Language of document : ECLI:EU:T:2015:17

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

15 gennaio 2015 (*)

«Aiuti di Stato – Aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Aiuti per la ristrutturazione previsti dalle autorità francesi in favore della SeaFrance SA – Aumento di capitale e prestiti concessi dalla SNCF alla SeaFrance – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Criterio dell’investitore privato – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»

Nella causa T‑1/12,

Repubblica francese, rappresentata inizialmente da E. Belliard, G. de Bergues e J. Gstalter, successivamente da G. de Bergues, D. Colas e J. Bousin, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, B. Stromsky e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda d’annullamento della decisione 2012/397/UE della Commissione, del 24 ottobre 2011, concernente l’aiuto di Stato SA.32600 (2011/C) — Francia — Aiuto alla ristrutturazione di SeaFrance SA da parte di SNCF (GU 2012, L 195, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, M. Kancheva e C. Wetter (relatore), giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 giugno 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Con la decisione 2012/397/UE, del 24 ottobre 2011, concernente l’aiuto di Stato SA.32600 (2011/C) — Francia — Aiuto alla ristrutturazione di SeaFrance SA da parte di SNCF (GU 2012, L 195, pag. 1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione europea ha dichiarato incompatibili con il mercato interno l’aiuto al salvataggio e l’aiuto alla ristrutturazione della SeaFrance, rispettivamente attuato e previsto dalla Repubblica francese in favore della SeaFrance SA.

2        La SeaFrance, attualmente liquidata, era una società per azioni di diritto francese detenuta al 100% dalla SNCF Participations SA, società holding del gruppo SNCF, a sua volta detenuta al 100% dall’ente pubblico economico Société nationale des chemins de fer français (SNCF). La SeaFrance forniva servizi di trasporto marittimo di passeggeri e di merci tra i porti di Calais (Francia) e di Dover (Regno Unito). All’epoca, la SeaFrance possedeva sei navi. Nel dicembre 2009 essa impiegava 1 550 persone e nell’agosto 2010 ne impiegava 1 100.

3        A partire dal 2008 la situazione finanziaria della SeaFrance si è sistematicamente deteriorata in ragione, segnatamente, di una congiuntura sfavorevole caratterizzata da una forte instabilità delle parità monetarie euro/sterlina, da una quotazione del petrolio in aumento e da una significativa diminuzione del trasporto di passeggeri e di merci nel canale della Manica. Tali condizioni esterne hanno accentuato le difficoltà interne della SeaFrance, dovute, segnatamente, a un eccesso di capacità e ad un elevato rapporto tra costi del personale e volume d’affari. Varie agitazioni sindacali intervenute nel 2010 hanno ulteriormente aggravato la situazione della società.

4        Nell’aprile 2010 la SeaFrance è stata autorizzata a beneficiare della procedura di salvaguardia, convertita, il 30 giugno 2010, in un procedimento di amministrazione controllata. Dalla decisione impugnata emerge che, nell’ambito di tale procedimento, sono state sottoposte al Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi, Francia) tre offerte intese a mantenere l’attività mediante una cessione totale o parziale del patrimonio della SeaFrance. La prima, presentata congiuntamente da due società attive nel settore del trasporto marittimo, proponeva l’acquisizione, per l’importo simbolico di tre euro, di tre navi e di 460 lavoratori. La seconda, depositata da un sindacato, proponeva di mantenere tutti i dipendenti, di acquistare le navi della SeaFrance per la somma simbolica di un euro e di non assumere il passivo dell’impresa. I dettagli della terza offerta, presentata da un’impresa del settore marittimo, non sono stati riassunti nell’ambito della decisione impugnata. Nessuna di tali offerte è stata ritenuta soddisfacente dai curatori fallimentari della SeaFrance (punti da 10 a 15 della decisione impugnata).

5        Dopo l’adozione, in data 24 ottobre 2011, della decisione impugnata, il Tribunal de commerce de Paris ha avviato, nei confronti della SeaFrance, una procedura di liquidazione giudiziaria il 16 novembre 2011. Nell’ambito di tale procedura è stata bandita una nuova gara per l’acquisizione del patrimonio e delle attività della SeaFrance, tuttavia l’unica offerta depositata in occasione di tale gara è stata ritenuta insoddisfacente dai curatori fallimentari della SeaFrance. È stata quindi avviata la liquidazione del patrimonio della SeaFrance, a conclusione della quale detto patrimonio è stato ceduto alla società Eurotunnel.

6        La SNCF ha sostenuto la SeaFrance con varie misure di aiuto sin dall’inizio del 2009. Anzitutto, nel febbraio del 2009 la SNCF ha stipulato con la SeaFrance un accordo di tesoreria, prorogato nel febbraio 2010. Peraltro, il 15 luglio 2010 essa ha concesso alla SeaFrance un prestito pari a [riservato] (1) milioni di euro, per consentirle di esercitare un’opzione d’acquisto sulla sua nave Berlioz e di tutelare la proprietà di tale elemento patrimoniale.

7        La SNCF ha successivamente concesso una linea di credito pari a [riservato] milioni di euro in favore della SeaFrance. Tale misura è stata notificata il 12 luglio 2010 dalle autorità francesi alla Commissione quale aiuto al salvataggio ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2; in prosieguo: «gli orientamenti sull’aiuto alla ristrutturazione»), ed è stata approvata da quest’ultima con decisione C(2010) 5837, del 18 agosto 2010, concernente l’aiuto di Stato N 309/2010 — Francia.

8        Infine, il 18 febbraio 2011 le autorità francesi hanno notificato alla Commissione, conformemente alle disposizioni degli orientamenti sull’aiuto alla ristrutturazione, un progetto di aiuto alla ristrutturazione in favore della SeaFrance accompagnato da un piano di ristrutturazione. Il piano di ristrutturazione prevedeva, segnatamente, una riduzione della capacità da sei a quattro navi; una riconfigurazione dell’offerta di servizi di linea che comporterebbe un calo pari a quasi il 30% del numero di traversate previsto annualmente e la soppressione di 725 posti di lavoro al fine di ridurre il rapporto tra costi del personale e volume d’affari. Tale ristrutturazione doveva essere finanziata principalmente mediante un aiuto di Stato sotto forma di un aumento di capitale della SeaFrance pari a EUR 223 milioni, sottoscritto integralmente dalla SNCF Participations.

9        Il 6 aprile 2011 un concorrente della SeaFrance ha inoltrato alla Commissione una denuncia vertente sull’aiuto alla ristrutturazione della stessa. Il 22 giugno 2011 la Commissione ha notificato alle autorità francesi la sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, riguardante, per un verso, l’aiuto alla ristrutturazione della SeaFrance notificato il 18 febbraio 2011 e, per altro verso, le misure precedentemente adottate dalla SNCF, vale a dire l’accordo di tesoreria stipulato nel 2009 ed il prestito di [riservato] milioni di euro concesso il 15 luglio 2010 (in prosieguo: la «decisione di avvio del procedimento formale»). Mediante pubblicazione di un sunto di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 14 luglio 2011 (GU C 208, pag. 8), essa ha invitato gli interessati di presentare le loro osservazioni, in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

10      Con lettere del 14 e 22 luglio, nonché del 19 agosto 2011 le autorità francesi hanno anzitutto esposto alla Commissione le loro osservazioni, rispettivamente, sui dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento formale, sulla denuncia e sulle osservazioni degli interessati.

