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Ricorso proposto il 25 maggio 2009 - Abertis Infraestructuras / Commissione

(Causa T-200/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Abertis Infraestructuras, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. Roca Junyent e P. Callol García)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'atto impugnato, condannare la Commissione alle spese e adottare tutti i provvedimenti del caso.

Motivi e principali argomenti

L'atto oggetto della presente controversia è il medesimo della causa T-58/09, Schemaventotto/Commissione (GU C 82, pag. 34), ossia, il provvedimento giuridico con cui la Commissione europea ha concluso il procedimento ex art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1) (in prosieguo: il RCC), relativo al controllo della concentrazione fra la ricorrente e la Autostrade S.p.A. (caso COMP/M.4388 - Abertis/Autostrade).

A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente fa valere che:

-    la Commissione europea non ha osservato i suoi obblighi chiudendo ex art. 21un procedimento in corso senza denunciare le infrazioni commesse dall'Italia a detrimento della Abertis; in subordine, deduce che la Commissione ha operato un'analisi errata della compatibilità con il diritto comunitario, violando l'obbligo ad essa incombente ai sensi dell'art. 21 del RCC.

-    La Commissione ha a torto ignorato i requisiti essenziali del procedimento fissati all'art. 21 del RCC. Da tale violazione deriva la nullità degli atti della Commissione, in quanto si impedisce la piena realizzazione dello scopo dell'art. 21 del RCC.

-    La Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione dei provvedimenti.

-    La Commissione ha commesso uno sviamento di potere, poiché ha adottato una decisione in base ad una disposizione, l'art. 21 del RCC, che non le consentiva prendere una siffatta decisione, corrispondente all'ambito dell'art. 226 del Trattato CE, e ciò incidendo sulle garanzie stabilite all'art. 21 del RCC, così privando di effetto l'art. 21 del RCC e di protezione la concentrazione progettata e precedentemente approvata dalla Commissione stessa.

-    La Commissione ha violato i principi generali di certezza del diritto, buon andamento dell'amministrazione e legittimo affidamento tralasciando di agire nei confronti dello Stato membro, in circostanze che non lasciano spazio alla valutazione, danneggiando in tal modo l'affidamento degli operatori.

-    Da ultimo e in subordine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha analizzato erratamente il nuovo contesto normativo introdotto dallo Stato italiano, in quanto non è stata realizzata una disciplina idonea a garantire che, nelle future fusioni transfrontaliere che possano avere luogo nel settore delle autostrade in Italia, le imprese siano trattate equamente ed in conformità delle norme comunitarie.

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