Language of document : ECLI:EU:T:2013:506

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

16 settembre 2013 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese – Onorari di avvocato – Rappresentanza di un’istituzione a mezzo di un avvocato – Spese ripetibili»

Nella causa T‑9/09 P‑DEP,

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall, C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito della sentenza del Tribunale del 24 novembre 2010, Marcuccio/Commissione (T‑9/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta),

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, J. Azizi e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 gennaio 2009, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, ha proposto, a norma dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione intesa all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F‑133/06, Racc.FP pagg. I‑A‑1‑343 e II‑A‑1‑1883), mediante la quale tale giudice ha respinto in quanto manifestamente irricevibile il ricorso in cui il ricorrente chiedeva, in particolare, l’annullamento della decisione con la quale la Commissione aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere, da una parte, la consegna, al suo domicilio attuale, di beni precedentemente lasciati nell’alloggio di servizio che gli era stato messo a disposizione quando era assegnato alla delegazione della Commissione in Angola e, dall’altra, la condanna dell’istituzione al risarcimento danni nei suoi confronti.

2        Con sentenza del 24 novembre 2010, Marcuccio/Commissione (T‑9/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale, da un lato, ha accolto il primo motivo nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha violato l’obbligo di motivazione non statuendo sulla domanda del ricorrente di declaratoria di inesistenza della decisione controversa, ma, pronunciandosi sulla controversia di primo grado in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I allo Statuto della Corte, ha respinto il ricorso nella parte in cui chiedeva la declaratoria di inesistenza della decisione controversa e, dall’altro lato, ha respinto gli altri sette motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione, essendo quest’ultima in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. Conformemente all’articolo 87, paragrafo 2, primo comma, del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha inoltre condannato il sig. Marcuccio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito dell’impugnazione.

3        Con lettera del 3 maggio 2011 indirizzata al sig. Marcuccio, e in copia al suo avvocato, la Commissione gli ha comunicato un elenco di 24 sentenze ed ordinanze, tra cui la sentenza del 24 novembre 2010, Marcuccio/Commissione, punto 2 supra, che lo condannavano alle spese, nonché gli importi sostenuti da detta istituzione per ciascuna causa. L’importo richiesto per la presente controversia ammonta a EUR 7 260, corrispondenti, da un lato, alle prestazioni fornite dall’avv. Dal Ferro, valutate in EUR 7 000 versati, con ordine di pagamento del 22 marzo 2011, in virtù di un contratto di assistenza giuridica datato 12 marzo 2009 e dietro presentazione di corrispondente fattura datata 16 marzo 2011 e, dall’altro, alle spese di missione, stimate in EUR 260, sopportate da un agente della Commissione per partecipare all’udienza del 2 luglio 2012 nella causa T‑9/09 P, Marcuccio/Commissione. Con lettera del 5 maggio 2011, indirizzata al ricorrente, e in copia al suo avvocato, la Commissione ha rettificato un lapsus calami riguardante unicamente l’indicazione dell’importo complessivo richiesto al ricorrente a titolo di spese nell’ambito di tali 24 cause, tra cui quella che ha dato luogo alla presente domanda di liquidazione delle spese.

4        Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti in merito alle spese ripetibili, la Commissione ha proposto, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 novembre 2012, e a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura di quest’ultimo, la presente domanda di liquidazione delle spese, mediante la quale essa chiede che il Tribunale voglia:

–        fissare a EUR 7 260 l’importo delle spese ripetibili a suo favore nella causa decisa dalla sentenza del 24 novembre 2010, Marcuccio/Commissione, punto 2 supra;

–        applicare a detto importo gli interessi di mora, a decorrere dalla «data di pronuncia dell’ordinanza che decide sulla presente domanda di liquidazione e fino alla data di effettivo pagamento», da calcolare sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo;

–        condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento di liquidazione delle spese.

5        Nelle sue osservazioni, depositate presso la cancelleria del Tribunale l’8 gennaio 2013, il sig. Marcuccio chiede che il Tribunale voglia:

–        in via preliminare, ordinare che la domanda proposta dalla Commissione gli venga notificata mediante invio al suo attuale domicilio, e impartirgli un congruo termine, a decorrere dalla ricezione del documento, perché egli possa esercitare i suoi diritti alla difesa in relazione alla domanda medesima;

–        in ogni caso, ordinare che gli allegati A.7, A.9 e A.10 siano stralciati dal fascicolo;

–        in via principale, dichiarare irricevibile la domanda di liquidazione delle spese, ovvero, in via subordinata, fissare ad EUR 1 000 l’ammontare delle spese ripetibili;

–        in via principale, condannare la Commissione a sopportare l’integralità delle spese del presente procedimento, ovvero, in via subordinata, condannarla a sopportare quantomeno le sue proprie spese;

–        in ogni caso, condannare la Commissione a rifondere al Tribunale le spese in cui quest’ultimo è incorso in relazione a questa procedura e che avrebbero potuto essere evitate.

 In diritto

 Sulla domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenere la notifica della domanda di liquidazione delle spese

6        In via preliminare, il sig. Marcuccio fa valere una violazione del principio del contraddittorio per il fatto che la presente domanda è stata notificata al suo difensore, l’avv. Cipressa, invece che a lui medesimo.

7        Tuttavia, occorre ricordare che, mediante la sua impugnazione all’origine della sentenza del 24 novembre 2010, Marcuccio/Commissione, punto 2 supra, il sig. Marcuccio ha eletto domicilio presso l’avv. Cipressa, ai sensi degli articoli 44, paragrafo 2, e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sicché la notifica della domanda di liquidazione delle spese nella medesima causa è stata validamente effettuata all’avvocato suddetto, a norma dell’articolo 100 del citato regolamento. Poiché il sig. Marcuccio è stato così messo in condizione di presentare le proprie osservazioni a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura – diritto che egli ha peraltro esercitato –, il principio del contraddittorio è stato pienamente rispettato (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 7).

8        Di conseguenza, la domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenere la notifica della domanda della Commissione deve essere respinta.

 Sulla ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese

9        Il sig. Marcuccio mette in discussione la ricevibilità della presente domanda in ragione del fatto che, da un lato, egli non sarebbe stato messo in condizione, preliminarmente alla presentazione della domanda stessa, di contestare le spese ripetibili, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, e che, dall’altro lato, tale domanda non sarebbe stata presentata entro un termine ragionevole.

