che la decisione definitiva deve prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti al momento della decisione, comprese tutte le informazioni e tutti gli argomenti presentati dall’impresa in occasione dell’esercizio del suo diritto di essere sentita. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, visti i loro argomenti che rimettono in discussione la loro partecipazione all’infrazione quale descritta nella comunicazione degli addebiti per il periodo precedente al 1993, la Commissione è stata messa di fronte a una nuova serie di elementi: essa non sarebbe più in grado di basarsi sulle dichiarazioni delle ricorrenti nella loro domanda di trattamento favorevole, l’elemento nuovo consistendo nell’abbandono del primo periodo (1978‑1993) che era stato preso in considerazione durante il procedimento di transazione. Ne consegue che la Commissione era obbligata a riesaminare il fascicolo, a ridefinire la durata presa in considerazione e, se del caso, a rimodulare il metodo di calcolo dell’ammenda.

91      Per quanto riguarda la rimodulazione del metodo di calcolo dell’ammenda, è pacifico che la forcella stimata durante il procedimento di transazione si riferiva all’insieme dei due periodi (compresi tra il 1978 e il 2004). L’abbandono del primo periodo (1978‑1993) ha avuto come effetto una riduzione della durata dell’infrazione nonché un riesame dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione e degli orientamenti del 2006. La Commissione ha considerato che non era più possibile ricompensare l’autoincriminazione relativa al periodo compreso tra il 1978 e il 1993, periodo ormai abbandonato.

92      Va ricordato, a tal riguardo, che da una giurisprudenza costante risulta che una riduzione dell’importo dell’ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo è giustificata soltanto se il comportamento dell’impresa di cui trattasi abbia consentito alla Commissione di accertare l’esistenza di un’infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine (sentenze del 16 novembre 2000, SCA Holding/Commissione, C‑297/98 P, Racc., EU:C:2000:633, punto 36; del 10 maggio 2007, SGL Carbon/Commissione, C‑328/05 P, Racc., EU:C:2007:277, punto 83, e del 14 maggio 1998, BPB de Eendracht/Commissione, T‑311/94, Racc., EU:T:1998:93, punto 325).

93      Parimenti, dalla giurisprudenza si evince che, qualora una domanda volta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione riguardi un’intesa diversa da quella trattata dalla Commissione e che risulta inoltre prescritta, non esiste alcun valore aggiunto e la Commissione non è tenuta a ricompensare tale cooperazione, in quanto essa non facilita l’indagine. Tale ragionamento si applica anche a una cooperazione cosiddetta «al di fuori della clemenza» (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2007, BASF e UCB/Commissione, T‑101/05 e T‑111/05, Racc., EU:T:2007:380, punto 222, e del 28 aprile 2010, Oxley Threads/Commissione, T‑448/05, EU:T:2010:166, punti 129 e 130).

94      Nella fattispecie, dai resoconti delle tre riunioni bilaterali tenutesi nell’ambito del procedimento di transazione risulta che le ricorrenti hanno sostenuto, nel corso della seconda riunione, che ad esse doveva essere concessa l’immunità parziale per il periodo compreso tra il 1978 e il 1992, conformemente al punto 23 della comunicazione sulla cooperazione. A sostegno di tale domanda, esse hanno invocato il fatto che, in mancanza delle loro ammissioni, la Commissione avrebbe potuto basarsi solo su appunti isolati riguardanti quattro riunioni tenutesi nel 1983 e su dichiarazioni insufficienti della Kemira e della Tessenderlo Chemie. Nel corso della medesima riunione, la Commissione ha riconosciuto che le loro ammissioni avevano un’importanza decisiva per dimostrare la loro partecipazione all’intesa per quanto riguarda detto periodo. Nel corso della terza riunione nell’ambito del procedimento di transazione, la Commissione ha dichiarato di non poter concedere l’immunità parziale chiesta dalle ricorrenti in quanto la loro cooperazione aveva consentito soltanto di dimostrare la loro partecipazione e non di estendere la durata e l’ambito di applicazione dell’intesa in sé. Per contro, essa era pronta ad accordare una riduzione per circostanze attenuanti, consistente nel ricompensare la loro cooperazione al di fuori della comunicazione sulla cooperazione. Tuttavia, poiché le ricorrenti hanno rinunciato a presentare una proposta di transazione e, inoltre, hanno contestato, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, la loro partecipazione all’infrazione unica prima del 1993, la Commissione non ha alla fine considerato, per i motivi esposti supra al punto 78, il primo periodo come periodo della loro partecipazione all’infrazione.

95      Pertanto, la Commissione ha correttamente deciso di non applicare la riduzione inizialmente prevista a titolo di circostanze attenuanti, vale a dire la riduzione del 35% «al di fuori della clemenza» sulla base del punto 29 degli orientamenti del 2006. Analogamente, l’abbandono del primo periodo ha avuto un impatto anche sulla riduzione del 17% in base alla comunicazione sulla cooperazione. La questione se la Commissione abbia commesso un errore nel valutare il valore aggiunto della cooperazione delle ricorrenti sulla base di detta comunicazione sarà trattata nei punti 170 e seguenti. Ne consegue che l’affermazione delle ricorrenti, secondo cui la Commissione avrebbe sanzionato la loro rinuncia al procedimento di transazione, dev’essere respinta, fatta salva la questione relativa alla ricompensa della loro cooperazione nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione.

96      Inoltre, va rilevato che la Commissione non è vincolata dalla forcella comunicata durante le discussioni nell’ambito del procedimento di transazione. Si tratta infatti di un procedimento diverso da quello che è stato seguito alla fine e che ha portato all’adozione della decisione impugnata. Orbene, per quanto riguarda il procedimento amministrativo ordinario, nell’ambito del quale le responsabilità devono ancora essere accertate, la Commissione è vincolata soltanto dalla comunicazione degli addebiti, che non fissa alcuna forcella di ammende, ed è tenuta a prendere in considerazione i nuovi elementi portati a sua conoscenza nel corso del medesimo procedimento.

97      Nella misura in cui, con il loro argomento, le ricorrenti contestino alla Commissione di non aver spiegato la differenza tra la forcella di ammende iniziale e l’importo dell’ammenda inflitta in definitiva nella decisione impugnata, tale argomento dev’essere respinto.

98      Infatti, va ricordato che, secondo giurisprudenza costante, la comunicazione degli addebiti deve contenere una descrizione degli addebiti sollevati redatta in termini sufficientemente chiari, se pur sommari, da consentire agli interessati di prendere effettivamente atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico e di far valere utilmente la loro difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva (sentenze del 31 marzo 1993, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, Racc., EU:C:1993:120, punto 42; del 19 marzo 2003, CMA CGM e a./Commissione, T‑213/00, Racc., EU:T:2003:76, punto 109, e del 14 aprile 2011, Visa Europe e Visa International Service/Commissione, T‑461/07, Racc., EU:T:2011:181, punto 56). Per quanto riguarda l’importo delle ammende, è sufficiente che la Commissione affermi, nella comunicazione degli addebiti, che vaglierà l’opportunità di infliggere ammende alle imprese interessate e indichi le principali considerazioni di fatto e di diritto atte a comportare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione, ed il fatto di averla commessa intenzionalmente o per negligenza (v. sentenza del 17 maggio 2011, Arkema France/Commissione, T‑343/08, Racc., EU:T:2011:218, punto 54 e giurisprudenza citata).

99      Per quanto concerne la decisione definitiva, da una giurisprudenza altrettanto costante risulta che la Commissione deve motivare quest’ultima con le sue valutazioni conclusive basate sugli esiti dell’intera indagine quali essi risultano al momento della chiusura del procedimento e non è tenuta a spiegare le eventuali differenze sussistenti tra le sue valutazioni definitive contenute nella decisione definitiva sanzionatoria e quelle provvisorie contenute nella comunicazione degli addebiti (sentenze del 17 novembre 1987, BAT e Reynolds/Commissione, 142/84 e 156/84, Racc., EU:C:1987:490, punto 70, e del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Racc., EU:C:2008:392, punti 64 e 65). Analogamente, nell’ambito della fissazione delle ammende per violazione del diritto della concorrenza, l’obbligo di motivazione è soddisfatto allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione (sentenze del 16 novembre 2000, Cascades, C‑279/98 P, Racc., EU:C:2000:626, punti da 39 a 47, e Sarrió/Commissione, C‑291/98 P, Racc., EU:C:2000:631, punti da 76 a 80).

100    Del resto, come si evince parimenti dalla giurisprudenza, indicare una forcella di ammende fin dalla comunicazione degli addebiti contrasterebbe con il carattere meramente preparatorio di un tale atto (v., in tal senso, sentenze del 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a./Commissione, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, EU:T:2005:220, punto 141, e del 14 dicembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, Racc., EU:T:2006:396, punto 369).

101    In tale prospettiva, va sottolineato che la forcella di ammende è uno strumento legato unicamente e specificamente al procedimento di transazione. L’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004 consente esplicitamente ai servizi della Commissione di fornire ai partecipanti a discussioni finalizzate alla transazione una stima dell’importo dell’ammenda che sarà inflitta loro tenuto conto delle modalità previste negli orientamenti per il calcolo delle ammende, delle disposizioni della comunicazione sulla transazione e, se del caso, della comunicazione sulla cooperazione.

