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Ricorso proposto il 17 dicembre 2012 - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej contro Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Causa T-560/12)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (Brzesko, Polonia) (rappresentante: T. Dobrzyński, radca prawny)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, del 15 ottobre 2012, SME(2012) 3538, con la quale ha imposto alla ricorrente un onere amministrativo pari ad EUR 20 700;

a titolo precauzionale, annullare la decisione del Consiglio di amministrazione dell'ECHA, del 12 novembre 2010, concernente la classificazione dei servizi per i quali verranno riscosse le tariffe - MB/D/29/2010;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi:

Primo motivo: contrasto con il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione e con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché violazione del principio di attribuzione.

- La decisione impugnata è in contrasto con il regolamento relativo alle tariffe in quanto la convenuta ha solo il diritto di imporre un onere amministrativo, mentre, ad infliggere una pena pecuniaria dissuasiva, sono autorizzati gli Stati membri. Gli oneri amministrativi devono essere adeguati alla portata delle mansioni svolte dall'ECHA. L'onere amministrativo di EUR 20 700 a titolo di un'irregolarità nella dichiarazione sulle dimensioni dell'impresa ha una funzione sanzionatoria e diventa simile ad una pena pecuniaria. Con ciò, la convenuta è intervenuta nelle competenze dello Stato membro, il che è in contrasto con il principio di attribuzione di cui all'articolo 5 TUE e costituisce un'azione esercitata in condizioni di incompetenza ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

Secondo motivo: violazione del principio di uguaglianza

- Subordinare l'importo di un onere amministrativo alle dimensioni dell'impresa costituisce una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 5 del Codice europeo di buona condotta amministrativa ed all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dato che un onere amministrativo serve, per definizione, per coprire i costi dei servizi dell'amministrazione, non può essere giustificato dai presupposti oggettivi il fatto di introdurre una distinzione in base alle dimensioni delle imprese registrate. Il carico di lavoro dell'amministrazione nel corso della verifica della dimensione dell'impresa è infatti paragonabile. In siffatte circostanze, le imprese di grandi dimensioni, che erroneamente si sono dichiarate una PMI, pagano una tariffa che copre i costi non solo del servizio connesso alla procedura di verifica delle loro dimensioni, ma anche della verifica della dimensione di altre imprese, o addirittura che copre i costi di altri servizi dell'ECHA.

Terzo motivo: violazione del principio di certezza del diritto

- La ricorrente, dichiarando la dimensione della propria impresa come piccola, ha agito nell'erronea ed incolpevole convinzione della corretta classificazione delle dimensioni della società. Conformemente alle informazioni fornite sul sito internet del Centro nazionale di informazione sul REACH, sotto la voce "tariffe", la dimensione di un'impresa è definita dalla legge nazionale sulla libertà di attività economica. Ai sensi di tale legge, nel determinare la dimensione di un'impresa, non va tenuto conto della sua struttura azionaria ed il criterio è costituito dal numero di dipendenti e dal fatturato annuo netto, dati che sono stati presi in considerazione dalla ricorrente. L'obbligo di dover tenere conto, nella determinazione delle dimensioni di un'impresa, della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), non è stato correttamente trasmesso alle parti interessate. Inoltre l'ECHA non informava le imprese sugli importi degli oneri amministrativi che incombono nel caso di una classificazione errata delle dimensioni dell'impresa, violando in tal modo il principio della certezza del diritto.

Quarto motivo: abuso di potere

- La convenuta ha commesso un abuso di potere, fissando, nella decisione MB/D/29/2010, importi delle tariffe in maniera flagrante molto elevati, ed in più conferendo a se stessa competenze molto ampie, sotto forma di possibilità di utilizzare qualsiasi mezzo di tutela giuridica nella riscossione degli oneri nonché di impossibilità di evitare tale tariffa. Siffatte competenze non possono essere giustificate dal contenuto dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008. L'imposizione di un onere amministrativo ha, in realtà, un obiettivo diverso da quello dichiarato nel considerando 2 del regolamento n. 340/2008 (per coprire il costo dei servizi dell'ECHA) e non è equivalente alla quantità di lavoro della convenuta, bensì costituisce una pena pecuniaria non autorizzata inflitta alla ricorrente.

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