Language of document : ECLI:EU:C:2020:351

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

7 maggio 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Notai che agiscono nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico – Procedimento non in contraddittorio – Divieto di discriminazione – Articolo 18 TFUE – Diritto ad un processo equo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Nelle cause riunite C‑267/19 e C‑323/19,

aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria, Croazia), mediante decisioni del 20 marzo 2019 (C‑267/19) e dell’8 aprile 2019 (C‑323/19), pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 28 marzo e il 18 aprile 2019, nei procedimenti

Parking d.o.o.

contro

Sawal d.o.o. (C‑267/19),

e

Interplastics s.r.o.

contro

Letifico d.o.o. (C‑323/19),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da M. Safjan, presidente di sezione, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Parking d.o.o., da M. Kuzmanović, odvjetnik;

–        per Interplastics s.r.o., da M. Praljak, odvjetnik

–        per il governo croato, da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin e M. Mataija, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare le cause senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), dell’articolo 18 TFUE, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), nonché delle sentenze del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199), e Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che vedono contrapposte, in primo luogo, la Parking d.o.o. alla Sawal d.o.o. e, in secondo luogo, la Interplastics s.r.o. alla Letifico d.o.o., in merito a domande di recupero di crediti insoluti.

 Contesto normativo

 La CEDU

3        L’articolo 6 della CEDU, rubricato «Diritto ad un processo equo», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. (…)».

 Diritto dell’Unione

 Il regolamento (CE) n. 805/2004

4        L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15), prevede che:

«Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati.

Un credito si considera “non contestato” se:

a)      il debitore l’ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o

b)      il debitore non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o

c)      il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un’udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un’ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d’origine; o

d)      il debitore l’ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico».

 Il regolamento (UE) n. 1215/2012

5        I considerando 4 e 10 del regolamento n. 1215/2012 enunciano che:

«(4)      Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(…)

(10)      È opportuno includere nell’ambito d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti (…)».

6        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)».

7        Ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del suddetto regolamento, la nozione di «decisione» è definita, «a prescindere dalla denominazione usata, [come] qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un decreto, un’ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere».

8        L’articolo 3 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, la nozione di “autorità giurisdizionale” comprende le seguenti autorità nella misura in cui sono competenti per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento:

a)      in Ungheria, nei procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (fizetési meghagyásos eljárás), il notaio (közjegyző);

b)      in Svezia, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) e all’assistenza (handräckning), l’autorità per l’esecuzione forzata (Kronofogdemyndigheten)».

 Diritto croato

 La legge sull’esecuzione forzata

9        L’articolo 1 dell’Ovršni zakon (legge in materia di esecuzione forzata, Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 e 73/17) autorizza i notai a realizzare la riscossione forzata di crediti sulla base di un «atto autentico», rilasciando un mandato di esecuzione avente valore di titolo esecutivo, senza l’esplicito consenso del convenuto.

10      Ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, della legge in materia di esecuzione forzata, il convenuto per l’esecuzione può proporre opposizione contro i mandati di esecuzione emessi sulla base di un atto autentico entro un termine di otto giorni e, nelle controversie relative alle cambiali e agli assegni, entro un termine di tre giorni, salvo che egli contesti unicamente la decisione relativa alle spese del procedimento.

11      L’articolo 58, paragrafo 3, di tale legge prevede quanto segue:

«Se il mandato di esecuzione è impugnato integralmente o solo nella parte in cui viene ordinato al convenuto per l’esecuzione di pagare il credito, il tribunale investito dell’opposizione revoca il mandato di esecuzione nella parte in cui dispone l’esecuzione e annulla i provvedimenti adottati; il procedimento prosegue conformemente alle norme applicabili in caso di opposizione a un’ingiunzione di pagamento e, ove il tribunale non sia territorialmente competente ad agire in tal senso, il fascicolo è trasmesso al tribunale competente».

 Il codice di procedura civile

12      L’articolo 446 dello Zakon o parničnom postupku (codice di procedura civile, Narodne novine, br. 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 70/19), relativo all’ingiunzione di pagamento, è del seguente tenore:

«Quando la domanda formulata nel ricorso verte su un credito relativo a somme di denaro esigibili e tale credito è attestato da un atto autentico allegato all’originale del ricorso o da una copia certificata conforme di quest’ultimo, il tribunale ingiunge al convenuto di soddisfare tale domanda [ingiunzione di pagamento].

