Ricorso proposto il 12 gennaio 2009 - - Schunk / UAMI (sezione cilindrica di un mandrino)
(Causa T-7/09)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik (Lauffen am Neckar, Germania) (rappresentante: avv. C. Koppe-Zagouras)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 31 ottobre 2008, nel procedimento R 1109/2007-1;
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: qualsivoglia marchio riproducente la sezione cilindrica di un mandrino, per prodotti appartenenti alle classi 7 e 8 (domanda di registrazione n. 3 098 894)
Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94
1, in quanto il marchio richiesto avrebbe il necessario carattere distintivo. Inoltre, il marchio richiesto possiederebbe un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).