Language of document : ECLI:EU:T:2007:216

Causa T‑192/04

Flex Equipos de Descanso, SA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo LURA‑FLEX — Marchi nazionali figurativi anteriori contenenti l’elemento denominativo “flex” — Presentazione tardiva dinanzi alla divisione di opposizione delle traduzioni dei documenti forniti comprovanti la notorietà dei marchi anteriori — Obbligo della commissione di ricorso di valutare la necessità di tenere conto dei documenti tradotti»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 16, n. 3, 17, n. 2, e 20, n. 2)

2.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio — Esame da parte della commissione di ricorso — Portata

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 2)

1.      Si deduce dal duplice rinvio della regola 16, n. 3, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, alla regola 20, n. 2, da un lato, e della regola 17, n. 2, alla regola 16, n. 3, dall’altro, che il termine che la divisione di opposizione stabilisce, in applicazione della regola 20, n. 2, per la presentazione di informazioni dettagliate sui fatti, le prove e le osservazioni presentati a sostegno dell’opposizione è applicabile anche alle traduzioni degli elementi di prova della notorietà dei marchi anteriori dell’opponente nella lingua del procedimento di opposizione.

Allorché l’opponente ha presentato alla divisione di opposizione le traduzioni delle prove e dei documenti giustificativi della notorietà dei suoi marchi anteriori nella lingua del procedimento dopo la scadenza del detto termine, si deve ritenere che esso non abbia fornito tali elementi probatori in tempo utile, ai sensi dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, cosicché l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), ai sensi di tale disposizione, può non tenerne conto.

(v. punti 50, 61)

2.      Quando è investita di un ricorso contro una decisione di rigetto di un’opposizione alla registrazione di un segno come marchio comunitario, la commissione di ricorso gode, ai sensi dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, di un potere discrezionale per decidere, con riserva di motivare la sua decisione al riguardo, se sia necessario o meno tener conto, ai fini della decisione che deve emettere, dei fatti o delle prove che la parte che ha proposto opposizione ha presentato tardivamente dinanzi alla divisione di opposizione. Siffatta presa in considerazione può essere in particolare giustificata quando, da un lato, gli elementi prodotti tardivamente sono a prima vista idonei a rivestire una reale rilevanza per ciò che riguarda l’esito dell’opposizione e, dall’altro, la fase del procedimento in cui interviene tale produzione tardiva e le circostanze che l’accompagnano non si oppongono a tale presa in considerazione.

Commette quindi un errore di diritto la commissione di ricorso che declina a priori l’esercizio del proprio potere discrezionale al fine di decidere se si debba o meno tenere conto di prove e documenti giustificativi di tal genere.

(v. punti 62‑63, 67)