11      In seguito, con lettera del 12 settembre 2011, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione un piano di ristrutturazione modificato. Tale piano prevedeva, segnatamente, la cessione di un’altra nave, una riduzione dell’organico complessivo di 922 unità, un’ulteriore riduzione del numero di traversate ed una riorganizzazione delle attività di vendita e di marketing, che doveva consentire ulteriori risparmi. Inoltre, per rispondere ai dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento formale quanto all’insufficienza e all’incertezza del contributo proprio della SeaFrance al finanziamento della sua ristrutturazione, tale piano prevedeva una riorganizzazione delle misure di finanziamento della ristrutturazione: l’aumento di capitale della SeaFrance doveva limitarsi a EUR 166,3 milioni e doveva essere accompagnato da un prestito per un importo di EUR 99,8 milioni, destinato a finanziare la ristrutturazione. Era inoltre previsto un altro prestito per un importo di [riservato] milioni di euro. Esso mirava a sostituire il prestito esistente per la nave Molière al fine di anticipare l’esercizio dell’opzione di acquisto di tale nave. L’esercizio anticipato di questa opzione doveva permettere alla SeaFrance di acquisire, a partire dalla fine dell’anno [riservato], la piena proprietà di tale elemento patrimoniale. Questi due prestiti dovevano essere concessi a un tasso del 6,05% per una durata di 12 anni con importi costanti di capitale rimborsato.

12      Infine, con lettera del 3 ottobre 2011, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione una nuova versione del piano di ristrutturazione modificato. Secondo tale nuova versione, per un verso, l’importo del prestito di EUR 99,8 milioni è stato ridotto a EUR 99,7 milioni e, per altro verso, il tasso d’interesse applicato ai due prestiti previsti nel piano di ristrutturazione modificato è stato aumentato dal 6,05% all’8,55%.

13      Il 24 ottobre 2011 la Commissione ha adottato la decisione impugnata, che ha notificato in pari data alle autorità francesi. Ai punti 16 e 17 di tale decisione la Commissione precisa che la decisione impugnata verte, per un verso, sulle misure previste nel piano di ristrutturazione modificato, vale a dire sull’aumento di capitale della SeaFrance e sui due prestiti di EUR 99,7 milioni e di [riservato] milioni di euro, e, per altro verso, sull’aiuto al salvataggio approvato con la sua decisione del 18 agosto 2010. Per contro, tale decisione non concerne né l’accordo di tesoreria concesso dalla SNCF alla SeaFrance, né il finanziamento concesso a quest’ultima ai fini dell’esercizio dell’opzione di acquisto sulla nave Berlioz (v. precedente punto 6), che sono oggetto di un altro procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, avviato il 22 giugno 2011.

14      Il dispositivo della decisione impugnata prevede, segnatamente, quanto segue:

«Articolo 1

L’aumento di capitale di 166,3 milioni [di euro], il prestito di 99,7 milioni di EUR e il prestito di [riservato] milioni [di euro] cui la [Francia] intende dare esecuzione, tramite SNCF, come aiuto alla ristrutturazione a favore di SeaFrance costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e sono incompatibili con il mercato interno.

Articolo 2

Il prestito concesso dalla Francia, tramite SNCF, a titolo di aiuto al salvataggio a favore di SeaFrance, oggetto della decisione della Commissione del 18 agosto 2010, costituisce un aiuto incompatibile con il mercato interno.

Articolo 3

1.      La Francia, tramite SNCF, è tenuta a recuperare presso il beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 2, compresi gli interessi contrattuali maturati e non ancora versati alla data della notifica della presente decisione.

(…)».

 Procedimento e conclusioni delle parti

15      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 gennaio 2012 la Repubblica francese ha proposto il presente ricorso.

16      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

17      Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 19 giugno 2014.

18      All’udienza la Commissione ha prodotto un documento contenente uno scambio di messaggi di posta elettronica tra i propri servizi e le autorità francesi, al fine di avvalorare l’argomentazione formulata in replica al secondo motivo di ricorso. Il presidente di sezione ha deciso di versare agli atti tale documento ed ha invitato la Repubblica francese a pronunciarsi in merito alla ricevibilità e al contenuto di tale documento al più tardi il 26 giugno 2014. La decisione sulla ricevibilità di tale documento è stata riservata.

19      La Repubblica francese ha presentato le sue osservazioni entro il termine impartito.

20      La fase orale del procedimento si è conclusa il 3 luglio 2014.

21      La Repubblica francese chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare in toto la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

22      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Repubblica francese alle spese.

 In diritto

23      Occorre rilevare, in limine, che i quattro motivi dedotti dalla Repubblica francese a sostegno del proprio ricorso riguardano la valutazione della Commissione di due prestiti, rispettivamente pari a EUR 99,7 milioni e a [riservato] milioni di euro, previsti nel piano di ristrutturazione modificato (in prosieguo, congiuntamente: i «prestiti in questione»). La Repubblica francese non nega che la misura consistente in un aumento di capitale della SeaFrance di EUR 166,3 milioni rappresenti un aiuto di Stato.

24      I due primi motivi di ricorso della Repubblica francese attengono ad una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché la Commissione ha qualificato come aiuti di Stato i prestiti in questione. Il terzo motivo verte su errori di diritto e di fatto, in quanto la Commissione ha ritenuto che l’aiuto alla ristrutturazione fosse incompatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, interpretato alla luce degli orientamenti sull’aiuto alla ristrutturazione. Il quarto motivo attiene ad una violazione dell’articolo 345 TFUE.

 Sul primo motivo, vertente su un travisamento della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha ritenuto che l’oculatezza dei prestiti in questione dovesse essere valutata unitamente all’aiuto al salvataggio e alla ricapitalizzazione

25      Con il presente motivo la Repubblica francese afferma, in sostanza, che la Commissione ha erroneamente ritenuto che, ai fini dell’applicazione del criterio dell’investitore privato, i prestiti in questione, l’aiuto al salvataggio concesso alla SeaFrance nonché l’aumento di capitale di quest’ultima previsto nel piano di ristrutturazione modificato dovessero essere valutati congiuntamente.

26      Tale motivo si sviluppa in due parti, basate, rispettivamente, su un’erronea interpretazione e su un’erronea applicazione, nella fattispecie, della sentenza del 15 settembre 1998, BP Chemicals/Commissione (T‑11/95, Racc., EU:T:1998:199; in prosieguo: la «sentenza BP Chemicals»).

27      Con la prima parte la Repubblica francese afferma in sostanza, nel ricorso, che, poiché la sentenza BP Chemicals, cit. al punto 26 supra (EU:T:1998:199), verte unicamente su un rifiuto di avviare un procedimento formale di esame e non sull’applicazione, nel merito, del principio dell’investitore privato, i criteri da essa stabiliti non potrebbero essere applicati nell’ambito di un procedimento formale di esame per decidere se le misure esaminate siano o meno dissociabili. All’udienza, alla luce della sentenza del 19 marzo 2013, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione (C‑399/10 P e C‑401/10 P, Racc., EU:C:2013:175), la Repubblica francese ha ritirato questa parte, circostanza di cui si è preso atto nel verbale dell’udienza.

28      Con la seconda parte la Repubblica francese sostiene che la Commissione abbia erroneamente applicato la sentenza BP Chemicals, citata nel precedente punto 26 (EU:T:1998:199), nella fattispecie ed abbia erroneamente concluso che i prestiti in questione fossero effettivamente indissociabili dall’aiuto al salvataggio e dalla ricapitalizzazione.

29      Si deve rammentare che, poiché la nozione di aiuto, quale definita dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi, il giudice dell’Unione deve esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v. sentenze del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, Racc., EU:C:2008:757, punto 111 e la giurisprudenza ivi citata, e del 17 dicembre 2008, Ryanair/Commissione, T‑196/04, Racc., EU:T:2008:585, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

30      La qualifica come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, di una misura assunta nei confronti di un’impresa presuppone il ricorrere di quattro condizioni. Innanzi tutto, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, essa deve comportare un vantaggio a esclusivo profitto di talune imprese o di taluni settori di attività. In quarto luogo, essa deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenza del 29 settembre 2000, CETM/Commissione, T‑55/99, Racc., EU:T:2000:223, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 23 marzo 2006, Enirisorse, C‑237/04, Racc., EU:C:2006:197, punti 38 e 39 e la giurisprudenza ivi citata).

31      Tuttavia, risulta parimenti da costante giurisprudenza che le condizioni che devono ricorrere affinché una misura possa ricadere nella nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non sono soddisfatte qualora l’impresa beneficiaria potesse ottenere lo stesso vantaggio rispetto a quello procuratole per mezzo di risorse statali e in circostanze corrispondenti alle normali condizioni del mercato; tale valutazione dev’essere effettuata, per le imprese pubbliche, applicando, in linea di principio, il criterio dell’investitore privato (v. sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF e a., C‑124/10 P, Racc., EU:C:2012:318, punto 78 e la giurisprudenza ivi citata).

