Language of document : ECLI:EU:T:2003:249

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

30 settembre 2003 (1)

«FEAOG - Soppressione di un contributo finanziario - Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 - Errore di valutazione - Principio di proporzionalità - Termine ragionevole - Motivazione»

Nella causa T-196/01,

Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, con sede in Salonicco (Grecia), rappresentata dall'avv. D. Nikopoulos, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Condou-Durande, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 8 giugno 2001, C(2001) 1284, relativa alla soppressione del contributo concesso al laboratorio di genetica forestale e di miglioramento delle specie forestali dell'Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Università aristotelica di Salonicco) con la decisione della Commissione 25 settembre 1996 C(1996) 2542, relativa alla concessione di un contributo del FEAOG - Sezione orientamento, in base al regolamento (CEE) del Consiglio n. 4456/88, nell'ambito del progetto n. 93.EL.06.023 dal titolo «Progetto pilota sul rimboschimento rapido degli spazi forestali devastati dagli incendi in Grecia»,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici

cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1° luglio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

    Contesto normativo

1.
    Al fine di rafforzare la coesione economica e sociale ai sensi dell'art. 158 CE, il regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), ha affidato ai Fondi strutturali come missione, la promozione dello sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo, nonché l'accelerazione dell'adeguamento delle strutture agrarie e la promozione dello sviluppo delle zone rurali, nell'ambito della riforma della politica agricola comune [art. 1, n. 1 e n. 5, lett. a) e b)]. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5).

2.
    Nella versione iniziale, l'art. 5, n. 2, lett. e), del regolamento n. 2052/88 disponeva che l'intervento finanziario dei Fondi strutturali poteva assumere la forma di un sussidio all'assistenza tecnica e agli studi preparatori all'apprestamento degli interventi. Nella versione modificata dal regolamento n. 2081/93, esso dispone che l'intervento finanziario dei Fondi strutturali può essere acquisito sotto la forma di un sussidio all'assistenza tecnica, comprendente anche le misure di preparazione, di valutazione ex ante, di sorveglianza e di valutazione ex post degli interventi e i progetti pilota e di dimostrazione.

3.
    Il 19 dicembre 1988, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4256/88, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU L 374, pag. 25). Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2085 (GU L 193, pag. 44).

4.
    L'art. 8 del regolamento n. 4256/88 stabiliva, nella versione iniziale, che il contributo del FEAOG alla realizzazione dell'intervento di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 2052/88 poteva investire, in particolare, la realizzazione dei progetti pilota relativi alla promozione dello sviluppo delle zone rurali, ivi compresi lo sviluppo e la valorizzazione delle foreste (primo trattino) e la realizzazione di progetti dimostrativi destinati ad illustrare agli agricoltori le possibilità effettive dei sistemi, dei metodi e delle tecniche di produzione corrispondenti agli obiettivi della riforma della politica agricola comune (quarto trattino). Nella versione modificata dal regolamento n. 2085/93, tale articolo dispone che, nello svolgimento delle sue missioni, il FEAOG può finanziare, entro il limite dell'1% della sua dotazione annuale, in particolare, la realizzazione di progetti pilota riguardanti l'adeguamento delle strutture agrarie e forestali e la promozione dello sviluppo rurale e la realizzazione di progetti dimostrativi, compresi i progetti riguardanti lo sviluppo e la valorizzazione delle foreste e quelli riguardanti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, destinati ad illustrare le possibilità effettive dei sistemi, dei metodi e delle tecniche di produzione e di gestione corrispondenti agli obiettivi della politica agricola comune.

5.
    Il 19 dicembre 1988, il Consiglio ha anche adottato il regolamento (CEE) n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1). Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20).

6.
    L'art. 23, n. 2, del regolamento n. 4253/88, nella versione emendata, dispone, per quanto riguarda il controllo finanziario:

«Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative regolamentari e amministrative nazionali, e senza pregiudizio dell'articolo 206 del trattato e di qualsiasi ispezione svolta a titolo dell'articolo 209, lettera c) del trattato, funzionari o agenti della Commissione possono controllare in loco, in particolare mediante sondaggio, le azioni finanziate dai Fondi strutturali e i sistemi di gestione e di controllo.

Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Il ricorso della Commissione a eventuali controlli in loco senza preavviso è regolato da accordi stipulati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario nel quadro della partnership. Possono partecipare ai controlli funzionari o agenti dello Stato membro.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità della richiesta di pagamento. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a questi controlli e devono farlo se lo Stato membro interessato lo richiede.

La Commissione provvede affinché i controlli da essa svolti siano effettuati in modo coordinato, onde evitarne la ripetizione per lo stesso oggetto e lo stesso periodo. Lo Stato membro interessato e la Commissione si comunicano vicendevolmente senza indugio tutte le opportune informazioni relative all'esito dei controlli effettuati».

7.
    L'art. 24 del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, prevede, per quanto riguarda la riduzione, la sospensione e la soppressione del contributo:

«1.    Se la realizzazione di un'azione o di una misura sembra giustificare soltanto una parte del contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della compartecipazione, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle altre autorità da esso designate per l'attuazione dell'azione di presentare le loro osservazioni in un lasso di tempo determinato.

2.    In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in questione, se l'esame conferma l'esistenza di un'irregolarità e soprattutto di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.

3.    Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere restituita alla Commissione. Le somme non restituite possono essere aumentate degli interessi di mora, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e secondo le modalità che saranno adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui al titolo VIII».

Fatti all'origine della causa

8.
    L'8 novembre 1995, l'Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Università aristotelica di Salonicco; in prosieguo: la «ricorrente») ha inviato alla Commissione una domanda di contributo comunitario per un progetto pilota sul rimboschimento rapido degli spazi forestali devastati dagli incendi in Grecia (progetto n. 93.EL.06.023; in prosieguo: il «progetto»).

9.
    Dal progetto risulta che il suo obiettivo generale era, in particolare, come indicato nel suo titolo, il rimboschimento rapido delle foreste devastate dagli incendi in Grecia.

10.
    Con decisione 25 settembre 1996, C(96) 2542 (in prosieguo: la «decisione di concessione»), rivolta alla ricorrente, la Commissione ha concesso al progetto una sovvenzione del FEAOG, sezione «orientamento».

11.
    Secondo l'art. 1 della decisione di concessione, la responsabilità della attuazione del progetto, i cui dettagli venivano descritti nell'allegato I della decisione stessa, incombeva al laboratorio di genetica forestale e di miglioramento delle specie di piante legnose, laboratorio di ricerca appartenente alla ricorrente (in prosieguo: il «laboratorio» o il «beneficiario»). In base all'art. 2 della decisione di concessione, la realizzazione del progetto è stata fissata nel periodo 1° settembre 1996-28 febbraio 2001.

12.
    In forza dell'art. 3, primo comma, della decisione di concessione, l'importo totale del costo sovvenzionabile dell'azione ammontava a 717 532 ECU e l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità veniva fissato in 538 149 ECU. Nel terzo comma di tale articolo, veniva precisato: «Ove il costo finale riveli una diminuzione delle spese sovvenzionabili rispetto a quelle inizialmente previste, l'importo dell'aiuto sarà ridotto in proporzione al momento del pagamento finale».

13.
    In base all'art. 4 della decisione di concessione, «le condizioni di applicazione della presente decisione sono indicate nell'allegato 2».

14.
    L'allegato 1 della decisione di concessione conteneva la descrizione di tutti gli elementi caratterizzanti il progetto in questione: l'intitolazione, gli obiettivi generali e particolari, il calendario delle scadenze di attuazione, le modalità di ciascuna delle azioni dirette a raggiungere gli obiettivi fissati, i dati relativi al beneficiario (nella fattispecie, il conto bancario è intestato al comitato di ricerca dell'Università aristotelica di Salonicco; in prosieguo: il «comitato»), l'importanza dei risultati attesi per la Commissione, il costo del progetto ed il suo budget complessivo, così come ripartito tra i diversi organismi che finanziava tale progetto. La partecipazione della Comunità ammontava al 75% del costo complessivo.

15.
    L'allegato 2 della decisione di concessione stabiliva le condizioni finanziarie relative alla concessione del contributo. In particolare, vi veniva precisato che le spese di personale e di missione dovevano avere un rapporto diretto con la realizzazione dell'azione e che il loro importo doveva consentire di coprire le spese dell'azione (punto 2); che la Commissione era autorizzata, al fine della verifica delle informazioni finanziarie relative alle diverse spese, a chiedere di esaminare ogni documento giustificativo originale o la sua copia certificata conforme e a procedere a tale esame direttamente in loco o a chiedere l'invio dei documenti in questione (punto 5); che il beneficiario doveva conservare a disposizione della Commissione, per cinque anni a datare dall'ultimo versamento erogato dalla Commissione, tutti gli originali dei documenti probatori delle spese (punto 6). Infine, nel punto 10 dell'allegato 2, veniva in sostanza precisato che, qualora non venisse rispettata una delle condizioni menzionate in tale allegato, ovvero venissero intraprese azioni non previste nell'allegato 1, la Commissione avrebbe potuto sospendere, ridurre o annullare il contributo ed esigere la restituzione di quanto era stato pagato, nel qual caso, il beneficiario avrebbe avuto la facoltà di presentare preliminarmente le proprie osservazioni entro un termine fissato dalla Commissione.

16.
    A partire dal 1° settembre 1996, il beneficiario ha ricevuto dalla Comunità un importo complessivo di ECU 215 260, vale a dire il 40% del finanziamento comunitario previsto.

17.
    Aderendo ad una proposta del sig. Panetsos, direttore del laboratorio, rivolta al comitato con lettera 19 novembre 1996, questo ha deciso di affidargli la gestione del progetto.

18.
    Il 5 giugno 1998, il sig. Panetsos ha trasmesso alla Commissione, in base all'allegato 2 della decisione di concessione, punto 3, una relazione tecnica intermedia sulla fase di avanzamento del progetto e sulle spese già effettuate per ciascuna delle azioni previste (in prosieguo: la «relazione tecnica intermedia»). Nel contempo, ha chiesto il versamento del secondo anticipo.

19.
    Il 9 luglio 1998, la Commissione ha accusato ricevuta della relazione tecnica intermedia ed ha comunicato alla ricorrente che aveva avviato un'operazione generale di verifica di tutti i progetti finanziati in base all'art. 8 del regolamento n. 4256/88, compreso il suo. Inoltre, essa ha invitato la ricorrente ad inviarle, ai sensi dell'allegato 2 della decisione di concessione, punto 5, una richiesta formale di pagamento del secondo anticipo, un elenco di tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese sovvenzionabili effettuate nell'ambito dell'esecuzione del progetto, raggruppate per categoria, nonché una copia, certificata conforme all'originale, di ciascuno di tali documenti giustificativi.

20.
    Il 29 luglio 1998, la ricorrente ha trasmesso alla Commissione documenti a conferma del fatto che le spese erano state effettuate in conformità alla decisione di concessione. Inoltre, essa ha posto l'accento sulle specificità del programma in questione, e cioè sul fatto che il ciclo di vita degli alberi nelle regioni che erano state prescelte per il rimboschimento richiedeva un proseguimento ininterrotto del programma e, pertanto, il versamento senza indugio del secondo anticipo da parte della Commissione. Secondo la ricorrente, non era possibile ottenere, nemmeno in via provvisoria, un finanziamento alternativo del progetto.

21.
    Con lettere 12 e 14 ottobre 1998, la Commissione ha informato la ricorrente della sua intenzione di procedere ad un controllo in loco della realizzazione del progetto prima del versamento del secondo anticipo.

22.
    Il controllo in loco si è svolto, presso la ricorrente, dal 9 al 12 novembre 1998.

23.
    Il 27 gennaio 1999, gli ispettori della Commissione le hanno presentato una relazione di verifica relativa al progetto.

24.
    Con lettera 2 marzo 1999, la ricorrente ha richiamato l'attenzione della Commissione sulle specificità del progetto ed ha ripetuto la sua richiesta di versamento del secondo anticipo, rilevando che qualsiasi ritardo «non [le] consenti[rebbe] di proseguire il lavoro rispettando quanto stabilito dal contratto e compromette[rebbe] l'incidenza del progetto».

25.
    Con lettera 21 aprile 1999, la Commissione ha chiesto alla ricorrente di produrre un elenco di tutti i documenti relativi al progetto, una relazione dettagliata dell'attività di tutti coloro che hanno partecipato al progetto, per convalidare i costi di personale imputati al progetto, una copia dei contratti di lavoro di tutte queste persone, nonché una documentazione degli importi pagati a talune persone.

26.
    Il 4 maggio 1999, la ricorrente ha ripresentato alla Commissione la sua domanda di versamento del secondo anticipo.

27.
    Con lettera 12 maggio 1999, la ricorrente ha insistito sulle difficoltà incontrate a causa del ritardo nel versamento del secondo anticipo. Essa ha inoltre richiamato l'attenzione della Commissione sull'attuazione di un sistema di controllo, da parte del comitato, delle spese effettuate nell'ambito del progetto, nonché sul fatto che non era possibile imputare talune spese ad azioni specifiche del progetto. Peraltro, la ricorrente ha trasmesso alla Commissione, da una parte, tabelle relative alle retribuzioni, ai beni consumabili, all'attrezzatura, alle spese di trasferimento e ai costi totali del progetto, nonché, dall'altra, «relazioni dettagliate di attività» e i contratti di lavoro relativi alle persone implicate nel progetto.

28.
    Con lettera 2 giugno 1999, la Commissione ha risposto alla lettera della ricorrente del 4 maggio 1999 informandola, con lettera 12 maggio 1999, che i suoi uffici stavano esaminando i documenti trasmessi.

29.
    Il 13 ottobre 1999, la ricorrente ha ancora una volta richiamato l'attenzione della Commissione sul ritardo nel versamento del secondo anticipo ed ha dichiarato che, di conseguenza, essa non era in grado di attuare il progetto come deciso dalla Commissione.

30.
    Con lettera 25 ottobre 1999 (in prosieguo: la «lettera di avvio del procedimento»), la Commissione ha informato la ricorrente che, ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, così come modificato, essa aveva esaminato il contributo finanziario relativo al progetto e che, avendo riscontrato elementi atti a costituire delle irregolarità, aveva deciso di avviare il procedimento previsto dal suddetto articolo e dall'allegato 2 della decisione di concessione, punto 10. La Commissione ha invitato la ricorrente a produrre, nel termine di sei settimane, copie certificate conformi dell'insieme dei documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto, nonché, per ciascuno degli elementi indicati come possibili irregolarità, la prova che essa aveva soddisfatto gli obblighi derivanti dalla decisione di concessione.

31.
    Il 3 dicembre 1999, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni in risposta a quanto allegato dalla Commissione, cui ha presentato taluni documenti giustificativi (in prosieguo: le «osservazioni sulla lettera di avvio del procedimento»).

32.
    Il 7 luglio 2000, una società di revisori di imprese ha sottoposto alla Commissione, a richiesta di questa, una relazione di verifica relativa al progetto.

33.
    Con decisione 8 giugno 2001, rivolta alla Repubblica ellenica nonché alla ricorrente e notificata a quest'ultima il 19 giugno 2001, la Commissione, ai sensi dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, ha soppresso il contributo finanziario concesso al progetto e chiesto alla ricorrente il rimborso dell'intero contributo già versato (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

34.
    Al nono ‘considerando’ della decisione impugnata, la Commissione ha elencato dieci irregolarità ai sensi dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata.

