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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Fédération Nationale de la Coopération Bétail et Viande (FNCBV) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 giugno 2003.

    (Causa T-217/03)

    Lingua processuale: il francese

Il 19 giugno 2003 la Fédération Nationale de la Coopération Bétail et Viande (FNCBV), con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti Robert Collin e Michel Ponsard, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

--annullare la decisione C.38.179/F3 del 2 aprile 2003 nella parte che riguarda la ricorrente;

--in via subordinata, sopprimere l'ammenda inflitta dalla detta decisione;

--in via ulteriormente subordinata, ridurla;

--condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la Commissione ha inflitto alla ricorrente e ad altre cinque federazioni francesi di allevatori e macellatori un'ammenda sulla base di presunte violazioni dell'art. 81, n. 1, CE, a causa di un accordo che aveva lo scopo di sospendere le importazioni d carne bovina in Francia e di fissare un prezzo minimo per certe categorie di animali.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

Per quanto riguarda le conclusioni volte all'annullamento della decisione impugnata:

--presunte violazioni delle norme procedurali, in particolare una presunta violazione dei diritti di difesa, a causa della presunta mancanza di motivazione nella comunicazione degli addebiti, e una presunta violazione di forme sostanziali, a causa della presunta insufficienza della motivazione della decisione in merito al mancato superamento della soglia del 10% del volume d'affari per determinare l'importo dell'ammenda;

--manifesti errori di valutazione e di diritto riguardo l'esistenza e la qualificazione dell'accordo su cui verte la decisione impugnata, nonché dei suoi effetti sulla concorrenza;

--presunta violazione del regolamento n. 26/62 1 in quanto la Commissione avrebbe dovuto concedere la deroga prevista all'art. 2 del detto regolamento;

--presunta violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 2in quanto la Commissione non avrebbe fornito elementi d'informazione sul volume d'affari considerato per determinare le ammende e non avrebbe verificato se l'importo dell'ammenda restasse entro il limite del 10% del volume d'affari.

Per quanto riguarda le conclusioni volte alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

--presunta violazione del punto 5, lett. b), degli orientamenti 3 per il calcolo delle ammende, in relazione al calcolo dell'importo dell'ammenda;

--presunti manifesti errori di valutazione e di diritto in relazione alla qualificazione dell'infrazione come "molto grave" e dell'accordo come "segreto", presunta mancata considerazione di circostanze attenuanti (mancanza di effetti sul mercato, cessazione dell'infrazione già dai primi interventi della Commissione, ruolo esclusivamente passivo della ricorrente nella conclusione dell'accordo) e alla determinazione della durata dell'accordo;

--presunta violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 in relazione alla fissazione dell'importo dell'ammenda;

--presunta violazione del divieto di cumulo delle sanzioni.

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1 - (GU B 30 del 20.04.1962, pagg. 993-994.

2 - (GU P 13 del 21.02.1962, pagg. 204-211. Modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 1216/1992 (GU L 148 del 15.06.1999, pag. 5).

3 - (Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU C 9 del 14.01.1998)