Nel ricorso con cui chiede l’emissione di un’ingiunzione di pagamento, il ricorrente deve precisare i motivi che l’hanno indotto a chiedere l’emissione della stessa anziché di un mandato di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico. Se il tribunale ritiene che le ragioni addotte dal ricorrente non giustifichino il suo interesse ad ottenere un’ingiunzione di pagamento, esso respinge il ricorso in quanto irricevibile.

Si considera che il ricorrente abbia un interesse all’emissione di un’ingiunzione di pagamento qualora il convenuto abbia sede all’estero o abbia precedentemente contestato il credito contenuto nell’atto autentico.

Il tribunale emette un’ingiunzione di pagamento allorché il ricorrente, pur non avendo richiesto tale ingiunzione nel ricorso, soddisfa tutte le condizioni per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento».

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 La causa C267/19

13      Il 25 aprile 2016, la Parking, società con sede in Croazia, ha avviato presso un notaio che esercita in tale Stato membro un procedimento di esecuzione forzata nei confronti della Sawal, società di diritto sloveno. Tale procedimento si basava su un «atto autentico», vale a dire un estratto conto autenticato attestante l’esistenza di un credito.

14      Il 23 maggio 2016, il notaio ha rilasciato un mandato di esecuzione con il quale ordinava alla Sawal di pagare il credito azionato per un importo di 100 kune croate (HRK) (circa EUR 15), oltre agli interessi di mora, nonché alle spese del procedimento pari a HRK 1 741,25 (circa EUR 260), entro un termine di otto giorni. La domanda di esecuzione forzata e il mandato di esecuzione sono stati notificati alla Sawal il 9 febbraio 2017.

15      La Sawal ha proposto opposizione avverso tale mandato, nel termine impartito, dinanzi al Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria, Croazia).

16      Secondo il giudice del rinvio, dalle sentenze del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199), e Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), risulta che, in Croazia, i notai, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», non rientrano nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi dei regolamenti n. 805/2004 e n. 1215/2012.

17      Tale giudice rileva che il procedimento che ha preceduto il rilascio del mandato di esecuzione non ha carattere contraddittorio e che, secondo la giurisprudenza citata al punto precedente, tale mandato è stato emesso da un notaio, e non da un’autorità giurisdizionale. Esso ritiene, pertanto, di trovarsi nell’impossibilità di proseguire il procedimento di opposizione di cui è investito, in quanto il mandato di esecuzione è stato adottato da un organo la cui incompetenza era manifesta, nel corso di un procedimento di esecuzione forzata che viola i principi fondamentali del diritto dell’Unione.

18      In tal senso, detto giudice considera, da un lato, che, a seguito delle citate sentenze, le persone fisiche o giuridiche croate sono svantaggiate rispetto alle persone fisiche o giuridiche degli altri Stati membri, in quanto i mandati di esecuzione rilasciati dai notai in Croazia non sono riconosciuti negli altri Stati membri dell’Unione europea né come titoli esecutivi europei, ai sensi del regolamento n. 805/2004, né come decisioni giudiziarie, ai sensi del regolamento n. 1215/2012. Orbene, una siffatta disparità di trattamento tra le persone fisiche o giuridiche croate e quelle degli altri Stati membri costituirebbe una discriminazione, vietata dall’articolo 18 TFUE.

19      Dall’altro lato, il giudice del rinvio afferma che il carattere non contraddittorio di un procedimento di esecuzione forzata promosso dinanzi a un notaio sulla base di un atto autentico può altresì costituire una violazione del diritto a un ricorso effettivo, previsto all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

20      Inoltre, tale giudice menziona l’esistenza di prassi divergenti dei giudici croati per quanto riguarda la competenza dei notai, nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata avviato sulla base di un «atto autentico», a seconda che i convenuti siano persone fisiche o giuridiche stabilite in Croazia o in un altro Stato membro.

21      In tale contesto, il Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se una disposizione della legislazione nazionale, [come] l’articolo 1 dell[a legge in materia di esecuzione forzata], che autorizza i notai a procedere alla riscossione forzata di crediti sulla base di un atto autentico, rilasciando un mandato di esecuzione, in quanto titolo esecutivo, senza l’esplicito consenso della persona giuridica debitrice stabilita [in Croazia], sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e all’articolo 18 TFUE, tenuto conto delle sentenze [del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199), e del 9 marzo 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193)].

2)      Se l’interpretazione fornita nelle sentenze (…) del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199), e [del 9 marzo 2017,] Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), possa essere applicata [alla presente] controversia (…), e, più precisamente, se il regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un “atto autentico”, nei quali i convenuti per l’esecuzione sono persone giuridiche stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, non rientrano nella nozione di “autorità giurisdizionale” ai sensi di detto regolamento».