Procedimento e conclusioni delle parti

35.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 agosto 2001, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

36.
    Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 settembre 2001, la ricorrente ha anche chiesto, ai sensi degli artt. 242 e 243 CE, che si sospendesse l'esecuzione della decisione impugnata. Con ordinanza 18 ottobre 2001, procedimento T-196/01 R, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commissione (Racc. pag. II-3107), il presidente del Tribunale ha respinto l'istanza di provvedimenti provvisori.

37.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha posto per iscritto quesiti alle parti e le ha invitate a produrre di taluni documenti. Le parti hanno ottemperato a tali richieste.

38.
    Le parti sono state sentite nelle loro deduzioni orali e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale all'udienza del 1° luglio 2003.

39.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese.

40.
    La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

41.
    La ricorrente deduce tre motivi. Il primo concerne la violazione dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, in quanto la Commissione si sarebbe limitata a contestare diverse irregolarità nella gestione del progetto, senza tener conto della sua stessa realizzazione. Il secondo motivo, suddiviso in due parti, riguarda una seconda violazione dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, e, rispettivamente, la trasgressione del principio di proporzionalità. Il terzo motivo riguarda errori di valutazione commessi dalla Commissione quanto alle dieci irregolarità da essa accertate nella decisione impugnata. La ricorrente articola le sue censure relative a queste dieci irregolarità in otto parti. Per quanto riguarda la prima e la ottava irregolarità, la ricorrente deduce anche una violazione dell'obbligo di motivazione. Il Tribunale ritiene opportuno esaminare in primo luogo il terzo motivo.

I - Sul terzo motivo, relativo ad errori di valutazione commessi dalla Commissione quanto alle diverse irregolarità da essa accertate e, in talune parti, alla violazione dell'obbligo di motivazione

A - Considerazioni preliminari

42.
    La ricorrente fa valere in sostanza che la Commissione non ha proceduto ad un esame adeguato della realizzazione del progetto prima di adottare la decisione impugnata ed ha commesso errori di valutazione ritenendo che l'esame svolto avesse confermato l'esistenza d'irregolarità, ai sensi dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, nella gestione di tale progetto. Inoltre, per talune delle irregolarità eccepite nella decisione impugnata, la ricorrente ritiene che la Commissione non abbia fornito una sufficiente motivazione.

43.
    Prima di esaminare la fondatezza degli argomenti della ricorrente per ciascuna delle irregolarità accertate dalla Commissione nella decisione impugnata, il Tribunale ritiene necessario premettere alcune considerazioni quanto al contesto normativo che si applica alla decisione impugnata.

44.
    In primo luogo, occorre ricordare che, ai termini dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, la Commissione può, in seguito ad un esame appropriato del caso, ai sensi del n. 1, di questo stesso articolo, decidere di adottare misure di restituzione del contributo finanziario se il suddetto «esame conferma l'esistenza di una irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione».

45.
    L'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, si richiama quindi in modo espresso alle irregolarità riguardanti le condizioni di attuazione dell'azione finanziata. Siffatte condizioni comprendono la gestione dell'azione finanziata di guisa che, in generale, la Commissione può, come nel caso di specie, dedurre irregolarità nella gestione del progetto per procedere alla soppressione del contributo concesso.

46.
    In secondo luogo, la legittimità della decisione impugnata dev'essere valutata sulla base di quanto disposto dalla decisione di concessione e, in particolare, dagli allegati di tale decisione, che contenevano, da una parte, una descrizione dettagliata del progetto approvato (allegato 1) e, dall'altra, le condizioni finanziarie relative alla concessione del contributo (allegato 2) (v. punti 14 e 15, supra).

47.
    In terzo luogo, quanto all'onere della prova, è d'uopo rilevare che, anche se nell'ambito del procedimento di cui all'art. 24 del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, la Commissione deve dimostrare, in seguito ad un esame appropriato del progetto, l'esistenza d'irregolarità nella realizzazione di questo che giustifichino la soppressione del contributo, spetta tuttavia al beneficiario realizzare il progetto così come approvato e garantire il pieno rispetto delle condizioni di concessione del contributo, come figurano nella decisione di concessione e nei suoi allegati. Di conseguenza, se, nell'ambito del suo esame, la Commissione scopre elementi che indicano l'esistenza di siffatte irregolarità, il beneficiario del contributo dev'essere in grado di dimostrare che il progetto è stato realizzato in piena conformità con le disposizioni applicabili e, segnatamente, con la decisione di concessione. In particolare, gli spetta dimostrare la realtà delle spese sostenute, il loro rapporto diretto con le diverse azioni previste dal progetto, nonché l'adeguatezza di tali spese alla luce degli obiettivi del progetto.

48.
    In tale contesto, la lettera di avvio del procedimento assume importanza primordiale. Infatti, in tale fase del procedimento amministrativo, la Commissione deve, in seguito alla sua indagine, formulare in modo sufficientemente preciso le diverse censure relative all'esecuzione del progetto per consentire al beneficiario di fornire le prove di cui sopra.

49.
    Perciò, in conformità all'obbligo di lealtà che gli incombe e che deriva da quello di realizzare il progetto in uno spirito di partnership e di fiducia reciproca, il beneficiario deve fornire alla Commissione tutti i documenti giustificativi e le spiegazioni che, riguardo alle specificità del progetto ed alle condizioni finanziarie previste negli allegati della decisione di concessione, possono apparirgli necessari per dissipare i dubbi espressi dalla Commissione. Com'è già stato affermato in tale contesto (sentenze del Tribunale 12 ottobre 1999, causa T-216/96, Conserve Italia/Commissione, Racc. pag. II-3139, punto 71, e 17 ottobre 2002, causa T-180/00, Astipesca/Commissione, Racc. pag. II-3985, punto 93), la fornitura da parte dei richiedenti e dei beneficiari di contributi comunitari d'informazioni attendibili e non tali da indurre la Commissione in errore è indispensabile per il buon funzionamento del sistema di controlli e di prove adottato per verificare se siano state adempiute le condizioni per la concessione di tali contributi.

50.
    Quindi, allorché si esamina la legittimità della decisione impugnata, occorre anche valutare se il beneficiario del contributo abbia adempiuto il suo obbligo di fornire alla Commissione tutti i documenti giustificativi e le spiegazioni che, riguardo alle specificità del progetto e alle condizioni finanziarie previste negli allegati della decisione di concessione, possono apparirgli necessari per verificare la buona esecuzione del progetto.

51.
    In quarto luogo, benché il progetto in questione sia stato cofinanziato mediante risorse nazionali e sia quindi soggetto ad una normativa nazionale, il contesto normativo nel quale si inserisce la decisione impugnata è quello stabilito dal diritto comunitario, vale a dire, in particolare, dall'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, e dalla decisione di concessione. Il beneficiario non può quindi limitarsi a far valere dinanzi alla Commissione che egli ha realizzato il progetto approvato in conformità con la normativa nazionale.

52.
    In quinto luogo, laddove la ricorrente addebita alla Commissione di non aver adeguatamente motivato la decisione impugnata con riferimento a talune irregolarità, occorre ricordare che, in forza dell'art. 253 CE, dalla motivazione di un atto deve risultare, in modo chiaro ed inequivoco, l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui emana l'atto contestato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata al fine di difendere i loro diritti e al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato. La portata dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato, nonché dall'insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punti 15 e 16, e del Tribunale 29 settembre 1999, causa T-126/97, Sonasa/Commissione, Racc. pag. II-2793, punto 64).

53.
    In particolare, tenuto conto del fatto che una decisione che comporta riduzione dell'importo di un contributo finanziario comunitario implica conseguenze gravi per il beneficiario di tale contributo, dalla motivazione di tale decisione devono apparire chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo rispetto all'importo inizialmente approvato (sentenze del Tribunale 16 settembre 1999, causa T-182/96, Partex/Commissione, Racc. pag. II-2673, punto 74 e Sonasa/Commissione, cit., punto 65).

B - Sulla prima e sulla seconda irregolarità relative alla retribuzione supplementare del sig. Panetsos e alle spese imputate per talune attività di questo

1. Decisione impugnata

54.
    Nel nono ‘considerando’ della decisione impugnata, primo trattino, la convenuta ha rilevato quanto segue:

«Un importo mensile di GRD 450 000 è stato imputato al progetto per le prestazioni del sig. Panetsos, responsabile dello stesso, per il periodo settembre 1996-agosto 1997, il che corrisponde ad un importo totale di GRD 5 400 000. Dato che, durante tale periodo, il sig. Panetsos ha continuato a riscuotere il suo stipendio, che ammonta a GRD 689 000 al mese, l'importo di GRD 450 000 al mese è un premio e non un costo effettivo del progetto. Nessuna giustificazione e nessuna delucidazione è stata presentata dal beneficiario che possa giustificare l'imputazione al progetto di tale integrazione di stipendio versata al sig. Panetsos, in particolare una copia del contratto dello stesso Panetsos, di documenti attestanti il pagamento e di documenti che dimostrino le ragioni d'imputazione di tale spesa al progetto» (prima irregolarità).

55.
    Il nono ‘considerando’ della decisione impugnata, secondo trattino, è formulato come segue:

«Durante i primi quattro mesi del progetto, cioè dal settembre al dicembre 1996, le sole spese presentate corrispondono ai versamenti mensili di GRD 450 000 al sig. Panetsos. Le azioni previste nella [d]ecisione di concessione della sovvenzione durante tali quattro mesi implicavano spostamenti sui diversi siti del progetto e l'utilizzazione di automobili. Cionondimeno non è stata dichiarata alcun'altra spesa del tipo spese di missione, beni consumabili, stipendi di altri collaboratori nel progetto. Di conseguenza gli importi imputati durante tale periodo non corrispondono ad alcuna attività collegata al progetto. Il beneficiario non ha presentato alcun documento che provi il collegamento di tale spesa con gli obiettivi del progetto» (seconda irregolarità).

2. Argomenti delle parti

56.
    Da una parte, la ricorrente ritiene, che le conclusioni della convenuta relative a queste due irregolarità siano errate in diritto e in fatto.

57.
    Essa considera infatti che la retribuzione supplementare del sig. Panetsos è stata versata in conformità con la decisione di concessione. Essa ricorda che il sig. Panetsos è stato il perito principale e il responsabile scientifico del progetto e che ha debitamente compiuto la sua missione. Essa richiama l'attenzione sul fatto che il comitato ha interinato, con decisione 11 dicembre 1996, la scelta operata dalla Commissione di concedere il finanziamento del progetto sotto la responsabilità del sig. Panetsos. Il ruolo di quest'ultimo nell'ambito dell'esecuzione del progetto risulta anche dalla relazione tecnica intermedia e dalla relazione specifica di attività, trasmesse alla Commissione il 12 maggio 1999.

58.
    Quindi, non sarebbe sussistito alcun motivo valido per chiedere la produzione di una relazione speciale vertente sulle attività del sig. Panetsos antecedentemente alla prima fase del progetto. Si sarebbe potuto mettere in dubbio la regolarità della retribuzione percepita dal sig. Panetsos solo provando vuoi la mancata realizzazione del progetto, vuoi la mancata partecipazione del sig. Panetsos, il che non sarebbe stato dimostrato al momento del controllo in loco.

59.
    La ricorrente rileva che non aveva alcun motivo di contestare l'importo delle retribuzioni versate al sig. Panetsos. Infatti, questa retribuzione, in primo luogo, sarebbe stata approvata con la decisione di concessione, in secondo luogo, sarebbe conforme alla normativa nazionale relativa alla retribuzione dei ricercatori universitari che si occupano dei programmi di ricerca e, in terzo luogo, sarebbe stata adeguata, trattandosi di servizi forniti da un perito della qualità dell'interessato che, inoltre, era ben noto ai servizi della Commissione per aver già preso parte a diversi progetti in materia di politica agricola. Peraltro, la ricorrente richiama l'attenzione sul fatto che, in forza della normativa nazionale, esistono importanti garanzie istituzionali di controllo sulla gestione delle spese effettuate dalle Università.

60.
    D'altra parte, la ricorrente fa valere che, non essendo risultata dal controllo in loco né la mancata esecuzione del progetto né la mancata partecipazione del sig. Panetsos al progetto stesso, la convenuta avrebbe dovuto indicare dettagliatamente, nella decisione impugnata, i motivi per i quali la retribuzione del sig. Panetsos non sarebbe stata versata in conformità con la decisione di concessione. Analogamente, essa avrebbe dovuto precisare l'importo che, a suo avviso, avrebbe dovuto riscuotere il sig. Panetsos.

61.
    La convenuta rigetta l'argomentazione della ricorrente.

3. Giudizio del Tribunale

a) Sulla prima irregolarità, relativa alla retribuzione integrativa del sig. Panetsos

Sull'errore di valutazione

62.
    Occorre anzitutto constatare che il progetto prevedeva, per ciascuna delle azioni, da una parte, spese relative alle prestazioni di periti e, dall'altra, spese relative al personale amministrativo. La convenuta non contesta che risulta, tanto dal progetto approvato dalla Commissione quanto dalle diverse relazioni e informazioni complementari che la ricorrente le ha sottoposto nel corso del procedimento amministrativo, che il sig. Panetsos, in quanto direttore del laboratorio, era al tempo stesso il responsabile della gestione del progetto ed il principale perito scientifico incaricato della sua realizzazione.

63.
    Contrariamente a quanto la ricorrente sembra sostenere, la censura mossa dalla Commissione nella decisione impugnata non riguarda quindi, in linea di principio, l'imputazione al progetto di una retribuzione in quanto tale a favore del sig. Panetsos - della quale è pacifico ch'essa era prevista nel progetto - né l'importo di tale retribuzione. Dinanzi al Tribunale, la convenuta non ha peraltro contestato che la retribuzione del sig. Panetsos fosse prevista nel bilancio del progetto.

64.
    Per contro, nell'ambito di questa prima irregolarità, la convenuta contesta il fatto che, nel corso del procedimento amministrativo, la ricorrente non le abbia fornito documenti che consentissero di provare che tali retribuzioni corrispondevano ad attività del sig. Panetsos specificamente collegate alla realizzazione del progetto e per le quali costui non risultasse già retribuito in quanto direttore del laboratorio.

65.
    In proposito, occorre ricordare come, all'allegato 2 della decisione di concessione, punti 2 e 5, la Commissione abbia precisato, da un canto, che le spese di personale dovevano avere un rapporto diretto con la realizzazione dell'azione e, d'altro canto, ch'essa poteva esigere, ai fini della verifica delle relazioni finanziarie riguardanti i diversi esborsi, di esaminare qualsiasi documento giustificativo concernente tali spese, in originale o in copia conforme.

66.
    Sulla base di queste condizioni, previste nella decisione di concessione, e tenuto conto delle pertinenti norme della disciplina applicabile e dell'obbligo di lealtà (v., punto 49, supra), la ricorrente avrebbe dovuto sapere ch'essa doveva essere in grado di sottoporre alla Commissione documenti tali da dimostrare la realtà delle spese sostenute, il loro nesso diretto con l'esecuzione delle diverse azioni previste nell'ambito del progetto, nonché l'adeguatezza dell'importo di tali spese.

67.
    Ne risulta che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, giustamente la Commissione le ha chiesto di provare, in base a documenti come quelli menzionati nel nono ‘considerando’ della decisione impugnata, primo trattino, che le retribuzioni del sig. Panetsos corrispondevano ad attività specificamente collegate alla realizzazione del progetto e per le quali egli non risultasse già retribuito in quanto direttore del laboratorio.

