Language of document : ECLI:EU:T:2021:625


 


 



Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 29 settembre 2021 –
TUIfly / Commissione

(Causa T447/18)

«Aiuti di Stato – Accordi conclusi dalla Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft con le compagnie aeree Hapag Lloyd Express e TUIfly – Servizi aeroportuali – Servizi di commercializzazione – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero – Vantaggio – Criterio dell’investitore privato – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto di accesso al fascicolo – Diritto al contraddittorio»

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Possibilità per il beneficiario degli aiuti di avvalersi di diritti altrettanto estesi dei diritti della difesa in quanto tali – Assenza – Diritto del beneficiario degli aiuti di partecipare in misura adeguata al procedimento – Portata – Diritto di accesso al fascicolo amministrativo della Commissione – Assenza

(Art. 108, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)

(v. punti 4055)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Distinzione tra il requisito di selettività e l’individuazione concomitante di un vantaggio economico nonché tra un regime di aiuti e un aiuto individuale – Aiuto individuale – Contratti di servizi aeroportuali e di commercializzazione che comportano un vantaggio a favore di una compagnia aerea – Presunzione di selettività – Contratti di servizio che sono stati preceduti da gare aperte a tutte le compagnie aeree interessate – Irrilevanza

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 6373)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto – Assenza di gerarchia tra il metodo dell’analisi comparativa e gli altri metodi di valutazione

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 7780)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione

(Artt. 108, § 2, e 263 TFUE)

(v. punto 91)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Ragionevolezza dell’operazione per un investitore privato che persegua una politica a medio o lungo termine – Contratti di servizi aeroportuali e di commercializzazione che comportano un vantaggio a favore di una compagnia aerea – Analisi della redditività di tali contratti – Valutazione effettuata limitando l’orizzonte temporale alla durata dei contratti – Ammissibilità

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 92100, 107, 108, 119)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 102, 198)

7.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Esame del criterio dell’investitore privato – Illustrazione delle ragioni che hanno portato la Commissione a valutare la redditività dei contratti interessati limitando l’orizzonte temporale alla loro durata – Motivazione sufficiente

(Art. 296 TFUE)

(v. punti 120, 121)

8.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Contratti di servizi aeroportuali e di commercializzazione che comportano un vantaggio a favore di una compagnia aerea – Analisi della redditività di tali contratti – Presa in considerazione dell’aiuto concesso al gestore dell’aeroporto per il parziale finanziamento di tali contratti come ricavo marginale – Assenza

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 138147)

9.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Art. 107, §§ 1 e 3, TFUE)

(v. punti 183185)

10.    Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti idonei a fruire della deroga prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Presupposti – Effetto d’incentivazione e necessità dell’aiuto – Contratti di servizi aeroportuali e di commercializzazione che comportano un vantaggio a favore di una compagnia aerea – Contratti che apportano un miglioramento della situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria senza che lo stesso sia necessario per il conseguimento degli scopi previsti all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Esclusione

[Art. 107, § 3, lettera c), TFUE]

(v. punti 186196)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2018/628 della Commissione, dell’11 novembre 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l’Austria ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto (GU 2018, L 107, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La TUIfly GmbH è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.