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Ricorso presentato il 23 novembre 2006 - Município de Gondomar / Commissione

(Causa T-324/06)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Município de Gondomar (Gondomar, Portogallo) (Rappresentanti: avv.ti J. L. da Cruz Vilaça, D. Choussy e L. Pinto Monteiro)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare che la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 agosto 2006, C (2006) 3782, relativa alla soppressione del contributo finanziario concesso dal Fondo di coesione al progetto n. 95/10/61/017 - Bonifica del Grande Porto/Sul - Subsistema de Gondomar con decisione della Commissione 18 dicembre 1995, C (95) 3281, che sopprime l'importo totale del contributo di EUR 7 778 535 attribuito al progetto e ordina al ricorrente di rimborsare la somma di EUR 6 222 828, è viziata da errori manifesti di valutazione, viola il regolamento n. 1164/94 1, nonché i principi di proporzionalità e di certezza del diritto, e , di conseguenza,

in via principale, annullare la decisione impugnata;

in subordine, annullare parzialmente la decisione impugnata e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'integrità del finanziamento del Fondo di coesione, fatta salva la somma di EUR 537 863;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso ha ad oggetto l'annullamento della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 230 CE, in quanto tale decisione sopprime l'intero ammontare del contributo di EUR 7 778 535 attribuito al progetto n. 95/10/61/017 e ordina al ricorrente di rimborsare EUR 6 222 828.

Nella decisione impugnata la Commissione afferma che il ricorrente ha commesso delle irregolarità, alla luce del regolamento n. 1164/94 e della decisione della Commissione C(2006) 3281, che autorizzava la partecipazione finanziaria della Comunità europea al progetto. Tali irregolarità si riferiscono essenzialmente a pagamenti al di fuori del periodo di ammissibilità, a spese ingiustificate e al fatto che il ricorrente non ha ultimato le opere entro il termine stabilito.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata e viola il principio della certezza del diritto. Ciò è dovuto al fatto che la Commissione ha ripetutamente fondato la decisione impugnata su criteri poco chiari ed ha respinto alcuni degli argomenti del ricorrente senza motivare le proprie conclusioni.

In secondo luogo, il ricorrente afferma che la decisione impugnata è viziata da errori manifesti di valutazione dei fatti, in quanto:

tutti gli importi indicati dal ricorrente sono debitamente giustificati;

la Commissione ha mancato di chiarezza nel determinare gli importi da giustificare, avendo altresì omesso di esaminare gli elementi di prova presentati dal ricorrente per giustificare tali spese;

la Commissione ha rifiutato le spiegazioni del ricorrente senza determinare l'esatto fondamento giuridico di tale rifiuto;

la Commissione ha erroneamente interpretato i fatti e i documenti che le sono stati presentati, con l'unico scopo di dimostrare la sussistenza di un'intenzione fraudolenta del ricorrente, intenzione che non sussisteva.

In terzo luogo, il ricorrente considera che la soppressione dell'importo dell'aiuto, nelle circostanze della specie, costituisce una violazione del regolamento n. 1164/94, in quanto: i) tutti gli obiettivi di tale regolamento e della decisione della Commissione C(95) 3281 sono stati realizzati e ii) è stato violato l'art. H dell'allegato II.

Infine, il ricorrente afferma che, considerata la completa realizzazione del progetto e l'assenza di intenzione fraudolenta, la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità e l'art. 5 CE.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 maggio 1994, n. 1164/94, che istituisce un Fondo di coesione.