68.
    Ora, la ricorrente non contesta che, come la Commissione ha indicato nel nono ‘considerando’ della decisione impugnata, primo trattino, essa non le ha fornito né il contratto di lavoro relativo alle prestazioni che il sig. Panetsos doveva fornire nell'ambito del progetto, o altri documenti che possano servire come giustificazione quanto alla retribuzione dello stesso Panetsos, né documenti che provino l'effettivo pagamento della retribuzione supplementare.

69.
    Analogamente, se è vero che, nella lettera 12 maggio 1999 e nelle osservazioni sulla lettera di avvio del procedimento, la ricorrente ha fornito alla Commissione alcune precisazioni sull'attività del sig. Panetsos nell'ambito del progetto, non è men vero che essa non ha spiegato in alcun modo - sebbene la Commissione nella lettera che avviava il procedimento le avesse chiesto di farlo - come fosse possibile verificare che le retribuzioni imputate corrispondessero ad attività del sig. Panetsos specificamente collegate alla realizzazione del progetto e per le quali l'interessato non fosse già retribuito con il suo stipendio di direttore del laboratorio.

70.
    Quindi la Commissione, non ha commesso alcun errore di valutazione concludendo, nella decisione impugnata, che la ricorrente non aveva presentato, in proposito, documenti giustificativi o chiarimenti.

71.
    Questa conclusione non può essere invalidata dall'argomento della ricorrente secondo cui, in sostanza, per mettere in dubbio la regolarità della retribuzione del sig. Panetsos, la Commissione avrebbe dovuto provare, o la mancata realizzazione del progetto, o il fatto che egli non vi avesse partecipato. Infatti, in primo luogo, con questa argomentazione, la ricorrente trascura la circostanza che spetta al beneficiario di un contributo dimostrare che il progetto in questione è stato realizzato in piena conformità con le disposizioni applicabili e, in particolare, con la decisione di concessione (v. punto 47, supra). In secondo luogo, considerato che la nozione di «irregolarità» ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, comprende le irregolarità che riguardano la gestione del progetto (v. punto 45, supra), la ricorrente non può validamente sostenere che le sanzioni previste da tale disposizione si applichino solo nel caso in cui l'azione finanziata non sia stata, in tutto o in parte, realizzata. Non basta, infatti, che la ricorrente dimostri la corretta esecuzione materiale del progetto, come approvato dalla Commissione nella decisione di concessione. Essa deve anche poter provare che qualsiasi elemento del contributo comunitario corrisponde ad una effettiva prestazione, che era indispensabile per la realizzazione del progetto.

72.
    Analogamente, la ricorrente non può limitarsi a far valere che essa ha agito in conformità con la normativa nazionale e che le spese effettuate sono state sottoposte ad un sistema di controllo molto rigoroso a livello nazionale. Infatti, in primo luogo, salvo che il diritto comunitario disponga specificamente in proposito, è solo rispetto al diritto comunitario, in particolare rispetto all'art. 24 del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, ed alla decisione di concessione completata dai suoi allegati, che deve valutarsi la legittimità del comportamento della ricorrente riguardo alla concessione del contributo comunitario (v. punto 51, supra). In secondo luogo, occorre ricordare (v. punto 65, supra) come dalle condizioni finanziarie previste nella decisione di concessione risulti che, ai fini della verifica delle relazioni finanziarie riguardante i diversi esborsi, la ricorrente doveva essere in grado di presentare alla Commissione documenti tali da dimostrare la realtà delle spese sostenute, il loro rapporto diretto con esecuzione delle diverse azioni previste nell'ambito del progetto, nonché l'adeguatezza dell'importo di tali spese. Se è vero che la Commissione può ritenere utile tener conto dei procedimenti di verifica a livello nazionale, non è men vero che, allo stato attuale della normativa comunitaria e sulla base delle condizioni finanziarie previste nella decisione di concessione, la Commissione poteva invitare la ricorrente a produrre documenti giustificativi che le consentissero di procedere alla propria verifica delle spese imputate al progetto.

73.
    Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la Commissione non ha commesso alcun errore di valutazione per quanto riguarda la prima irregolarità rilevata nella decisione impugnata.

Sulla violazione dell'obbligo di motivazione

74.
    Laddove la ricorrente imputa alla convenuta di non avere menzionato, in modo dettagliato, i motivi per i quali ha ritenuto che la retribuzione del sig. Panetsos non fosse stata versata in conformità con la decisione di concessione, occorre constatare che, nel nono ‘considerando’ della decisione impugnata, primo trattino, la Commissione ha indicato che il sig. Panetsos aveva riscosso, oltre lo stipendio normale, una retribuzione per le sue funzioni di responsabile del progetto, che non poteva considerarsi come un costo effettivo del progetto, dato che la ricorrente non aveva fornito documenti giustificativi o chiarimenti che consentissero di giustificare l'imputazione al progetto di tale integrazione di stipendio. Ne consegue che, tenuto conto del contesto del procedimento amministrativo che ha preceduto l'adozione della decisione impugnata, la Commissione non ha indicato con sufficiente precisione, in tale atto, i motivi per i quali essa riteneva che la retribuzione supplementare del sig. Panetsos non corrispondesse al costo effettivo del progetto e non potesse quindi imputarsi a questo.

75.
    Laddove la ricorrente imputa alla convenuta di non aver indicato l'importo che il sig. Panetsos avrebbe dovuto riscuotere, occorre ricordare anzitutto (v. punto 47, supra) che spettava alla ricorrente provare l'esistenza di un nesso diretto tra le attività specifiche del sig. Panetsos nell'ambito del progetto e le spese imputate per questo motivo. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, una siffatta prova non poteva d'altronde incombere alla Commissione, dato che, beninteso, questa non disponeva delle informazioni che sarebbero state necessarie per procedere al calcolo proposto dalla ricorrente. Inoltre, occorre osservare che la Commissione non ha messo in dubbio la partecipazione del sig. Panetsos al progetto o l'importo della sua retribuzione in quanto tale, ma ha contestato che non era stato provato che tali retribuzioni corrispondessero ad attività del sig. Panetsos direttamente collegate alla realizzazione di elementi precisi del progetto e per le quali l'interessato non risultasse già retribuito con lo stipendio di direttore del laboratorio, elemento che, tenuto conto del contesto del procedimento amministrativo, è illustrato in modo sufficiente nella decisione impugnata (v. punto precedente). Non può quindi esserle addebitato di non aver menzionato, come propone la ricorrente, l'importo che il sig. Panetsos avrebbe dovuto riscuotere.

76.
    Di conseguenza, la Commissione ha adeguatamente motivato la decisione impugnata relativamente a questo punto.

b) Sulla seconda irregolarità, relativa alle spese riguardanti talune attività del sig. Panetsos

77.
    Secondo l'allegato 1 della decisione di concessione, punti 4 e 7, il progetto si componeva di nove azioni diverse. La realizzazione di cinque di queste azioni doveva essere avviata nei primi tre mesi del progetto. Nell'ambito della prima azione, era previsto che aree bruciate di foresta venissero scelte ai fini della rigenerazione delle foreste devastate dagli incendi. Per la realizzazione di tale azione, prevista nei primi quattro mesi del progetto, la decisione di concessione precisava spese di periti, di personale amministrativo e tecnico nonché di missione. Nell'ambito della seconda azione, la cui realizzazione era prevista tra il secondo e dodicesimo mese del progetto, e per cui si sarebbero dovuti avviare, in particolare, lavori volti a preparare l'attuazione del progetto di rimboschimento delle foreste in quanto tale, il progetto menzionava, oltre le spese di periti, di personale amministrativo e tecnico nonché di missione, spese per la costruzione di recinzioni, per l'attuazione di corridoi frongifuoco e di strade d'accesso. Infine, nell'ambito delle azioni dalla terza alla quinta, la cui realizzazione era prevista tra il terzo e il quattordicesimo mese del progetto e nel corso delle quali avrebbe dovuto essere eseguita la prima parte del progetto in quanto tale, il progetto prevedeva, oltre alle spese di periti, di personale amministrativo e tecnico nonché di missione, spese varie collegate ai lavori forestali.

78.
    Ora, è pacifico tra le parti che, contrariamente a quanto è stato in tal senso previsto dalla decisione di concessione, nei primi quattro mesi della realizzazione del progetto, e cioè tra il settembre e il dicembre 1999, è stata imputata al progetto unicamente la retribuzione del sig. Panetsos, pari a GRD 450 000 al mese.

79.
    Messa di fronte a tali circostanze nella lettera di avvio del procedimento, la ricorrente ha in sostanza spiegato, nelle sue osservazioni su tale lettera, che si era potuto dare inizio al progetto solo più tardi del previsto e che, quindi, si erano rivelati necessari lavori supplementari di preparazione dell'esecuzione del progetto da parte del sig. Panetsos. In proposito, occorre osservare che, anche ammettendo che tale argomentazione sia fondata, ai sensi del punto 1 della decisione di concessione, la Commissione avrebbe dovuto essere informata, in via preliminare, di qualsiasi modifica del progetto, compresa la proroga delle diverse azioni che ne facevano parte, e che tali modifiche avrebbero potuto essere apportate solo previo accordo della Commissione. Ora, la ricorrente non sostiene nemmeno di aver informato la Commissione di una siffatta modifica nella realizzazione del progetto.

80.
    Quindi, la Commissione poteva validamente concludere, nella decisione impugnata, che il progetto non era stato eseguito, nei primi quattro mesi, secondo le condizioni previste dalla decisione di concessione, e che, per questi quattro mesi, la ricorrente non aveva dimostrato che la retribuzione del sig. Panetsos corrispondesse ad attività direttamente collegate alla realizzazione del progetto.

81.
    Di conseguenza, la Commissione non ha commesso alcun errore di valutazione per quanto riguarda la seconda irregolarità rilevata nella decisione impugnata.

C - Sulla terza e sulla sesta irregolarità, relative alla retribuzione e alle spese di missione della sig.ra Babaliti

1. Decisione impugnata

82.
    Nel nono ‘considerando’ della decisione impugnata, terzo trattino, la Commissione ha rilevato quanto segue:

«Per le prestazioni della sig.ra Babaliti sono stati imputati al progetto, per il periodo dal marzo 1997 al febbraio 1998, l'importo di GRD 250 000 al mese, più degli extra per aprile e dicembre 1997, con un totale di GRD 3 356 780. Al momento del controllo in loco non è stata presentata agli ispettori della Commissione alcuna relazione d'attività che giustificasse le prestazioni della sig.ra Babaliti. Le informazioni complementari inviate dal beneficiario non consentono di giustificare l'importo dichiarato rispetto agli obiettivi del progetto» (terza irregolarità).

83.
    Nel nono ‘considerando’ della decisione impugnata, sesto trattino, la Commissione ha rilevato quanto segue:

«Il beneficiario ha dichiarato un importo di GRD 437 578 per le spese di missione della sig.ra Babaliti, i cui compiti consistevano, secondo il contratto nell'analizzare dati e nell'elaborare grafici, cosicché non risulta provata la necessità di rendersi in missione sui siti del progetto. Il beneficiario non ha presentato documenti che giustifichino tali missione con riferimento agli obiettivi del progetto» (Sesta irregolarità).

2. Argomenti delle parti

84.
    Quanto alla terza irregolarità, la ricorrente si richiama ai contratti di lavoro della sig.ra Babaliti 26 febbraio, 22 maggio e 17 dicembre 1997 e alla relazione dettagliata d'attività relativa alla sig.ra Babaliti, allegati alla lettera 12 maggio 1999, nonché alle spiegazioni contenute nelle sue osservazioni sulla lettera di avvio del procedimento e fa valere che la missione della sig.ra Babaliti è stata descritta in modo preciso. Essa sottolinea, in particolare, che dalla relazione dettagliata di attività relativa alla sig.ra Babaliti risulta che costei ha partecipato al trattamento statistico dei dati, alla creazione di una base di dati e all'analisi di questi dati. Ora, al momento del controllo in loco, gli ispettori della Commissione avrebbe accertato che tutti i dati, le analisi, i piani e il testo della relazione tecnica erano stati inseriti nell'ordinatore. Ciò dimostrerebbe che tali compiti erano stati effettivamente svolti dalla sig.ra Babaliti e che la retribuzione corrispostale era giustificata. Inoltre, dalla relazione dettagliata d'attività relativa alla sig.ra Babaliti risulterebbe che quest'ultima si sarebbe vista affidare successivamente i compiti di redigere e di trasmettere al comitato tutti i documenti giustificativi delle spese del progetto.

85.
    Quanto alla sesta irregolarità, la ricorrente si richiama a formulari relativi alle spese di missione e alla relazione dettagliata d'attività relativa alla sig.ra Babaliti, allegata alla lettera 12 maggio 1999, nonché alle spiegazioni contenute nelle sue osservazioni sulla lettera di avvio del procedimento. A suo avviso, ne risulta che la sig.ra Babaliti doveva necessariamente spostarsi per le sue attività sui luoghi del progetto in qualità di perito forestale, in particolare al fine di prendere visione delle superfici pilota, di controllare i dati e di raccogliere nuovi elementi nella prospettiva della loro registrazione e della loro analisi.

86.
    La convenuta deduce, per quanto riguarda la terza irregolarità, relativa alla retribuzione della sig.ra Babaliti, che i contratti di lavoro dell'interessata non determinavano in modo sufficientemente preciso le funzioni ch'essa era tenuta a svolgere nell'ambito del progetto. L'argomento della ricorrente non può, secondo la Commissione, essere accolto, dato che esso avrebbe come conseguenza di impedire il controllo della necessità delle prestazioni per la realizzazione del progetto, della realtà delle prestazioni di ciascuno dei membri del personale assunto e, pertanto, della relazione diretta delle spese dichiarate con le esigenze concrete del progetto. Di conseguenza, la convenuta ritiene che non sia stata presentata alcuna relazione né alcuna prova delle prestazioni della sig.ra Babaliti.

87.
    Per quanto riguarda la sesta irregolarità, relativa alle spese di missione della sig.ra Babaliti, la convenuta nega, nel controricorso, di avere ricevuto qualsivoglia prova documentale. In seguito ad un quesito scritto del Tribunale, la convenuta ha tuttavia riconosciuto che si era sbagliata e che aveva in realtà ricevuto, nel corso del procedimento amministrativo, i formulari relativi alle spese di missione menzionati dalla ricorrente. Essa ritiene nondimeno che tali formulari, a causa del loro carattere sommario e della circostanza che non erano accompagnati da precise descrizioni dei compiti svolti, non possano provare che la sig.ra Babaliti si sia effettivamente spostata per le esigenze del progetto. Infine, la convenuta rileva che manca qualsiasi documento giustificativo delle spese di albergo e di soggiorno.

3. Giudizio del Tribunale

a) Sulla terza irregolarità, relativa alla retribuzione della sig.ra Babaliti

Introduzione

88.
    Com'è stato già constatato nei precedenti punti 65 e 66, in base alle condizioni previste dalla decisione di concessione, la ricorrente avrebbe dovuto sapere ch'essa doveva essere in grado di presentare alla Commissione i documenti giustificativi e le spiegazioni atte a dimostrare che esisteva un nesso diretto tra la retribuzione della sig.ra Babaliti, imputata al progetto, e l'esecuzione delle diverse azioni del progetto, e che l'importo di tali spese era proporzionato alle finalità del progetto.