102    La logica che sottende tali disposizioni è che, come risulta dal considerando 2 del regolamento n. 622/2008 e dal punto 16 della comunicazione sulla transazione, la forcella di ammende nonché gli altri elementi devono essere portati a conoscenza dell’impresa interessata affinché quest’ultima possa pronunciarsi utilmente sugli elementi presi in considerazione dalla Commissione e, quindi, decidere in perfetta cognizione di causa se procedere alla transazione o meno.

103    Qualora l’impresa decida di procedere alla transazione, deve presentare, entro il termine fissato dalla Commissione, una proposta di transazione nella quale riconosce la propria responsabilità per l’infrazione e che rispecchia i risultati delle discussioni condotte a tal fine, compresa un’indicazione dell’importo massimo dell’ammenda che essa prevede le sarà inflitta dalla Commissione e che essa accetterebbe nel quadro di un procedimento di transazione. Poiché la notifica per iscritto di una comunicazione degli addebiti costituisce una tappa obbligatoria prima dell’adozione di una decisione definitiva, la Commissione trasmette, in seguito, una comunicazione degli addebiti che rispecchia la proposta di transazione e l’impresa interessata risponde a tale comunicazione confermando che quest’ultima corrisponde al contenuto della sua proposta (v. supra, punto 69).

104    Qualora l’impresa non presenti una proposta di transazione, il procedimento per l’adozione della decisione definitiva è disciplinato dalle disposizioni generali del regolamento n. 773/2004, anziché da quelle che disciplinano il procedimento di transazione. Come già rilevato supra, si tratta quindi, in tal caso, di una situazione cosiddetta di «tabula rasa», nella quale le responsabilità devono ancora essere accertate.

105    Ne consegue inoltre che la forcella comunicata nel corso del procedimento di transazione è irrilevante, in quanto costituisce uno strumento proprio di tale procedimento. Sarebbe quindi illogico, nonché inappropriato (v. supra, punto 100), che la Commissione fosse tenuta ad applicare, o a fare riferimento a, una forcella di ammende relativa ad un altro procedimento ormai abbandonato.

106    Nella stessa logica, alla Commissione, quando ricorre al procedimento di transazione – successivamente abbandonato – finalizzato a facilitare la risoluzione delle controversie, non incombe alcun obbligo di motivazione aggravato rispetto a quello che le incombe quando adotta una decisione in virtù del procedimento ordinario.

107    Pertanto, l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’importo della loro ammenda non dovrebbe in alcun caso essere più elevato di quello corrispondente al limite superiore della forcella di ammende che era stata comunicata loro in vista di una transazione, aumentato del 10% a causa della mancata applicazione della comunicazione sulla transazione, non può essere accolto. D’altronde, ammettere un tale argomento priverebbe la Commissione della possibilità di infliggere un’ammenda adeguata alle circostanze nuove ed esistenti al momento dell’adozione della sua decisione, mentre essa dovrebbe tener conto dei nuovi argomenti o degli elementi di prova portati a sua conoscenza nel corso del procedimento amministrativo ordinario, che possono avere un impatto sulla determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere.

–       Sull’insufficienza dell’analisi

108    Poiché le ricorrenti contestano alla Commissione anche il fatto di aver proceduto ad un’analisi insufficiente e affermano di essersi ritirate dal procedimento di transazione al fine di rettificare la tesi della Commissione sulla loro presunta partecipazione ad un’infrazione unica e continuata a partire dal 1978 (v. supra, punto 48), occorre verificare se la Commissione abbia inizialmente esaminato a sufficienza il fascicolo della Timab per quanto riguarda l’infrazione contestata o se essa abbia male interpretato le informazioni fornite dalle ricorrenti.

109    Per quanto concerne l’interpretazione della domanda delle ricorrenti volta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione e delle loro risposte alle richieste di informazioni, va constatato che, in detta domanda del 14 ottobre 2008, le ricorrenti hanno affermato che la Timab partecipava a riunioni con i principali produttori di FPM nell’ambito, e fuori dall’ambito, del Consiglio europeo delle federazioni dell’industria chimica (CEFIC), che i contatti tra i dirigenti della Timab e i responsabili di una o più delle imprese concorrenti nella produzione o nella vendita di FPM erano iniziati nel 1978, che dal 1979 venivano tenute alcune riunioni da due a tre volte l’anno e che, nel 1983, avevano avuto luogo quattro riunioni vertenti sull’attivazione nel Regno Unito di un’unità di produzione da parte della Timab. Inoltre, esistevano altre riunioni per l’insieme dei mercati del Nord Europa, a cui la Timab non era invitata e alle quali pertanto non partecipava.

110    Il 15 ottobre 2008, le ricorrenti hanno completato la loro domanda volta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione e hanno confermato la partecipazione della Timab alle riunioni e agli scambi di informazioni con altri operatori di settore del mercato degli FPM dal 1978 e il fatto che essa aveva posto termine a tali pratiche fin dall’inizio delle indagini cui era stata sottoposta nel 2004. Le ricorrenti hanno affermato inoltre di aver già trasmesso vari elementi in grado di presentare un valore aggiunto nell’ambito delle loro risposte ai quesiti posti dalla Commissione, chiedendo a quest’ultima di valutare il valore aggiunto di detti elementi alla data della loro prima trasmissione nel 2007 e tenuto conto degli elementi del fascicolo di cui la Commissione disponeva a tale data.

111    Per quanto riguarda la prima richiesta di informazioni, relativa al periodo compreso tra il 1989 e il 2003, e la seconda richiesta di informazioni, riguardante il periodo tra il 1969 e il 2004, le ricorrenti vi hanno risposto rispettivamente il 22 febbraio 2007 e il 6 agosto 2007. Tali risposte confermano che la Timab aveva contatti anticoncorrenziali con altri operatori del mercato degli FPM, e la seconda risposta fa riferimento a contatti di tal genere dal 1978 con i partecipanti attivi in Francia.

112    Inoltre, con lettera del 28 ottobre 2008, le ricorrenti hanno prodotto, anche nell’ambito della loro domanda di trattamento favorevole, una dichiarazione del sig. C., all’epoca dei fatti direttore generale della Timac SA e presidente della Timab, successore di diritto della Timac. Secondo tale dichiarazione, la prima riunione a cui la Timab è stata invitata a livello europeo si è svolta a Madrid (Spagna), all’inizio degli anni ’80, in presenza in particolare delle società Boliden, Windmill, Kemira, Ercros e Tessenderlo Chemie. Se ne evince che tali riunioni si tenevano generalmente al ritmo delle riunioni del CEFIC, presiedute dalla Tessenderlo Chemie, almeno tre volte l’anno, sull’insieme del mercato globale e per area geografica. La Timab ha continuato a partecipare (con la frequenza di due o tre riunioni all’anno), fino al 2004, a riunioni che raggruppavano i produttori per area geografica. Infine, secondo tale dichiarazione, la Timab era presente non solo alle riunioni relative al mercato francese, ma anche a quelle relative ai mercati in cui effettuava esportazioni. In dette riunioni, venivano riprese le cifre dichiarate al CEFIC, consentendo così di ricostituire il volume del mercato e di adeguare i volumi che dovevano essere commercializzati dai vari operatori. Gli scambi vertevano anche sul livello dei prezzi.

113    È pacifico che, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti (punti da 431 a 458), le ricorrenti hanno affermato che la Timab non aveva partecipato a un’infrazione unica e continuata dal 1978 al 1993, ma a due o tre pratiche distinte. Le pratiche precedenti all’adesione della Timab al Super CEPA, il 16 settembre 1993, sarebbero distinte da quelle attuate nell’ambito del CEPA e sarebbero quindi prescritte, ai sensi dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003. Anche se la Commissione considerasse che le pratiche in questione costituivano in realtà un’infrazione unica, esse si sarebbero interrotte per quasi due anni consecutivi e sarebbero quindi, per tale ragione, prescritte per il periodo precedente al 16 settembre 1993.

114    Leggendo la domanda delle ricorrenti volta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione e le risposte alle richieste di informazioni, e più in particolare la risposta del 6 agosto 2007 alla seconda richiesta di informazioni, va constatato che la Commissione ha potuto legittimamente ritenere che le ricorrenti fossero coinvolte nell’infrazione unica e continuata dal 1978.

115    Va ricordato, a tal riguardo, che il principio che vige nel diritto dell’Unione è quello della libertà di forma dei mezzi probatori e il solo criterio rilevante per valutare le prove prodotte è quello della loro attendibilità. Nessuna norma né alcun principio generale del diritto dell’Unione impediscono alla Commissione di avvalersi, contro un’impresa, delle dichiarazioni di altre imprese. Orbene, da una giurisprudenza costante risulta che le dichiarazioni espresse nell’ambito di una domanda volta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione hanno un valore probatorio non trascurabile (v, in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2004, JFE Engineering e a./Commissione, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, Racc., EU:T:2004:221, punti 207, 211 e 212). Un tale ragionamento può essere trasposto per quanto riguarda le dichiarazioni opponibili alla stessa impresa che ha presentato la domanda. Ciò non toglie che, qualora l’impresa che ha chiesto di beneficiare della comunicazione sulla cooperazione modifichi la propria dichiarazione o ne dia successivamente un’altra interpretazione, sarebbe difficile per la Commissione, e poi per il giudice, in mancanza di altri elementi di prova, tenere conto di tale dichiarazione a causa della diminuzione del suo valore probatorio. In una tale ipotesi, la Commissione non è tenuta ad opporre necessariamente all’impresa le sue prime dichiarazioni.

