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Ricorso proposto il 30 marzo 2012 - Germania / Commissione

(Causa T-143/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, K. Petersen e avv. U. Soltész)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'articolo 1 della decisione della convenuta del 25 gennaio 2012, C(2012) 184 def., relativa all'aiuto di Stato C 36/2007 (ex NN 25/2007) concesso alla Germania a favore della Deutsche Post AG;

annullare gli articoli 4-6 della decisione della convenuta del 25 gennaio 2012, C(2012) 184 def., relativa all'aiuto di Stato C 36/2007 (ex NN 25/2007) concesso alla Germania a favore della Deutsche Post AG;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

Primo motivo: la Commissione, affermando che la "sovvenzione al regime pensionistico" ha favorito un'impresa, ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La "sovvenzione al regime pensionistico" è versata direttamente al fondo pensione per i funzionari postali e indirettamente ai funzionari postali in pensione, con la conseguenza che essa non è concessa ad un'impresa. La ricorrente fa valere che la Deutsche Post AG non beneficia nemmeno di un aiuto indiretto.

Secondo motivo: la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sostenendo che la "sovvenzione al regime pensionistico" ha compensato i costi che devono essere "normalmente" sopportati dalle imprese

La ricorrente ritiene che la "sovvenzione al regime pensionistico" compensi integralmente i costi sociali atipici per la concorrenza che le imprese non devono "normalmente" sopportare. I costi compensati da tale sovvenzione costituiscono inoltre un "onere speciale" ai sensi della sentenza Danske Busvognmænd 2.

Terzo motivo: la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (in subordine: l'articolo 107, paragrafo 3, TFUE), prendendo in considerazione i ricavati di tariffe regolamentate

La ricorrente ritiene che il "vantaggio comparativo" non provenga dalla "sovvenzione al regime pensionistico" e sia completamente indipendente da questa. Il "vantaggio comparativo" proviene da tariffe regolamentate e, di conseguenza, da risorse diverse da quelle statali (sentenza PreussenElektra4). La ricorrente sostiene che i costi non sono oggetto di una doppia compensazione. Pertanto, nessun "aiuto" è dichiarato incompatibile con il mercato interno e recuperato. A parere della ricorrente, la Commissione eccepisce solamente un "aiuto" per recuperare retroattivamente i ricavati della Deutsche Post AG.

4.    Quarto motivo: la Commissione ha violato gli articoli 107 e 108 TFUE nonché il regolamento (CE) n. 659/1999, ordinando illegittimamente, nell'ambito del procedimento in materia di aiuti di Stato, il recupero di ricavati di tariffe regolamentate e commettendo, così, uno sviamento di potere e di procedura

La ricorrente rileva che la Commissione può recuperare legittimamente i ricavati in tale forma solo nell'ambito del regolamento (CE) n. 1/2003, e non in quello di un procedimento in materia di aiuti di Stato.

5.    Quinto motivo: la Commissione ha violato gli articoli 107 e 108 TFUE nonché il regolamento n. 659/1999, avviando illegittimamente un procedimento in materia di aiuti di Stato avverso un "sovvenzionamento incrociato" e commettendo così uno sviamento di potere e di procedura

La ricorrente sostiene che l'asserito "sovvenzionamento incrociato" proviene da tariffe regolamentate, vale a dire da risorse diverse da quelle statali, e che esso non costituisce quindi un aiuto. A suo parere, neanche un siffatto "sovvenzionamento incrociato" può formare oggetto di un procedimento in materia di aiuti di Stato.

6.    Sesto motivo: la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (in subordine: l'articolo 107, paragrafo 3, TFUE), effettuando calcoli errati nel confronto dei costi sociali

La ricorrente ritiene che il valore di riferimento determinato dalla Commissione sulla base dei contributi salariali sia troppo elevato, dato che, in forza del diritto tedesco relativo alla previdenza sociale, il datore di lavoro sopporta solamente gli oneri a suo carico. Poiché la Commissione ha già preso in considerazione gli oneri salariali nella base del salario ("salario lordo fittizio"), il fatto di riprendere in considerazione tali oneri nel valore di riferimento comporta, secondo la ricorrente, un doppio computo. La ricorrente sostiene inoltre che l'aumento della base del salario non è corretto, in quanto il trattamento dei funzionari postali è superiore al livello salariale dei concorrenti privati.

7.    Settimo motivo: la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (in subordine: l'articolo 107, paragrafo 3, TFUE), affermando che anche la "sovvenzione al regime pensionistico" costituisce un aiuto (incompatibile con il mercato interno) per il periodo compreso tra il 1995 e il 2002

8.    Ottavo motivo: la Commissione ha violato l'articolo 108, paragrafo 1, TFUE e l'articolo 1, lettera b), sub i), del regolamento n. 659/1999, sostenendo che la sovvenzione al regime pensionistico costituisce un nuovo aiuto

La ricorrente rileva che le constatazioni della Commissione si basano su un'errata valutazione dei fatti.

9.    Nono motivo: la Commissione ha violato gli articoli 14, paragrafo 1, e 7, paragrafo 5, del regolamento n. 659/1999, ordinando alla Germania di recuperare l'aiuto (articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata) e di prevenire qualunque vantaggio comparativo in futuro (articolo 4, paragrafo 4, della decisione impugnata), mentre tali misure sono estranee al diritto degli aiuti di Stato

La ricorrente fa valere che il recupero previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata non riguarda l'"aiuto", bensì i ricavati della Deutsche Post AG da tariffe postali regolamentate. A parere della ricorrente, non è possibile far cessare l'infrazione riducendo l'"aiuto", come prescritto dalla Commissione. Infatti, una riduzione della "sovvenzione al regime pensionistico" non avrebbe alcuna incidenza sull'importo del "vantaggio comparativo". La ricorrente sostiene che la cessazione dell'infrazione, stabilita dall'articolo 4, paragrafo 4, della decisione impugnata, richiede una modifica della regolamentazione dei prezzi e pregiudica pertanto la sovranità regolamentare della Germania.

10.    Decimo motivo: a causa della sua inattività e della lunghezza inadeguata del procedimento, la Commissione ha violato l'articolo 6 TUE, l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il principio di buona amministrazione nonché l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999

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1 - Sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2004, Danske Busvognmænd/Commissione (T-157/01, Racc. 2004, II 917).

2 - Sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C-379/98, Racc. 2001, I-2099).

3 - Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

4 - Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).