Language of document : ECLI:EU:T:2011:461

Causa T‑8/09

Dredging International NV e

Ondernemingen Jan de Nul NV

contro

Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

«Appalti pubblici di servizi — Procedure di aggiudicazione degli appalti dell’EMSA — Intervento di battelli ausiliari per la lotta contro l’inquinamento da idrocarburi — Rigetto dell’offerta — Ricorso di annullamento — Non conformità dell’offerta con l’oggetto dell’appalto — Conseguenze — Parità di trattamento — Proporzionalità — Definizione dell’oggetto dell’appalto — Mancata comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi relativi all’offerta accolta — Motivazione — Aggiudicazione dell’appalto — Carenza di interesse ad agire — Domanda di dichiarazione di nullità del contratto concluso con l’aggiudicatario — Domanda di risarcimento danni»

Massime della sentenza

1.      Appalti pubblici dell’Unione europea — Gara d’appalto — Oggetto dell’appalto — Definizione da parte dei documenti di gara d’appalto — Conformità di un’offerta a tale definizione

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 92, 97 e 98, n. 4; regolamento della Commissione n. 2342/2002, artt. 138 e 146, n. 3, primo comma)

2.      Appalti pubblici dell’Unione europea — Gara d’appalto — Obbligo di comunicazione agli offerenti respinti degli elementi relativi all’offerta vincitrice — Portata

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 98, n. 4, e 100, n. 2)

3.      Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Persone fisiche o giuridiche — Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente — Ricorso proposto da un offerente, respinto prima della fase di assegnazione, avverso una decisione di aggiudicazione di un appalto — Irricevibilità

(Art. 263, quarto comma, TFUE)

1.      Nell’ambito di una procedura di aggiudicazione d’appalto, le circostanze connesse alla conformità di un’offerta alla durata prevista del contratto e, conseguentemente, ad un limite di bilancio, come specificati nel bando di gara e negli altri documenti di gara d’appalto, corrispondono alle condizioni che un’offerta deve rispettare per soddisfare le esigenze dell’autorità aggiudicatrice. Esse ricadono nella definizione dell’oggetto dell’appalto, di cui all’art. 92 del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, disposizione dalla quale risulta che tale definizione è distinta dai criteri di esclusione, selezione e attribuzione. Di conseguenza, le suddette circostanze non configurano criteri di attribuzione ai sensi dell’art. 97 del predetto regolamento e dell’art. 138 del regolamento n. 2342/2002, che stabilisce le modalità di esecuzione del regolamento finanziario.

La conformità di un’offerta con l’oggetto dell’appalto, come descritto nei documenti di cui trattasi, costituisce pertanto una condizione preliminare che qualunque offerta deve soddisfare per poter essere presa in considerazione nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto. Il mancato rispetto di tale condizione deve comportare l’esclusione da parte dell’autorità aggiudicatrice dell’offerta interessata, senza che quest’ultima sia messa a confronto con le altre offerte presentate, come previsto dall’art. 146, n. 3, primo comma, del regolamento n. 2342/2002.

A tale riguardo, il fatto che l’autorità aggiudicatrice accetti offerte non corrispondenti all’oggetto dell’appalto, così come definito nei documenti di gara d’appalto, da un lato, sarebbe inconciliabile con i principi di trasparenza e di parità di trattamento e, dall’altro, renderebbe impossibile il confronto di dette offerte con le altre offerte presentate.

(v. punti 57, 62-63, 66-67, 70-72, 79)

2.      Nell’ambito di una procedura di aggiudicazione d’appalto, quando il rifiuto di un’offerta interviene prima della fase di assegnazione, esso non discende, per definizione, dal confronto con l’offerta prescelta. Di conseguenza, la verifica della fondatezza del rigetto non è subordinata alla comunicazione di elementi relativi all’offerta vincitrice.

A questo proposito, l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 100, n. 2, del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, non mira a consentire ad un offerente di verificare la conformità di tutte le altre offerte con i criteri di esclusione e di selezione e con l’oggetto dell’appalto. Infatti, se così fosse, tale disposizione non si limiterebbe a prevedere la comunicazione degli elementi relativi alla sola offerta prescelta.

(v. punti 107-108)

3.      Un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove la medesima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto.

Orbene, quando l’offerta di un partecipante alla gara d’appalto viene respinta da parte dell’autorità aggiudicatrice prima della fase antecedente alla decisione di aggiudicazione dell’appalto e non è pertanto oggetto di raffronto con le altre offerte, la sussistenza di un interesse dell’offerente di cui trattasi ad agire avverso la decisione di aggiudicazione è subordinata all’annullamento della decisione di rigetto della sua offerta. Infatti, solo qualora quest’ultima decisione sia annullata l’annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto è atto, eventualmente, ad avere conseguenze giuridiche per l’offerente, la cui offerta sia stata respinta prima della fase antecedente alla decisione di aggiudicazione dell’appalto, e a procurargli un beneficio, sopprimendo una decisione adottata in esito ad un confronto che non abbia incluso, a torto, la sua offerta.

Viceversa, allorché la domanda di annullamento della decisione che rifiuta l’offerta è respinta, l’annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto non è atta ad avere conseguenze giuridiche per l’offerente la cui offerta sia stata respinta prima della fase antecedente alla decisione di aggiudicazione. In tale ipotesi, la decisione che respinge l’offerta osta a che l’offerente di cui trattasi sia pregiudicato dalla susseguente decisione che aggiudica l’appalto ad un altro offerente.

(v. punti 133-135)