116    Inoltre, dopo l’avvio del procedimento di transazione, si sono tenute tre riunioni, quelle già menzionate supra al punto 94. Nelle discussioni durante tali riunioni, la Commissione ha comunicato, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004 e del punto 16 della comunicazione sulla transazione, i fatti addebitati, la loro qualificazione, la gravità e la durata dell’intesa contestata. Le ricorrenti erano quindi informate della qualificazione di «infrazione unica e continuata» adottata dalla Commissione e della loro presunta partecipazione a quest’ultima dal 1978 al 2004 e avevano avuto, pertanto, la possibilità di discuterle.

117    Come affermato dalla Commissione, occorre rilevare che le ricorrenti, nel corso degli scambi preparatori della transazione, non hanno mai espresso la propria opinione secondo cui si trattava, in effetti, di almeno due infrazioni distinte, di cui una era prescritta. Certamente, al punto 2 della comunicazione sulla transazione, si afferma che la Commissione non negozia la questione dell’esistenza di un’infrazione al diritto dell’Unione né la sanzione applicabile. Tuttavia, tale comunicazione non dovrebbe costituire un ostacolo alle discussioni. Infatti, il procedimento di transazione richiede, per sua stessa natura, scambi di opinioni tra le parti. Pertanto, è insito in un tale procedimento che sia le imprese che la Commissione debbano tentare di giungere a una valutazione comune della situazione (v., in tal senso, punto 17 della comunicazione sulla transazione). Qualora, tenuto conto anche del carattere semplificato del procedimento di transazione, l’impresa interessata e la Commissione non possano giungere a una valutazione comune della situazione, non resta che il procedimento ordinario.

118    Occorre dunque concludere che la censura delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe istruito male il loro fascicolo dev’essere respinta.

–       Sulle altre censure

119    Per quanto riguarda le altre censure delle ricorrenti, riassunte supra ai punti da 49 a 54 e vertenti sull’asserita violazione del diritto di non autoincriminarsi, sulla violazione del principio della parità delle armi, sull’asserita violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e del principio di buona amministrazione, nonché sullo sviamento di potere, va constatato che sono infondate.

120    In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo al diritto di non autoincriminarsi, va ricordato che la cooperazione di un’impresa ai sensi della comunicazione sulla cooperazione presenta un carattere meramente volontario da parte dell’impresa interessata. Secondo la sentenza del 18 ottobre 1989, Orkem/Commissione (374/87, Racc., EU:C:1989:387, punti 34 e 35), la Commissione può obbligare un’impresa a fornirle tutte le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui quest’ultima possa essere a conoscenza, ma non può imporre a tale impresa l’obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l’esistenza dell’infrazione, che deve invece essere provata dalla Commissione. La Corte ha statuito inoltre che, se la Commissione non poteva costringere un’impresa ad ammettere la sua partecipazione a un’infrazione, non per questo le veniva impedito di tener conto, nella fissazione dell’importo dell’ammenda, dell’aiuto che tale impresa, di sua iniziativa, le aveva fornito al fine di accertare l’esistenza dell’infrazione (v. sentenza del 14 luglio 2005, Acerinox/Commissione, C‑57/02 P, Racc., EU:C:2005:453, punto 88 e giurisprudenza citata). Orbene, la cooperazione e il grado di cooperazione che l’impresa intende offrire nel corso del procedimento amministrativo dipendono esclusivamente dalla libera scelta di quest’ultima. Sia il procedimento che consegue a una domanda volta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione sia quello relativo alla proposta di transazione costituiscono forme di cooperazione. Pertanto, la stessa logica si applica al procedimento di transazione. La proposta di transazione dell’impresa interessata, che riconosce la propria responsabilità per l’infrazione, a seguito delle discussioni preparatorie svolte nell’ambito del procedimento di transazione, si fonda sulla libera volontà di tale impresa. Peraltro, dal fascicolo non risulta affatto che la Commissione abbia tentato di influenzare le scelte delle ricorrenti.

121    In secondo luogo, per quanto riguarda il principio della parità delle armi, le ricorrenti sostengono che nulla consentiva di prevedere una decisione così paradossale e contraria all’interesse della loro difesa (che mira a far riconoscere l’esistenza di infrazioni distinte e a beneficiare, di conseguenza, di una riduzione dell’ammenda).

122    Orbene, va rilevato a tal riguardo che la Commissione si è limitata ad applicare gli orientamenti del 2006 e la comunicazione sulla cooperazione. Come è stato osservato supra, la Commissione non aveva l’obbligo di ricompensare dichiarazioni autoincriminanti relative al periodo di quindici anni che non è stato preso in considerazione. Dalla giurisprudenza citata supra al punto 93 risulta che, qualora una domanda volta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione riguardi un’intesa diversa da quella trattata dalla Commissione, non esiste alcun valore aggiunto e la Commissione non è tenuta a ricompensare tale cooperazione, in quanto essa non facilita l’indagine. Pertanto, si deve concludere che è prevedibile che la ricompensa a titolo di trattamento favorevole sia rivista qualora la dichiarazione nell’ambito della domanda di trattamento favorevole riguardi in parte un periodo non preso in considerazione. Analogamente, poiché la dichiarazione delle ricorrenti costituiva l’elemento che consentiva di estendere la durata della loro partecipazione, la riduzione «al di fuori della clemenza», inizialmente prevista, era divenuta parimenti irrilevante.

123    In terzo luogo, per quanto riguarda il principio della tutela del legittimo affidamento, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento spetta ad ogni soggetto che si trovi in una situazione in cui risulti che l’amministrazione dell’Unione ha fatto sorgere nello stesso fondate aspettative; e si deve precisare che nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise, categoriche e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, che gli siano state fornite dall’amministrazione (v. sentenza dell’8 settembre 2010, Deltafina/Commissione, T‑29/05, Racc., EU:T:2010:355, punto 427 e giurisprudenza citata).

124    Nel caso di specie, la forcella di ammende è stata comunicata alle ricorrenti nell’ambito delle discussioni di transazione. Inoltre, tale forcella si basava sul periodo che va dal 31 dicembre 1978 al 10 febbraio 2004. Certamente, l’efficacia del procedimento di transazione e il principio della tutela del legittimo affidamento implicano che la Commissione sia vincolata, in tale procedimento, dalla sua stima dell’importo dell’ammenda. Va rilevato, a tal riguardo, che è sulla base di tale valutazione che una parte può decidere di presentare una proposta di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004. Tuttavia, ciò non si verifica nel caso di specie. Le ricorrenti si sono ritirate dal procedimento di transazione. Pertanto, non possono invocare un’aspettativa legittima a vedersi applicata la probabile forcella di ammende. Orbene, a seguito della loro risposta alla comunicazione degli addebiti, nell’ambito del procedimento ordinario, la Commissione ha ridotto il periodo della loro partecipazione all’infrazione. Come già rilevato (v. supra, punto 91), tale limitazione della durata dell’infrazione aveva un impatto non solo sul calcolo del valore delle vendite, ma anche sulla valutazione del valore aggiunto dei contributi delle ricorrenti.

125    In quarto luogo, va constatato che non può essere accolta neanche la censura delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe violato il principio di buona amministrazione. A tal riguardo, va ricordato che la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti che si limita a descrivere gli elementi di fatto in grado di incidere sul calcolo delle ammende (la gravità e la durata), il che corrisponde a un modo di agire consueto nell’ambito di un procedimento ordinario (v. la giurisprudenza citata supra al punto 98). La Commissione non era tenuta a trattare le questioni relative alla riduzione per il trattamento favorevole o alla soppressione della riduzione per le circostanze attenuanti nella comunicazione degli addebiti, tanto più che, in tale fase del procedimento, le ricorrenti non erano ancora state messe in condizioni di far valere le loro osservazioni su detta comunicazione. Inoltre, dal fascicolo risulta che la Commissione, essendo venuta a conoscenza dell’argomentazione delle ricorrenti, a seguito della risposta alla comunicazione degli addebiti e durante l’audizione del 24 febbraio 2010, ha chiesto a queste ultime di chiarire il rapporto tra la loro domanda di trattamento favorevole e i fatti precedenti al 1993 e ha dichiarato che la nuova qualificazione dell’infrazione avrebbe potuto incidere sul calcolo delle ammende e, in particolare, sul valore aggiunto della cooperazione della Timab.

