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Ricorso proposto il 9 gennaio 2012 - Andechser Molkerei Scheitz / Commissione

(Causa T-13/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (Andechs, Germania) (rappresentante: avv. H. Schmidt)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nullo il regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i glicosidi steviolici, nella misura in cui esso autorizza l'utilizzo dei glicosidi steviolici estratti dalle foglie della pianta Stevia rebaudiana Bertoni solo come additivi alimentari e non come ingredienti alimentari vegetali di origine agricola o come estratti aromatici;

accertare in via di principio che l'Unione europea è obbligata a risarcire alla ricorrente il danno che le deriva dal fatto che il regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, autorizza l'utilizzo dei glicosidi steviolici estratti dalle foglie della pianta Stevia rebaudiana Bertoni solo come additivi alimentari e non come ingredienti alimentari vegetali di origine agricola o come estratti aromatici, e altre imprese, pertanto, utilizzano i glicosidi steviolici per la produzione dei loro latticini tradizionali, determinando così per la ricorrente uno svantaggio nella concorrenza, mentre le prescrizioni dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 impediscono alla ricorrente, in quanto biocaseificio e produttrice di prodotti biologici, di impiegare glicosidi steviolici come additivi alimentari, ancorché essa li ricavi dalle foglie della pianta Stevia coltivata biologicamente mediante estrazione con i procedimenti autorizzati dal diritto dell'Unione per i prodotti biologici.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente propone ricorso avverso il regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i glicosidi steviolici 2 nella misura in cui esso autorizza l'utilizzo dei glicosidi steviolici estratti dalle foglie della pianta Stevia rebaudiana Bertoni solo come additivi alimentari e non come ingredienti alimentari vegetali di origine agricola o come estratti aromatici.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio "non ultra vires"

In primo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe ingiustamente considerato i glicosidi steviolici che vengono estratti dalle foglie della pianta Stevia rebaudiana Bertoni alla stregua di additivi alimentari, e avrebbe così adottato il regolamento, che costituisce l'oggetto del presente procedimento, al di fuori dei poteri che le sono conferiti. I glicosidi steviolici verrebbero selezionati in modo differenziato a seconda del loro sapore. Pertanto, per motivi tecnologici essi non sarebbero utilizzati come additivi alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008 4 bensì, ai sensi del quinto considerando del regolamento, esclusivamente per dare un aroma e/o un sapore. I glicosidi steviolici sarebbero pertanto da classificarsi come ingredienti alimentari vegetali o estratti aromatici. Conseguentemente, la Commissione avrebbe agito ultra vires.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento

In secondo luogo, la ricorrente deduce di essere stata violata nel suo diritto fondamentale alla parità di trattamento nel senso di un veto all'arbitrio, in quanto a essa, in quanto biocaseificio, sarebbe impedito di produrre e commercializzare jogurt biologico ottenuto con glicosidi steviolici biologici, mentre ai suoi concorrenti che propongono jogurt da agricoltura tradizionale sarebbe consentito l'utilizzo di glicosidi steviolici. L'impiego dei glicosidi steviolici biologici come additivo alimentare sarebbe vietato dall'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 , secondo il quale possono essere utilizzati solo gli additivi alimentari autorizzati per l'uso nella produzione biologica. Quest'autorizzazione non sarebbe prevista né all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 889/2008  né mediante l'inclusione nell'elenco positivo dell'allegato VIII, sezione A, di detto regolamento. Pertanto la Commissione, autorizzando i glicosidi steviolici solo come additivi alimentari, sarebbe illecitamente intervenuta sul mercato imponendo limitazioni dal punto di vista della concorrenza a favore degli operatori che offrono prodotti tradizionali.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale alla tutela della proprietà e della libertà d'impresa

In terzo luogo, la ricorrente rinvia a una violazione del suo diritto fondamentale alla tutela della proprietà e della sua libertà di impresa.

Quarto motivo, vertente sulla carenza di motivazione

Il regolamento n. 1131/2011 sarebbe altresì carente di motivazione, in quanto nei motivi non sarebbe specificato perché i glicosidi steviolici, che servirebbero esclusivamente a dare un sapore, addolcire e a conferire una nota di sapore amarognolo, sarebbero considerati additivi alimentari.

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1 - Regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i glicosidi steviolici (GU L 295, pag. 205).

2 - Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354, pag. 16).

3 - Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189, pag. 1)

4 - Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250, pag. 1).