32      Secondo la giurisprudenza, nell’esaminare l’applicazione del criterio dell’investitore privato la Commissione deve sempre esaminare tutti gli elementi rilevanti dell’operazione controversa ed il suo contesto (v. sentenza del 13 settembre 2010, Grecia/Commissione, T‑415/05, T‑416/05 e T‑423/05, Racc., EU:T:2010:386, punto 172 e la giurisprudenza ivi citata).

33      In sede di applicazione del criterio dell’investitore privato a più interventi consecutivi dello Stato, la Commissione deve valutare se tra tali interventi sussistano legami talmente stretti da renderne impossibile la dissociazione e se pertanto tali interventi debbano essere considerati come un unico intervento ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, cit. nel punto 27 supra, EU:C:2013:175, punto 103).

34      L’esame del carattere dissociabile di vari interventi consecutivi dello Stato deve essere effettuato alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza, tra i quali figurano, segnatamente, la cronologia degli interventi stessi, il loro scopo e la situazione dell’impresa al momento di tali interventi (v., in tal senso, sentenze Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, cit. nel punto 27 supra, EU:C:2013:175, punto 104, e BP Chemicals, cit. nel punto 26 supra, EU:T:1998:199, punti da 170 a 178).

35      Per contro, occorre ricordare che la valutazione da parte della Commissione se un provvedimento soddisfi il criterio dell’operatore privato in un’economia di mercato può implicare una valutazione economica complessa. La Commissione, quando adotta un atto che implica una valutazione di tal genere, gode di un ampio potere discrezionale e il sindacato giurisdizionale si limita a verificare il rispetto delle norme riguardanti la procedura e l’obbligo di motivazione, l’assenza di errori di diritto, l’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione, l’insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti oppure di sviamento di potere. In particolare, non spetta al Tribunale sostituire la sua valutazione economica a quella dell’autore della decisione (v. sentenza Ryanair/Commissione, EU:T:2008:585, cit. al punto 28 supra, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata).

36      È alla luce di tali principi che andrà esaminato l’argomento principale dedotto nell’ambito della seconda parte del primo motivo, con cui la Repubblica francese contesta alla Commissione di non aver esaminato tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della valutazione del carattere indissociabile delle misure adottate in favore della SeaFrance, in particolare i tassi di interesse e le garanzie che corredavano i prestiti in questione. La Repubblica francese rimprovera così alla Commissione di aver presunto, nella decisione impugnata, che, poiché i prestiti in questione perseguivano la stessa finalità della ricapitalizzazione della SeaFrance e poiché sono stati concessi contemporaneamente a tale ricapitalizzazione, quando la situazione della SeaFrance permaneva invariata, tali prestiti fossero indissociabili dalla ricapitalizzazione e dall’aiuto al salvataggio e, di conseguenza, di aver presunto che tali prestiti non sarebbero stati concessi da un investitore privato.

37      L’esame della fondatezza di tale argomento deve essere svolto in due fasi. In primo luogo, si deve verificare se la Commissione abbia correttamente concluso che i prestiti in questione fossero indissociabili dalla ricapitalizzazione e dall’aiuto al salvataggio e che non potessero quindi essere valutati come misure autonome con riferimento al criterio dell’investitore privato. Deve verificarsi, in altri termini, se la Commissione abbia correttamente individuato l’oggetto cui essa intendeva applicare tale criterio. In secondo luogo, va verificato se la Commissione abbia correttamente applicato il criterio dell’investitore privato alle misure di cui trattasi nella decisione impugnata.

38      In primo luogo, quanto alla questione se la Commissione abbia correttamente concluso che i prestiti in questione fossero indissociabili dalla ricapitalizzazione e dall’aiuto al salvataggio, deve anzitutto rilevarsi che, al punto 129 della decisione impugnata, replicando agli argomenti delle autorità francesi secondo cui i prestiti in questione erano stati concessi a condizioni di mercato e rispettavano pertanto il criterio dell’investitore privato, la Commissione ha precisato quanto segue:

«Nel caso in esame, SNCF ha già concesso aiuti a SeaFrance, in particolare l’aiuto al salvataggio, e prevede di accordarne un altro, ossia la ricapitalizzazione. I prestiti perseguono la stessa finalità degli altri aiuti, vale a dire il salvataggio e la ristrutturazione di SeaFrance. Saranno erogati in un momento in cui SeaFrance è un’impresa in difficoltà e contestualmente agli aiuti alla ristrutturazione. Ciò è inconfutabile per quanto concerne il prestito di 99,7 milioni [di euro], che ha lo scopo (al pari della ricapitalizzazione) di permettere a SeaFrance di far fronte al fabbisogno di capitale circolante. Ciò vale però anche per il prestito di [riservato] milioni di EUR, che serve a rifinanziare e a riscattare prima del previsto il contratto di locazione finanziaria che riguarda la nave Molière. Infatti, il finanziamento dei mezzi di produzione, in questo caso la nave, è strettamente connesso all’attività ordinaria di SeaFrance. Con il rifinanziamento e il riscatto anticipato della locazione finanziaria, SeaFrance intende ridurre i costi operativi, il che rientra nella ristrutturazione dell’impresa. Di conseguenza, anche il prestito di [riservato] milioni di EUR s’iscrive in una logica di ristrutturazione di SeaFrance».

39      In seguito, ai punti da 130 a 132, la Commissione ha ricordato le regole esplicitate nella sentenza BP Chemicals, citata nel precedente punto 26 (EU:T:1998:199).

40      Infine, al punto 133, la Commissione ha analizzato la questione se la ricapitalizzazione costituisse un aiuto di Stato e ha constatato che, «[p]oiché i due prestiti perseguono la medesima finalità della ricapitalizzazione, ossia il finanziamento dei costi di ristrutturazione, la situazione economica dell’impresa è invariata (è in difficoltà) e i prestiti sono accordati contestualmente alla ricapitalizzazione, tali prestiti non [potevano] essere ragionevolmente dissociati dall’aiuto al salvataggio e dalla ricapitalizzazione».

41      Tale motivazione risulta, certo, concisa. Tuttavia, anzitutto, va necessariamente osservato che i rilievi della Commissione relativi alla cronologia e alla finalità delle misure, nonché alla situazione della SeaFrance, sono scevri da errori di valutazione.

42      Infatti, per quanto riguarda la cronologia delle misure, è pacifico tra le parti che i prestiti in questione fossero concomitanti alla ricapitalizzazione e che tali tre misure fossero previste nello stesso piano di ristrutturazione sottoposto alla valutazione della Commissione sei mesi dopo l’attuazione dell’aiuto al salvataggio.

43      È altresì pacifico tra le parti, per quanto riguarda la situazione della società beneficiaria, che sin dal 2008 la SeaFrance incontrava gravi difficoltà finanziarie, che hanno condotto, il 30 giugno 2010, vale a dire prima della notifica dell’aiuto al salvataggio, all’avvio di un procedimento di amministrazione controllata nei suoi confronti. Il procedimento di amministrazione controllata è rimasto pendente fino all’avvio di un procedimento di liquidazione giudiziaria, che ha fatto seguito all’adozione della decisione impugnata (v. precedenti punti 4, 5 e 7). Pertanto, le gravi difficoltà finanziarie della SeaFrance sussistevano tanto nel momento in cui essa ha ricevuto l’aiuto al salvataggio, quanto nel momento in cui la SNCF ha progettato di concederle tre ulteriori misure previste nel piano di ristrutturazione.