126    In quinto luogo, per quanto riguarda l’asserito sviamento di potere consistente nel fatto che la Commissione avrebbe utilizzato i propri poteri al fine di sanzionare la rinuncia delle ricorrenti al procedimento di transazione, è sufficiente ricordare che gli orientamenti del 2006 e la comunicazione sulla cooperazione sono stati applicati nello stesso modo nella decisione impugnata e per il calcolo della forcella nel procedimento di transazione, mentre le differenze consistono, oltre che nel calcolo di base dell’ammenda, nella mancata applicazione della riduzione del 10% prevista dalla comunicazione sulla transazione, negli elementi alla base della valutazione della domanda di trattamento favorevole e nel mancato verificarsi delle condizioni per l’applicazione della circostanza attenuante.

127    Da quanto precede risulta che, poiché non può essere accolta alcuna delle censure vertenti sulla violazione dei diritti della difesa, dei testi che disciplinano il procedimento di transazione, dei principi di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione, nonché sullo sviamento di potere, il primo gruppo di motivi dev’essere respinto.

 Sulle pratiche in questione

128    Nell’ambito del presente motivo, le ricorrenti contestano alla Commissione di aver imputato tutte le presunte pratiche all’insieme delle imprese, senza distinguere i diversi periodi dell’infrazione e i diversi comportamenti. In tal modo, essa avrebbe privato le ricorrenti del diritto di far valere utilmente le loro osservazioni sulle censure infondate di partecipazione ad alcune di tali pratiche, vale a dire il meccanismo di compensazione e la fissazione concordata delle condizioni di vendita. La Commissione avrebbe inoltre violato gli standard probatori e l’obbligo di motivazione.

129    Più specificamente, per quanto riguarda il meccanismo di compensazione, le ricorrenti sostengono che, contrariamente alla comunicazione degli addebiti, che escluderebbe qualsiasi partecipazione della Timab a tale meccanismo, la decisione impugnata conclude che la Timab vi ha partecipato sollecitando una revisione delle quote che le erano attribuite. Inoltre, la decisione impugnata adotterebbe una definizione dei meccanismi di compensazione (sanzionare il mancato rispetto delle quote) che non sarebbe quella della comunicazione degli addebiti (fissare obiettivi a priori).

130    Analogamente, anche per quanto riguarda le condizioni di vendita, la decisione impugnata e la comunicazione degli addebiti non adotterebbero la medesima definizione e le pratiche constatate nella comunicazione degli addebiti non corrisponderebbero al periodo dell’infrazione stabilito dalla decisione impugnata.

131    La Commissione chiede che tale motivo sia respinto.

132    Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso. La motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc., EU:C:1998:154, punti 63 e 67).

133    Pertanto, tale requisito dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, punto 132 supra, EU:C:1998:154, punto 63).

134    Nel caso di specie, dalla decisione impugnata risulta che le pratiche relative ai meccanismi di compensazione e quelle relative al coordinamento delle condizioni di vendita fanno parte dell’infrazione unica e continuata, fin dalla sua origine, in quanto modalità per realizzare l’oggetto stesso dell’intesa (v. sezione 4 e punti 239 e 248 della decisione impugnata). Inoltre, dai punti da 219 a 221 della decisione impugnata si evince altresì che le ricorrenti hanno partecipato a tale infrazione a partire dal 16 settembre 1993, con piena conoscenza di dette pratiche. Infine, i punti 127, da 132 a 135, 156, 159, 227 e 246 della decisione impugnata menzionano tali pratiche per quanto riguarda le ricorrenti. Pertanto, la decisione impugnata è sufficientemente motivata a tal riguardo, cosicché la presente censura va respinta.

135    Anche la censura vertente sulla violazione dei diritti della difesa dev’essere respinta. In primo luogo, la comunicazione degli addebiti menziona meccanismi di compensazione e il coordinamento delle condizioni di vendita che erano elementi dell’intesa, benché in maniera secondaria, e il fatto che la Timab figura tra i partecipanti, tranne che, per quanto riguarda il meccanismo di compensazione, per gli anni dal 1994 al 1996. I punti da 459 a 480 della risposta alla comunicazione degli addebiti sono stati dedicati a tali elementi. Pertanto, le ricorrenti hanno avuto la possibilità di esprimersi su detti elementi dedotti a loro carico.

136    In secondo luogo, va constatato che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non vi è alcuna differenza tra le definizioni adottate nella comunicazione degli addebiti e quelle utilizzate nella decisione impugnata per quanto riguarda il meccanismo di compensazione e il coordinamento delle condizioni di vendita. Per quanto concerne il meccanismo di compensazione, i principi di base di tale meccanismo sono descritti, in modo identico, al punto 127 della comunicazione degli addebiti e al punto 132 della decisione impugnata. Lo stesso vale per quanto riguarda la descrizione delle condizioni di vendita, come risulta, ad esempio, dai punti 83, 100 e 106 della comunicazione degli addebiti e dai punti 86, 107 e 113 della decisione impugnata. Il fatto che le misure di compensazione e il coordinamento delle condizioni di vendita potessero assumere forme diverse, quali la pratica dei prezzi di copertura, volta a garantire l’assegnazione di un cliente (misura di compensazione), gli accordi sui periodi di pagamento per segmenti di clientela, il coordinamento delle condizioni contrattuali o l’assegnazione di canali di distribuzione o la durata dei contratti (condizioni di vendita), non modifica in alcun modo tale conclusione.

137    Per quanto riguarda gli elementi di prova, è vero che gli elementi di prova relativi ai meccanismi di compensazione nonché alla concertazione sulle condizioni di vendita riguardano piuttosto il primo periodo (1978‑1993) dell’intesa, in definitiva non preso in considerazione nei confronti delle ricorrenti. Tuttavia, tale constatazione non implica che gli elementi di prova manchino o che le ricorrenti non possano essere ritenute responsabili dell’infrazione.

138    Così, dai punti 134 e 246 della decisione impugnata risulta che la Timab ha negoziato aumenti di quote allorquando le era necessario aumentare i suoi volumi di offerte, in particolare nel 1996, e che ha ottenuto il consenso per vendere il volume aggiuntivo richiesto dalla Francia verso il Belgio, la Germania, l’Austria, la Svizzera e i Paesi Bassi a condizione che tale aumento fosse progressivo, ripartendosi su un periodo di quattro anni (dal 1997 al 2000).

139    Inoltre, è assodato che la Timab ha partecipato all’intesa relativa al coordinamento dei volumi e delle quote, alle strategie e alle condizioni tariffarie e che essa, aderendo agli accordi del Super CEPA, era consapevole, o, quantomeno, avrebbe dovuto essere consapevole, del coordinamento all’interno del Super CEPA che implicava anche le condizioni di vendita, anche se ciò avveniva soltanto in caso di necessità. Come risulta dal punto 173 della decisione impugnata, durante le riunioni dell’intesa relative agli anni per i quali il coinvolgimento della Timab non è stato contestato, altre condizioni di vendita, quali i volumi forniti per cliente, erano oggetto di discussioni nella misura del necessario.

140    Peraltro, va rilevato che tali elementi non vengono presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’intesa. Infatti, dal punto 328 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha preso in considerazione, ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione, soltanto i fattori comuni a tutti i partecipanti a quest’ultima, vale a dire la ripartizione del mercato e il coordinamento dei prezzi.

141     Da quanto precede, risulta che tale motivo deve essere respinto.

 Sull’importo dell’ammenda

142    Nell’ambito del terzo gruppo di motivi, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato una serie di principi generali del diritto, quali i principi della parità di trattamento, di personalità delle pene e di proporzionalità, e criticano diversi aspetti dell’importo dell’ammenda o le norme applicate a quest’ultimo, lamentando una violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, un errore manifesto di valutazione della gravità delle pratiche contestate, un errore manifesto di valutazione delle circostanze attenuanti, una diminuzione sproporzionata della riduzione a titolo di trattamento favorevole e un errore manifesto di valutazione della capacità contributiva.

–       Sulla violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003

143    Con tale motivo, le ricorrenti sostengono che l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 nonché i principi di proporzionalità e di personalità delle pene sono violati in quanto le ammende sono state fissate in funzione del grado di cooperazione e non della gravità e della durata dell’infrazione, come previsto dall’articolo 23 di tale regolamento.

144    La Commissione contesta l’argomento delle ricorrenti.

145    In primo luogo, va rilevato che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la Commissione ha preso in considerazione la gravità e la durata dell’infrazione di cui trattasi. La gravità è specificata nella fissazione delle percentuali del valore delle vendite che sono utilizzate per fissare l’importo di base iniziale e l’importo supplementare a fini di dissuasione, e la durata si riflette, all’occorrenza, nel moltiplicatore per il numero di anni oppure nel valore delle vendite effettive realizzate nel corso della durata della partecipazione all’infrazione. Il fatto che ad alcuni partecipanti a detta infrazione sia stata accordata una riduzione per la cooperazione e per la transazione non rimette in discussione tale constatazione.