 La causa C323/19

22      Il 4 febbraio 2019, la Interplastics, avente sede in Slovacchia, ha avviato, presso un notaio che esercita in Croazia, un procedimento di esecuzione forzata nei confronti della Letifico, società di diritto croato, sulla base di un «atto autentico», costituito da un elenco di fatture emesse l’11 dicembre 2018, attestante l’esistenza di un credito della Interplastics nei confronti della Letifico per un importo di EUR 17 700, nel suo controvalore in kune croate, oltre agli interessi di mora al tasso legale nonché alle spese del procedimento, per un importo pari a HRK 7 210,80 (circa EUR 968).

23      Lo stesso giorno, il notaio ha rilasciato un mandato di esecuzione con il quale ordinava alla Letifico di pagare l’importo di detto credito entro un termine di otto giorni. La domanda di esecuzione forzata e il mandato di esecuzione sono stati notificati alla Letifico il 13 febbraio 2019.

24      Quest’ultima ha proposto opposizione avverso tale mandato, nel termine impartito, contestando tanto il fondamento quanto l’importo del credito.

25      Nutrendo gli stessi dubbi evidenziati nella causa C‑267/19, il Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le stesse questioni pregiudiziali sollevate in tale causa.

26      Con decisione del presidente della Corte del 27 maggio 2019, le cause C‑267/19 e C‑323/19 sono state riunite ai fini della fase scritta e della sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla competenza della Corte

27      Al fine di stabilire la competenza della Corte a rispondere alle questioni pregiudiziali, occorre verificare se i procedimenti principali presentino un collegamento con il diritto dell’Unione. A tale riguardo, occorre osservare che, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), il giudice del rinvio è investito di due opposizioni avverso mandati di esecuzione forzata emessi da notai al fine di procedere al recupero dei crediti.

28      Nell’ipotesi di applicazione del regolamento n. 1215/2012, in esito a tali procedimenti di opposizione, saranno adottate, in linea di principio, decisioni giudiziarie che possono essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro. L’elemento di collegamento con il diritto dell’Unione, che giustifica la competenza della Corte a rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio, potrebbe essere pertanto desunto dall’applicabilità, nella fattispecie, di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 25 maggio 2016, Meroni, C‑559/14, EU:C:2016:349, punto 44).

29      In proposito, occorre evidenziare, da un lato, che procedimenti di recupero di crediti, come quelli di cui ai procedimenti principali, rientrano, in sostanza, nella «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

30      Per quanto riguarda, dall’altro lato, l’elemento di estraneità la cui esistenza è presupposto per l’applicabilità di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, Maletic, C‑478/12, EU:C:2013:735, punto 26), si deve rilevare che, nella causa C‑267/19, il convenuto per l’esecuzione ha sede in Slovenia. Per contro, nella causa C‑323/19, è la società esecutante che ha sede in uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Croazia, nella fattispecie in Slovacchia, mentre le altre circostanze della controversia sono, a prima vista, circoscritte all’interno della Croazia.

31      Pertanto, e senza eccepire formalmente l’incompetenza della Corte per la mancanza di un elemento di estraneità in quest’ultima causa, la Commissione europea si interroga sull’applicabilità del regolamento n. 1215/2012 nell’ipotesi in cui soltanto la parte esecutante sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del foro.

32      A tale riguardo, occorre osservare che, nella sua giurisprudenza, esaminando il carattere internazionale del rapporto giuridico in questione, la Corte ha fatto più volte riferimento al «rispettivo domicilio delle parti della controversia», indipendentemente dalla loro qualità processuale (v., in tal senso, sentenza del 1o marzo 2005, Owusu, C‑281/02, EU:C:2005:120, punti 25 e 26).

33      Sebbene il regolamento n. 1215/2012, nell’utilizzare, nei suoi considerando 3 e 26, la nozione di «controversie transfrontaliere», non ne fornisca una definizione, è opportuno rilevare che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1), definisce la nozione equivalente di «controversia transfrontaliera» come una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito.

34      Sulla base di tale disposizione, la Corte ha dichiarato che, qualora il ricorrente in un procedimento d’ingiunzione di pagamento abbia sede in uno Stato membro diverso da quello del foro, la controversia presenta carattere transfrontaliero e rientra quindi nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1896/2006 (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Bondora, C‑453/18 e C‑494/18, EU:C:2019:1118, punto 35).