89.
    Proprio in tale contesto occorre accertare se la Commissione abbia commesso un errore di valutazione ritenendo, nel nono ‘considerando’ della decisione impugnata, terzo trattino, che la retribuzione della sig.ra Babaliti non potesse imputarsi al progetto dato che, «al momento del controllo in loco non era stata presentata agli ispettori della Commissione alcuna relazione d'attività che giustificasse le prestazioni della sig.ra Babaliti» e che le «informazioni complementari inviate dal beneficiario non consentivano di giustificare l'importo dichiarato rispetto agli obiettivi del progetto».

90.
    In proposito, occorre riassumere, in modo dettagliato, i fatti pertinenti così come risultano dal fascicolo.

Riassunto dettagliato dei fatti pertinenti

91.
    Innanzi tutto, occorre rilevare che, all'allegato 1 della decisione di concessione, punto 7, il progetto prevedeva, per ciascuna delle azioni, spese di personale per l'assunzione di «assistenti» e di «personale amministrativo».

92.
    Il 9 luglio 1998, la Commissione, nel comunicare alla ricorrente che aveva avviato un'operazione generale di verifica, in cui rientrava anche il suo progetto, la invitava, in particolare, a trasmettere un «elenco di tutti i documenti giustificativi riferentisi alle spese sovvenzionabili [che erano state effettuate] nell'ambito [dell'esecuzione] del progetto raggruppate per tipo di costo», nonché una «copia di ciascun documento giustificativo di spesa relative al progetto, certificata conforme all'originale». In risposta a tale lettera, il 29 luglio 1998, la ricorrente ha sottoposto alla Commissione diverse tabelle relative alle spese imputate. Il controllo in loco si è svolto dal 9 al 12 novembre 1998.

93.
    Successivamente, con lettera 21 aprile 1999, la Commissione ha chiesto alla ricorrente di produrre, in particolare, un «elenco di tutti i documenti giustificativi e riferentisi a[lla] domanda di pagamento [del secondo anticipo] classificate in base a ciascuna azione e sotto-azione prevista dall'allegato 1 della decisione di concessione, punto 7, tale elenco [dovendo] essere presentato in modo che potessero essere dimostrati rapporti diretti con la dichiarazione delle spese e con le fatture [...] precedentemente inviate», «una relazione dettagliata d'attività di tutte le persone partecipanti al progetto (funzioni, compiti svolti, tempo utilizzato ...) al fine di convalidare le spese di personale [...] imputate al progetto (stipendi e oneri sociali, contratti di servizio, spese di viaggio e di alloggio)» e una «copia dei contratti di lavoro di tutti coloro che hanno partecipato ai lavori sui diversi siti del progetto».

94.
    In risposta, con lettera 12 maggio 1999, la ricorrente ha presentato alla Commissione, per quanto riguarda la retribuzione della sig.ra Babaliti, in primo luogo, una tabella che riportava, per il periodo dal 1° settembre 1996 al 31 ottobre 1998, azione per azione, il numero di mesi durante i quali la sig.ra Babaliti aveva riscosso una retribuzione, nonché l'importo mensile e l'ammontare totale di tali retribuzioni. Inoltre, in detta tabella si precisava, con riferimento alle funzioni, che la sig.ra Babaliti lavorava in qualità di «assistente».

95.
    In secondo luogo, la ricorrente ha presentato alla Commissione una «relazione dettagliata d'attività», nella quale le funzioni e i compiti svolti dalla sig.ra Babaliti erano descritti come segue:

« Babaliti Konstantina. Forestale. Ha partecipato alla programmazione del campionamento e alla registrazione dei dati, nonché alla creazione di una banca di dati nell'ordinatore dell'ufficio centrale. Effettua analisi statistiche di tutti i dati raccolti sul terreno e ha partecipato alla preparazione della relazione tecnica intermedia. Si reca sulle superfici pilota, collaborando alla determinazione dell'incidenza dei diversi compiti e alla raccolta dei dati. Svolge il compito impegnativo di redigere i documenti giustificativi per ciascun pagamento e spesa, in conformità ai procedimenti ed ai regolamenti [del] comitato».

96.
    In terzo luogo, la ricorrente ha trasmesso alla Commissione la copia dei contratti di lavoro della sig.ra Babaliti, nei quali venivano menzionati, in particolare, il progetto, nonché, salvo per uno di tali contratti, la descrizione seguente delle funzioni dell'interessata: «trattamento di dati e lavori grafici».

97.
    Nella lettera di avvio del procedimento, la Commissione ha rilevato quanto segue:

«2.1    All'atto del controllo in loco, non è stata presentata agli ispettori della Commissione alcuna relazione d'attività che giustifichi le prestazioni della sig.ra Babaliti. Dall'esame del suo contratto, [...] risulta ch'essa è stata assunta per eseguire compiti di analisi di dati e lavori grafici. Nessun'altra attività è prevista nel contratto.

2.2    Le informazioni complementari inviate dal beneficiario in data 12 [maggio] 1999 che presentano una breve descrizione dei compiti svolti dalla sig.ra Babaliti nell'ambito del progetto, non corrispondono interamente alla descrizione dei compiti previsti nel suo contratto e, peraltro, non consentono di giustificare l'importo dichiarato».

98.
    Nelle sue osservazioni sulla lettera di avvio del procedimento, la ricorrente ha, in sostanza, risposto che l'assunzione della sig.ra Babaliti si era svolta secondo la procedura prevista dalla legge nazionale e che i relativi contratti erano stati messi a disposizione dei controllori al momento del controllo in loco. La ricorrente ha spiegato che, in tali contratti, le funzioni venivano sempre descritte in modo succinto, ma che il responsabile del progetto aveva il diritto e il dovere, come indicato nel contratto, di utilizzare il personale assegnato al progetto nel modo più razionale, in base alle sue qualifiche e alle necessità del servizio.

99.
    Inoltre, la ricorrente ha descritto, in modo più dettagliato e completo che nella lettera del 12 maggio 1999, le funzioni della sig.ra Babaliti, la sua formazione specialistica in ingegneria forestale e la sua esperienza professionale pertinente, nonché i compiti svolti dall'interessata nell'ambito del progetto. La ricorrente ha in particolare indicato, in tale contesto, che, dal marzo 1997 al febbraio 1998, la sig.ra Babaliti «[a]veva partecipato alla delimitazione delle superfici pilota, all'elaborazione delle modalità di presa di campioni, alla redazione delle direttive in vista della ricezione degli elementi ed alla creazione di una banca di dati per tutte le informazioni relative a sei superfici pilota, di una estensione globale di 36 ettari». Inoltre, la ricorrente ha chiarito che «la sig.ra Babaliti ha trattato statisticamente tutti i dati (misure di migliaia di piante per le sei superfici pilota), a partire dai quali ha elaborato dei grafici che figurano nella relazione intermedia» e che, inoltre, «i dati raccolti nelle superfici pilota sono stati analizzati con diversi metodi statistici per la loro presentazione sotto forma di pubblicazione in periodici rinomati o nel corso di conferenze». La ricorrente ha spiegato che, in «quanto sola assistente munita di formazione forestale, la sig.ra Babaliti ha partecipato al controllo per campione di diverse azioni, [e] in particolare alla verifica dei risultati delle misure che erano state registrate».

100.
    Per altro, anche nelle sue osservazioni sulla lettera di avvio del procedimento, la ricorrente ha dichiarato che la sig.ra Babaliti era responsabile della «redazione di tutti i documenti giustificativi richiesti per le missioni del personale, della consegna dei prodotti consumabili, dell'impiego degli operai nelle superfici pilota nonché dell'impiego degli specialisti», che aveva «partecipato alla redazione dei contratti aziendali e degli altri certificati sottoposti al [c]omitato [...] per approvazione» e che «[era] stata incaricata di fornire documenti giustificativi riguardanti l'esecuzione delle spese approvate dal comitato». Da ultimo, la ricorrente ha rilevato che l'«esecuzione del progetto sarebbe stata impossibile senza disporre di una assistente a tempo completo».

101.
    Infine, nella decisione impugnata, la Commissione ha adottato l'analisi già citata al precedente punto 82.

Analisi dei fatti

102.
    In primo luogo, dalla premessa narrativa risulta che, anche se in base agli elementi del fascicolo appare esatto che, come la Commissione ha indicato nel nono ‘considerando’ della decisione impugnata, terzo trattino, «all'atto del controllo in loco» non è stato presentato all'ispettore della Commissione alcun rapporto relativo alle attività della sig.ra Babaliti, non è men vero che la ricorrente ha poi fornito, nella lettera 12 maggio 1999, una descrizione dei compiti svolti dalla sig.ra Babaliti nell'ambito del progetto. La sola circostanza che tale relazione non sia stata disponibile nel corso del controllo in loco non consente quindi di concludere per l'esistenza di una irregolarità, giacché la ricorrente ha fornito, nel successivo corso del procedimento amministrativo, documenti probatori, e spiegazioni sufficienti per giustificare tali spese.

103.
    In secondo luogo, occorre constatare che, nella lettera di avvio del procedimento, la Commissione ha contestato la relazione specifica d'attività allegata alla lettera 12 maggio 1999. Essa ha, infatti, indicato, in primo luogo, che tale relazione conteneva solo una «breve descrizione dei compiti svolti dalla sig.ra Babaliti» e, in secondo luogo, che i compiti descritti «non [corrispondevano] interamente alla descrizione dei compiti previsti nel suo contratto». Nella decisione impugnata, la Commissione ha ribadito tali censure precisando, quanto alla prima contestazione di cui sopra, che le informazioni complementari inviate dalla ricorrente non consentivano di giustificare l'importo dichiarato rispetto agli obiettivi del progetto. La Commissione non ha invece contestato né la realtà delle prestazioni effettuate dalla sig.ra Babaliti, né il valore probante in quanto tale dei documenti forniti dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo.

104.
    Si deve quindi accertare se queste due censure mosse dalla Commissione per quanto riguarda la retribuzione della sig.ra Babaliti fossero fondate.

- Sulla prima censura, relativa al fatto che la ricorrente non avrebbe presentato alla Commissione una relazione sufficientemente dettagliata sull'attività della sig.ra Babaliti

105.
    Occorre constatare che, reagendo alla lettera di avvio del procedimento, la ricorrente, nelle sue osservazioni su tale lettera, ha approfondito in modo sostanziale la descrizione dei compiti svolti dalla sig.ra Babaliti.

106.
    In proposito, dall'allegato 1 della decisione di concessione, punto 4, risulta che le prime cinque azioni del progetto - azioni che avrebbero dovuto essere realizzate nel corso dei primi quattordici mesi della sua attuazione - vertevano, in sostanza, sulla selezione delle parcelle di foreste, sul riordinamento di tali parcelle in termini d'infrastrutture (costruzione di recinzioni e di strade d'accesso), sulla attuazione di un inventario della vegetazione trovata su tali parcelle, sui lavori di preparazione in vista del rimboschimento di tali parcelle (sfrondatura, rimozione della vegetazione) e sulla raccolta di dati statistici.

107.
    Ora, dalla descrizione dei compiti fornita alla Commissione risulta che la sig.ra Babaliti ha effettuato diversi lavori in rapporto diretto con tali obiettivi del progetto. Infatti, ne risulta, in sostanza, che la sig.ra Babaliti ha sovrinteso alla delimitazione delle superfici pilota, preparato ed effettuato la raccolta dei dati relativi alle informazioni ricavate dalle sei superfici pilota, trattato statisticamente tali dati, partecipato al controllo per campione di diverse azioni ed effettuato diversi lavori amministrativi in rapporto con la realizzazione concreta delle diverse azioni del progetto da parte di altri collaboratori e delle imprese esterne. La ricorrente ha, peraltro, indicato che i compiti descritti riguardavano il periodo che va dal marzo 1997 al febbraio 1998. Inoltre, occorre ricordare che, in allegato alla lettera 12 maggio 1999, la ricorrente ha presentato alla Commissione, per quanto riguarda la retribuzione della sig.ra Babaliti, una tabella che riportava, per il periodo compreso tra il 1° settembre 1996 e il 31 ottobre 1998, azione per azione, il numero di mesi durante i quali la sig.ra Babaliti aveva riscosso una retribuzione, nonché l'importo mensile e l'ammontare totale di tali retribuzioni.

108.
    Non spetta al Tribunale sostituire la propria valutazione a quella della Commissione sul punto se, fornendo una più approfondita descrizione dei compiti nelle osservazioni sulla lettera di avvio del procedimento, la ricorrente abbia sufficientemente dimostrato, come era tenuta a farlo (v. punto 88, supra), che esisteva un nesso diretto tra le spese relative alla retribuzione della sig.ra Babaliti, da una parte, e le diverse azioni del progetto, dall'altra, nonché sul punto se l'importo di tali spese fosse adeguato rispetto agli obiettivi del progetto.

109.
    E' giocoforza tuttavia constatare, in base agli elementi del fascicolo, che la semplice conclusione che la Commissione ne ha ricavato nella decisione impugnata, e cioè che la ricorrente non aveva presentato «alcun rapporto di attività che giustificasse le prestazioni della sig.ra Babaliti» e che le «informazioni complementari inviate dal beneficiario non consentivano di giustificare l'importo dichiarato rispetto agli obiettivi del progetto», conclusione cui non era allegata alcuna analisi delle informazioni trasmesse, non può essere mantenuta.

110.
    Per contro, dall'analisi che precede risulta che la ricorrente ha fornito informazioni dettagliate al fine di dimostrare, da una parte, che esisteva un rapporto diretto tra le spese relative alla retribuzione della sig.ra Babaliti e le diverse azioni del progetto e, dall'altra, che l'importo di tali spese era adeguato rispetto agli obiettivi del progetto.

111.
    In risposta ai quesiti scritti con cui il Tribunale ha domandato quali informazioni complementari la ricorrente avrebbe dovuto fornire in proposito, la convenuta ha spiegato che la ricorrente avrebbe dovuto presentare «relazioni dettagliate che dimostrassero mensilmente o periodicamente i lavori precisi e i progressi della sig.ra Babaliti, in modo da consentire il controllo e la giustificazione delle retribuzioni che le sono state erogate».

112.
    In proposito, occorre rilevare che la Commissione può domandare siffatte informazioni ai beneficiari di un contributo comunitario qualora le appaiono necessarie per accertare la buona esecuzione del progetto. Può infatti essere necessario al controllo del nesso diretto tra le spese di personale imputate al progetto e le diverse azioni previste da questo, nonché della adeguatezza di tali spese alla luce degli obiettivi del suddetto progetto, disporre di relazioni che contengano, per ciascun mese o per qualsiasi altro periodo preciso, informazioni dettagliate quanto ai progressi realizzati nell'ambito di tale progetto, finanziato con mezzi comunitari.

113.
    Per di più, il beneficiario del contributo, in quanto responsabile della gestione del progetto, si trova, in via di principio, nella situazione migliore per sapere quali informazioni deve fornire alla Commissione, per giustificare le spese imputate al progetto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 luglio 1997, causa T-81/95, Interhotel/Commissione, Racc. pag. II-1265, punto 47).

114.
    Tuttavia, per quanto riguarda il caso di specie, occorre rilevare che, nel solo documento in cui la Commissione ha, in una certa misura, specificato il contenuto che dovevano avere siffatte relazioni, e cioè nella lettera 21 aprile 1999 (v. punto 93, supra), essa ha chiesto alla ricorrente di fornire una relazione in cui figurassero le funzioni esercitate,i compiti svolti ed il tempo utilizzato. Ora, è giocoforza constatare che, nella lettera 12 maggio 1999 e nelle osservazioni sulla lettera di avvio del procedimento, la ricorrente ha fornito informazioni specifiche sulle funzioni esercitate, i compiti svolti dalla sig.ra Babaliti e il tempo utilizzato.