10      Quanto al primo profilo di irricevibilità dedotto dal ricorrente, relativo alla mancanza di contestazione ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il sig. Marcuccio fa valere, in primo luogo, che egli non è stato messo in condizione di prendere conoscenza dell’importo reclamato dalla Commissione, dato che le lettere del 3 e del 5 maggio 2011 (v. supra, punto 3) non gli sarebbero pervenute.

11      Tuttavia, prima di tutto, occorre rilevare che la ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese non può dipendere dall’inerzia della parte condannata alle spese, a pena di privare di effetto utile il procedimento previsto dall’articolo 92 del regolamento di procedura, il cui scopo è l’emanazione di una pronuncia definitiva sulle spese del giudizio (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 15). Orbene, da un lato, risulta dal fascicolo che la Commissione ha fatto pervenire le lettere mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ad un indirizzo sufficientemente completo da far legittimamente ritenere che esse potessero arrivare a destinazione. A questo proposito, la giurisprudenza ha già statuito che tale metodo di corrispondenza è sufficientemente affidabile per fondare una presunzione di notifica assolutamente non lesiva dei diritti della difesa (v. ordinanza del Tribunale del 10 febbraio 2012, AG/Parlamento, T‑98/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61). Dall’altro lato, la Commissione ha cercato di favorire la presa di conoscenza di tali lettere da parte del ricorrente inviandone una copia al suo avvocato. A questo proposito, occorre rilevare che la Commissione poteva legittimamente inviare tali lettere all’avv. Cipressa come destinatario in copia, dal momento che il sig. Marcuccio non aveva comunicato alla Commissione che il mandato conferito all’avv. Cipressa – il quale continua a rappresentarlo oggi nella presente causa – non era valido o non era più valido per quanto riguardava le conseguenze dell’esecuzione della sentenza che l’aveva condannato alle spese o per un eventuale procedimento di liquidazione di spese, e dal momento che neppure l’avv. Cipressa aveva avvertito la Commissione in merito a tali circostanze (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 8). Poi, per quanto riguarda l’argomento secondo cui gli invii delle copie delle succitate lettere del 3 e del 5 maggio 2011 all’avv. Cipressa sarebbero viziati da illegittimità, è giocoforza constatare che il carattere legittimo o illegittimo di tali invii non può incidere sulla ricevibilità della presente domanda di liquidazione delle spese (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, cit., punto 17).

12      In secondo luogo, quanto all’argomento secondo cui le lettere datate 3 e 5 maggio 2011 non contengono elementi giustificativi che consentano di valutare la fondatezza delle richieste della Commissione, è sufficiente osservare che nessuna disposizione del regolamento di procedura obbliga una parte a documentare le proprie pretese al momento della presa di contatto che precede la presentazione di una domanda di liquidazione delle spese. A tal riguardo, il principio del contraddittorio è pienamente rispettato dinanzi al Tribunale nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 92, paragrafo 1, del citato regolamento di procedura.

13      Di conseguenza, alla luce delle circostanze della fattispecie, occorre dichiarare, da un lato, che il sig. Marcuccio è stato messo in condizione di contestare l’importo richiesto dalla Commissione in esecuzione della sentenza del 24 novembre 2010, Marcuccio/Commissione, punto 2 supra, e, dall’altro, che il comportamento del sig. Marcuccio equivale ad una contestazione ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura (v. ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 8).

14      Quanto al secondo profilo di irricevibilità dedotto dal ricorrente, relativo al carattere irragionevole del termine entro il quale la Commissione ha proposto la presente domanda, occorre rilevare, in limine, che l’articolo 92 del regolamento di procedura non prevede alcun termine per la presentazione di una domanda di liquidazione delle spese dinanzi al Tribunale (v. ordinanza del 27 novembre 2012, Gualtieri/Commissione, T‑413/06 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, ordinanza della Corte del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, cit., punto 16).

15      Tuttavia, secondo una consolidata giurisprudenza, una domanda di recupero delle spese deve essere presentata alla parte condannata al pagamento delle stesse entro un termine ragionevole (v., per analogia, sentenza della Corte del 28 febbraio 2013, Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32, e ordinanza del Tribunale Gualtieri/Commissione, cit., punto 25 e la giurisprudenza ivi citata).

16      Nella fattispecie, il Tribunale constata che la sentenza sulla cui base la Commissione si è vista riconoscere il diritto al rimborso delle spese sostenute ai fini del suddetto procedimento è stata emessa il 24 novembre 2010 e che il termine impartito per un’eventuale decisione di riesame è scaduto il 25 gennaio 2011. A questo proposito, sebbene la proposta di riesame e la decisione di avvio del procedimento di riesame non abbiano effetto sospensivo, a norma dell’articolo 62 ter dello Statuto della Corte, il Tribunale reputa normale che una parte avente diritto alle spese attenda la scadenza del termine di riesame prima di presentare la propria domanda di rimborso delle spese alla parte rimasta soccombente dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, ordinanza Gualtieri/Commissione, cit., punto 26 e la giurisprudenza ivi citata). Orbene, poiché la domanda di liquidazione delle spese è stata presentata il 15 novembre 2012, è trascorso un periodo di poco inferiore a un anno e dieci mesi dopo la scadenza del termine di riesame.

17      Al fine di stabilire se questo termine abbia carattere ragionevole, la Commissione fa presente nelle sue osservazioni che, in materia di funzione pubblica, si considera tale, in numerosi casi, un termine di cinque anni. A questo proposito, occorre sottolineare che tale limite temporale scaturisce dall’analogia istituita con il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall’articolo 46 dello Statuto della Corte in materia di azione per responsabilità extracontrattuale. Orbene, questo elemento di raffronto non sembra pertinente nel caso di specie, in quanto, da un lato, il rispetto del suddetto termine di cinque anni persegue anzitutto il duplice obiettivo di garantire, al tempo stesso, all’interessato di disporre di un periodo sufficientemente lungo, dal verificarsi dell’evento dannoso, per far valere le proprie pretese nei confronti dell’istituzione dell’Unione europea, e all’Unione europea di proteggere le proprie finanze dinanzi a richieste i cui autori abbiano mostrato un comportamento troppo poco diligente (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2004, Sanders e a./Commissione, T‑45/01, Racc. pag. II‑3315, punto 69), e, dall’altro lato, in materia di liquidazione delle spese, la volontà della parte avente diritto alle spese di recuperare i propri crediti può essere manifestata in modo relativamente rapido, dal momento che l’operazione di quantificazione delle spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento può essere effettuata, in linea di principio, al più tardi alla chiusura della fase orale del procedimento e, comunque, senza dover necessariamente attendere la pronuncia della sentenza (ordinanza Gualtieri/Commissione, cit., punto 27).