35      Una siffatta interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006 serve altresì, in linea di principio, a dimostrare il carattere transfrontaliero e, pertanto, l’elemento di estraneità di una controversia ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1215/2012. Infatti, poiché tali regolamenti rientrano entrambi nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, occorre armonizzare l’interpretazione delle nozioni equivalenti alle quali il legislatore dell’Unione ha fatto ricorso in questi ultimi.

36      Da quanto precede risulta che il regolamento n. 1215/2012 è applicabile nei due procedimenti principali e costituisce quindi l’elemento di collegamento di tali cause con il diritto dell’Unione.

37      Occorre altresì constatare che, sebbene le questioni sollevate dal giudice del rinvio vertano in parte sull’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, quest’ultimo corrisponde, in sostanza, all’articolo 47 della Carta che la Corte è competente a esaminare, fatte salve le disposizioni dell’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, quando gli Stati membri danno attuazione al diritto dell’Unione (v., in tal senso, ordinanza dell’11 aprile 2019, Hrvatska radiotelevizija, C‑657/18, non pubblicata, EU:C:2019:304, punto 28).

38      Nel caso di specie, il giudice del rinvio, investito di controversie che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, si chiede se una normativa nazionale che autorizza i notai a emettere mandati di esecuzione nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico, procedimenti che si svolgono prima di adire lo stesso, non violi i principi fondamentali del diritto dell’Unione, in particolare il divieto di discriminazione di cui all’articolo 18 TFUE nonché il diritto a un ricorso effettivo, previsto all’articolo 47 della Carta.

39      Dato che la compatibilità di detta normativa nazionale con i principi fondamentali del diritto dell’Unione può, secondo il giudice del rinvio, incidere, anche indirettamente, sul riconoscimento e sull’esecuzione in altri Stati membri delle decisioni emesse da detto giudice in un procedimento di opposizione avverso un mandato emesso da un notaio, la Corte è competente ad esaminare le questioni pregiudiziali alla luce dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 18 TFUE.

 Nel merito

40      Secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, alla Corte spetta, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte [v. sentenze del 4 settembre 2014, eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen, C‑119/13 e C‑120/13, EU:C:2014:2144, punto 32, nonché del 12 dicembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (integrazione della pensione per le madri), C‑450/18, EU:C:2019:1075, punto 25].

41      Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre osservare, per quanto riguarda il riferimento operato da tale giudice alla sentenza del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199), che la controversia che ha dato luogo a tale sentenza riguardava il regolamento n. 805/2004. Orbene, nel caso di specie, i due crediti interessati non sono crediti «non contestati», ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento, dal momento che sono stati oggetto di contestazione dinanzi a detto giudice. Pertanto, il regolamento n. 805/2004 non è applicabile ratione materiae.

42      È opportuno, pertanto, comprendere che, con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nell’ipotesi in cui le decisioni che esso emetterà rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, l’articolo 18 TFUE e l’articolo 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che autorizza i notai, che agiscono nell’ambito delle competenze loro attribuite nei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico, a emettere mandati di esecuzione i quali, come risulta dalla sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), non possono essere riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro.

43      Per quanto concerne la portata di quest’ultima sentenza, occorre precisare, anzitutto, che la Corte ha statuito soltanto sulla qualità di «autorità giurisdizionale» dei notai, in Croazia, che agiscono nell’ambito delle competenze loro attribuite dalla legge sull’esecuzione forzata, nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico e, pertanto, sul riconoscimento e sull’esecuzione, sulla base del regolamento n. 1215/2012, dei mandati emessi in tali procedimenti, senza mettere in discussione la specificità dell’ordinamento giuridico croato a tale riguardo.

44      Nella stessa sentenza, la Corte non si è tuttavia pronunciata sulla competenza di tali notai a rilasciare mandati di esecuzione nei procedimenti di esecuzione forzata e non si è affatto pronunciata nel senso che il regolamento n. 1215/2012 vieti il ricorso a questo tipo di procedimenti.

45      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interpretazione dell’articolo 18 TFUE, applicabile nel caso di specie in mancanza di altre disposizioni specifiche relative al divieto di discriminazione nell’ambito del regolamento n. 1215/2012, occorre innanzitutto constatare che la legge sull’esecuzione forzata non stabilisce un trattamento differenziato in funzione del criterio della cittadinanza.