44      Per quanto riguarda la finalità delle misure, è pacifico che il prestito di EUR 99,7 milioni avesse la stessa finalità della ricapitalizzazione, vale a dire il finanziamento della ristrutturazione. Per quanto riguarda il prestito di [riservato] milioni di euro, deve essere respinto l’argomento della Repubblica francese secondo cui tale prestito perseguiva un obiettivo patrimoniale, vale a dire garantire un bene patrimoniale mediante un esercizio anticipato dell’opzione di acquisto della nave Molière, e, pertanto, aveva una finalità diversa dalla ricapitalizzazione. Giustamente, infatti, la Commissione ha stabilito che tale prestito si inseriva nella logica della ristrutturazione della SeaFrance, in quanto destinato a rifinanziare e a riscattare prima del previsto il contratto di locazione finanziaria che riguardava la nave Molière e mirava così a ridurre i costi operativi legati al finanziamento dei mezzi di produzione. Inoltre, giustamente la Commissione ha rilevato nel controricorso che, quando essa sosteneva che l’unico obiettivo di tale prestito era di sostituire un impegno fuori bilancio legato ai canoni dovuti dalla SeaFrance in applicazione del contratto di locazione finanziaria, la Repubblica francese non aveva ancora prodotto alcun elemento atto a dimostrare che, prima di tale prestito, la SNCF fosse già direttamente esposta e tenuta al pagamento di tali canoni.

45      Inoltre, vari elementi indicati dalla Commissione nella decisione impugnata e attinenti al contesto della ristrutturazione della SeaFrance avvalorano, comunque, la conclusione secondo cui i prestiti in questione, l’aiuto al salvataggio e la ricapitalizzazione dovevano essere valutati congiuntamente in funzione del criterio dell’investitore privato.

46      A tal proposito, per un verso, emerge dalla decisione impugnata che, a seguito della concessione da parte della SNCF della linea di credito di [riservato] milioni di euro in favore della SeaFrance, accettata dalla Commissione come aiuto al salvataggio, le autorità francesi hanno presentato in data 18 febbraio 2011 un piano di ristrutturazione iniziale della SeaFrance (punti 1, 2 e 24 della decisione impugnata). Detto piano, che prevedeva un’unica misura di aiuto, vale a dire un aumento di capitale della SeaFrance pari a EUR 223 milioni interamente sottoscritto dalla SNCF Participations, è stato criticato dalla Commissione, nella decisione di avvio del procedimento formale, in quanto il contributo proprio della SeaFrance al finanziamento della sua ristrutturazione era insufficiente e incerto (punti 4, 24 e 149 della decisione impugnata). Emerge altresì dalla decisione impugnata che, per far fronte a tali critiche, il 12 settembre 2011 le autorità francesi hanno presentato un piano di ristrutturazione modificato nel senso che l’aumento di capitale inizialmente previsto è stato ridotto a EUR 166,3 milioni, da sottoscrivere dalla SNCF Participations, e che tale riduzione era compensata da un prestito per un importo di EUR 99,7 milioni concesso dalla SNCF e destinato a finanziare la ristrutturazione della SeaFrance, quale parte del suo contributo proprio (punti 24, 27, 28 e 150 della decisione impugnata). La concessione dei prestiti in questione, in particolare del prestito di EUR 99,7 milioni, appare quindi essere il risultato di una riorganizzazione dell’unica misura di aiuto inizialmente prevista.

47      Per altro verso, dalla decisione impugnata risulta che la SNCF, che agiva nella duplice veste di fornitrice degli aiuti e di finanziatrice dei capitali destinati a far parte del contributo proprio, era l’unica a fornire alla SeaFrance risorse necessarie per il finanziamento della ristrutturazione. Nessun investitore privato esterno al gruppo SNCF interveniva, infatti, al suo fianco in tale operazione. A tal proposito, la Commissione ha rilevato altresì che, nonostante le sue richieste, le autorità francesi non le hanno mai fornito un esempio di offerta di prestito proveniente da un’istituzione finanziaria indipendente (punto 138 della decisione impugnata).

48      Il contesto della ristrutturazione della SeaFrance, in particolare l’evoluzione del piano di ristrutturazione, dimostra quindi che, per far fronte all’assenza quasi totale di contributi propri della SeaFrance al finanziamento della propria ristrutturazione, le autorità francesi, anziché cercare un investitore o un creditore esterno, o non avendone trovato alcuno, hanno proposto una soluzione nella quale era la SNCF ad apportare, da sola, la quasi totalità di tale contributo proprio, vale a dire, EUR 99,7 milioni su un importo totale di contributo proprio pari a [riservato] milioni di euro (v. punto 150 della decisione impugnata nonché i successivi punti 63 e 79 della presente sentenza), intervenendo come se fosse un creditore esterno. Orbene, una soluzione siffatta, basata su una semplice riorganizzazione della misura di aiuto inizialmente prevista, nonché su uno sdoppiamento del ruolo della SNCF, operante, per un verso, mediante la SNCF Participations, quale ente pubblico fornitore dell’aiuto e, per altro verso, quale asserito investitore privato – che sarebbe, nel contempo, l’unico investitore privato interveniente nel salvataggio e nella ristrutturazione della SeaFrance – non può essere accettata, in quanto elude l’applicazione delle norme relative al contributo proprio stabilite nell’ambito degli orientamenti sull’aiuto alla ristrutturazione.

49      Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica francese, il tasso di interesse e le garanzie che corredavano i prestiti in questione non fanno parte degli elementi rilevanti di cui la Commissione doveva tener conto esaminando la questione se tali prestiti fossero dissociabili dalla ricapitalizzazione e dall’aiuto al salvataggio. L’esame delle condizioni di concessione dei prestiti in questione attiene, infatti, alla valutazione della redditività di tali prestiti, vale a dire all’applicazione del criterio dell’investitore privato. Per contro, l’esame della dissociabilità dei prestiti in questione dalle altre due misure tende a stabilire se il criterio dell’investitore privato debba essere applicato a tali prestiti considerati come un investimento autonomo, ovvero a tutte le misure esaminate nella decisione impugnata, considerate nel loro insieme. Detto esame rappresenta quindi una fase preliminare all’applicazione del criterio dell’investitore privato.

50      Del pari, emerge dalla giurisprudenza citata al precedente punto 33 che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica francese, le differenze formali tra un prestito ed una ricapitalizzazione non impediscono di ritenere che tali misure siano indissociabili. Non è infatti determinante la forma assunta dagli interventi statali in questione, bensì il fatto che tali interventi presentino, segnatamente alla luce della loro cronologia, della loro finalità e della situazione dell’impresa al momento degli interventi stessi, vincoli talmente stretti che risulta impossibile dissociarli.

51      In secondo luogo, per quanto attiene all’applicazione del criterio dell’investitore privato alle misure di cui alla decisione impugnata, deve rilevarsi che ai punti 133 e 134 della stessa la Commissione ha precisato quanto segue:

«(133) La Francia non contesta il fatto che la ricapitalizzazione costituisca un aiuto, poiché non ha alcuna prospettiva di ottenere un rendimento corrispondente a quello che avrebbe preteso un investitore privato. Ciò si evince anche dalla tabella riportata al punto 35, che indica il fabbisogno di finanziamento per il periodo 2011-2017. Infatti, l’impresa non sarebbe in grado di distribuire dividendi in questo periodo. Considerati i notevoli costi rappresentati dall’esborso per interessi e capitale dei prestiti [in questione] e lo scarso margine di profitto previsto nel piano di ristrutturazione, questa situazione si protrarrebbe molto probabilmente oltre il 2017 fino al completo rimborso dei prestiti nel 2023. Un investitore privato in un settore classico come il trasporto marittimo non accetterebbe l’assenza totale di rendimento su un investimento di 166,3 milioni di [euro] per un periodo di [dodici] anni (…)

(134)       Considerati nel loro insieme, l’aiuto al salvataggio, la ricapitalizzazione e i due prestiti hanno un rendimento inferiore a quello che sarebbe chiesto da un investitore privato in un’economia di mercato. Infatti, come spiegato, SNCF non può aspettarsi alcun rendimento sulla ricapitalizzazione prima del 2023 (…)».

52      Si deve necessariamente rilevare che l’analisi del rendimento da attendersi dalle misure considerate nella decisione impugnata, svolta ai punti 133 e 134 della decisione stessa, è sommaria e concentrata sulla ricapitalizzazione.