18      In ogni caso, poiché il carattere ragionevole di un termine deve essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, alla luce della posta in gioco nella controversia per l’interessato, della complessità della causa e del comportamento delle parti coinvolte (sentenza Arango Jaramillo e a./BEI, cit., punto 28; v. ordinanza Gualtieri/Commissione, cit., punto 28 e la giurisprudenza ivi citata), occorre rilevare, anzitutto, che la prima manifestazione della Commissione nei confronti del ricorrente riguardo ad una domanda di rimborso delle spese a titolo della causa T‑9/09 P ha avuto luogo il 3 maggio 2011, data alla quale la suddetta istituzione gli ha fatto pervenire una lettera, che indicava l’importo che essa intendeva reclamare da lui nonché il termine di 90 giorni per versarglielo. Il silenzio della Commissione riguardo alla propria volontà di esercitare il proprio diritto al rimborso delle spese è dunque durato soltanto per un periodo di poco più di 3 mesi. Poi, occorre tenere presente, da un lato, il fatto che, mediante la suddetta lettera del 3 maggio 2011, rettificata dalla lettera del 5 maggio successivo, rimaste senza risposta malgrado la loro regolare notifica (v. punto 11 supra), la Commissione ha comunicato al ricorrente un importo complessivo di EUR 128 010 reclamato a titolo delle spese sostenute in una serie di 24 cause, ivi inclusa quella che ha dato luogo alla presente domanda, e, dall’altro lato, l’eccezionale rapporto intercorrente tra il ricorrente e la Commissione, caratterizzato dal numero particolarmente elevato e dalla natura sistematica dei ricorsi proposti dal sig. Marcuccio dinanzi ai giudici dell’Unione avverso decisioni della Commissione (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, cit., punto 30). Infatti, alla luce di tali elementi, il sig. Marcuccio non è legittimato a ritenere che la Commissione possa aver rinunciato al proprio diritto di recuperare le spese sostenute nella causa di cui sopra, malgrado un silenzio serbato al riguardo tra il mese di settembre 2011 (data alla quale è scaduto il termine di pagamento di 90 giorni, tenendo presente che la notifica delle lettere inviate all’inizio del mese di maggio 2011 può considerarsi effettuata dopo i 30 giorni di giacenza del plico raccomandato presso i servizi postali) ed il mese di novembre 2012.

19      Pertanto, se è pur vero che la Commissione avrebbe potuto presentare la propria domanda di liquidazione delle spese in un momento anteriore, non consta però, alla luce delle particolari circostanze del caso di specie, che essa abbia lasciato trascorrere un termine irragionevole prima di compiere tale passo (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, cit., punto 16).

20      Di conseguenza, vanno respinti gli argomenti del sig. Marcuccio secondo cui la domanda della Commissione sarebbe stata proposta entro un termine irragionevole.

21      Ad abundantiam, occorre rilevare che il sig. Marcuccio svolge due ulteriori considerazioni che sembrano attenere alla ricevibilità della presente domanda. Da un lato, egli fa valere che la Commissione avrebbe potuto emettere una nota di addebito soltanto a partire dal momento in cui l’importo delle spese reclamato fosse stato stabilito con certezza, il che potrebbe avvenire soltanto quando tale importo abbia costituito l’oggetto di un accordo tra le parti interessate oppure di una determinazione ad opera del giudice al termine di una procedura di liquidazione delle spese. Dall’altro lato, egli afferma che una parte condannata a rimborsare alla parte avversaria le spese di un giudizio sostenute da quest’ultima non avrebbe legittimazione a proporre una domanda di liquidazione delle spese al fine di stabilirne l’importo.

22      Tuttavia, tali considerazioni derivano tanto da una lettura errata quanto da una violazione del procedimento previsto dall’articolo 92 del regolamento di procedura, il quale mira a far sì che venga emessa una pronuncia definitiva sulle spese del giudizio. Infatti, la ricevibilità di una domanda di liquidazione delle spese non può dipendere dall’eventuale esistenza di un previo accordo tra le parti, a pena di privare di effetto utile tale procedimento (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, cit., punto 15). Inoltre, ai sensi della disposizione sopra citata, risulta chiaramente che ciascuna parte della controversia può presentare una domanda siffatta in assenza di accordo, e non soltanto la parte a favore della quale il giudice si è pronunciato. Infatti, l’espressione «parte interessata» si riferisce, con tutta evidenza, sia al creditore che al debitore della somma dovuta nella misura in cui ciascuno ha interesse a conseguire certezza in ordine all’entità di tale somma (v. ordinanza del Tribunale del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 10).

23      Pertanto, mancando un accordo tra le parti sull’importo delle spese ripetibili, occorre dichiarare ricevibile la domanda della Commissione e determinare l’importo delle spese ripetibili da quest’ultima nella causa conclusasi con la sentenza del 24 novembre 2010, Marcuccio/Commissione, punto 2 supra.

 Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese

 Sul carattere ripetibile delle spese sostenute dalla Commissione

24      Nelle sue osservazioni sulla domanda di liquidazione delle spese della Commissione, il ricorrente sembra rimettere in discussione il carattere ripetibile delle spese sostenute da quest’ultima prendendo le mosse dall’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 27 settembre 2011, De Nicola/BEI (F‑55/08 DEP, non ancora pubblicata nella Raccolta), per sostenere che detta istituzione non ha minimamente motivato la fondatezza delle ragioni per le quali si è rivolta ad un avvocato esterno al suo servizio giuridico e, comunque, si è fondata su circostanze contingenti interne al suo funzionamento, costituenti giustificazioni proprio della specie di quelle respinte nell’ordinanza sopra citata.

25      A questo proposito, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato.

26      Discende da tale disposizione che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tali fini (ordinanze del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 11, e Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, cit., punto 13).

27      Inoltre, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanze del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 12, e Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, cit., punto 14).