115.
    La ricorrente ha quindi risposto, conformandosi al suo obbligo di lealtà, che deriva da quello di realizzare il progetto in uno spirito di partnership e di reciproca fiducia, alle richieste d'informazione della Commissione circa le attività della sig.ra Babaliti. Anche se è vero che, come si è già constatato al precedente punto 112, la Commissione aveva il diritto di chiedere maggiori informazioni, ad esempio, quelle indicate nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale, non è men vero che, da una parte, la ricorrente aveva già fornito specifiche informazioni in proposito e che, dall'altra, nessuno degli elementi del fascicolo lascia pensare che la ricorrente non sarebbe stata in grado di soddisfare a siffatte domande, o non sarebbe stata disposta a farlo, ove le fossero state rivolte in tempo utile nel corso del procedimento amministrativo.

116.
    Se, in una situazione specifica come quella di cui si trattava, la Commissione riteneva di aver bisogno d'informazioni più precise di quelle già fornite per procedere ad un esame adeguato del progetto, avrebbe dovuto informarne il beneficiario in modo sufficientemente concreto per dargli la possibilità di fornirle tali informazioni prima della chiusura del procedimento e della soppressione del contributo (v. punti 47 e 48, supra). Infatti, spetta certo al beneficiario del contributo provare alla Commissione che le spese effettuate risultano giustificate rispetto agli obiettivi del progetto. Analogamente, in quanto responsabile della gestione del progetto, la ricorrente era, in linea di principio, nella migliore posizione per sapere quali informazioni essa doveva fornire alla Commissione (v. punto 113, supra). Tuttavia, come si ricava dai precedenti punti 105-107, nel caso specifico, la ricorrente aveva risposto in modo dettagliato alle domande poste dalla Commissione. Ora, se in un simile caso la Commissione riteneva cionondimeno di doversi procurare informazioni supplementari per verificare la buona esecuzione del progetto, essa avrebbe dovuto, se non voleva rendere impossibile per la ricorrente adempiere l'onere della prova, indicarle in modo sufficientemente preciso le informazioni di cui aveva ancora bisogno e non avrebbe potuto limitarsi a respingere le informazioni fornite, come insufficienti.

117.
    Di conseguenza, la Commissione, che, nella decisione impugnata, non aveva dato indicazioni sufficientemente precise, non poteva validamente addebitare alla ricorrente di non averle presentato una relazione sufficientemente dettagliata dell'attività della sig.ra Babaliti per giustificare l'imputazione al progetto della retribuzione di quest'ultima, né tantomeno poteva addebitarle il fatto che le informazioni complementari inviate nel corso del procedimento amministrativo non consentissero di giustificare l'importo dichiarato.

- Sulla seconda censura, relativa al fatto che le attività descritte nella lettera 12 maggio 1999 non corrisponderebbero alle funzioni della sig.ra Babaliti, quali menzionate nei suoi contratti di lavoro

118.
    Occorre rilevare che, nelle sue osservazioni sulla lettera di avvio del procedimento, la ricorrente ha, in particolare, dato le due spiegazioni seguenti: da una parte, la ricorrente ha spiegato che, normalmente i contratti da essa stipulati non contenevano se non una descrizione sommaria delle funzioni dei dipendenti interessati e che il sig. Panetsos aveva, in base al contratto, il diritto e il dovere di precisare maggiormente tali funzioni per consentire l'esecuzione del progetto nelle migliori condizioni; d'altra parte, la ricorrente ha descritto in modo dettagliato e completo le funzioni della sig.ra Babaliti, chiarendo che, contrariamente a quanto poteva apparire, a prima vista, a partire dalla breve descrizione che figura nel contratto, l'interessata era responsabile di una grande varietà di compiti nell'ambito del progetto (v. punto 99, supra).

119.
    Di conseguenza, nel corso del procedimento amministrativo, la ricorrente ha dimostrato alla Commissione che il rapporto contrattuale con la sig.ra Babaliti non si era limitato alle sole funzioni risultanti dal tenore letterale dei suoi contratti di lavoro.

120.
    Ora, in una situazione del genere, la Commissione non poteva, senza esaminare le informazioni presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, respingere il valore probante dell'insieme degli elementi forniti dalla ricorrente, a complemento del testo dei contratti di lavoro della sig.ra Babaliti, quanto ai compiti svolti da quest'ultima, attenendosi al solo iter logico seguito nella lettera di avvio del procedimento.

121.
    Di conseguenza, la Commissione ha errato anche nell'addebitare alla ricorrente il fatto che le attività descritte nella lettera 12 maggio 1999 non corrispondessero alle funzioni della sig.ra Babaliti, quali menzionate nei suoi contratti di lavoro.

122.
    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha commesso un errore di valutazione per quanto riguarda la terza irregolarità eccepita nella decisione impugnata.

b) Sulla sesta irregolarità, relativa alle spese di missione della sig.ra Babaliti

123.
    Occorre constatare che, nell'allegato 2 della decisione di concessione, punto 2, la Commissione ha precisato che le «spese di [...] viaggio [dovevano] avere un rapporto diretto con la realizzazione dell'azione e il loro importo [doveva] consentire di coprire le spese dell'azione».

124.
    Ne risulta che la ricorrente avrebbe dovuto sapere ch'essa doveva essere in grado di presentare alla Commissione documenti atti a dimostrare che esisteva un nesso diretto tra le spese di missione della sig.ra Babaliti e l'esecuzione delle diverse azioni previste nell'ambito del progetto e che l'importo di tali spese era proporzionato agli obiettivi del progetto.

125.
    E' in tale contesto che occorre quindi accertare se la Commissione abbia commesso un errore di valutazione dichiarando, nella decisione impugnata, che le spese di missione della sig.ra Babaliti non potevano essere imputate al progetto a causa del fatto che, tenuto conto della descrizione dei compiti dell'interessata nei suoi contratti di lavoro, non si poteva dimostrare che questa dovesse recarsi in missione sui siti del progetto e della circostanza che la ricorrente non aveva presentato documenti che giustificassero il ricorso a tali missioni con riguardo agli obiettivi del progetto.

126.
    In proposito, dal fascicolo risulta che, nelle lettere 9 luglio 1998 e 21 aprile 1999, la Commissione ha chiesto alla ricorrente di fornirle, in particolare, documenti giustificativi relativi a tutte le spese imputate al progetto (v. punti 92 e 93, supra), nonché i contratti di lavoro della sig.ra Babaliti. In allegato alla lettera 12 maggio 1999, per quanto riguarda le spese di missione della sig.ra Babaliti, la ricorrente ha presentato alla Commissione, oltre alla specifica relazione d'attività e ai contratti di lavoro menzionati ai precedenti punti 95 e 96, una tabella, dal titolo «Classificazione delle spese di missione con riguardo alle diverse azioni».

127.
    Successivamente, nella lettera di avvio del procedimento, per quanto riguarda le spese di missione della sig.ra Babaliti, la Commissione ha rilevato quanto segue:

«Poiché i compiti della [sig.ra Babaliti] consistevano nell'analizzare i dati e nell'elaborare grafici, non risulta dimostrata la necessità di recarsi in missione nei siti del progetto».

128.
    Nelle osservazioni sulla lettera di avvio del procedimento, la ricorrente ha segnalato (v. punto 99, supra) che le funzioni della sig.ra Babaliti erano quelle d'ingegnere forestale ed ha fatto menzione di diversi compiti che le erano stati attribuiti oltre a quelli espressamente menzionati nei suoi contratti di lavoro. La ricorrente ha ritenuto che ne risultasse che le missioni dell'interessata erano necessarie per la realizzazione del progetto. Inoltre, la ricorrente ha trasmesso alla Commissione, come documenti giustificativi, i formulari di missione della sig.ra Babaliti, che il sig. Panetsos aveva firmato, attestando altresì la veridicità delle informazioni fornite.

129.
    Anzitutto, risulta da quanto precede che, sulla base della sola descrizione dell'impiego quale figura nei contratti di lavoro della sig.ra Babaliti, la Commissione poteva, di certo, nutrire ragionevoli dubbi sulla necessità che la sig.ra Babaliti si recasse in missione sui diversi siti del progetto. Infatti, come si è già constatato al precedente punto 96, tali contratti di lavoro indicavano semplicemente che la sig.ra Babaliti doveva effettuare analisi di dati ed elaborare grafici, compiti che, a prima vista, non richiedono la presenza della persona interessata nei diversi siti, come del resto riconosce la ricorrente.

130.
    Cionondimeno, come si è già constatato ai precedenti punti 95 e 103, nella lettera 12 maggio 1999 e nelle osservazioni sulla lettera di avvio del procedimento, la ricorrente ha fornito alla Commissione una descrizione dettagliata e completa delle funzioni della sig.ra Babaliti. Essa ha quindi dimostrato, nel corso del procedimento amministrativo, che il rapporto contrattuale con la sig.ra Babaliti non si limitava alle sole funzioni definite dal testo dei suoi contratti di lavoro (v. punto 119, supra).

131.
    Ora, nella lettera di avvio del procedimento e nella decisione impugnata, la Commissione non ha tenuto conto di tali informazioni, ma si è limitata a ribadire che le funzioni indicate nel contratto non corrispondevano ai compiti svolti.

132.
    Certo, la mancata corrispondenza tra le funzioni indicate nel contratto d'una persona che lavora per un progetto finanziato con risorse comunitarie ed i compiti che questa persona ha effettivamente svolto e per i quali sono imputate delle spese, potrebbe costituire un indizio dell'esistenza di un'irregolarità ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, qualora impedisse di verificare che tali spese fossero necessarie per la realizzazione del progetto. In via di principio, la Commissione ha quindi eccepito a giusto titolo questa circostanza nel corso del procedimento amministrativo per consentire alla ricorrente di fornire chiarimenti in proposito. La Commissione avrebbe anche potuto specificare, ad esempio, nelle condizioni allegate alle decisioni di concessione, che la descrizione dettagliata delle funzioni delle persone impegnate nel progetto - descrizione che i beneficiari devono, comunque, fornire (v. punto 124, supra) - doveva imperativamente figurare negli stessi contratti di lavoro.

133.
    Tuttavia, nel caso di specie, in primo luogo, la decisione di concessione non conteneva alcuna specificazione in tal senso. In secondo luogo, la ricorrente ha dimostrato, nel corso del procedimento amministrativo, che il rapporto contrattuale con la sig.ra Babaliti non era limitato alle sole funzioni risultanti dal testo del suo contratto di lavoro. Quindi, basandosi sulla sola circostanza che le funzioni menzionate nei contratti di lavoro dalla sig.ra Babaliti non corrispondevano alle attività descritte, la Commissione non ha proceduto ad un esame adeguato della realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, (v. punto 47, supra) prima di concludere il procedimento, giacché non ha tenuto conto delle spiegazioni fornite dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo.

134.
    Inoltre, per quanto riguarda i formulari di missione della sig.ra Babaliti che, come la convenuta ha riconosciuto in seguito ad un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha effettivamente trasmesso nel corso del procedimento amministrativo, occorre constatare che tali documenti giustificativi contenevano la denominazione del progetto e il nome della sig.ra Babaliti, le date e la durata delle sue missioni, i siti visitati nonché, salvo per due di tali formulari, una descrizione dell'oggetto delle suddette missioni. In tali formulari, veniva, per esempio, indicato che la sig.ra Babaliti aveva, nei predetti siti, selezionato «le piantagioni nelle zone devastate dagli incendi», delimitato «le superfici pilota», diretto «la sfrondatura delle foreste» o «la costruzione di recinzioni».

135.
    Nel controricorso ed in seguito a quesiti orali posti dal Tribunale in udienza, la Commissione ha sostenuto che tali documenti non erano accompagnati da relazioni che descrivessero i compiti esatti della sig.ra Babaliti nel corso delle sue missioni e non potevano quindi essere accettati come documenti giustificativi.

136.
    In proposito, per i motivi già indicati al precedente punto 112, occorre sottolineare che la Commissione può domandare informazioni più precise ai beneficiari di un contributo comunitario qualora le appaiano necessarie per accertare la buona esecuzione del progetto. Può infatti, in circostanze particolari, apparire necessario al controllo del nesso diretto tra le spese di missione imputate al progetto e le diverse azioni previste da questo, nonché dell'adeguatezza di tali spese alla luce degli obiettivi del suddetto progetto, disporre di relazioni specifiche per ciascuna delle missioni prese in esame.

137.
    Anche se non spetta al Tribunale sostituire la propria valutazione di tali documenti a quella della Commissione, è pur vero che, nel caso di specie, i documenti giustificativi forniti dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo non potevano essere respinti come privi di qualsiasi forza probatoria, di guisa che la Commissione, salvo chiedere alla ricorrente di trasmettere informazioni più precise, non poteva concluderne che la realizzazione del progetto fosse inficiata da irregolarità ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, e decidere di sopprimere il contributo. Procedendo in tal modo, la Commissione ha privato la ricorrente della possibilità di fornire elementi che la Commissione stessa riteneva necessari per provare che le spese effettuate erano giustificate rispetto agli obiettivi del progetto.

138.
    Ne consegue che, la Commissione, non avendo indicato con maggiore precisione, nella decisione impugnata, i documenti giustificativi ed i chiarimenti supplementari che la ricorrente avrebbe dovuto fornire, non poteva validamente addebitare a quest'ultima di non averle presentato documenti che consentissero di giustificare le spese di missione della sig.ra Babaliti con riguardo alle finalità del progetto.

139.
    Laddove, nel controricorso, la convenuta ha osservato che la ricorrente non le aveva sottoposto, nel corso del procedimento amministrativo, nemmeno la documentazione relativa alle spese d'albergo e di soggiorno connesse alle missioni della sig.ra Babaliti, occorre rilevare che tale addebito non figura nella decisione impugnata, in cui la Commissione ha unicamente rimproverato alla ricorrente di non aver dimostrato che esistesse un nesso diretto tra le spese imputate e le azioni realizzate e che tali spese fossero limitate a quanto necessario per la realizzazione del progetto. Quindi, la mancanza di documentazione relativa alle spese d'albergo e di soggiorno connesse alle missioni della sig.ra Babaliti, anche ammettendo che sia provata, non può essere utilmente invocata per valutare la legittimità della decisione impugnata.

140.
    Di conseguenza, la Commissione ha commesso un errore di valutazione nell'ambito della sesta irregolarità.

D - Sulla quarta irregolarità, relativa all'assegno giornaliero versato al sig. Panetsos

1. Decisione impugnata

141.
    Il nono ‘considerando’ della decisione impugnata, quarto trattino, è formulato come segue:

«L'assegno giornaliero imputato al progetto e percepito dal sig. Panetsos per il rimborso delle sue spese di missione ammontava a GRD 33 000. Gli altri partecipanti al progetto percepivano un assegno pari a GRD 12 000. Di conseguenza, l'imputazione effettuata per le spese di missione del sig. Panetsos è eccessiva e ingiustificata. Il beneficiario non ha presentato alla Commissione alcun documento che giustificasse questo aumento a favore del sig. Panetsos».

2. Argomenti delle parti

142.
    La ricorrente sostiene che, nelle sue osservazioni sulla lettera di avvio del procedimento, essa ha già rilevato che, salvo il sig. Panetsos, tutti gli altri partecipanti al progetto riscuotevano separatamente le loro spese di albergo, versate dal comitato previa presentazione di giustificativi, e l'assegno giornaliero di GRD 12 000. Il sig. Panetsos percepiva invece un assegno giornaliero pari a GRD 33 000, ossia esattamente quanto era previsto nel bilancio del progetto, così come era stato approvato. Ora, tale assegno avrebbe incluso le spese di vitto e di alloggio, cosicché l'importo percepito sarebbe risultato, in fin dei conti, quasi identico a quello riscosso dagli altri partecipanti. La ricorrente produce a questo riguardo parecchi ordini di missione e diverse fatture.

