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Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2016 – Telefónica / Commissione

(Causa T-216/13)1 )

(«Concorrenza – Intese – Mercati portoghese e spagnolo delle telecomunicazioni – Clausola di non concorrenza nel mercato iberico inserita nel contratto per l’acquisizione da parte della Telefónica della quota detenuta dalla Portugal Telecom nell’operatore brasiliano di telefonia mobile Vivo – Salvaguardia legale “nei limiti consentiti dalla legge” – Infrazione per oggetto – Restrizione accessoria – Autonomia del comportamento della ricorrente – Concorrenza potenziale – Infrazione per effetti – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Domanda di audizione di testimoni»)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Telefónica, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez e E. Peinado Iríbar, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione C (2013) 306 final della Commissione, del 23 gennaio 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso COMP/39.839 – Telefónica/Portugal Telecom), e, in subordine, domanda di riduzione dell’ammenda.

Dispositivo

L’articolo 2 della decisione C (2013) 306 final della Commissione, del 23 gennaio 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso COMP/39.839 – Telefónica/Portugal Telecom), è annullata nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda inflitta alla Telefónica, SA a EUR 66 894 000, nei limiti in cui tale importo è stato fissato sulla base del valore delle vendite adottato dalla Commissione europea.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Telefónica sopporterà tre quarti delle proprie spese nonché un quarto di quelle sostenute dalla Commissione. La Commissione sopporterà tre quarti delle proprie spese e un quarto di quelle sostenute dalla Telefónica.

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1     GU C 156 del 1.6.2013.