28      Nel fissare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della sottoscrizione dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili afferenti il procedimento di liquidazione delle spese (ordinanze del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 13, e Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, cit., punto 15). Infatti, a differenza dell’articolo 87 del regolamento di procedura, il quale stabilisce che con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa si provvede sulle spese, l’articolo 92 del citato regolamento non contiene una siffatta disposizione (v., per analogia, ordinanze della Corte del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, cit., punto 32, e C‑513/08 P‑DEP, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 22).

29      A questo proposito, come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile dinanzi al Tribunale in virtù dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, le istituzioni dell’Unione sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (ordinanze del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 14, e Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, cit., punto 20), senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che tale assistenza era oggettivamente giustificata (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 31 gennaio 2012, Commissione/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punti 10 e 11, e ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 14). Pertanto, se il fatto che la Commissione abbia fatto intervenire due agenti e un avvocato esterno è privo di conseguenze sul carattere potenzialmente ripetibile di tali spese – dato che nulla consente di escluderle per principio –, esso può nondimeno avere un impatto sulla determinazione dell’importo delle spese sostenute ai fini del procedimento da recuperare in fine (ordinanze del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 14, e Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, cit., punto 21). Dunque, non può venire in questione una violazione del principio di parità di trattamento tra ricorrenti nel caso in cui l’istituzione convenuta decida di ricorrere alle prestazioni di un avvocato in talune cause, mentre in altre essa si faccia rappresentare dai propri agenti (ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 14).

30      Qualsiasi altra valutazione che subordinasse il diritto di un’istituzione di reclamare in tutto o in parte gli onorari versati ad un avvocato alla prova di una necessità «oggettiva» di ricorrere alle sue prestazioni costituirebbe in realtà una limitazione indiretta della libertà garantita dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte e implicherebbe per il giudice dell’Unione il dovere di sostituire la propria valutazione a quella delle istituzioni e degli organi responsabili dell’organizzazione dei loro servizi. Orbene, un tale compito non è compatibile né con l’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, né con il potere di organizzazione interna di cui godono le istituzioni e gli organi dell’Unione nella gestione delle loro cause dinanzi ai giudici dell’Unione. Per contro, la presa in considerazione dell’intervento di uno o più agenti a fianco dell’avvocato in questione si concilia con il potere di valutazione conferito al giudice dell’Unione nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese a norma dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura (v. punti 25 e 27 supra) (ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 15).

31      Ne consegue che l’argomento del ricorrente, secondo cui il credito reclamato dalla Commissione per il compenso all’avvocato dal quale essa si è fatta assistere nell’ambito del procedimento in questione non ricade nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini di tale procedimento, in quanto l’intervento di un avvocato non era oggettivamente giustificato, non può essere accolto (v., in tal senso, ordinanze della Corte del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, cit., punto 22, e del 31 gennaio 2012, Commissione/Kallianos, cit., punto 11).

 Sull’importo delle spese ripetibili

32      Al fine di valutare, sulla base dei criteri enumerati supra al punto 27, il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini del procedimento, è necessario che il soggetto che presenta la domanda fornisca indicazioni precise (v., in tal senso, ordinanze della Corte del 17 febbraio 2004, DAI/ARAP e a., C‑321/99 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 23, e del 20 maggio 2010, Tetra Laval/Commissione, C‑12/03 P‑DEP e C‑13/03 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 65). La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo porta però a valutare in modo necessariamente rigoroso le rivendicazioni dell’autore della domanda (v. ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑176/04 DEP II, non pubblicata nella Raccolta, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).

33      Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, la natura della controversia, la presente domanda riguarda le spese sostenute nell’ambito di un giudizio di impugnazione dinanzi al Tribunale, procedimento che, per sua stessa natura, è limitato alle questioni di diritto e non ha per oggetto la constatazione di fatti (v. ordinanza Tetra Laval/Commissione, cit., punto 47 e la giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, occorre notare che – come osserva la Commissione – il ricorrente deduceva anche un motivo fondato su argomenti attinenti allo snaturamento di elementi di fatto. Se invero non è escluso che simili argomenti possano condurre il giudice ad effettuare una certa analisi dei fatti di causa, nondimeno, nel presente caso, dalla sentenza del Tribunale del 24 novembre 2010, punto 2 supra, non risulta che quest’ultimo abbia avuto bisogno di effettuare un’analisi di una tale entità (v. punto 60 della sentenza). Occorre del resto constatare che la Commissione, nel suo controricorso, si è principalmente limitata a richiamare i fatti su cui il Tribunale della funzione pubblica si era basato, senza esaminarli nuovamente in dettaglio. Pertanto, dall’analisi del suddetto motivo non risulta che fosse necessario, da parte della Commissione, un impegno rilevante per replicarvi (v., in tal senso, ordinanza Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, cit., punto 31).

34      In secondo luogo, per quanto riguarda l’oggetto della controversia, la causa in questione verteva su una domanda di annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 novembre 2008, punto 1 supra, mediante la quale quest’ultimo ha respinto in quanto manifestamente irricevibile il ricorso in cui il ricorrente chiedeva, in particolare, l’annullamento della decisione con la quale la Commissione aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere, da una parte, la consegna, al suo domicilio attuale, di beni precedentemente lasciati nell’alloggio di servizio che gli era stato messo a disposizione quando era assegnato alla delegazione della Commissione in Angola e, dall’altra, la condanna dell’istituzione al risarcimento danni nei suoi confronti (v. punto 1 supra). È dunque giocoforza constatare che non soltanto l’impugnazione era limitata a questioni procedurali relative alla valutazione della ricevibilità del ricorso in primo grado, ma che, inoltre, tale ricorso era stato respinto perché manifestamente irricevibile. Ne consegue che il trattamento del ricorso da parte della Commissione poteva essere rapido, essendo l’oggetto della controversia precisamente circoscritto.

