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Ricorso proposto il 15 aprile 2013 - Madaus / UAMI - Indena (ECHINAMID)

(Causa T-212/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Madaus GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: V. Töbelmann e A. Späth, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Indena SpA (Milano, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 24 gennaio 2013 (procedimento R 27/2012-1);

condannare l'UAMI a sostenere le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente;

nell'ipotesi in cui la Indena S.p.A. intervenga nel procedimento, condannare l'interveniente a sostenere le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "ECHINAMID", per prodotti della classe 1 - domanda di marchio comunitario n. 6 830 103

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo greco "ECHINACIN", per prodotti della classe 5

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

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