Language of document : ECLI:EU:T:2016:480

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

15 settembre 2016 (*)

«REACH – Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza – Riduzione concessa alle microimprese, piccole e medie imprese – Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa – Raccomandazione 2003/361/CE – Decisione che impone un onere amministrativo – Determinazione delle dimensioni dell’impresa – Potere dell’ECHA»

Nella causa T‑675/13,

K Chimica Srl, con sede in Mirano (Italia), rappresentata da R. Buizza e M. Rota, avvocati,

ricorrente,

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata inizialmente da M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, E. Maurage e J.-P. Trnka, successivamente da M. Heikkilä, E. Bigi, E. Maurage e J.-P. Trnka, in qualità di agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto, in primo luogo, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione SME(2013) 3665 dell’ECHA, del 15 ottobre 2013, con la quale si constata che la ricorrente non aveva fornito le prove necessarie per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le piccole imprese e si impone alla stessa ricorrente un onere amministrativo, in secondo luogo, la domanda diretta al riconoscimento dello status di piccola impresa alla ricorrente e all’applicazione alla medesima della relativa tariffa e, in terzo luogo, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle fatture emesse dall’ECHA,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse (relatore) e A.M. Collins, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 gennaio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 10 novembre 2011 la K Chimica Srl, ricorrente, ha proceduto alla registrazione di una sostanza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (GU 2006, L 396, pag. 1).

2        Nell’ambito della procedura di registrazione, la ricorrente ha dichiarato di essere una «piccola impresa», ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (in prosieguo: le «PMI») (GU 2003, L 124, pag. 36). Tale dichiarazione le ha consentito di beneficiare di una riduzione della tariffa dovuta per ogni domanda di registrazione, così come prevista all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006. In conformità all’articolo 74, paragrafo 1, dello stesso regolamento, detta tariffa è stata definita dal regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento n. 1907/2006 (GU 2008, L 107, pag. 6). L’allegato I al regolamento n. 340/2008 contiene, in particolare, gli importi delle tariffe dovute per le domande di registrazione presentate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 1907/2006, nonché le riduzioni concesse alle microimprese e alle piccole e medie imprese. Peraltro, secondo l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008, qualora una persona fisica o giuridica dichiari di avere diritto a una riduzione o esenzione ma non possa dimostrarlo, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) riscuote per intero le tariffe o gli oneri, nonché un onere amministrativo. A tale riguardo, il Consiglio di amministrazione dell’ECHA ha adottato, il 12 novembre 2010, la decisione MB/D/29/2010 concernente la classificazione dei servizi per i quali si riscuotono oneri (in prosieguo: la «decisione MB/D/29/2010»). All’articolo 2 e nella tabella 1 contenuta nell’allegato a tale decisione, come modificata dalla decisione MB/21/2012/D del Consiglio di amministrazione dell’ECHA, del 12 febbraio 2013, è indicato che l’onere amministrativo di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008 ammonta a EUR 19 900 per una grande impresa, a EUR 13 900 per una media impresa e a EUR 7 960 per una piccola impresa.

3        Il 10 novembre 2011 l’ECHA ha emesso la fattura n. 10029302 per un importo di EUR 9 300. Tale importo corrispondeva, secondo l’allegato I al regolamento n. 340/2008, nella versione applicabile al momento dei fatti, alla tariffa dovuta da una piccola impresa nel contesto di una presentazione congiunta relativa a sostanze in un quantitativo superiore a 1 000 tonnellate.

4        Il 15 luglio 2012 la ricorrente è stata invitata dall’ECHA a fornire un certo numero di documenti al fine di verificare la dichiarazione con la quale essa aveva affermato di essere una piccola impresa.

5        Il 14 giugno 2013, a seguito di uno scambio di documenti e di messaggi di posta elettronica, l’ECHA ha adottato la decisione SME(2013) 2249. In tale decisione, l’ECHA ha affermato di non aver ricevuto le prove necessarie al fine di ritenere che la ricorrente fosse una piccola impresa e che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione MB/D/29/2010, quest’ultima avrebbe dovuto pagare la tariffa applicabile a una grande impresa. In tali circostanze, l’ECHA ha informato la ricorrente che le avrebbe inviato una fattura relativa alla differenza tra la tariffa inizialmente pagata e la tariffa dovuta in definitiva, nonché una fattura di EUR 19 900 per il pagamento dell’onere amministrativo.

