Language of document : ECLI:EU:T:2012:626

Causa T‑541/10

Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) e altri

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento — Decisioni indirizzate ad uno Stato membro allo scopo di correggere una situazione di disavanzo eccessivo — Insussistenza di incidenza diretta — Irricevibilità»

Massime — Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 27 novembre 2012

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri — Decisione del Consiglio che intima ad uno Stato membro di adottare misure volte a correggere una situazione di disavanzo eccessivo — Ricorso proposto da una confederazione sindacale nonché dai membri della medesima — Insussistenza di incidenza diretta — Irricevibilità

(Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1467/97, art. 5)

2.      Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atti che richiedono misure nazionali di applicazione — Possibilità per le persone fisiche o giuridiche di esperire il rimedio giurisdizionale del rinvio pregiudiziale sulla validità — Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva — Esperibilità del ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione in caso di mancanza di rimedi giurisdizionali dinanzi al giudice nazionale — Esclusione

(Artt. 19, § 1, secondo comma, TUE, 263 TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE)

1.      La condizione di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione che costituisce oggetto del ricorso, richiede in via di principio la compresenza di due criteri cumulativi, vale a dire che il provvedimento contestato, in primo luogo, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, non lasci ai propri destinatari alcun potere discrezionale quanto alla sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione europea, senza intervento di altre norme intermedie.

Pertanto, una confederazione sindacale comprendente quali membri, in sostanza, l’insieme dei funzionari e dei dipendenti delle persone giuridiche di diritto pubblico, nonché i membri di tale confederazione, non sono direttamente interessati dalla decisione del Consiglio che intima ad uno Stato membro di adottare misure volte a correggere una situazione di disavanzo eccessivo.

Infatti, la disposizione di tale decisione relativa alle misure che uno Stato membro deve adottare per ridurre il disavanzo eccessivo, imponendo l’obbligo per lo Stato membro interessato di conseguire un obiettivo di bilancio, cioè di risparmiare una determinata somma ogni anno grazie alla riduzione delle gratifiche versate ai dipendenti pubblici, senza determinare né le modalità di tale riduzione né le categorie di dipendenti pubblici interessate da quest’ultima – elementi, questi, rimessi alla valutazione di detto Stato –, non è idonea a produrre effetti diretti sulla situazione giuridica dei ricorrenti, poiché le autorità dello Stato membro dispongono, nell’ambito della sua attuazione, di un ampio potere discrezionale.

Allo stesso modo, la disposizione della decisione di cui trattasi che prevede l’obbligo per il medesimo Stato membro di adottare una legge di riforma del sistema pensionistico diretta ad assicurarne la sostenibilità a medio e lungo termine, richiedendo l’adozione di una legge siffatta per essere attuata e lasciando un potere discrezionale molto ampio alle autorità dello Stato membro per definire il contenuto di detta legge, a condizione che quest’ultima garantisca la sostenibilità a medio e lungo termine del sistema pensionistico, non concerne direttamente i suddetti ricorrenti, poiché solo tale legge può, eventualmente, incidere direttamente sulla loro situazione giuridica.

Inoltre, la disposizione della medesima decisione che prevede un limite alla sostituzione dei dipendenti pubblici che vanno in pensione costituisce una misura generale di organizzazione e di gestione della pubblica amministrazione che non incide quindi direttamente sulla situazione giuridica dei ricorrenti. Infatti, nella misura in cui tale disposizione provocasse un degrado del funzionamento dei servizi pubblici e deteriorasse le condizioni di lavoro dei ricorrenti, si tratterebbe di una circostanza non riguardante la loro situazione giuridica, ma unicamente la loro situazione di fatto.

Infine, dato che l’obiettivo finale è la riduzione dell’eccessivo disavanzo pubblico del paese, le disposizioni che prevedono l’adozione, da parte dello Stato membro interessato, di misure di risanamento del bilancio, di misure dirette al rafforzamento della sorveglianza e della disciplina di bilancio, nonché di misure di natura strutturale dirette segnatamente a migliorare la competitività dell’economia in generale, alla luce della loro ampiezza, necessitano di misure nazionali di attuazione che specificheranno il loro contenuto. Nell’ambito di tale attuazione, le autorità dello Stato membro interessato dispongono di un ampio potere discrezionale, a condizione che l’obiettivo finale di riduzione del disavanzo eccessivo sia rispettato. Saranno tali misure nazionali che, eventualmente, incideranno direttamente sulla situazione giuridica dei ricorrenti.

(v. punti 64, 70, 72-74, 76, 78, 80, 84)

2.      Mediante gli articoli 263 TFUE e 277 TFUE, da un lato, e l’articolo 267 TFUE, dall’altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice dell’Unione. Nell’ambito di tale sistema, non potendo, a causa delle condizioni di ricevibilità di cui all’articolo 263 TFUE, impugnare direttamente atti dell’Unione di portata generale che richiedono misure di applicazione da parte dello Stato membro destinatario, le persone fisiche o giuridiche hanno la possibilità, in particolare, di dedurre l’invalidità di tali atti dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare essi stessi l’invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale.

La ricevibilità di un ricorso per l’annullamento di tali atti dinanzi al giudice dell’Unione non può dipendere dall’esistenza o meno di un rimedio giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale che consenta l’esame della loro validità; essa non può dipendere neppure dalla presunta lentezza dei procedimenti nazionali. Infatti, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, incombe agli Stati membri stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

(v. punti 89, 90, 93)