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Sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2015 – – Husky CZ / UAMI – Husky of Tostock Ltd

(Causa T-287/13) 1

[«Marchio comunitario – Procedimento di decadenza – Marchio comunitario denominativo HUSKY – Uso effettivo del marchio – Decadenza parziale – Proroga del termine – Regola 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.°2868/95 – Traduzione nella lingua di procedura»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Husky CZ s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: L. Lorenc, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Geroulakos et I. Harrington, agenti)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Husky of Tostock Ltd (Woodbridge, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 14 marzo 2013 (procedimento R 748/2012-1), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Husky CZ s.r.o. e la Husky of Tostock Ltd

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Husky CZ s.r.o. è condannata alle spese.

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1     GU C 207 del 20.7.2013.