6        Il 17 giugno 2013 la ricorrente ha inviato all’ECHA un messaggio di posta elettronica al quale erano allegati nuovi documenti. La ricorrente ha inoltre chiesto chiarimenti all’ECHA in merito al calcolo delle sue dimensioni.

7        Il 2 luglio 2013 l’ECHA ha risposto alla ricorrente che considerava la sua richiesta come diretta, in realtà, a far sì che essa riesaminasse la sua posizione. Tenuto conto in particolare degli sforzi impiegati dalla ricorrente per chiarire la situazione di fatto del caso di specie, l’ECHA ha affermato di aver deciso, a titolo eccezionale, di prendere in considerazione le informazioni complementari che avrebbero potuto esserle trasmesse.

8        Il 15 ottobre 2013, dopo nuovi scambi di documenti e di messaggi di posta elettronica, l’ECHA ha adottato la decisione SME(2013) 3665 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In tale decisione, l’ECHA ha affermato che gli elementi forniti successivamente alla decisione SME(2013) 2249 non erano idonei a modificare la conclusione contenuta nella suddetta decisione. In particolare, l’ECHA ha precisato che la ricorrente non aveva fornito alcuna informazione relativa all’«impresa associata indiretta» Compagnie d’Investissement des Alpes SA. Su questa base, l’ECHA è giunta alla conclusione che la ricorrente non aveva fornito le prove necessarie che consentissero di ritenere che fosse una piccola impresa. L’ECHA ha inoltre precisato alla ricorrente che le fatture emesse in seguito all’adozione della decisione SME(2013) 2249 erano giunte a scadenza e che, di conseguenza, le avrebbe inviato nuove fatture.

9        Il 15 ottobre 2013, in applicazione della decisione impugnata, l’ECHA ha emesso la fattura n. 10045647, per un importo di EUR 13 950, e la fattura n. 10045649, per un importo di EUR 19 900.

 Procedimento e conclusioni delle parti

10      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2013, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Tale ricorso fa parte di una serie di cause connesse.

11      La prima di questa serie di cause connesse si è conclusa con la sentenza di annullamento del 2 ottobre 2014, Spraylat/ECHA (T‑177/12, EU:T:2014:849).

12      L’8 gennaio 2015, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni in merito all’eventuale rilevanza della sentenza del 2 ottobre 2014, Spraylat/ECHA (T‑177/12, EU:T:2014:849), rispetto alla presente controversia e a rispondere ad un quesito. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta nel termine impartito.

13      Il 13 novembre 2015, su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del suo regolamento di procedura, ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti e a fornire determinati documenti. Le parti hanno ottemperato a tali richieste nel termine impartito.

14      L’8 gennaio 2016, nell’ambito della proroga delle misure di organizzazione del procedimento del 13 novembre 2015, l’ECHA ha fornito nuovi mezzi di prova. Tali mezzi di prova sono stati versati agli atti.

15      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 20 gennaio 2016.

16      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        riconoscere alla stessa lo status di PMI sulla base della documentazione prodotta all’ECHA, ordinando di limitare l’indagine a quattro società;

–        applicare le tariffe agevolate previste per le PMI;

–        annullare la fattura n. 10029302 di EUR 9 300 richiesti a titolo di differenza dovuta per la tariffa piena ad essa applicata;

–        annullare la fattura n. 10043954 emessa dall’ECHA per il pagamento dell’onere amministrativo.

17      Nella replica, la ricorrente chiede, oltre ai primi capi delle conclusioni precedentemente citati, che il Tribunale voglia:

–        annullare la fattura n. 10045647, del 15 ottobre 2013, per un importo di EUR 13 950, richiesti a titolo di differenza dovuta per la tariffa piena ad essa applicata, e ottenere il conseguente rimborso di quanto pagato il 24 gennaio 2014;

–        annullare la fattura n. 10045649, del 15 ottobre 2013, emessa dall’ECHA per il pagamento dell’onere amministrativo;

–        condannare la convenuta alle spese.

