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Ricorso proposto il 2 gennaio 2014 – Anudal Industrial/Commissione

(Causa T-3/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Anudal Industrial, SL (Badalona, Spagna) (rappresentanti: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco e J. Corral García, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli da 1 a 6 della decisione;

in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione, in quanto ordina il recupero degli aiuti, e

condannare la Commissione a pagare tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa della causa T-515/13, Commissione/Spagna.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente su vizi sostanziali di forma della decisione e violazione degli articoli 20, 21 e 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, essendo essa stata dettata in esito ad un procedimento d’indagine in cui si sono verificate irregolarità sostanziali.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto per violazione degli articoli 107 TFUE e 108 TUFE, per aver considerato che le misure oggetto del presente procedimento configurino un aiuto di Stato senza che ne sia stato dimostrato il carattere selettivo.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto per violazione degli articoli 107 TFUE e 108 TUFE, per aver considerato che le misure oggetto del presente procedimento configurino un aiuto di Stato senza che sia stato dimostrato che le misure contemplate incidano sul commercio comunitario.

Quarto motivo, vertente su un errore di diritto per violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e per difetto di motivazione, per aver affermato la sussistenza di un aiuto di Stato qualificando i raggruppamenti di interessi economici e i loro investitori quali beneficiari, senza che lo stesso accordi loro vantaggi competitivi né incida sugli scambi comunitari nei loro rispettivi settori.

Quinto motivo, vertente su un errore di diritto nell’aver ordinato il recupero dell’eventuale aiuto in violazione dei principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e della parità di trattamento, nonché dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.