143.
    La convenuta respinge l'argomento della ricorrente.

3. Giudizio del Tribunale

144.
    Come già è stato affermato nei precedenti punti 123 e 124, in base alle condizioni previste nella decisione di concessione la ricorrente avrebbe dovuto sapere ch'essa doveva essere in grado di presentare alla Commissione documenti atti a dimostrare la realtà delle spese di missione sostenute, il loro rapporto diretto con l'esecuzione delle diverse azioni previste nell'ambito del progetto, nonché l'adeguatezza dell'importo di tali spese rispetto all'obiettivo del progetto.

145.
    In proposito, occorre rilevare che il preventivo finanziario dettagliato del progetto, quale figura all'allegato 1 della decisione di concessione, punto 7, prevedeva, per sette delle nove azioni, spese di «viaggio e di sostentamento». Inoltre, nell'ambito del bilancio relativo alla prima azione, veniva precisato il metodo di calcolo di tali spese. Infatti, vi era indicato il numero di giorni di missione moltiplicato per una somma forfettaria di ECU 109 (GRD 33 000). Questo stesso calcolo, sebbene in modo meno esplicito, si trovava anche nel dettaglio delle altre azioni di cui trattasi.

146.
    Di conseguenza, a giusto titolo la ricorrente argomenta che il progetto prevedeva, per talune spese di missione, una somma forfettaria di GRD 33 000.

147.
    Tuttavia, nella decisione impugnata, la Commissione non ha messo in discussione i suddetti importi in quanto tali. Essa ha invece affermato di aver scoperto, controllando il progetto, che esisteva un'incoerenza in relazione alle spese di missione, giacché, per le missioni del sig. Panetsos, erano imputate al progetto GRD 33 000, mentre, per le missioni degli altri collaboratori, l'indennità ammontava a sole GRD 12 000. Essa ha quindi eccepito, nella lettera di avvio del procedimento, che le spese di missione del sig. Panetsos sembravano eccessive rispetto a quelle delle altre persone che lavoravano per il progetto ed apparivano quindi ingiustificate. Nelle sue osservazioni sulla lettera di avvio del procedimento, la ricorrente ha spiegato che la differenza era dovuta al fatto che l'assegno di missione del sig. Panetsos includeva le spese di vitto e alloggio, mentre, per gli altri collaboratori, le spese di albergo erano rimborsate a parte.

148.
    Ora, sulla base di tali spiegazioni, la Commissione avrebbe potuto ragionevolmente concludere che l'assegno di missione versato al sig. Panetsos non era giustificato se paragonato a quello degli altri collaboratori.

149.
    Infatti, tale assegno veniva pagato al sig. Panetsos indipendentemente dal fatto che costui avesse effettivamente sostenuto spese d'albergo e di soggiorno nel corso delle sue missioni, cosicché la Commissione non era in grado, a causa di questo metodo di calcolo, di controllare in alcun modo la realtà e l'adeguatezza di tali spese. La ricorrente non ha, infatti, presentato alla Commissione documenti giustificativi, come fatture di albergo o di ristorante, che consentissero di accertare, per ciascuna missione, se gli importi riconosciuti corrispondessero a spese effettive e se l'ammontare dell'assegno forfettario risultasse appropriato, mentre, in base alla censura mossa nella lettera di avvio del procedimento, la ricorrente avrebbe dovuto capire ch'essa era tenuta a fornire documenti giustificativi del genere.

150.
    Ne risulta che la Commissione non ha commesso alcun errore di valutazione per quanto riguarda la quarta irregolarità eccepita nella decisione impugnata.

E - Sulla quinta irregolarità, relativa alle spese di missione del sig. Panetsos

1. Decisione impugnata

151.
    Il nono ‘considerando’ della decisione impugnata, quinto trattino, è formulato come segue:

«Alcune spese di missione del sig. Panetsos sono state calcolate sulla base di un'indennità chilometrica. Tenuto conto [del fatto] che per le missioni è stata usata un'automobile finanziata dal progetto, tali spese non appaiono giustificate. Inoltre, non è stato presentato alla Commissione alcun documento da cui risulti che le missioni erano necessarie con riguardo agli obiettivi del progetto».

2. Argomenti delle parti

152.
    La ricorrente sostiene di avere già rilevato, nelle sue osservazioni sulla lettera di avvio del procedimento, che il bilancio del progetto (decisione di concessione, allegato 1, punto 7.1.1, «Attrezzatura»), approvato dalla Commissione, prevedeva la messa a disposizione di una automobile a favore del sig. Panetsos per le esigenze delle sue attività collegate al progetto. Ora, tale automobile sarebbe stata messa a disposizione dell'interessato in base ad un contratto di leasing che non copriva le spese di circolazione e di assicurazione. Quindi, secondo la ricorrente, l'indennità chilometrica prevista dal bilancio del progetto, costituiva una spesa distinta da quella vertente sull'utilizzazione della automobile e non era privata d'oggetto dal contratto di leasing.

153.
    La convenuta respinge l'argomentazione della ricorrente.

3. Giudizio del Tribunale

154.
    Tenendo conto di quanto già affermato nei precedenti punti 123 e 124, occorre accertare se la Commissione abbia commesso un errore di valutazione ritenendo che l'indennità chilometrica riconosciuta al sig. Panetsos per le sue missioni non fosse giustificata rispetto agli obiettivi del progetto.

155.
    In proposito, occorre constatare che la ricorrente non nega che il sig. Panetsos abbia effettuato le missioni controverse con un'automobile che era stata messa a sua disposizione, a spese del progetto, sulla base di un contatto di leasing e che, quindi, non abbia sopportato egli stesso le spese di ammortamento del veicolo. Nel corso della verifica, la Commissione ha constatato che le spese di carburante corrispondenti al numero di chilometri percorsi dal sig. Panetsos per l'esecuzione del progetto ammontavano solo a circa la metà dell'indennità chilometrica imputata al progetto.

156.
    Messa di fronte a tale calcolo dal Tribunale, la ricorrente ha chiarito che l'indennità chilometrica copriva anche la franchigia assicurativa che il sig. Panetsos avrebbe dovuto pagare in caso d'incidente con tale automobile. Ora, è giocoforza constatare che siffatte spese sono di natura puramente ipotetica, e non reale, e che la Commissione poteva quindi validamente rifiutarsi di imputarle al progetto.

157.
    Ne consegue che la Commissione non ha commesso alcun errore di valutazione per quanto riguarda la quinta irregolarità dedotta nella decisione impugnata.

F - Sulla settima irregolarità, relativa alla retribuzione e alle spese di missione degli operai che hanno lavorato sul progetto

1. Decisione impugnata

158.
    Il nono ‘considerando’ della decisione impugnata, settimo trattino, è formulato come segue:

«Nelle voci “spese di viaggio e di alloggio”, sono state dichiarate GRD 3 098 317 che corrispondono al lavoro realizzato da quattordici persone sui diversi siti del progetto. Analogamente, nella rubrica “contratti di servizi” è stato dichiarato un importo di GRD 10 650 000 corrispondente al lavoro effettuato da diciotto persone su tre dei sei siti del progetto. Per tali spese, non è stato presentato alcun documento che possa convalidare tali costi rispetto agli obiettivi del progetto».

2. Argomenti delle parti

159.
    La ricorrente sostiene che, nell'ambito delle sue osservazioni sulla lettera di avvio al procedimento, essa ha già trasmesso alla Commissione tutti i documenti giustificativi che coprono le spese menzionate nel nono ‘considerando’ della decisione impugnata, settimo trattino. Essa sostiene che tali documenti, allegati anche al ricorso, si riferiscono alla retribuzione e alle spese di missione degli operai che hanno lavorato al progetto e forniscono una giustificazione sufficiente per ciascuna missione, indicando altresì l'importo delle spese effettuate.

160.
    La convenuta fa valere che i documenti invocati dalla ricorrente e che le erano già stati presentati nel corso del procedimento amministrativo non provano la realtà delle prestazioni imputate al progetto. Si tratterebbe infatti di semplici elenchi che indicano la data della missione, il mezzo di trasporto, il beneficiario e l'importo e che contengono una descrizione sommaria dello scopo della missione. A tali documenti non sarebbero stati allegati documenti giustificativi come relazioni di missione che descrivano le prestazioni e la durata dei lavori. Inoltre, essi sarebbero stati solo raramente accompagnati da pezze giustificative delle spese di soggiorno, quali le spese di albergo.

161.
    Per quanto riguarda i contratti di servizio, la convenuta rileva che tali contratti prevedevano una retribuzione forfettaria e non descrivevano chiaramente i compiti attribuiti, né il lavoro da compiere. Pertanto, essi non consentivano, a suo avviso, di controllare in quale misura le persone interessate fossero state assunte ed impiegate per esigenze del progetto. Inoltre, la convenuta sottolinea che, nel corso del controllo in loco, non è stato presentato agli ispettori della Commissione alcun documento giustificativo concernente i lavori effettuati e il periodo di lavoro degli operai nell'ambito del progetto.

3. Giudizio del Tribunale

162.
    Tenendo conto di quanto è già stato affermato nei precedenti punti 65, 123 e 124, in base alle condizioni previste nella decisione di concessione la ricorrente avrebbe dovuto sapere ch'essa doveva essere in grado di presentare alla Commissione documenti giustificativi e spiegazioni tali da dimostrare che sussisteva un nesso diretto tra, da una parte, la retribuzione degli operai impegnati nel progetto e le diverse spese di missione relative ai lavori del progetto e, dall'altra, le spese imputate al progetto, nonché a provare l'adeguatezza di tali spese rispetto all'obiettivo del progetto.

163.
    E' in tale contesto che occorre accertare se la Commissione abbia commesso un errore di valutazione ritenendo che, per quanto riguardava la retribuzione delle spese di missione degli operai impegnati nel progetto, «non fosse stato presentato alcun documento atto a convalidare tali costi rispetto agli obiettivi del progetto».

164.
    In proposito, occorre constatare che, in risposta alla lettera della Commissione 21 aprile 1999 (v. punto 93, supra), la ricorrente ha presentato a quest'ultima, con lettera 12 maggio 1999, una tabella, dal titolo «Funzione dei diversi operai e tempo dedicato [da loro al progetto]». In tale tabella, essa ha riportato i nomi degli operai, i periodi durante i quali i diversi operai avevano effettuato dei lavori, le azioni nell'ambito delle quali si situavano tali lavori ed una breve descrizione d'uno o di più dei compiti seguenti svolti al momento di tali lavori: «apertura di corridoi frangifuoco», «sfrondatura», «rimozione di vegetazione», «assistenza nella misurazione delle parcelle» e «assistenza nella mappatura». Essa ha pure presentato alla Commissione altre due tabelle, nelle quali aveva indicato l'importo delle retribuzioni pagate ai diversi operai precisando, da una parte, le diverse azioni del progetto e, dall'altra, i siti che erano interessati da tali lavori.

165.
    Inoltre, la ricorrente ha presentato alla Commissione, per ciascuna delle persone in questione, un contratto di lavoro contenente, in particolare, la denominazione del progetto nonché, salvo per uno di questi contratti, brevi descrizioni dei compiti corrispondenti, in sostanza, a quelle fornite nella tabella menzionata al punto precedente. Al tempo stesso, essa ha precisato che, tenuto conto della natura del lavoro effettuato, non era possibile specificare ulteriormente quali lavori fossero stati concretamente effettuati e da quali operai.

166.
    Nella lettera di avvio del procedimento, nonostante la particolare importanza che assume questa lettera nell'ambito di un procedimento del genere (v. punto 48, supra), la Commissione si è limitata, a proposito di questi documenti, ad osservare che «le informazioni fornite dal beneficiario in data 12 [maggio] 1999 non consentivano di convalidare i costi di personale dichiarati in tali voci», senza con ciò offrire alla ricorrente la minima indicazione quanto alle informazioni che quest'ultima avrebbe dovuto fornire per convalidare tali costi. Analogamente essa non ha emesso alcuna riserva sul valore probatorio intrinseco dei documenti forniti dalla ricorrente.

167.
    Nelle sue osservazioni sulla lettera di avvio del procedimento, la ricorrente ha, peraltro, presentato alla Commissione i formulari relativi alle spese di missione dei diversi operai, formulari sui quali il sig. Panetsos aveva attestato la veridicità delle informazioni fornite. Tali documenti giustificativi contenevano oltre la denominazione del progetto e i nomi dei diversi operai, le date e il numero dei giorni di missione, i siti interessati dalle missioni, nonché la descrizione dei compiti svolti in occasione di tali missioni, che corrispondeva, in sostanza, alla descrizione figurante nelle tabelle e nei contratti menzionati ai precedenti punti 164 e 165. Infine, per quanto riguarda gli importi forfettari pagati a tali operai, essa ha chiarito che questi lavoratori erano stati assunti in base ad una disciplina nazionale specifica volta a promuovere l'impiego dei disoccupati.

168.
    Nel nono ‘considerando’ della decisione impugnata, settimo trattino, la Commissione si è limitata a ribadire la censura già mossa nella lettera di avvio del procedimento, sottolineando semplicemente che la ricorrente non le aveva presentato «alcun documento che potesse convalidare tali costi rispetto agli obiettivi del progetto».

169.
    Ora, dai precedenti punti 164-167 si ricava che, in base ai documenti forniti dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, sarebbe stato possibile verificare in quale periodo un singolo lavoratore avesse effettuato un certo tipo di lavoro, su quali siti interessati dal progetto, e nell'ambito di quali azioni previste nel progetto.

170.
    Inoltre, sebbene la descrizione dei compiti svolti fosse sommaria, ne risultava chiaramente che gli operai in questione avevano effettuato lavori che erano in rapporto diretto con gli obiettivi del progetto. Questo prevedeva, infatti, come si è già constatato al precedente punto 106, lavori di riordinamento delle parcelle selezionate in termini d'infrastrutture (costruzione di recinzioni e di vie d'accesso), nonché lavori di preparazione per il rimboschimento di tali parcelle (sfrondatura, rimozione della vegetazione).

171.
    Peraltro, anche se, come la Commissione ha per la prima volta rilevato nel controricorso, la ricorrente non ha prodotto documenti giustificativi per tutte le missioni di cui trattasi, come spese di albergo, è pur vero che la documentazione prodotta dalla ricorrente non poteva essere respinta in modo così globale, come se fosse priva di qualsiasi forza probatoria, ma consentiva al contrario di accertare se esistesse un nesso diretto tra i lavori effettuati e le spese imputate al progetto.

172.
    Anche se non spetta al Tribunale sostituire la propria valutazione di tali documenti a quella della Commissione, ciò non toglie che, sulla base degli elementi del fascicolo, non si può sostenere, come ha fatto la Commissione in modo così globale nella decisione impugnata, che «non è stato presentato alcun documento che potesse convalidare tali costi rispetto agli obiettivi del progetto».