18      Nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento del 13 novembre 2015 (punto 13 supra), la ricorrente ha precisato che rinunciava ai capi delle conclusioni diretti all’annullamento delle fatture n. 10029302 e n. 10043954.

19      L’ECHA chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità di taluni capi delle conclusioni

20      In primo luogo, per quanto riguarda il secondo e il terzo capo delle conclusioni dell’atto introduttivo volti, da un lato, al riconoscimento dello status di PMI alla ricorrente sulla base della documentazione prodotta all’ECHA, ordinando di limitare l’indagine a quattro società, e, dall’altro, ad applicare le tariffe agevolate previste per le PMI, si deve ricordare che non spetta al giudice dell’Unione europea, nell’ambito del controllo di legittimità che esso esercita, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime, ma tocca all’amministrazione interessata adottare le misure che comporta l’esecuzione di una sentenza emessa nell’ambito di un ricorso di annullamento (v. sentenza del 15 settembre 1998, European Night Services e a./Commissione, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, EU:T:1998:198, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). Occorre, pertanto, respingere il secondo e il terzo capo delle conclusioni dell’atto introduttivo in quanto irricevibili.

21      In secondo luogo, per quanto riguarda i capi delle conclusioni dedotti per la prima volta in fase di replica e diretti all’annullamento della fattura n. 10045647, nonché al rimborso della somma pagata il 24 gennaio 2014, e all’annullamento della fattura n. 10045649, si deve ricordare che, in forza dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il ricorrente è tenuto ad indicare le sue conclusioni nel ricorso. Peraltro, dalla giurisprudenza si evince che la condizione prevista all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, che non consente la deduzione di motivi a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, disciplina a fortiori qualsiasi modifica delle conclusioni. Così, in assenza di elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta del procedimento, possono essere prese in considerazione solo le conclusioni contenute nel ricorso e la fondatezza del ricorso deve essere valutata unicamente alla luce delle conclusioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2013, Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione, T‑73/08, non pubblicata, EU:T:2013:433, punti 42 e 43 e giurisprudenza ivi citata).

22      Nella fattispecie, occorre constatare che, secondo quanto afferma la stessa ricorrente e come risulta dagli allegati alla replica, le fatture n. 10045647 e n. 10045649 portano la data del 15 ottobre 2013, ossia la stessa della decisione impugnata. La ricorrente non ha addotto alcun elemento che consenta di ritenere che dette fatture siano state ricevute successivamente all’introduzione del presente ricorso. Pertanto, non sussiste alcun elemento di diritto o di fatto emerso durante la fase scritta del procedimento atto a giustificare le conclusioni tardive riguardanti dette fatture.

23      Inoltre, e in ogni caso, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza constante, solo i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo, costituiscono atti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE (sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9; ordinanza del 4 ottobre 1991, Bosman/Commissione, C‑117/91, EU:C:1991:382, punto 13, e sentenza del 15 gennaio 2003, Philip Morris International/Commissione, T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 e T‑272/01, EU:T:2003:6, punto 77).

24      Occorre tener conto della sostanza del provvedimento di cui è stato chiesto l’annullamento al fine di determinare se questo possa essere oggetto di un ricorso, essendo a tal proposito, in linea di massima, irrilevante la forma nella quale lo stesso è stato adottato (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9; del 28 novembre 1991, Lussemburgo/Parlamento, C‑213/88 e C‑39/89, EU:C:1991:449, punto 15, e del 24 marzo 1994, Air France/Commissione, T‑3/93, EU:T:1994:36, punti 43 e 57).