35      In terzo luogo, quanto all’importanza della controversia sotto il profilo del diritto dell’Unione, si deve rilevare che, a sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduceva otto motivi. Il primo motivo atteneva alla carenza assoluta di istruttoria del Tribunale della funzione pubblica ed alla omessa pronuncia sull’inesistenza ex lege della decisione controversa. Il secondo motivo atteneva al difetto di motivazione dei punti dell’ordinanza impugnata relativi all’irricevibilità della domanda del ricorrente di condanna della Commissione a restituirgli i suoi beni personali. Il terzo motivo atteneva al difetto assoluto di motivazione dei punti dell’ordinanza impugnata relativi all’irricevibilità della domanda di annullamento della decisione controversa. Il quarto motivo atteneva al difetto assoluto di motivazione delle affermazioni del Tribunale della funzione pubblica relative alla irricevibilità della domanda di risarcimento danni del ricorrente. Il quinto motivo atteneva all’illegittimità delle affermazioni del Tribunale della funzione pubblica relative all’irricevibilità manifesta del ricorso in primo grado complessivamente inteso. Il sesto motivo atteneva al difetto di motivazione, connesso segnatamente alla carenza assoluta di istruttoria, con riferimento all’omessa dichiarazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, del fatto che il controricorso della Commissione non sarebbe stato depositato tempestivamente. Il settimo motivo atteneva al difetto assoluto di motivazione delle affermazioni relative alla condanna del ricorrente alle spese. Infine, l’ottavo motivo atteneva alla violazione delle norme sul giusto processo, in particolare dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1). Orbene, dall’analisi dei motivi contenuti nell’impugnazione del sig. Marcuccio risulta che essi vertevano solamente su questioni circoscritte al caso di specie, prive dunque di ripercussioni rilevanti per il diritto dell’Unione nel suo insieme.

36      In quarto luogo, per quanto riguarda le difficoltà della causa, si deve rilevare che il Tribunale ha respinto l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata, ad eccezione del primo motivo, relativo all’omessa pronuncia sull’inesistenza ex lege della decisione controversia, che è stato accolto. A questo proposito, tuttavia, è necessario constatare che, per respingere nel merito la domanda di declaratoria di inesistenza della decisione controversa, al Tribunale è bastato constatare che la violazione del diritto di proprietà lamentata dal ricorrente non poteva, in ogni caso, considerarsi rientrante nelle ipotesi estreme alle quali la giurisprudenza fa riferimento per dichiarare l’inesistenza di una decisione. Di conseguenza, occorre concludere che la causa non presentava un grado di difficoltà particolarmente elevato.

37      In quinto luogo, per quanto riguarda l’interesse economico della controversia, è necessario osservare che questo interesse era debole, dal momento che, con la sua impugnazione, il sig. Marcuccio mirava all’annullamento di un’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica che aveva respinto per manifesta irricevibilità la sua domanda, proposta dinanzi alla Commissione, di consegna di determinati beni al suo attuale domicilio. Se è pur vero che, con il suo quarto motivo, il ricorrente invitava il Tribunale a pronunciarsi sulle valutazioni del Tribunale della funzione pubblica relative alla domanda risarcitoria del ricorrente, con la quale egli reclamava dalla Commissione, in sostanza, la somma di un milione di euro a titolo del danno subito a causa della decisione controversa, è necessario constatare che, come correttamente rilevato dalla Commissione nel suo controricorso, il ricorrente non aveva fornito alcun argomento a sostegno di tale motivo. Pertanto, l’esame del Tribunale si limitava a una questione procedurale attinente alla ricevibilità di una simile domanda nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica. Occorre di conseguenza concludere che la controversia in questione non rivestiva per la Commissione un’importanza economica particolare.

38      In sesto e ultimo luogo, per quanto riguarda la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare alla Commissione, si deve rilevare come quest’ultima reclami, nella fattispecie, un importo di EUR 7 260 corrispondente, da un lato, alla somma forfettaria pattuita con il suo avvocato esterno (EUR 7 000) e, dall’altro, alle spese di missione sostenute da un agente della Commissione per partecipare all’udienza del 2 luglio 2012 nella causa T‑9/09 P, Marcuccio/Commissione (EUR 260). Il sig. Marcuccio ritiene che tale importo sia sproporzionato e che la somma di EUR 1 000 sarebbe più congrua.

39      In limine, è d’uopo ricordare che il giudice dell’Unione non è legittimato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese (v. ordinanza della Corte del 10 settembre 2009, C.A.S./Commissione, C‑204/07 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 13 e la giurisprudenza ivi citata; v. ordinanze del Tribunale del 13 febbraio 2008, Verizon Business Global/Commissione, T‑310/00 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 29, e del 31 marzo 2011, Tetra Laval/Commissione, T‑5/02 DEP e T‑80/02 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata). Nel medesimo senso, il carattere forfettario del compenso non influisce sulla valutazione del Tribunale riguardo all’importo ripetibile a titolo di spese, atteso che il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali consolidati e sulle precise indicazioni che le parti gli devono fornire. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo porta però a valutare in modo necessariamente rigoroso le rivendicazioni dell’autore della domanda, come si è indicato supra al punto 32.

40      A questo proposito, la Commissione precisa che il suo avvocato esterno valuta ex post in 26 il numero complessivo di ore di lavoro da lui prestate, fatturate a EUR 250 l’una, consacrate, in particolare, all’analisi dell’ordinanza impugnata, dell’impugnazione e della replica, alla ricerca dei precedenti giurisprudenziali e alla redazione del controricorso e della controreplica, nonché alla comunicazione con gli agenti della Commissione ai fini dell’integrazione del fascicolo.

41      Ai fini della determinazione dell’importo ripetibile, occorre tener conto del fatto che, anzitutto, alla luce della natura della controversia, del suo oggetto, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, delle difficoltà della causa e del suo interesse economico (v. supra, punti da 33 a 37), la causa T‑9/09 P non imponeva un carico di lavoro rilevante per la Commissione; inoltre, i rappresentanti della Commissione, in primo grado così come nel procedimento dinanzi al Tribunale, erano le stesse persone per quanto riguarda sia i due agenti del suo servizio giuridico sia il suo avvocato esterno, le spese e gli onorari del quale costituiscono, in via principale, le spese richieste nell’ambito del presente procedimento. A questo proposito, occorre ricordare che, nella sua valutazione della mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare alla Commissione, il giudice deve prendere in considerazione soltanto il numero di ore oggettivamente necessario per il lavoro da svolgere in tale contesto (ordinanza Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, cit., punto 37). Pertanto, il tempo impiegato per esaminare elementi contenuti nel fascicolo di primo grado è irrilevante ai fini della determinazione dell’importo ripetibile delle spese sostenute nell’ambito del procedimento di impugnazione, eccezion fatta per le esigenze relative all’esame di un motivo vertente su uno snaturamento dei fatti.

