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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Westfalen Gassen Nederland B.V. il 4 ottobre 2002

(Causa T-303/02)

(lingua processuale: l'olandese)

II 4 ottobre 2002 la Westfalen Gassen Nederland B.V., con sede in Deventer (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. M.J.J.M. Essers, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1)annullare gli artt. 1 e 3 della decisione della Commissione 24 luglio 2002, pratica COMP/E-3/36.700- Gas industriali e medicali, nella parte in cui viene irrogata alla Westfalen un'ammenda di EUR 0,43 milioni per la violazione dell'art. 81, n. 1, CE;

2)in subordine, annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 24 luglio 2002, pratica COMP/E-3/36.700- Gas industriali e medicali, ridurre in maniera consistente l'ammenda inflitta con l'art. 3;

2)condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è attiva fin dal 1989 sul mercato olandese. Essa importa dalla Germania gas industriali prodotti dalla società madre Westfalen AG o li acquista da altri produttori.

Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato che la ricorrente aveva partecipato a accordi relativi ad aumenti di prezzi, moratorie e prezzi minimi riguardanti il mercato olandese.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce che la Commissione non ha apportato prove o non ha apportato prove sufficienti del fatto che essa ha commesso una violazione dell'art. 81, n. 1, CE. La Commissione non avrebbe del pari apportato prove o per lo meno prove sufficiente a dimostrare che la ricorrente ha partecipato agli accordi.

Inoltre, a parere della ricorrente, la Commissione ha a torto considerato che a seguito l'atteggiamento tenuto dalla ricorrente durante le riunioni dell'Associazione dei produttori di gas industriali le imprese più piccole sarebbero state successivamente escluse dagli accordi reciproci. L'atteggiamento della ricorrente non è stato passivo, ma costituiva piuttosto un'attiva opposizione agli accordi. A suo parere tale atteggiamento ha avuto persino un effetto favorevole alla concorrenza.

La ricorrente afferma inoltre che la Commissione è incorsa in errore per quanto riguarda la durata della violazione da essa commessa.

Infine la ricorrente adduce che l'ammenda irrogata contrasta con il principio di proporzionalità e di parità di trattamento. A suo parere, considerato il suo fatturato all'epoca della violazione, le è stata inflitta l'ammenda relativamente più severa e la Commissione nel determinarne l'entità è partita da presupposti di fatto errati.

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