25      Peraltro, non costituisce atto impugnabile una decisione puramente confermativa di una decisione precedente, di modo che è irricevibile il ricorso diretto contro una siffatta decisione (sentenze del 25 ottobre 1977, Metro SB-Großmärkte/Commissione, 26/76, EU:C:1977:167, punto 4, e del 5 maggio 1998, Regno Unito/Commissione, C‑180/96, EU:C:1998:192, punti 27 e 28; v., altresì, ordinanza del 10 giugno 1998, Cementir/Commissione, T‑116/95, EU:T:1998:120, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

26      Riguardo alla nozione di atto confermativo, dalla giurisprudenza risulta che un atto è considerato meramente confermativo di una decisione precedente qualora non contenga nessun elemento nuovo rispetto alla decisione precedente e non sia stato preceduto da un riesame della situazione del destinatario della decisione medesima (sentenza del 7 febbraio 2001, Inpesca/Commissione, T‑186/98, EU:T:2001:42, punto 44, e ordinanza del 29 aprile 2004, SGL Carbon/Commissione, T‑308/02, EU:T:2004:119, punto 51).

27      Nella fattispecie, si deve rilevare che, a differenza di quanto avveniva nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 2 ottobre 2014, Spraylat/ECHA (T‑177/12, EU:T:2014:849), la decisione SME(2013) 2249, alla quale si fa riferimento nella decisione impugnata, rinvia espressamente alla decisione MB/D/29/2010, come modificata dalla decisione MB/21/2012/D, e precisa che l’«ECHA emetterà […] una fattura per un onere amministrativo dell’importo di EUR 19 900». La decisione SME(2013) 2249 afferma altresì che l’ECHA emetterà un’ulteriore fattura per presentazione a copertura della differenza tra la tariffa inizialmente pagata e quella prevista dal regolamento n. 340/2008 per una grande impresa. L’ECHA, nella decisione impugnata, ha inoltre precisato che avrebbe inviato alla ricorrente nuove fatture per sostituire le fatture n. 10043953 e n. 10043954 emesse a seguito dell’adozione della decisione SME(2013) 2249 e che erano giunte a scadenza. Ne consegue che la decisione impugnata, letta alla luce della decisione SME(2013) 2249, conteneva gli elementi essenziali degli obblighi della ricorrente nei confronti dell’ECHA. Pertanto, le fatture n. 10045647 e n. 10045649 hanno carattere di atti di esecuzione di tale decisione e costituiscono atti confermativi ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 26 (v., per analogia, ordinanza del 30 giugno 2009, CPEM/Commissione, T‑106/08, non pubblicata, EU:T:2009:228, punto 32).

28      In considerazione di tali elementi, si devono respingere in quanto irricevibili i capi delle conclusioni, dedotti per la prima volta in fase di replica, volti all’annullamento della fattura n. 10045647, nonché al rimborso di quanto pagato il 24 gennaio 2014, e all’annullamento della fattura n. 10045649.

29      Tenuto conto di quanto precede, si deve circoscrivere l’esame del ricorso alla domanda di annullamento della decisione impugnata.

 Nel merito

30      La ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo verte, in sostanza, su un’erronea interpretazione della raccomandazione 2003/361. Il secondo motivo verte sull’illegittimo mancato riconoscimento dello status di PMI alla ricorrente.

 Sul primo motivo, vertente su un’erronea interpretazione della raccomandazione 2003/361

