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Ricorso proposto il 30 marzo 2012 - Comsa / UAMI - COMSA (COMSA)

(Causa T-144/12)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Comsa, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. M. Aznar Alonso)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Constructora de obras municipales, SA (COMSA) (Madrid, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso e dichiarare la non conformità al regolamento (CE) n. 40/1994 del Consiglio, sul marchio comunitario [attuale regolamento (CE) n. 207/2009], dei punti 2, 3 e 5 della decisione del 10 gennaio 2012 della seconda commissione di ricorso nei procedimenti riuniti R 518/2011-2 e R 795/2011-2;

condannare il convenuto, e se del caso la controinteressata, a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Constructora de obras municipales, SA (COMSA).

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "COMSA" per prodotti e servizi delle classi 19, 35, 36, 37, 39 e 42 - Domanda di marchio comunitario n. 7 091 051.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: nome di impresa (ragione sociale) "COMSA S.A." e marchio non registrato "COMSA".

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento dei ricorsi della ricorrente e del convenuto.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

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