Language of document : ECLI:EU:T:2013:47





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 31 gennaio 2013 –
Spagna / Commissione

(causa T‑540/10)

«Fondo di coesione – Riduzione del concorso finanziario inizialmente concesso dal Fondo a quattro fasi di progetto relative alla costruzione di alcuni tratti della linea di alta velocità che collega Madrid e la frontiera francese – Termine di adozione di una decisione – Articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II al regolamento (CE) n. 1164/94 – Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1386/2002 – Lavori o servizi complementari – Nozione di “circostanza imprevista” – Articolo 20, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 93/38 CEE»

1.                     Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamenti comunitari concessi per azioni nazionali – Regolamento n. 1164/94 – Sospensione o riduzione del concorso finanziario a seguito di irregolarità – Previsione di un termine per l’adozione della decisione della Commissione – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1164/94, allegato II, articolo H, § 2) (v. punto 29)

2.                     Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Presa in considerazione delle varie versioni linguistiche (v. punti 29, 30)

3.                     Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione di un regolamento di applicazione alla luce del regolamento principale (v. punto 34)

4.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttiva 93/38 – Aggiudicazione degli appalti – Principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza – Portata – Modifica da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, successivamente all’aggiudicazione, di una delle condizioni di quest’ultima – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 93/38, artt. 4, § 2, e 20, § 2, f)] (v. punti 42-45, 49-52, 60-65)

5.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttiva 93/38 – Deroghe alle norme comuni – Interpretazione restrittiva – Ricorso alla procedura negoziata – Limiti (Direttiva del Consiglio 93/38) (v. punti 54, 55)

6.                     Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di trasposizione completa – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art 258 TFUE; direttiva del Consiglio 93/38) (v. punto 56)

7.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttiva 93/38 – Aggiudicazione di appalto – Modifiche apportate alle disposizioni di un appalto pubblico in corso di validità – Nozione di modifica sostanziale (Direttiva del Consiglio 93/38) (v. punto 63)

8.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttiva 93/38 – Deroghe alle norme comuni – Interpretazione restrittiva – Intervento di circostanze impreviste – Onere della prova (Direttiva del Consiglio 93/38, art. 20, § 2) (v. punti 74-84, 89-95, 99-112)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione C (2010) 6154, del 13 settembre 2010, recante riduzione del concorso finanziario del Fondo di coesione alle fasi di progetti rubricati «Linea di alta velocità Madrid Zaragoza Barcellona Frontiera francese. Tratto Lleida Martorell (Piattaforma). Sottotratto IX‑A» (CCI N. 2001.ES.16.C.PT.005), «Linea di alta velocità Madrid Zaragoza Barcellona Frontiera francese. Tratto Lleida Martorell (Piattaforma). Sottotratto X‑B (Avinyonet del Penedés Sant Sadurní d’Anoia)» (CCI n. 2001.ES.16.C.PT.008), «Linea di alta velocità Madrid Zaragoza Barcellona Frontiera francese. Tratto Lleida Martorell (Piattaforma). Sottotratti XI‑A e XI‑B (Sant Sadurní d’Anoia-Gelida)» (CCI n. 2001.ES.16.C.PT.009), «Linea di alta velocità Madrid Zaragoza Barcellona Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratto IX‑C» (CCI n. 2001.ES.16.C.PT.010) e, in subordine, domanda di annullamento parziale, nella parte in cui si riferisce alle correzioni applicate alle modifiche derivanti dal superamento dei limiti di rumorosità (sottotratto IX‑A), del cambiamento del piano generale di organizzazione urbana dell’Ayuntamiento de Santa Oliva (Spagna) (Sottotratto IX-A) e delle differenze nelle condizioni geotecniche (sottotratti X‑B, XI‑A, XI‑B e IX‑C), con riduzione dell’importo delle correzioni decise dalla Commissione a EUR 2 348 201,96.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.