Sentenza del Tribunale del 9 aprile 2014 – Comsa / UAMI – COMSA (COMSA)
(Causa T-144/12) 1
[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo COMSA – Denominazione sociale anteriore Comsa, SA – Impedimento relativo alla registrazione – Mancato utilizzo in ambito commerciale di un segno la cui portata non è solo locale – Somiglianza tra i servizi – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»]
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Comsa, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: inizialmente M. Aznar Alonso, successivamente A. Gómez López, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Constructora de obras municipales, SA (COMSA) (Madrid, Spagna)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 10 gennaio 2012 (procedimenti riuniti R 518/2011-2 e R 795/2011-2), relativa ad un’opposizione tra la Comsa, SA e la Constructora de obras municipales, SA (COMSA).
Dispositivo
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 10 gennaio 2012 (procedimenti riuniti R 518/2011-2 e R 795/2011-2), relativa ad un’opposizione tra la Comsa, SA e la Constructora de obras municipales, SA (COMSA), è annullata nella parte in cui ha annullato la decisione della divisione d’opposizione per i servizi della classe 42 e autorizzato la registrazione del marchio richiesto per questi stessi servizi.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) La Comsa sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti delle spese sostenute dall’UAMI. Quest’ultimo sopporterà un quarto delle proprie spese.
________________________1 GU C 194 del 30.6.2012.