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Ricorso proposto il 18 febbraio 2013 - Calestep / ECHA

(Causa T-89/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Calestep (Estepa, Spagna) (rappresentante: avv. E. Cabezas Mateos)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale, dopo aver svolto tutte le fasi procedurali, voglia accogliere il ricorso e dichiarare la nullità della decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) alla quale detta decisione fa riferimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel presente procedimento, in ragione del suo status di piccola impresa pagava la tariffa ridotta di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag.1) e al regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008 , relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 107, pag. 6), che rinviano, a loro volta, alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124, pag. 36).

In esito ad una verifica effettuata dall'ECHA, quest'ultima ha ritenuto che la ricorrente non potesse essere considerata quale piccola impresa, dal momento che fa parte di un gruppo. Ritenendo che tale impresa non soddisfacesse i requisiti richiesti, la convenuta ha richiesto alla ricorrente il versamento del saldo dell'importo totale della tariffa corrispondente a una media impresa, oltre a un tributo amministrativo.

A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca un solo motivo fondato sulla violazione di due requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato alla menzionata raccomandazione.

Al riguardo, essa afferma che, per escludere una società dalla categoria delle piccole imprese, non è sufficiente che quest'ultima abbia più di cinquanta dipendenti, ma occorre parimenti che essa soddisfi uno degli altri requisiti previsti in tale disposizione, atteso che essa impone la coesistenza in forza della congiunzione "e", il che non si verifica nella specie.

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