53      Tuttavia, per un verso, la Commissione ha correttamente applicato il criterio dell’investitore privato alla totalità indissociabile delle misure, costituita dai prestiti in questione, dalla ricapitalizzazione e dall’aiuto al salvataggio. Infatti, tenendo conto dell’impatto che il pagamento degli interessi ed il rimborso dei prestiti in questione aveva sulla redditività della ricapitalizzazione, la Commissione ha posto in essere un’analisi globale del rendimento che la SNCF, quale unico investitore privato, poteva attendersi dalle misure da essa attuate o progettate nell’ambito del salvataggio e della ristrutturazione della SeaFrance, valutate nel loro insieme. Essa ha potuto in tal modo concludere, senza incorrere in alcun errore manifesto di valutazione, che il rendimento globale atteso da tale insieme indissociabile di misure non corrispondeva ad un rendimento che un investitore privato avrebbe potuto aspettarsi, senza dover entrare in un’analisi precisa della questione se le condizioni di concessione di ciascuno dei prestiti in questione fossero conformi alle condizioni del mercato.

54      Per altro verso, per le ragioni esposte al precedente punto 48, gli elementi del contesto della ristrutturazione della SeaFrance citati nei precedenti punti 46 e 47, avvalorano la conclusione secondo cui un investitore privato in un’economia di mercato non avrebbe apportato alla SeaFrance tutte le misure concesse dalla SNCF e considerate nella decisione impugnata.

55      Da quanto precede risulta che la Commissione, in conformità alla giurisprudenza citata al precedente punto 32, ha esaminato il contesto globale della concessione dei prestiti in questione alla SeaFrance. Ne consegue altresì che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica francese, la Commissione non ha presunto, bensì ha dimostrato, alla luce della finalità, della cronologia dei prestiti in questione e della situazione della società beneficiaria, pur tenendo conto degli ulteriori elementi rilevanti del fascicolo, quali l’evoluzione del piano di ristrutturazione, lo sdoppiamento del ruolo della SNCF e l’assenza di un investitore privato esterno al gruppo SNCF, che i prestiti in questione non potevano essere ragionevolmente dissociati dalla ricapitalizzazione della SeaFrance e dall’apertura di una linea di credito in favore di quest’ultima a titolo di aiuto al salvataggio e che, di conseguenza, non potevano essere considerati come un investimento autonomo con riferimento al criterio dell’investitore privato.

56      Risulta altresì da quanto precede che, mettendo a disposizione della SeaFrance congiuntamente i prestiti in questione, la ricapitalizzazione e l’aiuto al salvataggio, lo Stato francese, agendo tramite la SNCF, ha fornito alla SeaFrance un vantaggio che quest’ultima non avrebbe potuto ottenere alle normali condizioni di mercato. Giustamente quindi la Commissione, al punto 142 della decisione impugnata, ha qualificato tali prestiti come aiuti di Stato.

57      Gli argomenti della Repubblica francese basati sulla prassi anteriore della Commissione non sono idonei a smentire tale conclusione.

58      Infatti, conformemente alla giurisprudenza, è solo nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE che deve essere valutato il carattere di aiuto di Stato di una determinata misura, e non con riferimento alla pretesa prassi decisionale anteriore della Commissione (sentenza del 15 novembre 2011, Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, Racc., EU:C:2011:732, punto 136). Sarebbe, peraltro, particolarmente arduo basarsi su una prassi anteriore della Commissione nel settore degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, ove la valutazione di ciascun caso dipende fortemente dalla situazione finanziaria individuale del beneficiario dell’aiuto, dalla condizione economica complessiva del settore in cui esso opera e dal quadro normativo in cui esso evolve.

59      Ne consegue che la Repubblica francese non può basarsi su una prassi anteriore della Commissione per dimostrare un errore che questa avrebbe commesso nel valutare, nella fattispecie, l’esistenza di un aiuto di Stato.

60      In ogni caso, l’esame del merito di tali argomenti, svolto nel prosieguo, non consente di individuare alcun errore nella decisione impugnata.

61      Per un verso, la Repubblica francese sostiene che la prassi anteriore della Commissione non consente di giustificare la generalizzazione della soluzione accolta nella sentenza BP Chemicals, citata nel precedente punto 26 (EU:T:1998:199). Così, nella decisione del 26 maggio 2010, relativa all’aiuto alla ristrutturazione delle attività di trasporto merci della SNCB (n. 726/2009) (in prosieguo: la «decisione SNCB‑merci»), in cui vi era una società controllante fornitrice dell’aiuto in circostanze analoghe a quelle esaminate nella decisione impugnata, la Commissione non avrebbe proceduto ad un’analisi globale delle misure di aiuto e avrebbe invece riconosciuto che un prestito, concesso dalla SNCB alla sua nuova filiale istituita nell’ambito della ristrutturazione delle attività di trasporto merci e simultaneo ad un aumento di capitale della filiale stessa ad opera della SNCB, era stato concesso alle condizioni di mercato. Tale prestito non costituiva pertanto un aiuto di Stato e poteva essere considerato ai fini del contributo proprio della filiale stessa alla ristrutturazione. Ad avviso della Repubblica francese, tale divergenza nell’analisi di casi simili, non giustificabile dalle differenze nel quadro giuridico applicabile, è contraria ai principi di certezza del diritto, di buon andamento dell’amministrazione e di parità di trattamento.

62      È giocoforza rilevare che, con il suo argomento basato sulla decisione SNCB‑merci, la Repubblica francese contesta alla Commissione, in sostanza, il fatto di aver negato, nella decisione impugnata, che il prestito di EUR 99,7 milioni concesso dalla SNCF alla SeaFrance, potesse far parte del contributo proprio della SeaFrance al finanziamento della propria ristrutturazione mentre, nella decisione SNCB‑merci, essa ha ritenuto che un prestito che la SNCB aveva concesso alla propria filiale «merci», in quanto concesso alle condizioni di mercato, non fosse un aiuto di Stato e potesse essere incluso nel contributo proprio di tale filiale alle esigenze di finanziamento della ristrutturazione.

63      A tal proposito, anzitutto, a prescindere dal fatto che, a differenza della ristrutturazione della SeaFrance, la ristrutturazione delle attività di trasporto merci della SNCB non è stata svolta nel contesto del salvataggio di un’impresa in difficoltà, bensì nel contesto di un ampio piano di ristrutturazione industriale e commerciale del settore, deve rilevarsi una significativa differenza nel quadro normativo applicabile. Infatti, la ristrutturazione delle attività di trasporto merci della SNCB era sottoposta alle linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (GU 2008, C 184, pag. 13). Tali orientamenti rappresentano un quadro normativo specifico per il settore del trasporto ferroviario, derogatorio rispetto al regime degli orientamenti sull’aiuto alla ristrutturazione, segnatamente per quanto riguarda il livello del contributo proprio del beneficiario dell’aiuto. Infatti, il punto 82 dei citati orientamenti prevede che la Commissione possa accettare contributi propri più limitati di quelli previsti negli orientamenti sull’aiuto alla ristrutturazione. È su questa base che la Commissione ha accettato un contributo proprio della filiale «merci» della SNCB ad un livello compreso tra il 15 e il 25% delle esigenze di finanziamento della ristrutturazione (v. punti da 246 a 249 della decisione SNCB‑merci). Inoltre, benché la Commissione abbia ammesso, nella decisione SNCB‑merci, che una parte del contributo proprio della filiale «merci» della SNCB potesse essere sostituita da un prestito concesso dalla SNCB a condizioni di mercato, dal punto 113 di tale decisione emerge che, per far fronte alle esigenze di finanziamento della ristrutturazione, tale filiale doveva altresì contrattare presso un istituto di credito una linea di credito esterna per un importo di EUR 50 milioni. Così, a differenza del piano di ristrutturazione della SeaFrance, il piano di ristrutturazione delle attività di trasporto merci della SNCB prevedeva l’intervento di operatori esterni al gruppo SNCB. Infine, l’importo del prestito che la SNCB doveva concedere alla sua filiale «merci» rappresentava una parte relativamente limitata del contributo proprio. Infatti, tale prestito era pari a EUR 25 milioni e l’importo totale del contributo proprio della filiale «merci» ammontava a EUR 135 milioni, per un costo totale della ristrutturazione dell’ordine di EUR 490 milioni (v. punto 248 della decisione SNCB‑merci). Per contro, secondo il piano di ristrutturazione modificato della SeaFrance, il prestito di EUR 99,7 milioni rappresentava una percentuale tra l’85 e il 95% del contributo proprio della SeaFrance al finanziamento della propria ristrutturazione, posto che l’importo totale di tale contributo era pari a [riservato] milioni di euro, per un costo totale della ristrutturazione pari a [riservato] milioni di euro (v. punti 35 e 150 della decisione impugnata).

