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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla NV Hoek Loos il 7 ottobre 2002

(Causa T-304/02)

(lingua processuale: l'olandese)

II 7 ottobre 2002 la NV Hoek Loos, con sede in Schiedam (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti J.J. Feenstra e B.F. van Harninxma thoe Slooten, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1)annullare l'art. 3 della decisione impugnata, nella parte riguardante l'ammenda irrogata alla ricorrente;

2)in subordine, nell'ambito della piena competenza ridurre in maniera consistente secondo equità l'ammenda irrogata alla ricorrente;

2)condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta l'art. 3 della decisione della Commissione 24 luglio 2002, pratica COMP/E-3/36.700- Gas industriali e medicali, nella parte in cui viene irrogata alla ricorrente un'ammenda per la violazione dell'art. 81 CE. La ricorrente contesta solo l'ammenda ad essa irrogata e non i fatti accertati e la valutazione giuridica degli stessi.

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 1 e l'art. 253 CE. Le ammende da irrogare devono essere stabilite in base alla gravità della violazione e alla sua durata. Tale regola, a parere della ricorrente, è stata applicata ingiustamente e irragionevolmente. Secondo la ricorrente, imprese che per un periodo identico hanno commesso la stessa violazione devono pagare in base alla decisione ammende molto più esigue.

A parere della ricorrente, inoltre, la Commissione nella scelta dei destinatari della decisione, del fatturato corrispondente a tali destinatari e dell'ordine secondo cui è applicato il limite del 10% del fatturato e la comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese, non ha adottato una decisione giustificabile oggettivamente che possa dar conto delle grosse differenze tra le ammende.

La ricorrente lamenta inoltre la violazione dei principi comunitari della parità di trattamento e della proporzionalità e del divieto di atti arbitrari. Imprese che erano coinvolte in uguale maniera, secondo la ricorrente, sono state trattate in modo diverso.

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1 - (CEE Consiglio: Regolamento n. 17 : Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU n. 13, del 21 febbraio 1962, pag. 204).