Sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2015 – – Husky CZ / UAMI – Husky of Tostock Ltd
(Causa T-287/13) 1
[«Marchio comunitario – Procedimento di decadenza – Marchio comunitario denominativo HUSKY – Uso effettivo del marchio – Decadenza parziale – Proroga del termine – Regola 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.°2868/95 – Traduzione nella lingua di procedura»]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Husky CZ s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: L. Lorenc, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Geroulakos et I. Harrington, agenti)
Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Husky of Tostock Ltd (Woodbridge, Regno Unito)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 14 marzo 2013 (procedimento R 748/2012-1), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Husky CZ s.r.o. e la Husky of Tostock Ltd
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Husky CZ s.r.o. è condannata alle spese.
________________________1 GU C 207 del 20.7.2013.