64      Risulta da tali osservazioni che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica francese, le fattispecie valutate dalla Commissione nell’ambito della decisione SNCB‑merci e nella decisione impugnata non erano simili. Una presunta divergenza nella loro analisi non può quindi essere considerata come contraria ai principi di certezza del diritto, di buon andamento dell’amministrazione e di parità di trattamento.

65      Per altro verso, la Repubblica francese afferma che, nelle sue decisioni precedenti, la Commissione avrebbe proceduto ad una dissociazione di varie misure annunciate simultaneamente e le avrebbe isolate le une dalle altre ai fini dell’applicazione del criterio dell’investitore privato. A tal proposito, essa fa riferimento alla decisione 2009/613/CE della Commissione, dell’8 aprile 2009, sulle misure C 7/07 (ex NN 82/06 e NN 83/06) attuate dal Regno Unito a favore della Royal Mail (GU L 210, pag. 16; in prosieguo: la «decisione Royal Mail»), nella quale la Commissione avrebbe dissociato varie misure di aiuto previste in favore della Royal Mail, in quanto esse avrebbero perseguito obiettivi diversi, nonché alla decisione 2009/973/CE della Commissione, del 13 luglio 2009, relativa agli aiuti alla ristrutturazione a favore di Combus AS (GU L 345, pag. 28; in prosieguo: la «decisione Combus»), nella quale la Commissione avrebbe ritenuto che due iniezioni di capitale intervenute nel maggio 1999 e nel gennaio 2001 dovevano essere considerate come due misure distinte, mentre il governo fornitore degli aiuti aveva ritenuto che tali misure avessero il medesimo obiettivo, vale a dire la ristrutturazione e la ricapitalizzazione della Combus AS in vista della sua privatizzazione.

66      Per quanto riguarda la decisione Royal Mail, se è vero che, nonostante gli argomenti dedotti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Commissione ha ivi concluso che si dovessero dissociare, ai fini della loro analisi con riferimento al principio dell’investitore privato, le misure adottate dal Regno Unito nei confronti della Royal Mail nel 2007, vale a dire una modifica delle agevolazioni di credito, una misura riguardante il regime pensionistico dei dipendenti della Royal Mail e un prestito azionario, dai punti 101 e 102 della decisione citata emerge che tale conclusione si basava su un approfondito esame della natura, degli obiettivi e della cronologia di tali misure, effettuato ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 della decisione stessa. All’esito di tale esame, la Commissione è giunta alla conclusione che le agevolazioni di credito del 2007 rappresentavano la prosecuzione delle misure concesse già nel 2003, mentre le misure riguardanti le pensioni erano state introdotte nel 2007. Inoltre, date le peculiarità degli aiuti riguardanti il finanziamento dei regimi pensionistici, quest’ultima misura non era sottoposta alle norme applicabili all’aiuto alla ristrutturazione. Quanto al prestito azionario, la Commissione ha ritenuto che esso fosse stato concesso successivamente alle altre misure e che perseguisse un obiettivo distinto.

67      Per quanto concerne la decisione Combus, è sufficiente rilevare che, in tale decisione, la Commissione ha respinto l’argomento del Regno di Danimarca secondo cui le due iniezioni di capitale effettuate nel 1999 e nel 2001 in favore della Combus rappresentavano un’unica misura di aiuto e dovevano essere valutate congiuntamente, principalmente in quanto la prima di tali iniezioni di capitale, non essendo stata notificata alla Commissione e non essendo oggetto di un piano di ristrutturazione conforme alle norme applicabili all’epoca, doveva essere considerata come un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno (v. punti 287, 318 e 328 di tale decisione).

68      Così, l’esame delle decisioni invocate dalla Repubblica francese non fa altro che dimostrare che tanto il fatto che la Commissione non abbia applicato il ragionamento basato sulla sentenza BP Chemicals, citata nel precedente punto 26 (EU:T:1998:199), nella decisione SNCB‑merci, quanto il fatto che, nelle decisioni Royal Mail e Combus, essa abbia respinto, sulla base di tale ragionamento, l’argomento del Regno Unito e del Regno di Danimarca e abbia deciso di dissociare le misure considerate in tali decisioni ai fini del loro esame, si spiegano alla luce delle peculiari circostanze di ciascuna di tali decisioni, che non sono comparabili alle circostanze del caso di specie.

69      Da tutte le considerazioni che precedono emerge che il primo motivo deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, basato su una violazione della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che le autorità francesi non avessero dimostrato che, valutati singolarmente, i prestiti in questione sarebbero stati concessi ad un tasso di mercato

70      Con il secondo motivo la Repubblica francese afferma, in sostanza, che erroneamente la Commissione ha ritenuto che i prestiti in questione, valutati singolarmente, non fossero stati concessi ad un tasso di mercato. Gli argomenti dedotti dalla Repubblica francese nell’ambito del presente motivo si basano sull’affermazione secondo cui un prestito concesso da un ente pubblico che rispetti il tasso stabilito dalla Commissione nella sua comunicazione del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU 2008, C 14, pag. 6; in prosieguo: la «comunicazione relativa ai tassi di riferimento»), deve essere considerato come un prestito concesso ad un tasso di mercato. Un prestito siffatto non produrrebbe quindi alcun vantaggio per il beneficiario e non potrebbe essere qualificato come aiuto di Stato.

71      Tale motivo si articola in due parti, nelle quali la Repubblica francese contesta alla Commissione, per un verso, il fatto di aver escluso l’applicazione della comunicazione relativa ai tassi di riferimento e, per altro verso, di aver erroneamente concluso che, per essere conforme al mercato, il tasso dei prestiti dovrebbe collocarsi attorno al 14%.

72      Occorre rilevare a tal proposito che la valutazione singola dei prestiti in questione, dal punto di vista dell’adeguatezza del tasso applicato agli stessi rispetto ad un tasso di mercato, è stata svolta, nella decisione impugnata, ad abundantiam. Infatti, dopo aver concluso, al punto 134 della decisione impugnata, che i prestiti rappresentavano un aiuto di Stato in quanto, se valutati unitamente alla ricapitalizzazione e all’aiuto al salvataggio, essi non avrebbero apportato alla SNCF un rendimento pari a quello che sarebbe richiesto da un investitore privato in un’economia di mercato, la Commissione ha precisato nell’ambito del medesimo punto che, «[a]nche se, considerati singolarmente, i due prestiti avessero un rendimento corrispondente alle condizioni di mercato (quod non), ciò non sarebbe sufficiente a rendere le misure nel loro complesso conformi al principio dell’investitore privato in un’economia di mercato». La Commissione ha poi valutato, ai punti da 135 a 141 della decisione impugnata, quale sarebbe dovuto essere il tasso applicato ai prestiti in questione, valutati singolarmente, affinché essi corrispondessero alle condizioni del mercato. All’esito di tale esame essa ha concluso che il tasso in questione dovrebbe collocarsi attorno al 14%, superando il tasso dell’8,5% proposto dalle autorità francesi.

