Language of document : ECLI:EU:T:2016:94

Causa T‑411/14

The Coca-Cola Company

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario tridimensionale – Forma di una bottiglia Contour senza scanalature – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 febbraio 2016

1.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia Contour senza scanalature

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b), e 3]

4.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Marchio privo di carattere distintivo in una parte dell’Unione – Acquisizione del carattere distintivo in questa stessa parte

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b), e 3]

5.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Marchio tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia Contour senza scanalature

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b), e 3]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 35‑39)

2.      È privo di capacità distintiva, ai sensi 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, un marchio tridimensionale a forma di bottiglia Contour senza scanalature con la parte centrale leggermente curva e la parte superiore che si assottiglia verso l’alto come un imbuto leggermente bombata a livello del collo, di cui si chiede la registrazione per «metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; serrami e chincaglieria metallica; prodotti metallici non compresi in altre classi; scatolette metalliche per conserve» appartenenti alla classe 6 ai sensi dell’Accordo di Nizza, per «utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi; bottiglie di vetro e di plastica» appartenenti alla classe 21 ai sensi di tale Accordo, nonché per «birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande alla frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande» appartenenti alla classe 32 ai sensi di detto Accordo. Infatti, il marchio richiesto è caratterizzato dalla forma e dalla confezione dalla sagoma curvata. Tuttavia, tale forma e tale confezione non rappresentano qualcosa in più della somma degli elementi di cui il marchio richiesto è composto, vale a dire una bottiglia come la maggior parte delle bottiglie sul mercato. Una forma e una confezione del genere possono infatti essere comunemente utilizzati nel commercio dei prodotti oggetto della domanda di registrazione. Ne deriva che neanche il modo in cui gli elementi del presente marchio complesso sono combinati può conferirgli un carattere distintivo. Il marchio richiesto costituisce perciò solo una variante della forma e della confezione dei prodotti interessati che non consentirà al consumatore medio di distinguere i prodotti interessati da quelli di altre imprese.

(v. punti 46, 47, 50, 51)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 66‑72)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 77, 78)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 80‑87)