31      La ricorrente, richiamando le disposizioni pertinenti della raccomandazione 2003/361, afferma che, per calcolare le dimensioni di un’impresa, occorre aggiungere ai dati di questa i dati delle eventuali imprese associate (nonché quelli delle imprese collegate a queste ultime) e i dati delle eventuali imprese collegate (nonché quelli delle imprese associate di queste ultime, situate immediatamente a monte o a valle di queste). Nella fattispecie, l’ECHA avrebbe erroneamente ritenuto che la Medini Ltd e l’A.L.O. Immobilien GmbH fossero imprese «associate» della ricorrente. Tali imprese sarebbero difatti associate dell’I.C.B. Srl, e quest’ultima sarebbe un’impresa collegata alla ricorrente. Peraltro, né la Compagnie d’investissement des Alpes, né le eventuali imprese associate della Medini, per le quali l’ECHA ha chiesto informazioni, sarebbero imprese associate dell’I.C.B. né, tantomeno, esse si situerebbero immediatamente a monte o a valle di quest’ultima impresa. Per determinare le dimensioni della ricorrente, occorrerebbe quindi prendere in considerazione esclusivamente i dati della ricorrente, quelli dell’I.C.B. (in quanto impresa collegata) e quelli della Medini e dell’A.L.O. Immobilien (in quanto imprese associate dell’I.C.B). La ricorrente avrebbe inviato all’ECHA tutte le informazioni pertinenti relative a dette imprese. Per quanto riguarda l’interpretazione da parte dell’ECHA, nelle sue memorie, dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361, la ricorrente sottolinea che il termine «esclusivamente» non è presente nella versione italiana di tale articolo. Inoltre, l’interpretazione dell’ECHA indurrebbe a tener conto dei dati di imprese associate o collegate «all’infinito». Tale interpretazione sarebbe eccessivamente estensiva. La ricorrente non farebbe parte di un gruppo di imprese comprendente la Compagnie d’investissement des Alpes o le eventuali imprese associate della Medini. La guida dell’utente sulla definizione di PMI, pubblicata dalla Commissione europea e disponibile su Internet (in prosieguo: la «guida sulla definizione di PMI»), richiamata dall’ECHA nelle sue memorie, confermerebbe l’interpretazione della ricorrente.

32      L’ECHA rileva innanzitutto che le imprese Medini e A.L.O. Immobilien non sono state considerate come associate della ricorrente. Peraltro, la decisione impugnata faceva riferimento alla Compagnie d’investissement des Alpes in qualità di impresa associata «indiretta» della ricorrente. Le richieste di informazioni relative a tale impresa nonché a quelle potenzialmente collegate alla Medini troverebbero il loro fondamento nell’articolo 6 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361. In particolare, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361, l’ECHA avrebbe tentato di valutare i dati delle due imprese associate dell’I.C.B. (ossia la Medini e l’A.L.O. Immobilien). A tal fine, l’ECHA afferma di aver applicato il primo comma del paragrafo 3 dell’articolo 6, il quale fornisce indicazioni su come stabilire i dati di un’impresa associata di un’impresa collegata. Di conseguenza, l’ECHA avrebbe richiesto alla ricorrente di fornirle i dati dell’A.L.O. Immobilien e della Medini inclusi quelli delle loro imprese collegate (ossia la Compagnie d’Investissement des Alpes). Tale domanda sarebbe conforme al tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361 che non prevede, a differenza di quanto è previsto per le imprese autonome, che i dati delle imprese associate di quelle collegate all’impresa in esame debbano valutarsi «esclusivamente» sulla base dei conti di tali imprese. L’ECHA sottolinea che il termine «esclusivamente» è ripreso in numerose versioni linguistiche della raccomandazione 2003/361. L’ECHA interpreta quindi l’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2006/361 nel senso che le impone di prendere in considerazione i dati di tutte le società collegate alle imprese associate di quelle a cui fa riferimento tale articolo. Un’interpretazione contraria avrebbe la conseguenza di far variare lo status di PMI di un’impresa a seconda che le imprese associate delle collegate dell’impresa sottoposta a scrutinio siano incluse o meno nei bilanci consolidati delle imprese a cui sono collegate (nel caso di specie, la Compagnie d’investissement des Alpes). Tale interpretazione sarebbe altresì conforme al criterio di interpretazione in senso stretto che si dovrebbe adottare con riferimento alla raccomandazione 2003/361. Essa sarebbe inoltre conforme alla guida sulla definizione delle PMI e, in particolare, alla nota esplicativa e agli allegati di detta guida. L’ECHA aggiunge che la nozione di «gruppo di società», così come proposta dalla ricorrente, è in contraddizione con il dettato della raccomandazione 2003/361. L’appartenenza di un’impresa ad un gruppo dipenderebbe dalle connessioni esistenti con altre imprese e non dall’esistenza di una holding. L’ECHA sottolinea che, nel caso di specie, uno degli azionisti e amministratori dell’I.C.B. sarebbe inoltre il presidente del consiglio di amministrazione della ricorrente ed amministratore dell’A.L.O. Immobilien. Sarebbe quindi necessario analizzare i dati della Compagnie d’investissement des Alpes prima di pronunciarsi sullo status di PMI della ricorrente.