146    In secondo luogo, va constatato che le ricorrenti hanno fornito, nelle loro memorie, due tabelle. Sembra che tali tabelle debbano essere lette alla luce di un’asserita violazione dei principi di personalità delle pene e di proporzionalità. Per quanto riguarda la tabella fornita dalle ricorrenti nel loro ricorso, la quale compara le ammende inflitte sulla base degli orientamenti del 2006 con le ammende che avrebbero potuto essere calcolate secondo gli orientamenti del 1998 (vale a dire, secondo le ricorrenti, un’ammenda due volte inferiore nei loro confronti), va rilevato che tale comparazione è irrilevante, poiché il quadro di riferimento è solo quello degli orientamenti del 2006.

147    Parimenti, per quanto concerne la tabella fornita nella replica, indicante la percentuale dell’ammenda sulle vendite aggregate di ciascuna delle imprese interessate, la quale, secondo le ricorrenti, mostrerebbe disparità, va constatato che una tale comparazione è priva di rilevanza. È infatti erroneo presupporre che il rapporto tra il volume globale delle vendite e l’importo dell’ammenda debba essere costante per tutte le imprese partecipanti a una medesima infrazione, poiché l’importo finale dell’ammenda riflette circostanze proprie a ciascuna impresa, quali gli aumenti per circostanze aggravanti e le riduzioni per circostanze attenuanti o al fine di non superare il limite massimo del 10% del fatturato e a titolo di trattamento favorevole. Il fatto che, a causa dell’applicazione del limite del 10% previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, alcuni fattori quali la gravità e la durata dell’infrazione non si ripercuotano realmente sull’importo dell’ammenda inflitta a un partecipante a un’infrazione, contrariamente ad altri partecipanti che non hanno beneficiato della riduzione in virtù di detto limite, è solo una mera conseguenza dell’adeguamento del detto importo finale dell’ammenda inflitta a tale limite massimo (sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc., EU:C:2005:408, punto 279).

148    Pertanto, il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e dei principi di personalità delle pene e di proporzionalità non può essere accolto.

–       Sulla gravità

149    Nell’ambito del presente motivo, le ricorrenti ritengono che la Commissione non abbia preso in considerazione, nel valutare la gravità dell’infrazione, alcuni elementi rilevanti a tal riguardo, quali la pressione sui prezzi dovuta alla concorrenza di prodotti simili, l’impatto concreto dell’infrazione e il fatto che, durante gli anni 2000, la concorrenza sarebbe stata effettiva tra le parti del CEPA, in particolare a causa del comportamento della Timab. Di conseguenza, la Commissione non poteva fissare una percentuale identica del valore delle vendite a prescindere dalle imprese, dalla durata e dall’intensità delle pratiche per ciascuna di esse, senza violare il principio della personalità delle pene. Inoltre, le ricorrenti lamentano una violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità della sanzione per quanto riguarda l’applicazione di un moltiplicatore del 17%. A loro avviso, tale moltiplicatore dovrebbe essere inferiore a quello applicato ad altre imprese, tenuto conto del fatto che esse non hanno partecipato ai meccanismi di compensazione e alle condizioni di vendita. Per lo stesso motivo, la percentuale dell’importo supplementare dovrebbe essere ridotta.

150     La Commissione contesta la fondatezza di tale argomento.

151    In primo luogo, per quanto riguarda le norme applicabili al calcolo dell’importo dell’ammenda, va ricordato che, secondo la metodologia prevista ai punti da 9 a 11 degli orientamenti del 2006, in un primo tempo, la Commissione determina un importo di base dell’ammenda per ciascuna impresa o associazione di imprese. In un secondo tempo, essa può adeguare tale importo di base dell’ammenda aumentandolo o riducendolo alla luce delle circostanze aggravanti o attenuanti che caratterizzano la partecipazione di ciascuna delle imprese interessate.

152    Più precisamente, nell’ambito della prima fase della metodologia per la fissazione delle ammende, secondo i punti da 21 a 23 degli orientamenti del 2006, il moltiplicatore «gravità dell’infrazione» è fissato a un livello che può raggiungere il 30%, tenendo conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite, fermo restando che, per la loro stessa natura, gli accordi di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. Al punto 25 degli orientamenti del 2006 si precisa che, a scopo dissuasivo, la Commissione inserirà nell’importo di base dell’ammenda una percentuale che consente di calcolare un importo supplementare, compresa tra il 15% e il 25% del valore delle vendite, tenendo conto dei fattori prima menzionati.

153    Dal punto 152 supra risulta che gli orientamenti del 2006, al fine di determinare la gravità dell’infrazione e quindi l’ammenda, non attribuiscono un’importanza decisiva all’esistenza o all’assenza di effetti dell’intesa.

154    Tale approccio è conforme a una giurisprudenza costante secondo cui l’effetto di una pratica anticoncorrenziale non è un criterio decisivo ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’importo dell’ammenda (sentenze del 2 ottobre 2003, Thyssen Stahl/Commissione, C‑194/99 P, Racc., EU:C:2003:527, punto 118, e del 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, C‑534/07 P, Racc., EU:C:2009:505, punto 96).

155    Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, la ripartizione dei mercati e le intese orizzontali in materia di prezzi sono sempre state considerate tra le più gravi violazioni del diritto della concorrenza e pertanto possono essere qualificate, di per sé sole, come molto gravi (v. sentenze del 27 luglio 2005, Brasserie nationale/Commissione, da T‑49/02 a T‑51/02, Racc., EU:T:2005:298, punti 173 e 174 e giurisprudenza citata; del 5 aprile 2006, Degussa/Commissione, T‑279/02, Racc., EU:T:2006:103, punto 252 e giurisprudenza citata, e del 13 luglio 2011, Polimeri Europa/Commissione, T‑59/07, Racc., EU:T:2011:361, punto 225).

156    Tenuto conto di tali elementi, gli argomenti dedotti dalle ricorrenti in merito all’assenza di effetti dell’intesa sul mercato rilevante devono essere respinti.

157    In secondo luogo, per quanto riguarda la percentuale del valore delle vendite di ciascuna impresa interessata adottata dalla Commissione nella decisione impugnata, va rilevato che la determinazione del moltiplicatore «gravità dell’infrazione» e quella del moltiplicatore «importo supplementare» sono oggetto rispettivamente dei punti da 323 a 326 e dei punti 332 e 333 della decisione impugnata.

158    Ne risulta che, per giustificare la fissazione di un moltiplicatore del 17%, la Commissione si è basata, per quanto riguarda il moltiplicatore di «gravità dell’infrazione», su due criteri, vale a dire la natura dell’infrazione e l’estensione geografica dell’intesa. Lo stesso vale per quanto concerne il «moltiplicatore supplementare».

159    La Commissione ha tenuto conto dell’obiettivo principale dell’intesa globale, che aveva lo scopo di ripartire una larga parte del mercato europeo degli FPM nonché di coordinare i prezzi e ha ricordato che un tale coordinamento costituiva, per sua natura, una violazione molto grave dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Inoltre, l’infrazione aveva coperto la maggior parte dei territori degli Stati membri dell’Unione e delle parti contraenti dell’accordo SEE.

160    Per quanto riguarda le censure secondo cui la Commissione avrebbe violato i principi di parità di trattamento, di proporzionalità e di personalità delle pene, in quanto non ha adottato una percentuale del valore delle vendite inferiore a quella fissata per le altre parti per il fatto che la Timab non avrebbe partecipato alle pratiche di compensazione e di coordinamento delle condizioni di vendita, va constatato che esse non possono essere accolte.

161    A tal riguardo, va ricordato innanzitutto che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso (sentenze del 13 novembre 1990, Fedesa e a., C‑331/88, Racc., EU:C:1990:391, punto 13; del 5 maggio 1998, Regno Unito/Commissione, C‑180/96, Racc., EU:C:1998:192, punto 96, e del 12 settembre 2007, Prym e Prym Consumer/Commissione, T‑30/05, EU:T:2007:267, punto 223). Nel contesto del calcolo delle ammende, la gravità delle infrazioni deve essere determinata in funzione di numerosi fattori e non si deve attribuire ad alcuno di tali elementi un’importanza sproporzionata rispetto agli altri elementi di valutazione. Il principio di proporzionalità implica, in tale contesto, che la Commissione deve fissare l’ammenda in modo proporzionato rispetto agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e che essa deve applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (sentenze del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/Commissione, T‑43/02, Racc., EU:T:2006:270, punti da 226 a 228, e del 28 aprile 2010, Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, T‑446/05, Racc., EU:T:2010:165, punto 171).

162    Nel caso di specie, le ricorrenti hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata tra il 1993 e il 2004, consistente nell’attuazione di una ripartizione del mercato e in un coordinamento dei prezzi. Pertanto, la Commissione poteva, senza violare i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, fissare una percentuale identica del valore delle vendite a prescindere dalle imprese, dalla durata e dall’intensità delle pratiche per ciascuna di esse.