42      Nella fattispecie però, in primo luogo, se si esclude una menzione relativa all’esame di aspetti di natura fattuale in conseguenza di una censura fondata su un eventuale snaturamento – censura già ritenuta non comportante un impegno rilevante da parte della Commissione per replicarvi (v. supra, punto 33) –, non risulta dal fascicolo che l’avvocato esterno della Commissione abbia dedicato del tempo all’esame di elementi rientranti nel fascicolo di primo grado.

43      In secondo luogo, è pacifico che l’impugnazione del sig. Marcuccio comprendeva otto motivi che rimettevano in discussione, sotto molteplici aspetti, la motivazione di un’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica che aveva rigettato il suo ricorso in quanto manifestamente irricevibile (v. supra, punti 34 e 35). Sebbene il primo motivo sia stato effettivamente accolto, nondimeno esso è stato respinto nel merito e, tenuto conto delle caratteristiche della causa, risulta dall’analisi dell’atto di impugnazione del sig. Marcuccio che esso ha potuto generare un carico di lavoro superiore a quello che ci si sarebbe potuti attendere.

44      In terzo luogo, conformemente alla domanda del ricorrente depositata il 17 aprile 2009, il presidente della Sezione delle impugnazioni ha consentito, con decisione in data 28 aprile 2009, il deposito di una replica, il che ha portato ad un secondo scambio di memorie in contraddittorio tra le parti. La Commissione ha così depositato una controreplica, della quale occorre tener conto ai fini della determinazione della mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare a detta istituzione, tanto per il tempo impiegato per redigere tale atto quanto per quello dedicato all’analisi della replica.

45      In quarto luogo, con lettera del 27 luglio 2009, il ricorrente ha formulato una domanda motivata, ai sensi dell’articolo 146 del regolamento di procedura, al fine di essere sentito nell’ambito della fase orale del procedimento. L’avv. Dal Ferro ha quindi partecipato, in qualità di avvocato della Commissione, a questa udienza, svoltasi il 2 luglio 2010. Di conseguenza, occorre prendere in considerazione anche gli onorari calcolati per la preparazione e la partecipazione a tale udienza.

46      Infine, in quinto luogo, occorre rammentare il numero particolarmente elevato e il carattere sistematico dei ricorsi proposti dal sig. Marcuccio dinanzi ai diversi giudici dell’Unione, che si sono tradotti nella necessità, per la Commissione, di farsi assistere, nella causa sfociata nella sentenza del 24 novembre 2010, Marcuccio/Commissione, punto 2 supra, da un avvocato esterno. Il ricorso a tale avvocato ha necessariamente aumentato le spese indispensabili sostenute dalla Commissione ai fini del procedimento afferente la causa suddetta (v., in tal senso, ordinanze della Corte del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, cit., punto 30, e C‑513/08 P‑DEP, cit., punto 20).

47      Alla luce dell’analisi dei criteri pertinenti ai fini della determinazione dell’importo delle spese ripetibili risulta che – una volta apportato l’adeguamento del numero di ore dedicate all’analisi dell’impugnazione effettuata per tener conto delle osservazioni di cui sopra relative allo snaturamento dei fatti (v. punti 33 e 42) – tanto il numero di ore spese dall’avvocato esterno della Commissione quanto la sua tariffa oraria sono appropriati.

48      Per quanto concerne le spese di avvocato, la Commissione indica che il suo avvocato esterno le valuta in EUR 500, comprendenti le spese di fotocopie, di telefono, di e‑mail e di viaggio per partecipare all’udienza del 12 luglio 2012 nella causa T‑9/09 P, Marcuccio/Commissione. Tuttavia, è giocoforza constatare che non è stata fornita alcuna prova documentale a sostegno della descrizione di tali spese. Orbene, l’incongruenza tra le indicazioni relative alle spese e l’importo stimato di queste ultime avrebbe reso particolarmente necessaria la presentazione di una prova al riguardo (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 22). Occorre pertanto adottare un approccio restrittivo, conformemente alla costante giurisprudenza richiamata ai punti 32 e 39 supra, al fine di determinare l’importo ripetibile reclamato dalla Commissione per le spese del suo avvocato.

49      Per quanto riguarda le spese della Commissione, queste sono valutate forfettariamente in EUR 260, suddivise tuttavia in due parti: da un lato, le spese sopportate dall’agente della Commissione per partecipare all’udienza del 12 luglio 2012 nella causa T‑9/09 P, Marcuccio/Commissione (spese di missione, di soggiorno e di trasporto), ammontanti ad EUR 182,75 e, dall’altro, le spese per fotocopie, costituenti la parte rimanente del summenzionato importo. A questo proposito, dalla giurisprudenza emerge che soltanto le spese scindibili dall’attività interna di un’istituzione, quali le spese di viaggio e di soggiorno imposte dal procedimento, rientrano nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento. Di conseguenza, tali spese non possono avere carattere forfettario (ordinanza del Tribunale del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑266/08 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 21). Infatti, un tale carattere porterebbe a consentire alla Commissione di includere, nelle medesime, spese interne, quali spese di segreteria o spese amministrative, che non possono essere oggetto di rimborso a titolo di spese ripetibili (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 26 novembre 2004, BEI/De Nicola, C‑198/02 P(R)‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 20). Nella fattispecie, se, alla luce dei documenti e delle spiegazioni forniti dalla Commissione a sostegno della sua domanda di rimborso delle spese relative all’udienza, detta domanda merita accoglimento, per quanto riguarda, invece, le altre spese menzionate dalla Commissione, occorre adottare un approccio più restrittivo, conformemente alla costante giurisprudenza richiamata ai punti 32 e 39 supra.

50      Pertanto, conformemente alla suddetta giurisprudenza, appare equo valutare l’insieme delle spese ripetibili fissandone l’ammontare a EUR 6 815,50.

 Sulla domanda di stralcio degli allegati A.7, A.9 e A.10 della domanda di liquidazione delle spese

51      Poiché la conclusione del Tribunale relativa alla determinazione dell’importo delle spese ripetibili non è fondata sugli allegati A.7, A.9 e A.10 della domanda di liquidazione delle spese, non vi è luogo per un accoglimento della domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenere lo stralcio di detti allegati dal fascicolo.