173.
    Quando le è stato domandato in udienza quale tipo d'informazioni la ricorrente avrebbe ancora dovuto fornire per giustificare tali spese, la convenuta ha affermato, in sostanza, che la ricorrente avrebbe dovuto fornire informazioni più precise sull'attività dei singoli operai. In particolare, essa ha precisato, a mo' d'esempio, che la ricorrente avrebbe dovuto indicare, con riferimento ai lavori di sfrondatura, il numero di metri quadrati d'alberi abbattuti nei diversi siti dai diversi operai, affinché si potesse controllare se le spese imputate fossero adeguate rispetto all'obiettivo del progetto.

174.
    In proposito, per i motivi già indicati al precedente punto 112, occorre rilevare che la Commissione può chiedere informazioni più precise ai beneficiari di un contributo comunitario ove le appaiano necessarie per accertare la buona esecuzione del progetto. Può infatti, in particolari circostanze, apparire necessario al controllo del nesso diretto tra le spese di missione imputate al progetto e le diverse azioni previste da questo, nonché dell'adeguatezza di tali spese alla luce degli obiettivi del suddetto progetto, disporre di relazioni che descrivano in modo dettagliato i lavori effettuati in ciascuno dei siti del progetto.

175.
    E' tuttavia giocoforza constatare che, in mancanza di qualsiasi invito della Commissione a fornire informazioni più precise, la ricorrente ha ragionevolmente potuto ritenere che, tenuto conto della natura dei lavori in questione, i documenti giustificativi e le spiegazioni ch'essa aveva fornito nel corso del procedimento amministrativo fossero sufficienti a dimostrare che esisteva un nesso diretto tra la retribuzione degli operai impegnati nel progetto e le diverse spese di missione corrispondenti ai lavori del progetto, da una parte, e le spese imputate al progetto, dall'altra, nonché a provare l'adeguatezza di tali spese rispetto all'obiettivo del progetto. Poteva, infatti, a prima vista, non risultare necessario descrivere più dettagliatamente, per mezzo di relazioni, in che cosa consistessero precisamente i lavori manuali eseguiti dagli operai in questione, come i lavori di sfrondatura o di costruzione di recinzioni.

176.
    La Commissione non poteva, quindi, senza chiedere alla ricorrente di trasmettere informazioni più precise, concludere il procedimento, privando così la ricorrente di qualsiasi possibilità di fornire elementi che, secondo la Commissione, sarebbero stati necessari per fornire la prova del fatto che le spese effettuate erano giustificate rispetto agli obiettivi del progetto.

177.
    Di conseguenza, la Commissione ha commesso un errore di valutazione all'ambito della settima irregolarità del progetto.

G - Sulla ottava irregolarità, relativa all'acquisto di attrezzatura

1. Decisione impugnata

178.
    Nel nono ‘considerando’ della decisione impugnata, ottavo trattino, la convenuta ha rilevato quanto segue:

«Nella voce “acquisto di attrezzatura”, è stato imputato un importo di GRD 1 145 324 che corrisponde all'acquisto di un PC portatile e di una unità di controllo con stampante. Gli ispettori della Commissione hanno accertato che il PC veniva utilizzato nell'ambito di altri progetti. Di conseguenza, il prezzo [avrebbe dovuto essere] imputato al prorata della sua utilizzazione nell'ambito del presente progetto. Il motivo ed il documento giustificativo per l'imputazione totale non sono stati presentati alla Commissione».

2. Argomenti delle parti

179.
    La ricorrente presenta al Tribunale le fatture relative all'acquisto della attrezzatura informatica di cui trattasi e sostiene che la convenuta non avrebbe potuto prendere in considerazione la circostanza di uno di tali ordinatori veniva utilizzato nell'ambito di altri progetti. Comunque, la motivazione dedotta dalla convenuta quanto a tale irregolarità sarebbe troppo vaga e riguarderebbe, in ogni caso, un solo ordinatore e quindi circa la metà delle spese ad esso afferenti.

180.
    La convenuta ribatte che l'ordinatore portatile non è stato presentato agli ispettori della Commissione al momento del controllo in loco e che la ricorrente non ha nemmeno fornito le prove dell'acquisto di tale ordinatore portatile o di un suo uso per il progetto. Ora, la ricorrente, avrebbe ammesso che l'ordinatore portatile non era stato utilizzato nel corso della prima fase del progetto, ma avrebbe asserito ch'essa avrebbe fornito prove del suo uso successivo.

181.
    Per quanto riguarda l'altro ordinatore, la convenuta eccepisce che la ricorrente ha ammesso di averlo anche usato per le esigenze di altri progetti. Stando così le cose, le spese imputate al progetto dovrebbero essere ridotte al prorata dell'uso dell'ordinatore per i progetti controversi.

3. Giudizio del Tribunale

182.
    Anzitutto, occorre constatare che, nella lettera di avvio del procedimento, la Commissione ha manifestato dei dubbi sull'imputabilità al progetto di GRD 1 145 324, registrate nella voce «acquisto di attrezzatura», che corrispondevano all'acquisto, da una parte, di un ordinatore portatile e, dall'altra, di un'unità di controllo con stampante. Per quanto riguarda l'ordinatore portatile, la Commissione ha rilevato che gli ispettori non avevano potuto accertare che tale ordinatore fosse stato effettivamente acquistato e utilizzato ai fini del progetto. Per quanto riguarda l'unità di controllo con stampante, la Commissione ha rilevato che i suoi ispettori avevano accertato l'utilizzazione di tale materiale informatico anche nell'ambito di altri progetti e che, di conseguenza, l'imputazione del prezzo d'acquisto di tale materiale avrebbe dovuto essere effettuata al prorata del suo uso nell'ambito del progetto.

183.
    Nella decisione impugnata, la Commissione ha sollevato critiche soltanto per quanto riguardava l'unità di controllo con stampante, rilevando che tale materiale informatico era stato utilizzato anche nell'ambito di altri progetti. Infatti, anche se nel nono ‘considerando’ della decisione impugnata, ottavo trattino, la Commissione si è, in proposito, richiamata in modo generico al «PC», risulta chiaramente dal contesto descritto al punto precedente che tale censura non riguardava l'ordinatore portatile, ma l'unità di controllo con stampante.

184.
    Per contro, nella decisione impugnata, la Commissione non ha più mosso alcuna censura per quanto riguardava l'imputazione delle spese d'acquisto dell'ordinatore portatile al progetto. Cionondimeno, essa ha ritenuto, nella decisione impugnata, che dovesse considerarsi irregolare l'imputazione dell'importo di GRD 1 145 324, importo che, come risulta da quanto precede, comprendeva sia l'unità di controllo sia l'ordinatore portatile.

185.
    In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione si è limitata a ribadire l'argomento già svolto nelle sue memorie, ma non ha fornito alcuna spiegazione quanto alla inammissibilità dell'importo totale dell'attrezzatura informatica.

186.
    Ne risulta che la Commissione ha commesso un errore di valutazione per quanto riguarda l'ottava irregolarità rilevata nella decisione impugnata.

H - Sulla nona irregolarità, relativa alle spese generali

1. Decisione impugnata

187.
    Il nono ‘considerando’ della decisione impugnata, nono trattino, è formulato come segue:

«Nella linea di bilancio “spese generali”, è stato imputato un importo di GRD 6 738 822; gli ispettori della Commissione hanno accertato che mancava qualsiasi documento a giustificazione di tali spese e che, in assenza di documentazione, non vi era alcun criterio razionale da applicare per determinare l'importo delle spese generali originate dal progetto. Il beneficiario, nella sua risposta, non ha inviato documenti che giustifichino l'imputazione di tali importo rispetto agli obiettivi del progetto».

2. Argomenti delle parti

188.
    La ricorrente è del parere che i documenti trasmessi alla Commissione nell'ambito delle sue osservazioni sulla lettera di avvio del procedimento bastassero a giustificare le spese generali imputate al progetto, le quali erano collegate alla ricerca ed alle spese di gestione del comitato. Peraltro, la ricorrente ha presentato al Tribunale una nota del 14 agosto 2001, redatta dal capo della segreteria del comitato, relativa alle spese generali.

189.
    La convenuta rigetta l'argomentazione della ricorrente.

3. Giudizio del Tribunale

190.
    Occorre, anzitutto, constatare che la nota 14 agosto 2001, del responsabile della segreteria del comitato, relativa alle spese generali, è stata redatta solo dopo l'adozione della decisione impugnata e non può quindi essere presa in considerazione per valutare la fondatezza di quest'ultima.

191.
    In secondo luogo, per giustificare le spese generali, la ricorrente ha, in allegato alle sue osservazioni sulla lettera di avvio del procedimento, presentato alla Commissione un elenco delle sue spese generali per gli anni 1996 e 1997. Ora, in tale elenco, le spese generali della ricorrente, venivano presentate in modo globale, senza precisare quale quota delle medesime riguardasse specificamente la realizzazione del progetto in questione. Del pari, nelle sue osservazioni sulla lettera di avvio del procedimento, la ricorrente non ha indicato quali spese fossero direttamente collegate al progetto e non ha spiegato sulla base di quale metodo obiettivo le spese specificamente collegate al progetto potessero essere calcolate a partire dall'elenco globale.

192.
    Ne risulta che la Commissione non ha commesso alcun errore di valutazione per quanto riguarda la nona irregolarità rilevata nella decisione impugnata.

I - Sulla decima irregolarità, relativa ai costi collegati all'uso degli uffici

1. Decisione impugnata

193.
    Nel nono ‘considerando’ della decisione impugnata, decimo trattino, la convenuta ha rilevato quanto segue:

«E' stata imputata la somma di GRD 8 100 000 relativa ai costi sostenuti dal beneficiario che corrispondono all'uso di 100 m2 di uffici. Non è stato presentato alcun documento giustificativo per consentire di convalidare tale spesa. Il beneficiario, rispondendo per iscritto, non ha trasmesso alcun documento che possa giustificare l'imputazione di tale spesa al progetto in conformità con gli obiettivi di questo».

2. Argomenti delle parti

194.
    La ricorrente ritiene che i documenti trasmessi alla Commissione nell'ambito delle sue osservazioni sulla lettera di avvio del procedimento, menzionati anche al punto 13 di tale lettera, bastassero a giustificare i costi collegati all'uso degli uffici imputati al progetto. Peraltro, la ricorrente ha presentato al Tribunale una nota del 16 agosto 2001 del responsabile della segreteria del comitato, relativa ai costi collegati all'uso degli uffici.

195.
    La convenuta respinge l'argomentazione della ricorrente.

3. Giudizio del Tribunale

196.
    Anzitutto, per i motivi già richiamati al precedente punto 190, la nota del 16 agosto 2001, redatta dal responsabile della segreteria del comitato con riferimento ai costi collegati all'uso degli uffici, non può essere presa in considerazione per valutare la fondatezza della decisione impugnata.

197.
    In secondo luogo, per giustificare tali spese, la ricorrente ha prodotto una lettera indirizzata il 1° luglio 1998 ai servizi della Commissione cui era allegata una tabella relativa alle sue spese generali. In tale lettera, la ricorrente confermava che la somma di GRD 8 100 000, relativa ai costi sostenuti dal beneficiario, corrispondeva al prezzo dell'uso di 100 m2 di uffici.

198.
    Ora, anche ammettendo che siffatti costi generali possano essere imputati al progetto, è giocoforza constatare che, né in tale lettera, né nella tabella ad essa allegata, la ricorrente ha indicato i criteri obiettivi in base ai quali doveva essere calcolato l'importo di tali spese, riguardanti specificamente la realizzazione del progetto in questione.

199.
    Ne risulta che la Commissione non ha commesso alcun errore di valutazione per quanto riguarda la decima irregolarità rilevata nella decisione impugnata.

J - Risultato quanto al terzo motivo, ricavato da diverse irregolarità

200.
    Ai termini dell'analisi che precede, occorre constatare che la decisione impugnata è viziata da errori di valutazione per quanto riguarda la terza, la sesta, la settima e l'ottava irregolarità. Il motivo invocato dalla ricorrente dev'essere quindi accolto in questa misura e respinto per il resto.

II - Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, in quanto la Commissione avrebbe unicamente dedotto diverse irregolarità nella gestione del progetto

A - Argomenti delle parti

201.
    La ricorrente osserva che, nella decisione impugnata, la Commissione ha unicamente invocato diverse irregolarità nella gestione del progetto. Essa sottolinea che, la Commissione non ha invece rilevato né irregolarità nella stessa realizzazione del progetto né una modifica rilevante della sostanza di questo, ai sensi dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, che potessero essere considerate tali da ripercuotersi sulla sua natura o sulle condizioni della sua attuazione.

202.
    Ora, secondo la ricorrente, occorre interpretare gli artt. 23, n. 2, e 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, nel senso che, prima di qualsiasi soppressione di un contributo finanziario, la Commissione è tenuta a valutare gli accertamenti effettuati nell'ambito del controllo in loco con riferimento, non solo alla gestione del progetto, ma anche all'effettiva realizzazione del medesimo.

203.
    Questa interpretazione degli artt. 23, n. 2, e 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, sarebbe stata confermata dal Tribunale nella sentenza 14 giugno 2001, causa T-143/99, Hortiplant/Commissione (Racc. pag. II-1665, punti 65-67). In proposito, la ricorrente precisa che i fatti del presente caso di specie sono diversi da quelli che sono stati alla base della sentenza Hortiplant/Commissione e che non esiste alcun rapporto tra la sentenza del Tribunale 24 aprile 1996, cause riunite T-551/93 e T-231/94-T-234/94, Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione (Racc. pag. II-247), citata al punto 65 della sentenza Hortiplant, e la presente causa.

204.
    La convenuta ricorda che, nella sentenza Hortiplant/Commissione, citata al precedente punto 203, nonché nella sentenza Conserve Italia/Commissione, citata al precedente punto 49, il Tribunale ha affermato che la gestione amministrativa di un'azione finanziata mediante risorse comunitarie fa parte integrante delle condizioni di attuazione dell'azione e delle condizioni per la concessione del contributo. Ne conseguirebbe che la Commissione, ove constati irregolarità di gestione nell'ambito dell'esecuzione di un'azione, non è più tenuta ad accertare se tale azione sia stata effettivamente realizzata o no, ma può sopprimere il contributo a causa delle sole irregolarità di gestione accertate.

B - Giudizio del Tribunale

205.
    Occorre ricordare che dall'art. 24 del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, risulta che la Commissione può decidere di adottare misure di restituzione del contributo finanziario se, ai termini del n. 2 di tale articolo, «l'esame conferma l'esistenza di una irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione».

206.
    Quindi, tale disposizione si riferisce in modo espresso ad irregolarità riguardanti le condizioni di attuazione dell'azione finanziata, incluse le irregolarità di gestione.

207.
    Nel consegue che non può essere sostenuto, come fa in sostanza la ricorrente, che le sanzioni previste dall'art. 24 del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, troverebbero applicazione solo qualora l'azione finanziata non fosse stata realizzata in tutto o in parte (sentenza Hortiplant/Commissione, cit. al punto precedente 203, punti 63 e 64).

208.
    Quindi, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'art. 24 del regolamento n. 4253/89, nella versione modificata, non può interpretarsi nel senso che la Commissione, quando constata irregolarità importanti nella gestione di un'azione, sarebbe tenuta, prima di sopprimere il contributo, ad esaminare comunque se tale azione sia stata effettivamente realizzata o no.

209.
    E' anche a torto che la ricorrente menziona, in tale contesto, i punti 65-67 della sentenza Hortiplant/Commissione, citata al precedente punto 203. Infatti, tali punti della sentenza non vertono sulla questione di diritto rilevata dalla ricorrente nell'ambito del presente motivo, ma riguardano invece i diversi obblighi che gravano sul beneficiario di un contributo finanziario in forza della normativa comunitaria.