163    Parimenti, le ricorrenti non possono neanche invocare fondatamente la causa che ha dato luogo alla sentenza del 19 maggio 2010, IMI e a./Commissione (T‑18/05, Racc., EU:T:2010:202) né quella relativa alla decisione della Commissione del 1° ottobre 2008 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/C‑39181 – Cere per candele). A tal riguardo, dalla decisione impugnata si evince che i meccanismi di compensazione o il coordinamento delle condizioni di vendita non costituiscono una parte separata dell’intesa, ma sono comportamenti accessori («se necessario») dell’infrazione. Tali comportamenti non sono stati presi in considerazione in modo da incidere sulla percentuale applicata, cosicché non poteva essere operata alcuna distinzione tra le ricorrenti e le altre parti dell’intesa, anche se fosse dimostrato che la Timab non aveva partecipato all’uno o all’altro aspetto del coordinamento in questione. Orbene, dalla decisione impugnata risulta che i fattori considerati nella valutazione della gravità sono comuni a tutte le parti che hanno partecipato all’infrazione di cui trattasi, vale a dire, principalmente, la ripartizione del mercato e il coordinamento dei prezzi, e che, pertanto, la percentuale di gravità è identica per tutte le imprese coinvolte in detta intesa.

164    Di conseguenza, alla Commissione non potrebbe essere contestata alcuna violazione del principio della parità di trattamento, del principio di proporzionalità o del principio di personalità della pena.

–       Sulle circostanze attenuanti

165    Tale motivo è suddiviso in due parti, con le quali le ricorrenti contestano il rifiuto della Commissione di concedere loro il beneficio delle circostanze attenuanti. A tal riguardo, esse addebitano alla Commissione una violazione del principio di personalità delle pene nonché un errore manifesto di valutazione.

166    In primo luogo, secondo le ricorrenti, esse erano in una situazione di dipendenza economica nei confronti della Tessenderlo Chemie, poiché quest’ultima controllava l’approvvigionamento di materie prime sul mercato a monte e aveva i mezzi per escludere la Timab dal mercato. Non tenendo conto di tale situazione di dipendenza, la decisione impugnata sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione e violerebbe il principio di personalità delle pene.

167    Secondo una giurisprudenza costante, una situazione di dipendenza e l’esistenza di minacce e di pressioni non possono costituire una circostanza attenuante, poiché non possono giustificare infrazioni alle regole della concorrenza (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 147 supra, EU:C:2005:408, punti 369 e 370). Inoltre, va constatato che le ricorrenti non hanno fornito elementi di prova concreti che dimostrino pressioni effettive esercitate dalla Tessenderlo Chemie.

168    In secondo luogo, le ricorrenti invocano il loro comportamento concorrenziale come circostanza attenuante. Va rilevato, come ha fatto la Commissione, che tale asserzione sembra contraddittoria rispetto a quella relativa alla dipendenza economica nei confronti della Tessenderlo Chemie. In ogni caso, ammesso che le ricorrenti non abbiano sempre rispettato gli accordi convenuti nell’ambito dell’intesa, il che non rappresenta minimamente un fatto eccezionale nei casi di cartello, ciò non rimette in discussione la loro partecipazione a quest’ultima e non costituisce una circostanza attenuante (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a./Commissione, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, EU:T:2005:220, punti 74 e 297 e giurisprudenza citata).

169     Pertanto, tale motivo dev’essere respinto.

–       Sul trattamento favorevole

170    Nell’ambito del presente motivo, le ricorrenti contestano la perdita di 12 punti (dal 17% al 5%) per la cooperazione rispetto a ciò che era stato comunicato loro nell’ambito del procedimento di transazione. Più in particolare, esse contestano, alla luce della loro cooperazione, la sproporzione di detta riduzione e le ragioni addotte per essa, vale a dire l’assenza di elementi di prova documentali e le loro spiegazioni tardive riguardanti il periodo che va dal 1978 al 1993. A loro avviso, la Commissione avrebbe modificato la propria valutazione del valore aggiunto della cooperazione per i fatti successivi al 16 settembre 1993 e, di conseguenza, avrebbe sanzionato la loro rinuncia al procedimento di transazione.

171    Nella comunicazione sulla cooperazione, la Commissione ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso di una sua indagine su un’intesa possono essere esentate dall’ammenda o beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda che avrebbero dovuto pagare.

172    Ai sensi del punto 20 della comunicazione sulla cooperazione, «[l]e imprese che non soddisfano i requisiti [per ottenere un’immunità dalle ammende] possono beneficiare di una riduzione dell’importo di un’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta».

173    Il punto 21 della comunicazione sulla cooperazione dispone che, «al fine di poter beneficiare di [una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi del punto 20 della suddetta comunicazione], un’impresa deve fornire alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova».

174    Il punto 22 della comunicazione sulla cooperazione definisce la nozione di valore aggiunto significativo come segue:

«Il concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di dimostrare i fatti in questione. Nel procedere a tale valutazione, la Commissione riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore [di quello] degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente. Analogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto».

175    Al punto 23, lettera b), primo comma, della comunicazione sulla cooperazione sono previste tre forcelle di riduzione dell’ammenda. La prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21 di detta comunicazione ha il diritto di ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda compresa tra il 30% e il 50%, la seconda impresa una riduzione compresa tra il 20% e il 30% e le imprese successive una riduzione massima del 20%.

176    Il punto 23, lettera b), secondo comma, della comunicazione sulla cooperazione prevede che, «[a]l fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la Commissione terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 [di detta comunicazione] le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato» e che «[essa] potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire della data del suo contributo».

177    Va ricordato che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese (v., in tal senso, sentenza SGL Carbon/Commissione, punto 92 supra, EU:C:2007:277, punto 81).

178    Inoltre, sebbene la Commissione sia tenuta ad esporre le ragioni per le quali ritiene che determinati elementi di prova forniti dalle imprese nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione costituiscano un contributo che giustifica o meno una riduzione dell’ammenda inflitta, spetta, invece, all’impresa che desideri contestare la decisione della Commissione a tal riguardo dimostrare che le informazioni che essa ha fornito volontariamente sono state determinanti per consentire alla Commissione di provare la sostanza dell’infrazione e dunque di adottare una decisione che infligge ammende (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Racc., EU:C:2009:576, punto 297).

179    Nella fattispecie, va ricordato che le ricorrenti hanno presentato una domanda di trattamento favorevole relativa al periodo compreso tra il 1978 e il 2004. Nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti (v. supra, punto 113), le ricorrenti hanno modificato la loro dichiarazione contenuta in detta domanda per quanto riguarda il periodo precedente al 1993.

180    Come già rilevato nell’ambito del primo gruppo di motivi, l’abbandono di una parte del periodo preso in considerazione per il calcolo della riduzione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione può avere come conseguenza una diminuzione di tale riduzione, il che peraltro non è stato contestato dalle ricorrenti.

181    Occorre pertanto esaminare, alla luce degli argomenti delle ricorrenti esposti supra al punto 170, se la Commissione abbia commesso un errore nella valutazione del valore aggiunto degli elementi forniti dalle ricorrenti per il periodo successivo al 1993.

182    Per quanto riguarda la riduzione per trattamento favorevole concessa alle ricorrenti, dai punti 357 e seguenti della decisione impugnata risulta che la Commissione ha considerato che:

–        per quanto concerne gli elementi di prova documentali, le ricorrenti non avevano prodotto tali elementi per l’intero periodo della loro partecipazione all’intesa;

–        per quanto riguarda le dichiarazioni, le ricorrenti avevano fornito i nomi dei propri rappresentanti presenti alle riunioni paneuropee, l’oggetto e la frequenza di tali riunioni, nonché alcuni dettagli e la conferma di riunioni a livello nazionale (Regno Unito, Spagna e Francia);

–        nella loro domanda di trattamento favorevole, le ricorrenti avevano espresso dichiarazioni autoincriminanti riguardanti riunioni con i loro concorrenti nel settore degli FPM dal 1978 per quanto concerne la Francia, poi il Regno Unito (nel 1983) e, a partire dall’inizio degli anni ’80, anche a livello europeo;

–        nella fase della risposta alla comunicazione degli addebiti, le ricorrenti avevano affermato che le riunioni ammesse per il periodo che va dal 1978 al 1993 non facevano parte dell’intesa globale degli FPM;

–        poiché la Commissione non si basa sulle dichiarazioni delle ricorrenti per quanto riguarda la loro partecipazione alle riunioni per la Francia e altre regioni senza essere a conoscenza di un’intesa paneuropea precedente al 1993, gli elementi forniti nella loro domanda di trattamento favorevole devono essere valutati soltanto alla luce del valore significativo che apportano per il periodo compreso tra il 1993 e il 2004;

–        sulla base di tali elementi, una riduzione del 5% per la cooperazione delle ricorrenti era adeguata.

183    Quanto agli elementi di prova documentali, va constatato che la maggior parte di quelli relativi alla partecipazione all’intesa forniti dalle ricorrenti, vale a dire un elenco delle riunioni del CEFIC tra il 2 giugno 1989 e il 16 novembre 2005 nonché i resoconti di tali riunioni, si riferisce al secondo periodo (1993‑2004). Tuttavia, dalla decisione impugnata e dal fascicolo dinanzi al Tribunale risulta che la Commissione disponeva già di elementi di prova sufficienti per dimostrare il coinvolgimento delle ricorrenti nell’intesa per il secondo periodo.