 Sulla domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenere la condanna della Commissione a rimborsare al Tribunale i costi da esso inutilmente sostenuti

52      In limine, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura, se il Tribunale ha dovuto sopportare delle spese che avrebbero potuto essere evitate, spetta ad esso decidere – senza necessità che vengano formulate conclusioni in tal senso – in merito a un’eventuale condanna al loro rimborso a carico della parte che le ha provocate.

53      In ogni caso, poiché il comportamento della Commissione nell’ambito del presente procedimento non ha causato al Tribunale spese che avrebbero potuto essere evitate, non merita alcun seguito la domanda del sig. Marcuccio diretta a far condannare la Commissione a rimborsare al Tribunale una qualsivoglia somma.

 Sulla domanda del sig. Marcuccio intesa ad ottenere la condanna della Commissione a sopportare la totalità delle spese relative al presente procedimento

54      Nelle sue osservazioni in merito alla domanda di liquidazione delle spese, il sig. Marcuccio chiede la condanna della Commissione a sopportare la totalità delle spese relative al presente procedimento, adducendo in sostanza che la Commissione non l’ha mai informato riguardo alle proprie pretese ed ha reso il presente procedimento inutilmente più complesso fornendo documenti privi di rilevanza.

55      Nella misura in cui sembra che, mediante questa domanda, il ricorrente miri a far condannare la Commissione al pagamento delle spese che egli stesso avrebbe sostenuto nell’ambito del presente procedimento, da un lato, occorre rilevare che manca la prova documentale a sostegno di tale domanda (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑266/08 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 35) e, dall’altro, che alla luce degli elementi del fascicolo e delle conclusioni illustrate supra ai punti 13 e 51, tale domanda deve essere respinta.

 Sulla domanda della Commissione intesa ad ottenere la condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento

56      Nella sua domanda di liquidazione delle spese sostenute nell’ambito della causa T‑9/09 P, Marcuccio/Commissione, la Commissione ritiene che il sig. Marcuccio debba essere condannato alle spese del procedimento di liquidazione per il fatto che il suo rifiuto di reagire alla lettera del 3 maggio 2011 è all’origine di tale procedimento.

57      A questo proposito, è sufficiente ricordare che sulle spese sostenute nell’ambito di un procedimento per la loro liquidazione si provvede nell’ordinanza che conclude quest’ultimo. Pertanto, senza che occorra neppure pronunciarsi su un’eventuale condanna del ricorrente alle spese sostenute nel presente procedimento, occorre rilevare che, anzitutto, la Commissione è rappresentata, nella fattispecie, da tre agenti dei suoi servizi. Orbene, per costante giurisprudenza, allorché le istituzioni dell’Unione si fanno rappresentare in una lite dinanzi ai giudici dell’Unione da membri del loro personale, soltanto le spese scindibili dall’attività interna di un’istituzione, quali le spese di viaggio e di soggiorno imposte dal procedimento, rientrano nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (ordinanza Kerstens/Commissione, T‑266/08 P‑DEP, cit., punto 21). Infatti, tali membri del personale, assoggettati a una normativa che disciplina il loro trattamento economico, hanno il compito di consigliare e di assistere l’istituzione cui appartengono e di eseguire gli incarichi ad essi affidati nel settore delle sue attività, il che include, con la rappresentanza dinanzi ai giudici dell’Unione, la difesa degli interessi dell’istituzione che rappresentano. L’esecuzione dell’insieme di tali incarichi trova la propria contropartita nella retribuzione loro assegnata, di modo che le spese inerenti all’attività dei membri del personale non possono essere considerate spese sostenute ai fini del procedimento e dunque spese ripetibili (ordinanza della Corte del 7 settembre 1999, Commissione/Sveriges Betodlares e Henrikson, C‑409/96 P‑DEP, Racc. pag. I‑4939, punto 12). Pertanto, la retribuzione di un funzionario abilitato a rappresentare uno Stato o un’istituzione dell’Unione dinanzi ai giudici dell’Unione non rientra nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura (ordinanza Commissione/Sveriges Betodlares e Henrikson, cit., punto 14).

58      Inoltre, nessuna precisazione o prova documentale riguardo all’esistenza di eventuali spese scindibili dall’attività interna della Commissione viene fornita a sostegno della domanda intesa alla condanna del sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento.

59      Di conseguenza, il Tribunale constata che non è stato messo in condizione di statuire sulla domanda della Commissione e che tale domanda deve dunque essere respinta.

 Sulla domanda della Commissione relativa agli interessi di mora

60      La Commissione chiede che il Tribunale disponga la condanna del ricorrente al pagamento degli eventuali interessi di mora sull’importo richiesto a titolo di spese nella causa T‑9/09 P, Marcuccio/Commissione. Il sig. Marcuccio ritiene che la domanda debba essere respinta, dal momento che un soggetto di diritto può essere legittimamente condannato a corrispondere ad un altro soggetto di diritto interessi di mora su di un importo dovuto dal primo al secondo solo a partire dal momento in cui detto importo è stato determinato, il che non si è verificato nel caso di specie, dato che il procedimento di liquidazione delle spese non si è ancora concluso.

61      In via preliminare, occorre constatare che l’osservazione del sig. Marcuccio è priva di senso in quanto la domanda della Commissione ha ad oggetto proprio l’applicazione degli interessi di mora all’importo delle spese ripetibili a partire dal momento in cui questo sarà determinato dal giudice. Infatti, dalle conclusioni della Commissione emerge che essa chiede tale applicazione «a decorrere dalla data di pronuncia dell’ordinanza che decide sulla presente domanda di liquidazione e fino alla data di effettivo pagamento».

62      In ogni caso, si deve rammentare che poiché il diritto della Commissione al rimborso della somma fissata ad EUR 6 815,50 a titolo delle spese nella causa T‑9/09 P, Marcuccio/Commissione, trova il proprio fondamento giuridico nella presente ordinanza, gli interessi legali possono decorrere solo dal momento della sottoscrizione di detta ordinanza (v., in tal senso, ordinanze Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, cit., punto 54 e giurisprudenza ivi citata, e Kerstens/Commissione, T‑266/08 P‑DEP, cit., punto 37 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, l’accertamento di un eventuale obbligo di corrispondere gli interessi di mora e la fissazione del tasso applicabile ricadono nella competenza esclusiva del Tribunale ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 29 settembre 1995, ENU/Commissione, C‑2/94 SA, Racc. pag. I‑2767, punto 10).

