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Impugnazione proposta il 2 gennaio 2014 da BQ avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 23 ottobre 2013, causa F-39/12, BQ/Corte dei conti

(causa T-7/14 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BQ (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentanti: D. de Abreu Caldas e J.-N. Louis, avvocati)

Controinteressata nel procedimento: Corte dei conti dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 23 ottobre 2013 nella causa F-39/12 (BQ/Corte dei conti);

condannare la Corte dei conti alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto quanto ai requisiti per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea nell’attuazione dell’articolo 24 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione, ove il Tribunale della funzione pubblica ha richiesto che l’incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio abbia un impatto sul funzionamento del servizio e sulla salute dei protagonisti, mentre quest’ultima condizione non sarebbe prevista né dallo Statuto né dalla giurisprudenza. La parte ricorrente fa inoltre valere che il Tribunale della funzione pubblica ha snaturato gli elementi di fatto nell’affermare, da una parte, che la Corte dei conti ha adottato tutte le misure necessarie per ristabilire il buon funzionamento del servizio e, dall’altra parte, che il disordine del servizio non ha inciso sulla salute dei protagonisti, mentre la Corte dei conti non avrebbe agito in modo sufficientemente rapido ed energico per porre termine alla situazione conflittuale che ha provocato un’invalidità permanente totale della parte ricorrente (relativo ai punti 67 e 68 della sentenza impugnata).

Secondo motivo, attinente a un errore di diritto nel controllo di legittimità operato dal Tribunale della funzione pubblica nell’affermare che le valutazioni mediche da cui risultava l’esistenza di turbamenti psichici conseguenti a molestie psicologiche subite dalla parte ricorrente nel contesto della sua attività lavorativa non consentono di dichiarare che quest’ultima è stata effettivamente vittima di molestie psicologiche. La parte ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica non è competente quanto alla contestazione di valutazioni mediche traendone conclusioni opposte (relativo ai punti 69 e 70 della sentenza impugnata).

Terzo motivo, attinente alla violazione del principio di proporzionalità ove il Tribunale della funzione pubblica ha valutato in EUR 2 000 il danno derivante dal ritardo di più di due anni nella trasmissione della relazione sull’indagine alla parte ricorrente senza fornire una motivazione tale da consentire alla parte ricorrente di comprendere le valutazioni che hanno portato a tale importo. La parte ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica non ha tenuto conto del contesto nel quale si è inserito tale danno.

Quarto motivo, attinente a un errore di diritto nella ripartizione delle spese.