73      Emerge dalla giurisprudenza che quando alcuni punti della motivazione sono, di per sé, idonei a giustificare adeguatamente una decisione, i vizi da cui potrebbero essere inficiati altri punti della motivazione dell’atto sono comunque ininfluenti sul suo dispositivo. Risulta peraltro da giurisprudenza costante che un motivo che, benché fondato, sia inidoneo a comportare l’annullamento auspicato dal ricorrente deve essere respinto come inoperante (v. ordinanza del 26 febbraio 2013, Castiglioni/Commissione, T‑591/10, EU:T:2013:94, punti 44 e 45, e giurisprudenza ivi citata). Risulta, nella fattispecie, dai precedenti punti 55 e 56 che la Commissione è correttamente giunta alla conclusione che i prestiti in questione fossero indissociabili dalla ricapitalizzazione e dall’aiuto al salvataggio e che, considerate congiuntamente, tali misure costituissero aiuti di Stato. Eventuali errori in cui sia incorsa la Commissione nel valutare singolarmente i prestiti in questione non possono quindi incidere sulla legittimità della decisione impugnata. Il secondo motivo della Repubblica francese deve essere pertanto respinto in quanto inoperante, senza che sia necessario pronunciarsi in ordine alla ricevibilità del documento prodotto dalla Commissione all’udienza (v. precedente punto 18).

 Sul terzo motivo, basato su errori di diritto e di fatto in quanto la Commissione ha ritenuto che l’aiuto alla ristrutturazione fosse incompatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, interpretato alla luce degli orientamenti sull’aiuto alla ristrutturazione

74      Con il terzo motivo la Repubblica francese afferma, in sostanza, che la Commissione sia incorsa in errori di diritto e di fatto nella valutazione della compatibilità dell’aiuto alla ristrutturazione della SeaFrance con il mercato interno, quando essa ha concluso che non risultava soddisfatto il requisito di un contributo proprio reale, privo di elementi di aiuto e quanto più possibile elevato, come previsto dagli orientamenti sull’aiuto alla ristrutturazione.

75      Devono essere richiamate a tal proposito le norme che disciplinano il contributo proprio, stabilite ai punti 7, 43 e 44 degli orientamenti sull’aiuto alla ristrutturazione.

76      Anzitutto, il punto 7 degli orientamenti sull’aiuto alla ristrutturazione prevede che, «[n]el quadro del [riesame degli orientamenti sull’aiuto alla ristrutturazione del 2004], occorre riaffermare con ancora maggiore chiarezza il principio che il contributo [del beneficiario della ristrutturazione] deve essere reale e non deve contenere elementi di aiuto. Il contributo del beneficiario ha un duplice obiettivo: da una parte, serve a dimostrare che i mercati (proprietari, creditori) credono nella possibilità del ritorno alla redditività entro un periodo di tempo ragionevole. Dall’altra, garantisce che l’aiuto per la ristrutturazione sia limitato al minimo indispensabile per ripristinare la redditività dell’impresa, minimizzando le distorsioni della concorrenza».

77      Inoltre, secondo il punto 43 degli orientamenti sull’aiuto alla ristrutturazione, «[l]’importo e l’intensità dell’aiuto devono essere limitati ai costi minimi indispensabili per la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell’impresa, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte. [...; i] beneficiari dell’aiuto dovranno pertanto contribuire in maniera significativa al piano di ristrutturazione, sia con fondi propri – ivi compresa la vendita di elementi dell’attivo non indispensabili alla sopravvivenza dell’impresa – che ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni di mercato. Il contributo è un indice del fatto che i mercati credono nella possibilità del ritorno alla redditività. Esso deve essere reale, ossia concreto, escludendo tutti i profitti attesi, quali il flusso di cassa, e deve essere il più elevato possibile».

78      Infine, il punto 44 degli orientamenti sull’aiuto alla ristrutturazione stabilisce taluni livelli del contributo proprio richiesto, che, nel caso delle grandi imprese, è pari al 50% delle esigenze di finanziamento della ristrutturazione. Essa prevede altresì che, in circostanze eccezionali, la Commissione possa accettare un contributo inferiore.

79      Nella fattispecie la Commissione ha rilevato, al punto 150 della decisione impugnata che, secondo il piano di ristrutturazione modificato, il contributo proprio della SeaFrance era pari a [riservato] milioni di euro ed era costituito da un prestito di EUR 99,7 milioni e dal prodotto della cessione di tre navi, pari a [riservato] milioni di euro. La Commissione ha escluso il prestito di EUR 99,7 milioni da tale contributo proprio tenendo conto di due elementi.

80      Per un verso, essa ha precisato ai punti 158 e 160 della decisione impugnata che, al pari del prestito di [riservato] milioni di euro, il prestito di EUR 99,7 milioni costituiva un aiuto di Stato e non poteva quindi essere preso in considerazione a titolo di contributo proprio, che non deve contenere elementi di aiuto.

81      Per altro verso, ai punti 161 e 163 della decisione impugnata la Commissione ha rilevato che, in ogni caso, ai sensi dei punti 7 e 43 degli orientamenti sull’aiuto alla ristrutturazione, il contributo proprio deve dimostrare che i mercati credono nella possibilità del ritorno alla redditività dell’impresa beneficiaria. Ora, nel caso di specie, poiché l’autorità che concede l’aiuto e la società controllante del beneficiario dell’aiuto si confondono in un’unica persona giuridica, ossia la SNCF, e poiché le misure interessate sono simultanee, tale finalità non potrebbe essere rispettata in assenza di un contributo reale ottenuto da un investitore o da un creditore esterno alla SNCF. Ad avviso della Commissione, il comportamento dell’autorità che concede l’aiuto non dimostra affatto che i mercati credano al ripristino della redditività.

82      La Commissione è giunta alla conclusione, al punto 165 della decisione impugnata, che il contributo proprio della SeaFrance non contenente elementi di aiuto ammontasse a [riservato] milioni di euro, vale a dire meno del [riservato]% del costo della sua ristrutturazione, e che fosse insufficiente rispetto alle disposizioni del punto 44 degli orientamenti sull’aiuto alla ristrutturazione.

83      A tal proposito, anzitutto la Repubblica francese sostiene che il prestito di EUR 99,7 milioni non costituisca un aiuto di Stato e afferma che la Commissione ha erroneamente escluso tale prestito dal contributo proprio della SeaFrance.

84      La Repubblica francese sostiene poi che, per soddisfare i requisiti stabiliti nell’ambito degli orientamenti della Commissione, è sufficiente dimostrare che il finanziamento ipotizzato come contributo proprio sia reale, il più elevato possibile e non contenente elementi di aiuto. Essa ritiene che nel pretendere che il contributo proprio debba inoltre dimostrare che i mercati credono nella possibilità del ritorno alla redditività del beneficiario, la Commissione abbia fatto assurgere tale fiducia a condizione distinta e supplementare rispetto alla necessità di non contenere elementi di aiuto, violando, di conseguenza, la nozione di contributo proprio.

85      Infine, la Repubblica francese sostiene che la Commissione abbia violato la nozione di contributo proprio affermando, ai punti 161, 163 e 164 della decisione impugnata, che il finanziamento della ristrutturazione della SeaFrance da parte della SNCF non è atto a dimostrare che i mercati credono nella possibilità del ritorno alla redditività della SeaFrance, in particolare in quanto l’autorità che concede l’aiuto e la società controllante del beneficiario dell’aiuto, che ha accordato i crediti, si confondono in un’unica persona giuridica.

86      Dall’analisi del primo motivo emerge che la Commissione ha giustamente stabilito che i prestiti in questione, la ricapitalizzazione e l’aiuto al salvataggio, valutati congiuntamente, rappresentavano aiuti di Stato. È giocoforza, quindi, rilevare che la Commissione ha correttamente escluso il prestito di EUR 99,7 milioni dal contributo proprio della SeaFrance, senza che sia necessario esaminare gli ulteriori argomenti dedotti dalla Repubblica francese.

87      La Repubblica francese afferma, infine, che la Commissione ha erroneamente rilevato, al punto 166 della decisione impugnata, che le autorità francesi non avevano né invocato la clausola di circostanze eccezionali contemplata al punto 44 degli orientamenti sull’aiuto alla ristrutturazione, né fornito il minimo elemento di prova dell’esistenza di una tale situazione eccezionale.

