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Ricorso proposto il 9 giugno 2009 - British Telecommunications / Commissione

(Causa T-226/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Telecommunications plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: G. Robert e M. M. Newhouse, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 11 febbraio 2009, C(2009) 685 def., che dichiara incompatibile con il mercato comune l'aiuto concesso dalle autorità britanniche in favore della ricorrente attraverso la garanzia della Corona a favore del fondo pensione di BT [aiuto di Stato n. C 55/2007 (ex NN 63/2007, CP 106/2006)].

La ricorrente invoca sette motivi a sostegno della propria richiesta.

Con il primo, la ricorrente afferma che la Commissione, ritenendo che la ricorrente tragga un vantaggio economico selettivo, ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione, applicando non correttamente l'art. 87, n. 1, CE e la nozione di aiuto di Stato. La ricorrente deduce che la Commissione non ha preso in considerazione l'intero contesto economico e fattuale in cui opera la ricorrente.

Con il secondo, la ricorrente sostiene che la Commissione, ritenendo che la ricorrente goda di un vantaggio economico selettivo perché i "trustees" (fiduciari) del regime pensioni di BT (BTPS) non contribuiscono al Fondo di protezione per le pensioni (PPF) con riguardo alle pensioni di membri del BTPS coperte dalla garanzia della Corona, ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato il principio di parità di trattamento, non avendo messo a confronto situazioni identiche. Secondo la ricorrente, la Commissione non ha preso in considerazione le differenze tra i regimi del settore privato coperti dal PPF e il regime di pensioni di tipo pubblicistico ereditato dalla ricorrente all'epoca della privatizzazione.

Con il terzo, la ricorrente osserva che la Commissione ha commesso un errore di diritto e ha violato il principio di legittimo affidamento, riqualificando una misura che non costituiva un aiuto al momento della concessione come la "ragione sottesa" per cui dovrebbe essere considerato un aiuto venti anni dopo, perché nel frattempo è stata adottata una misura legislativa.

Con il quarto, la ricorrente afferma che, chiedendo ai trustees del BTPS di contribuire al PPF, la Commissione ha violato i principi di parità di trattamento e di proporzionalità.

Con il quinto, essa sostiene che la Commissione ha compiuto un errore manifesto di valutazione e non ha verificato se il vantaggio economico selettivo addotto dalla Commissione falsi la concorrenza e incida sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

Con il sesto, la ricorrente afferma che la Commissione ha compiuto un errore manifesto di fatto e di diritto, ritenendo che vi sia stato un trasferimento di risorse pubbliche.

Con il settimo, essa deduce che, non avendo esposto i motivi alla base della decisione impugnata, la Commissione ha violato l'art. 253 CE.

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