Language of document : ECLI:EU:C:2013:614





Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 settembre 2013 –
Alliance One International / Commissione

(Causa C‑668/11 P)

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Violazione dell’articolo 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito di una società controllata alla sua società controllante – Effetto dissuasivo – Parità di trattamento – Cooperazione – Obbligo di motivazione – Circostanze attenuanti»

1.                     Concorrenza – Norme dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Possibilità per la Commissione di corroborare la presunzione con elementi di fatto diretti a dimostrare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante – Insussistenza di un obbligo (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 36-41)

2.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 50, 51, 77, 81, 88, 89)

3.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 52, 53)

4.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Carattere dissuasivo – Criteri di valutazione del fattore di dissuasione – Presa in considerazione delle dimensioni e delle risorse complessive dell’impresa sanzionata – Fatturato da prendere in considerazione (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 62-65)

5.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Art. 256, 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punti 68, 69)

6.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Circostanze attenuanti – Cessazione dell’infrazione prima dell’intervento della Commissione – Esclusione (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3, 3° trattino) (v. punti 86, 87)

7.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto accessorio della motivazione – Motivo inconferente – Rigetto (v. punti 91, 92)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta sezione) del 12 ottobre 2011, Agroexpansion/Commissione (T‑38/05), con cui il Tribunale ha in parte respinto una domanda di annullamento parziale della decisione C(2004)4030 definitivo della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (procedimento COMP/C.38.238/B2 – Tabacco greggio – Spagna).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Alliance One International Inc. è condannata alle spese.