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Sentenza del Tribunale del 2 luglio 2015 – Typke / Commissione

(Causa T-214/13) 1

[«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi al concorso EPSO/AD/230-231/12 – Diniego implicito di accesso – Diniego di accesso – Richiesta di adeguamento delle conclusioni presentata nella replica – Termine – Ritiro della decisione implicita – Non luogo a statuire – Nozione di documento – Estrazione e organizzazione di informazioni contenute in banche dati elettroniche»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rainer Typke (Hasbergen, Germania) (rappresentanti: B. Cortese e A. Salerno, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione del Segretariato generale della Commissione del 5 febbraio 2013 di rigetto della prima domanda di accesso del ricorrente a taluni documenti relativi ai test di preselezione del concorso generale EPSO/AD/230-231/12 (AD5-AD7) (Gestdem 2012/3258) e, dall’altra parte, della decisione implicita del Segretariato generale della Commissione, che si ritiene esser stata assunta il 13 marzo 2013, di rigetto della seconda domanda di accesso del ricorrente a taluni documenti relativi agli stessi test (Gestdem 2013/0068).

Dispositivo

Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione implicita di diniego di accesso nella procedura GESTDEM 2013/0068.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Il sig. Rainer Typke è condannato alle spese.

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1 GU C 171del 15.6.2013.