33      In via preliminare, va rilevato che sia l’articolo 3 del regolamento n. 1907/2006, sia il considerando 9 e l’articolo 2 del regolamento n. 340/2008, ai fini della definizione delle PMI, rinviano alla raccomandazione 2003/361.

34      La raccomandazione 2003/361 contiene un allegato, il cui titolo I concerne la «[d]efinizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese adottata dalla Commissione». L’articolo 2 di detto titolo è rubricato «Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese».

35      Nel caso di un’impresa autonoma, ossia di un’impresa non identificabile come «impresa associata» o «impresa collegata» ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell’impresa stessa, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di detto allegato.

36      Nel caso di un’impresa con imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell’impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell’impresa o dei conti consolidati in cui l’impresa è ripresa tramite consolidamento, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361. In forza dell’articolo 6, paragrafo 2, secondo e terzo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361, si devono aggiungere a tali dati, da un lato, i dati delle imprese associate (situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa in questione) proporzionalmente alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti, scegliendo la percentuale più elevata fra le due, e, dall’altro, il 100% dei dati relativi alle imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

37      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361, i dati delle imprese associate dell’impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento, e ciò in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361. Per quanto riguarda i dati delle imprese collegate all’impresa in questione, essi risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti, scegliendo la percentuale più elevata fra le due, e ciò in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361.

38      Nella fattispecie, l’ECHA ha indicato nella decisione impugnata che la ricorrente non aveva fornito alcuna informazione relativa all’«impresa associata indiretta» Compagnie d’Investissement des Alpes. Su questa base, l’ECHA ha concluso che la ricorrente non aveva fornito le prove necessarie per ritenere che fosse una piccola impresa.

39      L’ECHA ha precisato la sua motivazione, per quanto riguarda la richiesta di informazioni relative alla Compagnie d’Investissement des Alpes, in un messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2013 e in una lettera del 15 ottobre 2013, protocollata come SME(2013) 3666, allegata alla decisione impugnata.

40      Nel messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2013, l’ECHA ha affermato che la Compagnie d’Investissement des Alpes doveva essere considerata come un’impresa associata della ricorrente, poiché essa era direttamente collegata all’A.L.O. Immobilien, a sua volta associata della ricorrente. Di conseguenza, secondo l’ECHA, i dati della Compagnie d’Investissement des Alpes dovevano essere presi in considerazione per determinare le dimensioni della ricorrente. L’ECHA ha menzionato, a tale riguardo, gli articoli 3 e 6 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361.

41      Nella lettera del 15 ottobre 2013, allegata alla decisione impugnata, l’ECHA ha ricordato l’importanza rivestita dall’articolo 6 dell’allegato alla raccomandazione 2003/361, nel suo complesso, per quanto riguarda i dati della Medini, dell’A.L.O. Immobilien e della Compagnie d’Investissement des Alpes. Innanzitutto, citando le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361, l’ECHA ha ritenuto che l’impiego dei termini «immediatamente a monte o a valle» non limitasse le relazioni all’impresa in questione. L’ECHA ha poi rilevato, «inoltre», che i dati della Compagnie d’Investissement des Alpes erano stati richiesti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361, «poiché, ai sensi di tale articolo, i dati delle imprese associate (ossia la Medini e l’A.L.O. Immobilien) dell’impresa in questione risulta[va]no dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili» e «ad essi si aggiunge[va] il 100% dei dati relativi alle imprese collegate (ossia la Compagnie d’Investissement des Alpes) a tali imprese associate (ossia l’A.L.O. Immobilien), a meno che i loro dati non [fossero] già stati ripresi tramite il consolidamento». Infine, l’ECHA ha ritenuto che, poiché la Compagnie d’Investissement des Alpes era collegata all’A.L.O. Immobilien, che era associata dell’I.C.B., la quale, a sua volta, era collegata alla ricorrente, i dati dell’impresa «associata indiretta» Compagnie d’Investissement des Alpes dovessero essere presi in considerazione per determinare i dati complessivi della ricorrente. «Per tale motivo», l’ECHA ha dichiarato alla ricorrente che essa riceveva la decisione impugnata, confermando così che non aveva diritto alla riduzione della tariffa.