46      Infatti, come risulta dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte, una parte esecutante, residente o non residente, persona giuridica o fisica, è tenuta a rivolgersi a un notaio per ottenere un mandato di esecuzione sulla base di un atto autentico. I mandati emessi in esito a tali procedimenti non possono essere riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro sulla base del regolamento n. 1215/2012, e ciò indipendentemente dal criterio della cittadinanza delle parti.

47      Inoltre, tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalla circostanza che mandati emessi dai notai degli altri Stati membri, espressamente qualificati come «autorità giurisdizionale» all’articolo 3 del regolamento n. 1215/2012, beneficino del regime di riconoscimento e di esecuzione previsto da tale regolamento.

48      La qualificazione dei notai in diversi Stati membri resta legata alle specificità dei rispettivi ordinamenti giuridici, in quanto il regolamento n. 1215/2012 non mira, come fatto valere anche dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, a imporre una determinata organizzazione della giustizia. Infatti, come risulta dal suo considerando 4, l’obiettivo del suddetto regolamento consiste nell’unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale al fine di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice (sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking, C‑551/15, EU:C:2017:193, punto 50).

49      Per quanto riguarda, infine, la discriminazione alla rovescia in merito alla quale il giudice del rinvio si interroga, dal sistema istituito da tale regolamento risulta che gli Stati membri procedono al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni emesse dai giudici di altri Stati membri in materia civile o commerciale, fatto salvo il rispetto dei requisiti da esso imposti. Orbene, dal momento che, nella sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), la Corte ha dichiarato che i mandati emessi dai notai che agiscono nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata non sono stati emessi da un’autorità giurisdizionale, ai sensi di detto regolamento, tali mandati non possono essere qualificati come «decisioni giudiziarie» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del suddetto regolamento e non sono idonei a circolare sulla base di tale regolamento senza che tale situazione costituisca una discriminazione alla rovescia (v., in tal senso, ordinanza del 6 novembre 2019, EOS Matrix, C‑234/19, non pubblicata, EU:C:2019:986, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

50      Inoltre, come risulta dalle osservazioni presentate dal governo croato, nell’ordinamento giuridico croato esistono mezzi di ricorso alternativi, vale a dire il procedimento d’ingiunzione di pagamento avviato dinanzi a un giudice, idoneo a ovviare agli eventuali inconvenienti derivanti dall’attribuzione ai notai della competenza a rilasciare mandati di esecuzione nei procedimenti di esecuzione forzata. A tal riguardo, detto governo fa valere che, sebbene la ricevibilità di un siffatto mezzo di ricorso sia subordinata, conformemente all’articolo 446, secondo comma, del codice di procedura civile, alla condizione della sussistenza di un interesse ad agire secondo tale procedimento, il terzo comma di tale articolo stabilisce una presunzione di esistenza di un siffatto interesse qualora il convenuto risieda all’estero. Spetta al giudice del rinvio verificare tale aspetto.

51      Per quanto concerne, in secondo luogo, l’interpretazione dell’articolo 47 della Carta, secondo il giudice del rinvio, il carattere non contraddittorio del procedimento di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico, avviato dinanzi ai notai, costituirebbe una violazione del diritto a un ricorso effettivo.

52      A tale riguardo, occorre ricordare che, sebbene la Corte abbia statuito, al punto 58 della sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), che l’esame da parte del notaio, in Croazia, della domanda di rilascio di un mandato di esecuzione sulla base di un atto autentico non avviene in contraddittorio, essa ha altresì affermato che l’accesso al giudice è garantito, in quanto i notai esercitano le competenze loro attribuite nell’ambito del procedimento di esecuzione forzata sotto il controllo di un giudice dinanzi al quale il debitore ha la possibilità di impugnare il mandato di esecuzione rilasciato dal notaio.

53      Pertanto, dal carattere non contraddittorio del procedimento di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico e in assenza di altri elementi forniti dal giudice del rinvio, non si può dedurre che tale procedimento si svolga in violazione dell’articolo 47 della Carta.

54      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 18 TFUE e l’articolo 47 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che autorizza i notai, che agiscono nell’ambito delle competenze loro attribuite nei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico, a emettere mandati di esecuzione i quali, come risulta dalla sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), non possono essere riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro.

 Sulle spese

55      Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 18 TFUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che autorizza i notai, che agiscono nell’ambito delle competenze loro attribuite nei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico, a emettere mandati di esecuzione i quali, come risulta dalla sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking (C551/15, EU:C:2017:193), non possono essere riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: il croato.