88      Questa argomentazione non può essere accolta. È certo vero che le autorità francesi si sono sinteticamente riferite, nella notifica del 18 febbraio 2011 e nella loro lettera del 12 settembre 2011, al punto 44 degli orientamenti sull’aiuto alla ristrutturazione secondo cui, in circostanze eccezionali e in caso di particolari difficoltà, che gli Stati membri sono però tenuti a dimostrare, la Commissione può accettare un contributo inferiore al 50%, applicabile alle grandi imprese.

89      Nondimeno, va necessariamente rilevato che, per motivare l’applicazione della clausola delle circostanze eccezionali di cui al punto citato, tali autorità si sono limitate a osservare, per un verso, che la crisi economica che investe il mercato del Regno Unito, nonché la contrazione dei mercati finanziari comportavano difficoltà particolari per la SeaFrance e, per altro verso, che nella decisione SNCB‑merci la Commissione aveva accettato un contributo proprio compreso tra il 15 e il 25%. Orbene, dal momento che la crisi economica e la contrazione dei mercati finanziari incidono sulla generalità delle imprese, esse non possono essere qualificate come circostanze eccezionali o come particolari difficoltà riguardanti una sola impresa. Neppure il richiamo ad un precedente basato sulla prassi anteriore della Commissione può valere a dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali o di una situazione di particolare difficoltà dell’impresa beneficiaria dell’aiuto alla ristrutturazione. La Commissione ha quindi potuto concludere che le autorità francesi non hanno fornito il minimo elemento probatorio quanto all’esistenza di circostanze siffatte.

90      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre respingere il terzo motivo.

 Sul quarto motivo, basato sulla violazione dell’articolo 345 TFUE

91      Con il quarto motivo la Repubblica francese afferma che la Commissione ha violato l’articolo 345 TFUE, secondo il quale i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri e che stabilisce, secondo la giurisprudenza, un principio di parità di trattamento tra le imprese detenute totalmente o parzialmente dallo Stato o da enti pubblici, per un verso, e le imprese detenute dai soggetti privati, per altro verso.

92      Con l’argomento principale dedotto nell’ambito del presente motivo la Repubblica francese sostiene che la Commissione abbia violato tale principio di parità di trattamento in quanto dalla decisione impugnata emergerebbe che, per beneficiare di una misura di aiuto alla ristrutturazione, un’impresa in difficoltà, controllata da un’impresa pubblica, sarebbe costretta a trovare un finanziamento sul mercato, presso creditori esterni al proprio gruppo, per completare l’aiuto ricevuto. Orbene, nella medesima situazione, una controllata di un gruppo privato potrebbe basarsi, per finanziarie la propria ristrutturazione, su un aiuto pubblico e sul sostegno del proprio azionista, senza che vi sia necessità di dimostrare l’oculatezza di tale finanziamento. Così, la Commissione avrebbe basato la propria decisione su una presunzione di assenza di conformità al mercato del comportamento di un azionista pubblico. La violazione del principio di parità di trattamento tra le imprese pubbliche e le imprese private si manifesterebbe, nella decisione impugnata, nel rifiuto della Commissione di tener conto delle caratteristiche intrinseche dei prestiti proposti dalla SNCF ai fini dell’applicazione del criterio dell’investitore privato. Risulterebbe così dalla decisione impugnata che ad un’impresa quale la SeaFrance, detenuta al 100% da un’impresa pubblica, non potrebbe essere accordato un prestito dal suo unico azionista qualora detto azionista proceda altresì ad una ricapitalizzazione di tale impresa.

93      Tale argomento della Repubblica francese si basa su un’erronea interpretazione del principio di parità di trattamento tra le imprese pubbliche e private, nonché dal travisamento del ruolo svolto dal criterio dell’investitore privato nell’ambito dell’applicazione di tale principio e deve essere disatteso.

94      Si deve rammentare che il criterio dell’investitore privato è un’emanazione del principio della parità di trattamento fra i settori pubblico e privato, principio in base al quale i capitali messi a disposizione di un’impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato, in circostanze che corrispondono alle normali condizioni del mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato (v. sentenza del 12 dicembre 1996, Air France/Commissione, T‑358/94, Racc., EU:T:1996:194, punto 70 e la giurisprudenza ivi citata). Così, l’applicazione di tale criterio consente di evitare una discriminazione consistente nel considerare come aiuto di Stato, per la sola ragione della provenienza statale delle risorse, un beneficio concesso ad un’impresa mediante risorse statali ma a condizioni di mercato.

95      Nella fattispecie, la Commissione non ha basato la propria decisione su una presunzione di assenza di conformità al mercato del comportamento di un azionista pubblico, bensì sul rilievo che, provenendo da risorse statali, i prestiti in questione potevano costituire un aiuto di Stato. Per evitare una qualificazione automatica di tali prestiti quali aiuti di Stato, e di conseguenza una violazione del principio di parità di trattamento invocato dalla Repubblica francese, la Commissione li ha esaminati alla luce del criterio dell’investitore privato. Essa ha in tal modo rilevato che tali prestiti erano indissociabili dalle altre misure attuate o previste dallo Stato francese, mediante la SNCF, in favore della SeaFrance e che, valutate congiuntamente, tali misure e tali prestiti non corrispondevano al criterio dell’investitore privato.

96      Così, il fatto che la SeaFrance non abbia potuto beneficiare di un prestito concesso dal suo unico azionista, dal momento che tale azionista ha proceduto altresì ad una ricapitalizzazione dell’impresa stessa, non è il risultato di una violazione del principio di parità di trattamento tra le imprese private e pubbliche, bensì il risultato di una corretta applicazione del criterio dell’investitore privato.

97      Neppure gli ulteriori argomenti formulati dalla Repubblica francese nell’ambito del presente motivo possono essere accolti.

98      Per un verso, ad avviso della Repubblica francese, la Commissione avrebbe violato il principio di parità di trattamento tra le imprese pubbliche e le imprese private poiché, alla luce del fatto che i prestiti di EUR 99,7 milioni e di [riservato] milioni di euro non sono stati proposti da un soggetto esterno alla SNCF, essa ha chiesto alle autorità francesi di produrre un esempio di offerta di prestito di un istituto finanziario indipendente, una quotazione o una proposta di tasso proveniente da una banca commerciale, anziché applicare a tali prestiti un tasso risultante dall’applicazione della comunicazione relativa ai tassi di riferimento.

99      Tale argomento non dimostra affatto una violazione del principio di parità di trattamento da parte della Commissione. Le domande della Commissione devono essere considerate come semplici atti intesi a verificare che i prestiti in questione corrispondano al criterio dell’investitore privato, compiuti in conformità alla giurisprudenza che obbliga la Commissione, quando risulti che tale criterio potrebbe essere applicabile, a chiedere allo Stato membro interessato di fornirle tutte le informazioni pertinenti che le consentano di verificare se le condizioni di applicabilità e di applicazione del criterio medesimo siano soddisfatte (v., in tal senso, sentenza Commissione/EDF e a., cit. al punto 31 supra, EU:C:2012:318, punto 104).

100    Per altro verso, la Commissione avrebbe violato il principio di parità di trattamento tra le imprese pubbliche e private ritenendo che i prestiti in questione non potessero essere considerati come un contributo proprio della SeaFrance alla sua ristrutturazione, per la sola ragione che essi non sono stati proposti da un soggetto esterno alla SNCF.

101    Tale argomento si basa su un’erronea lettura della decisione impugnata. Infatti, come precisato al precedente punto 80, la Commissione ha escluso il prestito di EUR 99,7 milioni dal contributo proprio in quanto tale prestito non può essere considerato come privo di elementi di aiuto.

102    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre respingere il quarto motivo.

103    Il ricorso dev’essere pertanto respinto nella sua interezza.

 Sulle spese

104    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Repubblica francese è condannata alle spese.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 gennaio 2015.

Firme


* Lingua processuale: il francese.


1 –      Dati riservati occultati.