63      Orbene, alla luce degli elementi del fascicolo, segnatamente delle particolarità dei rapporti intercorrenti tra le parti della controversia quali risultano dai punti 11 e 18 supra, deve accogliersi, in parte, la domanda della Commissione. Verranno quindi applicati, all’importo delle spese ripetibili, gli interessi di mora a partire dalla data di notifica della presente ordinanza al ricorrente fino alla data di pagamento effettivo da parte di quest’ultimo, interessi da calcolare sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di due punti percentuali, conformemente a una costante giurisprudenza (v. sentenze del Tribunale del 10 ottobre 2001, Corus UK/Commissione, T‑171/99, Racc. pag. II‑2967, punti 64 e 65, e AFCon Management Consultants e a./Commissione, T‑160/03, Racc. pag. II‑981, punti 132 e 133).

64      A tale riguardo, tuttavia, si deve ricordare che, da un lato, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura, le ordinanze hanno forza obbligatoria a partire dal giorno della loro sottoscrizione. Dall’altro lato, un’impugnazione non soltanto non ha effetto sospensivo, secondo quanto previsto dall’articolo 60, primo comma, dello Statuto della Corte, ma soprattutto non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese, a norma dell’articolo 58, secondo comma, del medesimo statuto (v. ordinanza della Corte del 7 febbraio 2013, Kerstens/Commissione, C‑304/12 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 20 e 21).

65      Occorre poi rilevare che, da un lato, ai sensi dell’articolo 280 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le ordinanze del Tribunale hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall’articolo 299 del medesimo trattato, che stabilisce le modalità richieste per l’avvio dell’esecuzione forzata, e, dall’altro lato, risulta dall’articolo 17, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea che spetta alla Commissione vigilare sull’applicazione delle ordinanze del Tribunale.

66      Di conseguenza, al giorno della sottoscrizione della presente ordinanza, l’importo del credito in essa fissato e di cui la Commissione è titolare sarà certo, liquido ed esigibile. Orbene, a norma degli articoli 71, paragrafo 2, e 73, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato (GU L 248, pag. 1), tale credito deve essere accertato mediante un ordine di riscossione, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore che fissa a quest’ultimo un termine ultimo per il pagamento, per poi essere preso in carico diligentemente dal contabile della Commissione, il quale procede al recupero effettivo mediante compensazione nei confronti di qualsiasi debitore a sua volta titolare di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti delle Comunità, successivamente al predetto termine ultimo di pagamento. Inoltre, a norma dell’articolo 84 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato (GU L 357, pag. 1), se alla scadenza del suddetto termine ultimo di pagamento il recupero integrale non è stato ottenuto, il contabile avvia immediatamente la procedura di recupero, con qualsiasi via legale, e ricorre, se necessario, all’esecuzione forzata.

67      Nel caso di specie, il sig. Marcuccio, in quanto ex funzionario della Commissione, percepisce da quest’ultima un’indennità di invalidità. Pertanto, conformemente alle disposizioni ricordate sopra al punto 66, nonché alla luce dell’articolo 46 dell’allegato VIII dello Statuto, a norma del quale qualsiasi somma dovuta alle Comunità da un ex funzionario titolare di un’indennità di invalidità viene dedotta dall’ammontare di tale prestazione, la Commissione è in grado di procedere al recupero tramite compensazione dell’importo delle spese fissate nella presente ordinanza.

68      A questo proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il dovere di sollecitudine incombente all’amministrazione, che riflette l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci creati dallo Statuto nei rapporti fra l’autorità pubblica e gli agenti del servizio pubblico, implica in particolare che l’autorità, quando decide in merito alla situazione di un funzionario, tenga conto non soltanto dell’interesse del servizio ma anche di quello del funzionario di cui trattasi (sentenze della Corte del 28 maggio 1980, Kuhner/Commissione, 33/79 e 75/79, Racc. pag. 1677, punto 22, e del 29 giugno 1994, Klinke/Corte di giustizia, C‑298/93 P, Racc. pag. I‑3009, punto 38; sentenze del Tribunale del 27 settembre 2006, Lantzoni/Corte di giustizia, T‑156/05, Racc.FP pagg. I‑A‑2‑189 e II‑A‑2‑969, punto 88, e del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, Racc.FP pagg. I‑B‑1‑133 e II‑B‑1‑807, punto 87).

69      Di conseguenza, risulta dai punti da 64 a 68 di cui sopra che, a partire dall’adozione della presente ordinanza, spetta alla Commissione, che dispone di tutti i mezzi necessari ai fini del recupero del suo credito, procedere quanto prima a tale recupero, pena la decorrenza degli interessi di mora per un periodo ingiustificato. Pertanto, se, alla luce del dovere di sollecitudine quale ricordato sopra al punto 68, è legittimo concedere un termine al debitore per effettuare il pagamento della somma dovuta, occorre del pari ricordare che, alla luce degli elementi del fascicolo, e segnatamente delle particolarità dei rapporti intercorrenti tra le parti della controversia quali risultano dai punti 11 e 18 di cui sopra, il recupero di tale somma nella sua interezza è effettuabile alla scadenza del termine suddetto, nella misura in cui gli interessi di mora saranno applicabili a partire dalla notifica della presente ordinanza al ricorrente.

70      Alla luce delle considerazioni che precedono, appare equo fissare l’ammontare complessivo delle spese ripetibili da parte della Commissione ad EUR 6 815,50; tale importo tiene conto di tutte le circostanze della causa fino alla data di adozione della presente ordinanza, conformemente al punto 28 supra.

71      Dato che tale importo tiene conto di tutte le circostanze della causa fino alla data odierna, non occorre provvedere separatamente sulle spese sostenute dalle parti ai fini del presente procedimento di liquidazione delle spese (v., a tale riguardo, punto 57 supra) (v., in tal senso, ordinanze della Corte del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, cit., punto 32, e C‑513/08 P‑DEP, cit., punto 22; v., altresì, ordinanza del Tribunale del 2 marzo 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T‑373/04 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 32, e giurisprudenza ivi citata).

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’importo complessivo delle spese che il sig. Luigi Marcuccio è tenuto a rimborsare alla Commissione europea è fissato a EUR 6 815,50.

2)      Tale somma è produttiva di interessi di mora dalla data di notifica della presente ordinanza alla data del pagamento.

3)      Tutte le altre domande sono respinte.

Lussemburgo, 16 settembre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.