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Ricorso proposto il 1° febbraio 2012 - Bateni / Consiglio

(Causa T-42/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Naser Bateni (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Kienzle e M. Schlingmann)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran 2 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran4;

condannare il Consiglio a sopportare le spese del procedimento e, in particolare, quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente

Il Consiglio avrebbe violato il diritto del ricorrente ad un'effettiva tutela giurisdizionale e, in particolare, l'obbligo di motivazione, in quanto non avrebbe fornito una motivazione adeguata per iscrivere il ricorrente nell'allegato della decisione e del regolamento impugnati.

Il Consiglio avrebbe omesso di menzionare, in seguito ad espressa richiesta del ricorrente, i motivi o gli argomenti, nonché di presentare i corrispondenti elementi di prova idonei a giustificare la sua iscrizione nell'allegato della decisione e del regolamento impugnati.

Il Consiglio avrebbe violato il diritto del ricorrente ad essere sentito, in quanto esso non gli avrebbe riconosciuto la facoltà di avvalersi della possibilità prevista all'articolo 24, paragrafi 3 e 4, della decisione impugnata e all'articolo 36, paragrafi 3 e 4, del regolamento impugnato, consistente nell'esprimere le proprie osservazioni in merito all'iscrizione negli elenchi dei soggetti da sottoporre a sanzioni (in prosieguo: gli "elenchi di cui trattasi"), e di obbligare in tal modo il Consiglio ad un riesame.

Secondo motivo, vertente sull'assenza di fondamento dell'iscrizione del ricorrente negli elenchi di cui trattasi.

I motivi addotti dal Consiglio non dimostrano con precisione quale sia la base normativa sulla quale il Consiglio si è fondato per iscrivere il ricorrente negli elenchi di cui trattasi.

Un'attività che il ricorrente ha svolto soltanto fino a marzo 2008 non potrebbe giustificare la sua iscrizione negli elenchi di cui trattasi del mese di dicembre 2011.

L'attività del ricorrente quale amministratore delegato della Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH non giustificherebbe la sua iscrizione negli elenchi di cui trattasi, segnatamente poiché il Tribunale dell'Unione europea ha annullato il regolamento (UE) n. 961/2010 nella parte in cui riguardava l'HTTS GmbH.

La mera circostanza, secondo la quale il ricorrente sarebbe divenuto amministratore delegato di una società inglese, che nel frattempo è stata sciolta, non consentirebbe di concludere che uno dei motivi indicati nell'articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2010/413/PESC e/o nell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, per l'iscrizione del ricorrente negli elenchi di cui trattasi sia stato presentato.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale del ricorrente al rispetto della proprietà privata

L'iscrizione del ricorrente negli elenchi di cui trattasi costituirebbe un'ingiustificata ingerenza nel diritto fondamentale di proprietà che fa capo ad esso, in quanto, a causa dell'insufficiente motivazione svolta dal Consiglio, il ricorrente non sarebbe stato in grado di comprendere per quali motivi sia stato iscritto nell'elenco delle persone colpite dalle misure sanzionatorie.

L'iscrizione del ricorrente negli elenchi di cui trattasi allo scopo di raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla decisione 2010/413/PESC e dal regolamento n. 961/2010, sarebbe palesemente inappropriata e costituirebbe, per di più, un intervento sproporzionato nel suo diritto alla proprietà privata.

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1 - Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71).

2 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11).

3 - Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).

4 - 2010/413/PESC: Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).