Language of document :

Ricorso proposto il 6 febbraio 2013 - Melt Water / UAMI (NUEVA)

(Causa T-61/13)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Research and Production Company "Melt Water" UAB (Klaipėda, Lituania) (rappresentante: avv. V. Viešiūnaitė)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 3 dicembre 2012, procedimento R 1794/2012-4, e considerare il ricorso della ricorrente relativo al marchio NUEVA (domanda n. 010573541) come proposto;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo NUEVA per prodotti della classe 32 - domanda di marchio comunitario n. 010573541

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: ricorso considerato come non proposto

Motivi dedotti: nella decisione contestata del 3 dicembre 2012, il convenuto ha erroneamente ritenuto che il ricorso depositato dalla ricorrente dovesse essere considerato come non proposto, conformemente all'articolo 60 del regolamento n. 207/20092 e alla regola 49, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, in quanto i diritti di ricorso non erano stati pagati nel termine prescritto. La ricorrente contesta la posizione del convenuto, secondo il quale i diritti di cui trattasi dovevano essere pagati entro il termine di due mesi prescritto per presentare un ricorso. La ricorrente sostiene che risulta chiaramente sia dalla decisione dell'esaminatore di rigettare la domanda di marchio comunitario sia dalla traduzione ufficiale in lituano dell'articolo 60 del regolamento n. 207/2009 che i diritti di ricorso devono essere collegati alla presentazione della memoria in cui sono esposti i motivi di ricorso, e non alla presentazione del ricorso. La ricorrente era perciò giustificata nel collegare il pagamento dei diritti di ricorso al termine per presentare la memoria in cui sono esposti i motivi di ricorso e ha effettuato detto pagamento entro tale termine.

Dal punto di vista della ricorrente, la traduzione lituana del regolamento n. 207/2009 deve essere considerata come autentica e per stabilire se i diritti di ricorso pagati dalla ricorrente al convenuto siano stati ricevuti in tempo utile ci si deve basare sul testo lituano di tale regolamento. Il ricorrente sostiene altresì che qualora il testo autentico nella lingua di un particolare Stato membro - nella fattispecie, il testo lituano - sia ambiguo e la sua traduzione non corrisponda ai testi in altre lingue, il provvedimento, al fine di assicurare la certezza del diritto e l'accuratezza, deve essere interpretato in modo da corrispondere il più possibile agli interessi del soggetto al quale è indirizzato, in particolare se un'interpretazione opposta possa far sorgere conseguenze negative per tale soggetto.

____________

1 - Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).