184    Va ricordato, a tal riguardo, che la domanda delle ricorrenti del 14 ottobre 2008, volta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione, è stata preceduta da quella della Kemira (il 28 novembre 2003, che ha beneficiato di un’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8 della comunicazione sulla cooperazione), della Tessenderlo Chemie (il 18 febbraio 2004, prima richiedente il trattamento favorevole ai sensi del punto 23 della comunicazione sulla cooperazione) e della Quimitécnica.com-Comércia e Indústria Química (27 marzo 2007, seconda richiedente ai sensi del punto 23 di tale comunicazione). Pertanto, è logico che gli elementi di prova forniti dalle ricorrenti nell’ambito della loro domanda di trattamento favorevole per il secondo periodo compreso (in quanto ultime richiedenti il trattamento favorevole, più di quattro anni dopo l’inizio delle ispezioni e dopo che la Commissione aveva chiesto per tre volte informazioni) abbiano un valore aggiunto minore. Infatti, l’ordine cronologico e la rapidità della cooperazione offerta dai membri del cartello costituiscono elementi fondamentali del sistema predisposto dalla comunicazione sulla cooperazione (sentenza del 5 ottobre 2011, Transcatab/Commissione, T‑39/06, Racc., EU:T:2011:562, punto 380).

185    Orbene, va constatato che la cronologia delle riunioni del CEFIC, contenente i nomi dei rappresentanti delle imprese che vi partecipavano, fornita dalle ricorrenti nell’ambito della loro domanda di trattamento favorevole è stata fornita anche, in parte, dalla Kemira, cosicché tale informazione non può che corroborare gli elementi già in possesso della Commissione. Lo stesso vale per quanto riguarda i verbali di dette riunioni.

186    Inoltre, per quanto concerne la Tessenderlo Chemie, dal punto 352 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha considerato che gli elementi di prova forniti da quest’ultima avevano un valore aggiunto significativo ai sensi della comunicazione sulla cooperazione. La Tessenderlo Chemie, che è stata peraltro la prima a fornire informazioni e prove per quanto riguarda il periodo che va dal 1969 al 1989, per il quale è stata concessa un’immunità parziale ai sensi del punto 23 della comunicazione sulla cooperazione, ha fornito elementi di prova di notevole qualità e quantità, i quali, per la loro natura e il loro grado di precisione, hanno rafforzato la capacità della Commissione di dimostrare l’esistenza dell’intesa tra il 1° aprile 1989 e il 10 febbraio 2004. Tali elementi di prova consistono in particolare in descrizioni dettagliate del funzionamento e della valutazione dell’intesa, in note manoscritte contemporanee ai fatti relative alle riunioni bilaterali e multilaterali aventi natura anticoncorrenziale (ad hoc, nell’ambito del CEPA, del Super CEPA e del CEFIC), in tabelle manoscritte di monitoraggio per le vendite, le quote, i clienti o i prezzi, e ciò per l’intero periodo. Di conseguenza, la Commissione ha concesso una riduzione dell’importo dell’ammenda del 50% per il suddetto periodo.

187    Analogamente, per quanto riguarda la Quimitécnica.com-Comércia e Indústria Química, la «seconda richiedente» ai sensi del punto 23 della comunicazione sulla cooperazione, dalla decisione impugnata risulta che tale società ha fornito prove documentali che corroborano le proprie dichiarazioni e che la sua cooperazione ha consentito di estendere la portata geografica dell’intesa al Portogallo.

188    Quanto alle dichiarazioni delle ricorrenti, va rilevato che la Commissione ha proposto, nel corso del procedimento di transazione, una riduzione sia sulla base dell’articolo 29 degli orientamenti del 2006 che sulla base della comunicazione sulla cooperazione.

189    In primo luogo, dette dichiarazioni delle ricorrenti avevano consentito di estendere la durata della loro partecipazione all’intesa, ma non la durata dell’intesa in quanto tale. Pertanto, poiché il punto 23, secondo comma, della comunicazione sulla cooperazione non era applicabile, è stata prevista una riduzione «al di fuori della clemenza» sulla base del punto 29 degli orientamenti del 2006 al fine di evitare, in particolare, l’effetto paradossale di penalizzare un’impresa che aveva accettato di cooperare con la Commissione fornendole informazioni essenziali relative alla durata della propria partecipazione. Come si è già rilevato nell’ambito del primo gruppo di motivi, le ricorrenti avevano argomentato, a seguito della comunicazione degli addebiti, che le loro dichiarazioni riguardanti i comportamenti anticoncorrenziali per il primo periodo (1978‑1993) si inquadravano in un’infrazione distinta oppure prescritta. Parimenti, si è constatato che la Commissione non aveva commesso errori nel non applicare la riduzione del 35% a titolo di circostanza attenuante inizialmente prevista e comunicata nell’ambito del procedimento di transazione.

190    In secondo luogo, la Commissione ha proposto una riduzione del 17% sulla base della comunicazione sulla cooperazione per l’intero periodo che va dal 1978 al 2004 e riguardante tutti gli elementi forniti dalle ricorrenti, tra cui le dichiarazioni autoincriminanti. Tali ammissioni delle ricorrenti erano state importanti per dimostrare, nella comunicazione degli addebiti, la loro partecipazione alle riunioni dell’intesa dal 1978, quindi prima delle prime prove documentali del 1983 riguardanti il Regno Unito. Inoltre, dette ammissioni confermavano la partecipazione continua delle ricorrenti a una sola infrazione dal 1978 fino alle ispezioni della Commissione nel 2004 e la portata europea della loro partecipazione all’intesa fin dall’inizio, vale a dire ben prima delle prove documentali del 1992 per la Spagna.

191    Dal fatto che la Commissione abbia concesso alla fine una riduzione del 5% a titolo di trattamento favorevole per il secondo periodo (1993‑2004) anziché una riduzione del 17%, che riguardava il periodo che va dal 1978 al 2004, può quindi dedursi che essa ha considerato che le dichiarazioni relative al periodo preso in considerazione avevano un valore aggiunto limitato e che le dichiarazioni autoincriminanti riguardanti il primo periodo (1978‑1993), unica fonte sulla quale la Commissione avrebbe potuto basare la partecipazione delle ricorrenti all’intesa durante tale periodo, avevano un valore aggiunto significativo.

192    Tale valutazione del valore aggiunto può essere accolta.

193    Infatti, per quanto riguarda il periodo preso in considerazione, dai punti 137, 138, 143, 158 e 360 della decisione impugnata risulta che la prova della partecipazione delle ricorrenti non si basava sugli elementi forniti da queste ultime, ma che le loro dichiarazioni autoincriminanti hanno comunque consentito di confermare il loro coinvolgimento nell’intesa dopo il 1993.

194    Inoltre, come si è già constatato supra al punto 185, gli elementi di prova documentali forniti dalle ricorrenti non contengono nuovi elementi di valore significativo, ma confermano, in sostanza, i fatti già noti.

195    Ciò premesso, va constatato che la Commissione non ha manifestamente oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale nel considerare che gli elementi di prova forniti dalle ricorrenti presentavano soltanto un valore aggiunto limitato che giustificava solo una riduzione del 5% dell’importo dell’ammenda sulla base della comunicazione sulla cooperazione.

196    Da quanto precede, risulta che il presente motivo deve essere respinto.

–       Sulla capacità contributiva e sulla situazione di crisi eccezionale

197    Nell’ambito del presente motivo, le ricorrenti ritengono che la loro situazione non sia sufficientemente diversa da quella della [riservato] da giustificare una disparità di trattamento. Esse lamentano inoltre la mancanza di un esame concreto, da parte della Commissione, dei parametri sociali ed economici nei loro confronti e il fatto che la Commissione non abbia tratto le conseguenze dei contributi del Trattato di Lisbona nell’ambito della sua analisi della capacità contributiva.

198    Ai sensi del punto 35 degli orientamenti del 2006, in circostanze eccezionali la Commissione può, a richiesta, tener conto della mancanza di capacità contributiva di un’impresa in un contesto sociale ed economico particolare, fermo restando che la Commissione non concederà alcuna riduzione dell’importo dell’ammenda basata unicamente sulla constatazione di una situazione finanziaria sfavorevole o deficitaria e che una «riduzione potrebbe essere concessa soltanto su presentazione di prove oggettive dalle quali risulti che l’imposizione di un’ammenda (...) pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell’impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore».

199    Pertanto, le condizioni per la concessione di una riduzione dell’importo finale dell’ammenda ai sensi del punto 35 degli orientamenti del 2006 esigono che l’impresa dimostri, in primo luogo, un’incapacità di pagare l’ammenda, che deve essere dimostrata mediante dati finanziari sufficienti e precisi, in secondo luogo, la perdita del valore degli attivi dell’impresa a causa del pagamento dell’ammenda e, in terzo luogo, un contesto sociale ed economico particolare.

200    Al punto 373 della decisione impugnata, la Commissione ha respinto la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda per la mancanza di capacità contributiva della Timab/CFPR con la motivazione che, anzitutto, le loro giacenze di cassa disponibili e i loro fondi erano sufficienti alla fine del 2009 e le previsioni di tali giacenze di cassa e fondi erano positive per il 2010, poi, l’ammenda totale sarebbe limitata rispetto alla dimensione dell’impresa a livello del gruppo e, infine, basandosi sulla solvibilità del gruppo, sarebbe possibile aumentare l’effetto leva sottoscrivendo ulteriore debito bancario.