42      Dalla motivazione accolta dall’ECHA risulta, da un lato, che la base giuridica da essa invocata per richiedere alla ricorrente la comunicazione delle informazioni relative alla Compagnie d’Investissement des Alpes era l’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361 e, dall’altro, che la mancata comunicazione di tali informazioni da parte della ricorrente ha giustificato l’adozione della decisione impugnata.

43      In primo luogo, occorre a tale riguardo ricordare i legami esistenti tra la ricorrente e altre imprese all’epoca dei fatti e che non sono contestati dalle parti, come da esse confermato in udienza. Innanzitutto, la ricorrente era collegata all’I.C.B., la quale deteneva la maggioranza del capitale sociale della ricorrente. Inoltre, l’I.C.B. era associata di due imprese, la Medini e l’A.L.O. Immobilien, detenendo più del 25% ma meno del 50% del loro capitale sociale. Infine, l’A.L.O. Immobilien era collegata alla Compagnie d’Investissement des Alpes, in quanto quest’ultima impresa deteneva la maggioranza del capitale sociale e quindi, a priori, dei diritti di voto degli azionisti della prima.

44      In secondo luogo, occorre rilevare che, tenuto conto del contesto fattuale del caso di specie, la base giuridica invocata dall’ECHA non consentiva di chiedere alla ricorrente informazioni relative alla Compagnie d’Investissement des Alpes. Infatti, dall’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361 risulta chiaramente che tale disposizione si applica per valutare i dati delle imprese associate «dell’impresa in questione», ossia dell’impresa che è oggetto di esame nell’ambito della raccomandazione 2003/361 al fine della determinazione delle sue dimensioni. Orbene, nella fattispecie, e contrariamente a quanto rilevato dall’ECHA nella lettera del 15 ottobre 2013, la Medini e l’A.L.O. Immobilien non sono imprese associate della ricorrente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361. L’ECHA l’ha, del resto, riconosciuto in udienza. Riguardo alla nozione di impresa associata «indiretta», invocata dall’ECHA durante il procedimento amministrativo e dinanzi al Tribunale, essa non è ripresa nella raccomandazione 2003/361.

45      In terzo luogo, occorre respingere l’interpretazione della decisione impugnata fornita dall’ECHA nelle sue memorie, secondo la quale essa avrebbe tentato di valutare i dati delle due imprese associate dell’I.C.B., ossia la Medini e l’A.L.O. Immobilien, sulla base dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361 e avrebbe, a tal fine, applicato il primo comma del paragrafo 3 dell’articolo 6 di detto allegato, che fornisce indicazioni su come stabilire i dati di un’impresa associata di un’impresa collegata. Infatti, una siffatta interpretazione contrasta con i termini della lettera del 15 ottobre 2013. In quest’ultima si afferma, da un lato, che l’ECHA ha chiesto i dati della Compagnie d’Investissement des Alpes ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361 e, dall’altro, che l’ECHA ha applicato tale disposizione al caso di specie.

46      In quarto luogo, anche se, come indicato dall’ECHA nelle sue memorie, la sua intenzione sarebbe stata di applicare l’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361 e successivamente, in tale contesto, di riferirsi al primo comma dello stesso paragrafo, tale ragionamento non appariva in modo chiaro e inequivocabile nei documenti presentati nel dibattimento e non rispetterebbe comunque l’obbligo di motivazione che incombe all’ECHA ai sensi dell’articolo 296 TFUE.