210.
    Di conseguenza, il primo motivo, relativo al fatto che la Commissione abbia unicamente dedotto diverse irregolarità nella gestione del progetto, dev'essere respinto.

III - Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, e, rispettivamente, del principio di proporzionalità

A - Argomenti delle parti

211.
    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata, sopprimendo l'intero contributo finanziario in questione, viola l'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, nonché il principio di proporzionalità. Tale motivo è suddiviso in due parti.

212.
    Con la prima parte del motivo, la ricorrente fa valere che, ai termini dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, la soppressione o la riduzione di un contributo si giustifica solo di fronte ad irregolarità talmente gravi da pregiudicare la natura o le condizioni di attuazione del progetto.

213.
    Ora, secondo la ricorrente, tali condizioni non ricorrevano nel caso di specie. A suo parere, infatti, anche ammettendo che le diverse irregolarità rilevate dalla convenuta sussistano effettivamente, esse interessano solo circa tre settimi del finanziamento comunitario già versato. Di conseguenza, essa ritiene che la soppressione dell'intero contributo costituisca un provvedimento eccessivo.

214.
    Nell'ambito della seconda parte del motivo, la ricorrente rileva che la decisione impugnata è stata adottata l'8 giugno 2001, ossia più di tre anni dopo ch'essa aveva presentato alla convenuta la relazione tecnica intermedia (5 giugno 1998) e circa due anni e mezzo dopo il controllo in loco (svoltosi dal 9 al 12 novembre 1998). Tenuto conto della stessa natura del progetto, che secondo la ricorrente, esigeva la sua ininterrotta attuazione secondo il calendario stabilito, il progetto sarebbe stato in realtà sospeso durante tale periodo. Ora, a suo parere, la Commissione non potrebbe, senza violare all'art. 24 del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, e senza violare il principio di proporzionalità, sopprimere il contributo dopo il decorso di un così lungo periodo di sospensione del finanziamento.

215.
    La convenuta eccepisce, per quanto riguarda la prima parte del motivo, che la ricorrente ha imputato al progetto spese per le quali non aveva potuto provare il rapporto diretto con il suddetto progetto. Quindi, essa avrebbe commesso una grave violazione di un obbligo sostanziale mirante al buon funzionamento del sistema comunitario di finanziamento. Ora, in casi del genere, occorrerebbe sopprimere il contributo concesso.

216.
    Per quanto riguarda la seconda parte del motivo, la convenuta fa valere che la durata della sospensione dell'ulteriore finanziamento dimostra, al contrario, in primo luogo, che essa nutriva dubbi rilevanti sulla regolarità delle spese dichiarate e, in secondo luogo, che essa ha ponderato accuratamente le conseguenze delle diverse soluzioni possibili.

B - Giudizio del Tribunale

1. Sulla prima parte del motivo, relativa alla natura sproporzionata della soppressione dell'intero contributo

217.
    Occorre ricordare che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso (v., ad esempio, sentenze della Corte 17 maggio 1984, causa 15/83, Denkavit Nederland, Racc. pag. 2171, punto 25, e del Tribunale 19 giugno 1997, causa T-260/94, Air Inter/Commissione, Racc. pag. II-997, punto 144).

218.
    La giurisprudenza ha anche affermato che la violazione di obblighi la cui osservanza sia di fondamentale importanza per il buon funzionamento di un sistema comunitario può essere sanzionata con la perdita di un diritto conferito dalla normativa comunitaria, come il diritto a un aiuto (sentenza della Corte 12 ottobre 1995, causa C-104/94, Cereol Italia, Racc. pag. I-2983, punto 24, e giurisprudenza citata).

219.
    Per quanto riguarda la presente causa, occorre rilevare che il regolamento n. 2052/88 e i regolamenti nn. 4253/88 e 4256/88, relativi alla sua applicazione, mirano a promuovere, mediante il FEAOG, nell'ambito del sostegno della coesione economica e sociale e nella prospettiva della riforma della politica agricola comune, l'adeguamento delle strutture agricole e lo sviluppo delle zone rurali. In tale contesto, il legislatore, come risulta dal ventesimo ‘considerando’ del regolamento n. 4253/88 e dall'art. 23 dello stesso regolamento, ha inteso attuare una procedura di controllo efficace per garantire il rispetto da parte dei beneficiari delle condizioni poste al momento della concessione del contributo del FEAOG, al fine di realizzare in modo efficace gli obiettivi sopra menzionati.

220.
    Va anche ricordato che, nelle sentenze Hortiplant/Commissione, citata al precedente punto 203 (punto 65), e Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, citata al precedente punto 203 (punto 160), il Tribunale ha affermato che, tenuto conto della natura stessa dei contributi finanziari concessi dalla Comunità, l'obbligo di rispettare le condizioni finanziarie indicate nella decisione di concessione, costituisce, così come l'obbligo di esecuzione materiale del progetto di cui trattasi, uno degli impegni essenziali da parte del beneficiario e, pertanto, condiziona l'attribuzione del contributo comunitario.

221.
    Infine, la comunicazione da parte dei richiedenti e dei beneficiari di contributi comunitari di informazioni sufficientemente precise è indispensabile per il buon funzionamento del sistema di controllo e di prove instaurato per verificare l'adempimento delle condizioni di concessione di tali contributi.

222.
    Nel caso di specie, dall'analisi esposta nell'ambito del terzo motivo, relativo all'infondatezza delle diverse censure di irregolarità sollevate dalla Commissione nella decisione impugnata, risulta che, per talune di tali irregolarità, la ricorrente non è riuscita a dimostrare che la Commissione abbia commesso errori di valutazione o di motivazione nella decisione impugnata. Ora, nell'ambito di tali irregolarità, la Commissione ha constatato, nella decisione impugnata, che la ricorrente aveva imputato al progetto alcune spese per le quali non ha dimostrato un nesso diretto con il progetto né la loro adeguatezza.

223.
    In linea di principio, siffatti inadempimenti consentono alla Commissione di sopprimere il contributo concesso. Infatti, come è stato già affermato, la Commissione può, in un contesto del genere, ragionevolmente ritenere che qualsiasi sanzione diversa dalla soppressione totale del contributo e dalla restituzione delle somme versate dal FEAOG rischierebbe di costituire un invito alla frode in quanto i candidati beneficiari sarebbero tentati sia di gonfiare artificialmente l'importo delle spese imputate al progetto per sottrarsi al loro obbligo di cofinanziamento e ottenere l'intervento massimo del FEAOG, previsto nella decisione di concessione, sia di fornire false informazioni o di occultare taluni dati per ottenere un contributo o per rendere più consistente il contributo richiesto, con l'unico rischio di veder quest'ultimo ridotto al livello che sarebbe stato appropriato tenuto conto delle spese realmente sostenute dal beneficiario e/o dell'esattezza delle informazioni fornite da questo alla Commissione (v., in tal senso, sentenza della Corte 24 gennaio 2002, causa C-500/99 P, Conserve Italia/Commissione, Racc. pag. I-867, punto 101, e sentenza Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, cit. al punto 203, supra, punto 163).

224.
    Tuttavia, nel presente caso, il Tribunale ha constatato, al precedente punto 200, che la decisione impugnata è viziata da errori di valutazione per quanto riguarda la terza, la sesta, la settima e l'ottava irregolarità.

225.
    Cionondimeno, in una situazione del genere, occorre annullare l'intera decisione impugnata. Infatti, dato che la Commissione ha fondato la sua decisione di sopprimere l'intero contributo sulla constatazione di dieci irregolarità, di cui quattro non sono state provate, non spetta al Tribunale sostituirsi alla Commissione e decidere quali conseguenze questa dovrà ricavarne per quanto riguarda il finanziamento del progetto.

226.
    Ai sensi dell'art. 233 CE, spetta alla Commissione, tenuto conto di quanto è stato statuito con riferimento alle predette irregolarità, decidere, in conformità al principio di proporzionalità, se occorra tenere ferma la soppressione del contributo o adottare un altro provvedimento per quanto riguarda il progetto.

2. Sulla seconda parte del motivo, relativa alla violazione del principio del termine ragionevole

227.
    Nell'ambito della seconda parte del motivo, la ricorrente sostiene in sostanza che, tenuto conto della eccessiva durata del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, questa non poteva, senza violare l'art. 24 del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, ed il principio di proporzionalità, sopprimere il contributo concesso e che, quindi, la decisione impugnata dev'essere annullata per intero.

228.
    In proposito, occorre rilevare innanzi tutto che la normativa vigente, in particolare l'art. 24 del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, non prevede particolari termini che la Commissione debba rispettare nell'ambito della procedura di soppressione di un contributo finanziario.

229.
    Alla luce di quanto sopra va ricordato che, in forza di un principio generale del diritto comunitario, la Commissione è tenuta ad osservare nell'ambito dei suoi procedimenti amministrativi, un termine ragionevole (sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-1739, punto 56).

230.
    In proposito, è giurisprudenza costante che la natura ragionevole della durata di un procedimento amministrativo si valuti sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, in particolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali espletate dalla Commissione, della condotta delle parti nel corso del procedimento, della complessità della pratica, nonché degli interessi delle parti nella contesa (sentenza SCK e FNK/Commissione, citata al precedente punto 229, punto 57, e sentenza Partex/Commissione, citata al precedente punto 53, punto 177).

231.
    Nel caso di specie, la ricorrente ha trasmesso alla Commissione, il 5 giugno 1998, la relazione tecnica intermedia, prevista nell'allegato 2 della decisione di concessione, punto 3, ed ha chiesto il versamento della seconda rata di finanziamento. Il 9 luglio 1998, la Commissione ha in particolare invitato la ricorrente ad inviare, ai sensi del punto 5 di tale allegato, un elenco di tutti i documenti giustificativi riferentisi alle spese effettuate nonché alcune copie, certificate conformi agli originali, di tali documenti. Il 29 luglio 1998, la ricorrente ha presentato alla Commissione, in particolare, l'elenco delle spese effettuate ed ha insistito sulla necessità di un versamento rapido del secondo anticipo. Successivamente, come previsto all'allegato 2, punto 5, la Commissione ha effettuato, dal 9 al 12 novembre 1998, un sopralluogo presso la ricorrente. In seguito, la ricorrente ha, a più riprese, con lettere 2 marzo, 4 maggio, 12 maggio e 13 ottobre 1999, ripresentato la sua domanda di versamento del secondo anticipo ed ha ricordato che la realizzazione del progetto richiedeva un'esecuzione ininterrotta dello stesso. La Commissione, da parte sua, ha chiesto la trasmissione di diversi documenti con lettera 21 aprile 1999 prima di avviare il procedimento previsto dall'art. 24 del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, con lettera 25 ottobre 1999. Dopo aver ricevuto le osservazioni della ricorrente su questa lettera di avvio del procedimento, che le sono pervenute il 3 dicembre 1999, la Commissione ha chiesto una relazione di verifica ad una società di revisione di imprese, che ha analizzato le risposte fornite dalla ricorrente nelle sue osservazioni. Tale società ha presentato la sua relazione alla Commissione il 7 luglio 2000. Infine, l'8 giugno 2001, la Commissione ha chiuso il procedimento adottando la decisione impugnata.

232.
    Risulta dalla successione di questi eventi, che il procedimento amministrativo è stato, nel caso di specie, incontestabilmente molto lungo. Ciò è tanto più deplorevole in quanto la ricorrente ha, a più riprese, insistito presso la Commissione sulla necessità di un versamento rapido del secondo anticipo al fine di poter realizzare il progetto nelle condizioni previste nella decisione di concessione, invocando ragioni obbiettive collegate alle specificità del progetto.

233.
    Tuttavia, occorre ricordare, in primo luogo, che la violazione del principio dell'osservanza del termine ragionevole, ammettendo che sia provata, non giustifica un annullamento automatico della decisione impugnata (sentenze del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II-931, punto 122, e 30 maggio 2002, causa T-197/00, Onidi/Commissione, Racc.PI pag. I-A-69 e II-325, punto 96).

234.
    In secondo luogo, occorre tener conto del fatto che la verifica dei diversi documenti e spiegazioni presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo ha richiesto un'analisi approfondita e complessa. Perciò, vista la complessità della presente causa, il tempo impiegato nelle diverse tappe del procedimento amministrativo non è stato così eccessivo da comportare l'illegittimità della decisione impugnata.

235.
    In terzo luogo, dall'analisi esposta nell'ambito dell'esame del terzo motivo, relativo all'infondatezza delle diverse censure d'irregolarità dedotte dalla Commissione nella decisione impugnata, risulta che, per talune di tali irregolarità, la ricorrente non ha pienamente soddisfatto tutte le domande di produzione di documenti da parte della Commissione, e questo fin dall'inizio del procedimento amministrativo.

236.
    Infatti, il 9 luglio 1998, in conformità all'allegato 2 della decisione di concessione, punto 5, la Commissione ha, in particolare, invitato la ricorrente a trasmetterle un elenco di tutti i documenti giustificativi riferentisi alle spese effettuate, presentato in tal modo ch'essa potesse verificare il rapporto tra le diverse azioni del progetto e le spese ad esse imputate. Ora, com'è stato constatato nell'ambito del suddetto motivo con riferimento a diverse irregolarità censurate dalla Commissione, non è stato possibile accertare un siffatto rapporto in base ai documenti presentati dalla ricorrente.

237.
    D'altronde, anche per talune delle irregolarità per le quali il Tribunale ha constatato errori di valutazione da parte della convenuta, la ricorrente ha fornito taluni documenti solo in reazione alla lettera di avvio del procedimento, il che ha potuto ritardare l'esame della Commissione.

238.
    Di conseguenza, il ritardo della Commissione nel trattare il presente caso deve, in parte, essere imputato alla stessa ricorrente, che non ha pienamente cooperato con i servizi della Commissione in tutte le fasi del procedimento amministrativo.

239.
    Quindi, a torto la ricorrente invoca il principio del termine ragionevole per dimostrare che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, nella versione modificata, e del principio di proporzionalità.

240.
    Ne consegue che anche questa seconda parte del motivo è infondata e che il secondo motivo dev'essere respinto.

Sulle spese

241.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali.

242.
    Nel caso di specie è stato dichiarato, nell'ambito del terzo motivo, che la decisione impugnata era viziata da errori di valutazione per quanto riguarda quattro delle dieci irregolarità dedotte dalla Commissione, ma che, per le sei altre irregolarità, la ricorrente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di siffatti errori o di una insufficienza di motivazione. Cionondimeno, per i motivi invocati ai precedenti punti 222-226, la decisione impugnata dev'essere integralmente annullata.

243.
    Anche se la convenuta è rimasta soccombente per quanto riguarda le conclusioni dirette all'annullamento della decisione impugnata, talune parti del terzo motivo sono state respinte in quanto infondate. Di conseguenza, occorre decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)        La decisione della Commissione 8 giugno 2001, C(2001) 1284, relativa alla soppressione del contributo concesso al laboratorio di genetica forestale e di miglioramento delle specie di piante legnose, appartenente all'Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Università aristotelica di Salonicco), con la decisione della Commissione 25 settembre 1996, C(96) 2542, relativa alla concessione di un contributo del FEAOG - Sezione orientamento, in base al regolamento (CEE) del Consiglio n. 4256/88, nell'ambito di un progetto n. 93.EL.06.023 dal titolo «Progetto pilota sul rimboschimento rapido degli spazi forestali devastati dagli incendi in Grecia», è annullata.

2)        Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Lenaerts
Azizi
Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 settembre 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: il greco.