201    In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita disparità di trattamento rispetto alla [riservato], va ricordato che il principio della parità di trattamento costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo una giurisprudenza costante, detto principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. giurisprudenza citata supra al punto 72 nonché sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, Racc., EU:C:2013:513, punti 132 e 166, e sentenza Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, EU:C:2013:464, punto 186 e giurisprudenza citata).

202    Tuttavia, la violazione del principio della parità di trattamento a causa di un trattamento differenziato presuppone quindi che le situazioni prese in considerazione siano comparabili alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano. Gli elementi che caratterizzano situazioni diverse nonché la comparabilità di queste ultime devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto dell’Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi (sentenza Ziegler/Commissione, punto 201 supra, EU:C:2013:513, punto 167; v. sentenza Team Relocations e a./Commissione, punto 201 supra, EU:C:2013:464, punto 187 e giurisprudenza citata).

203    Ne consegue che, a seguito di una domanda ai sensi del punto 35 degli orientamenti del 2006, ciascun fascicolo dev’essere esaminato in modo obiettivo. In effetti, nel caso di specie, va constatato che la riduzione dell’importo dell’ammenda della [riservato] e la mancata riduzione dell’importo dell’ammenda delle ricorrenti sono il risultato di una tale analisi effettuata dalla Commissione nell’ambito del punto 35 degli orientamenti del 2006 e che la Commissione ha utilizzato i medesimi parametri nell’analisi relativa ad entrambe le imprese in questione.

204    A tal riguardo, sia dalla decisione impugnata sia dalla decisione separata, che enunciano gli stessi principi, risulta che, al fine di valutare la capacità contributiva, la Commissione ha effettuato un’analisi economica e finanziaria della capacità di pagare delle ricorrenti e di quella della [riservato] e dell’incidenza di un’eventuale ammenda sulla loro redditività. Essa ha preso in considerazione la situazione finanziaria dell’impresa in questione nonché le previsioni finanziarie interne e si è basata su una serie di indici finanziari che misurano la redditività, la solvibilità, la capacità di indebitamento e l’impatto dell’ammenda sul valore dell’impresa. Ha tenuto conto, inoltre, dell’atteggiamento degli azionisti dell’impresa.

205    Ne risulta che la tesoreria della [riservato] versava in una situazione critica, mentre quella delle ricorrenti era sana, il che è stato peraltro ammesso dalle stesse ricorrenti in udienza. Analogamente, il profilo di rischio della [riservato] era considerato negativo, mentre quello delle ricorrenti era ritenuto positivo. Lo stesso vale per altri indici applicati al fine di esaminare la fondatezza della domanda delle due imprese in questione volta ad ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda per mancanza di capacità contributiva.

206    Pertanto, poiché la situazione delle ricorrenti non era comparabile a quella della [riservato], la censura relativa a una presunta disparità di trattamento non può essere accolta.

207    In secondo luogo, le ricorrenti contestano alla Commissione di non aver effettuato un esame concreto per quanto riguarda la loro situazione finanziaria.

208    Come risulta dai punti precedenti, al fine di valutare la capacità contributiva, la Commissione ha effettuato un’analisi economica e finanziaria della capacità di pagare delle ricorrenti e dell’incidenza di un’eventuale ammenda sulla loro redditività. Essa ha preso in considerazione gli elementi menzionati supra al punto 204. Pertanto, l’affermazione secondo cui la Commissione non avrebbe esaminato in modo concreto la situazione finanziaria delle ricorrenti non può essere accolta.

209    Peraltro, va rilevato che le ricorrenti non lamentano in realtà un errore manifesto di valutazione della loro capacità contributiva, ma criticano piuttosto l’applicazione rigorosa dei criteri di cui al punto 35 degli orientamenti. Per di più, come si è già constatato supra al punto 205, le ricorrenti hanno affermato che la loro tesoreria era sana.

210    Inoltre, le circostanze invocate dalle ricorrenti, quali la crisi economica o le caratteristiche finanziarie della [riservato] (impresa quotata in borsa) rispetto a quelle delle ricorrenti (impresa familiare non quotata), non costituiscono elementi di prova oggettivi sufficienti a soddisfare i requisiti menzionati supra al punto 199.

211    In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la concorrenza non è più uno degli obiettivi dell’Unione, ma è menzionato soltanto nel protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto componente del mercato interno. A loro avviso, tale modifica invita, più che mai, la Commissione a tener conto, nella sua valutazione delle pratiche anticoncorrenziali e della loro sanzione, della situazione delle diverse imprese interessate e delle loro specificità finanziarie, ma anche economiche e sociali, alla luce degli obiettivi dell’Unione quali definiti all’articolo 3 TUE.

212    A tal riguardo, è sufficiente ricordare che l’articolo 3 TUE, in combinato disposto con il protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, non ha modificato né l’obiettivo dell’articolo 101 TFUE, né le regole in materia di irrogazione di ammende. Pertanto, la censura secondo cui la Commissione, non tenendo conto dei vincoli economici e sociali della CFPR e del notevole calo del suo fatturato, avrebbe violato il combinato disposto dell’articolo 3 TUE e del protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza non può essere accolta.

213    Dalle considerazioni che precedono, risulta che il presente motivo deve essere respinto.

 Sulle conclusioni, formulate in subordine, volte alla modifica dell’importo dell’ammenda

214    Con il terzo capo delle loro conclusioni, le ricorrenti chiedono al Tribunale di ridurre l’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta. In tale ambito, esse chiedono, in particolare, al Tribunale di ridurre il «tasso di gravità» e di concedere, oltre a una riduzione per «cooperazione clemenza», una riduzione supplementare dell’ammenda per «cooperazione al di fuori della clemenza», tenuto conto dell’assenza di contestazione dei fatti a partire dal 16 settembre 1993.

215    In via preliminare, va ricordato che, per quanto riguarda il sindacato giurisdizionale sulle decisioni della Commissione che infliggono un’ammenda per violazione delle regole della concorrenza, il controllo di legittimità è completato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 261 TFUE (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, Racc., EU:C:2011:815, punti 53, 63 e 64). Tale competenza autorizza il giudice, oltre al mero controllo sulla legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, eventualmente, a sopprimere, ridurre o aumentare l’importo dell’ammenda o la penalità inflitta (v. sentenza dell’8 dicembre 2011, KME e a./Commissione, C‑272/09 P, Racc., EU:C:2011:810, punto 103 e giurisprudenza citata; v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2011, Romana Tabacchi/Commissione, T‑11/06, Racc., EU:T:2011:560, punto 265).

216    Inoltre, il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, deve rispettare il principio della parità di trattamento, a prescindere dal fatto che le ricorrenti abbiano partecipato o meno, in un primo tempo, al procedimento di transazione.

217    In primo luogo, come risulta da quanto precede (v. supra, punto 160), non occorre ridurre la percentuale del 17% applicata a titolo di gravità dell’infrazione.

218    In secondo luogo, per quanto riguarda la domanda di modifica dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti basata sul fatto che esse non hanno contestato i fatti a partire dal 16 settembre 1993, va ricordato che la comunicazione sulla cooperazione non prevede alcuna riduzione per la mancata contestazione dei fatti materiali. Inoltre, come si è constatato nell’ambito del motivo vertente su un errore di valutazione, da parte della Commissione, della loro cooperazione, quest’ultima era già in possesso di prove sufficienti per dimostrare la partecipazione delle ricorrenti all’infrazione, cosicché gli elementi di prova e le dichiarazioni delle ricorrenti presentavano un valore aggiunto limitato. Infine, il Tribunale ritiene che, poiché questa cooperazione non è stata tale da consentire alla Commissione di sanzionare totalmente o parzialmente l’intesa, non occorra, nell’ambito della sua competenza estesa al merito, concedere loro una riduzione dell’ammenda «al di fuori della clemenza».

219    Per tali motivi e in assenza di altri elementi, nella fattispecie, idonei a condurre alla modifica dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, occorre respingere il terzo capo delle conclusioni di queste ultime in quanto infondato.

220    Poiché tutti i motivi sollevati dalle ricorrenti a sostegno delle loro conclusioni, sia di annullamento che di riforma, sono infondati, il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

221    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti risultano soccombenti, devono essere condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Timab Industries e la Cie financière et de participations Roullier (CFPR) sono condannate alle spese.

Gratsias

Czúcz

Popescu

Kancheva

 

       Wetter

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 maggio 2015.

Firme



Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

Sul procedimento di transazione

– Osservazioni preliminari

– Sull’aumento dell’importo dell’ammenda rispetto alla forcella comunicata

– Sull’insufficienza dell’analisi

– Sulle altre censure

Sulle pratiche in questione

Sull’importo dell’ammenda

– Sulla violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003

– Sulla gravità

– Sulle circostanze attenuanti

– Sul trattamento favorevole

– Sulla capacità contributiva e sulla situazione di crisi eccezionale

Sulle conclusioni, formulate in subordine, volte alla modifica dell’importo dell’ammenda

Sulle spese


* Lingua processuale: il francese.