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Ricorso proposto il 12 gennaio 2009 - - Schunk / UAMI (sezione cilindrica di un mandrino)

(Causa T-7/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik (Lauffen am Neckar, Germania) (rappresentante: avv. C. Koppe-Zagouras)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 31 ottobre 2008, nel procedimento R 1109/2007-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: qualsivoglia marchio riproducente la sezione cilindrica di un mandrino, per prodotti appartenenti alle classi 7 e 8 (domanda di registrazione n. 3 098 894)

Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/941, in quanto il marchio richiesto avrebbe il necessario carattere distintivo. Inoltre, il marchio richiesto possiederebbe un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).