47      In quinto luogo, e ad abundantiam, l’interpretazione fornita dall’ECHA delle disposizioni dell’allegato alla raccomandazione 2003/361 non può essere accolta. Infatti, come indicato in precedenza, l’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361 riguarda soltanto i dati delle imprese associate dell’«impresa in questione». Tale disposizione non riguarda le imprese associate dell’impresa collegata all’impresa in questione, di cui al secondo comma dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361. L’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361 non può quindi servire a determinare i dati delle imprese associate di cui al secondo comma dello stesso paragrafo. Tale interpretazione è confermata dal fatto che l’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361 è concepito, come indicato chiaramente nella sua parte iniziale, «[a]i fini dell’applicazione del paragrafo 2» dell’articolo 6 di tale allegato e non ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, dello stesso allegato. Peraltro, occorre respingere l’argomento dedotto dall’ECHA in udienza secondo cui, in sostanza, i termini «impresa in questione» potrebbero essere interpretati come comprendenti tutte le imprese di cui occorre rilevare i dati e, in particolare, nel caso di specie, l’A.L.O. Immobilien. Oltre al fatto che tale interpretazione non è conforme allo scopo della raccomandazione 2003/361, che è di determinare le dimensioni di una certa impresa e non quelle delle imprese che intrattengono legami con questa, essa potrebbe condurre, in taluni casi, a prendere in considerazione illimitatamente i dati delle imprese situate a monte o a valle dell’impresa in questione, circostanza che l’ECHA ha riconosciuto in udienza. Orbene, una siffatta interpretazione travisa manifestamente il testo della raccomandazione 2003/361, che mira a prendere in considerazione, entro taluni limiti previsti espressamente da detta raccomandazione, i dati di imprese diversi da quelli dell’impresa in questione.

48      Gli altri argomenti dedotti dall’ECHA non sono tali da rimettere in discussione tale conclusione.

49      In particolare, per quanto riguarda l’impiego del termine «esclusivamente» nella maggior parte delle versioni linguistiche dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361, e nella sostanza, secondo l’ECHA, nella versione italiana di detto articolo, occorre rilevare che esso mira a stabilire una distinzione tra un’impresa autonoma, sui cui soli conti occorre basarsi, e un’impresa che non è autonoma, per la quale i conti e i dati delle imprese associate o collegate servono da base. L’assenza del termine «esclusivamente» all’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361 non può quindi significare che l’ECHA potrebbe prendere in considerazione, illimitatamente, i dati di imprese situate a monte o a valle dell’impresa in questione.

50      Per quanto riguarda la guida sulla definizione di PMI, pubblicata dalla Commissione su Internet, innanzitutto si deve rilevare che la guida a cui l’ECHA fa riferimento nelle sue memorie è successiva alla decisione impugnata. Inoltre, va ricordato che sia l’articolo 3 del regolamento n. 1907/2006, sia il considerando 9 e l’articolo 2 del regolamento n. 340/2008, ai fini della definizione delle PMI, rinviano alla raccomandazione 2003/361 e non alla guida sulla definizione di PMI. Infine, detta guida non può rimettere in discussione i termini impiegati dalla raccomandazione 2003/361, segnatamente in considerazione del principio di certezza del diritto.

51      Riguardo all’argomento dedotto dall’ECHA dinanzi al Tribunale secondo cui la ricorrente farebbe parte di un «gruppo di imprese», e a parte il fatto che l’ECHA non ha chiarito quale base giuridica le consentirebbe di tenere conto di tale eventualità nel caso di specie, dagli elementi presentati nel dibattimento, in particolare dalla decisione SME(2013) 2249, dal messaggio di posta elettronica del 17 luglio 2013, dalla lettera del 15 ottobre 2013 e dalla decisione impugnata non risulta che l’ECHA abbia invocato tale elemento come fondamento della sua richiesta concernente la Compagnie d’Investissement des Alpes.

52      In considerazione di tutti questi elementi, si deve ritenere che il fondamento giuridico invocato nella fattispecie dall’ECHA non giustificava la richiesta rivolta alla ricorrente relativa alla Compagnie d’Investissement des Alpes.

53      Si deve pertanto accogliere il primo motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno del ricorso e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata.

 Sul secondo motivo, vertente sull’illegittimo mancato riconoscimento dello status di PMI alla ricorrente.

54      La ricorrente, tenuto conto degli argomenti sviluppati nell’ambito del primo motivo, sostiene che l’ECHA avrebbe dovuto prendere in considerazione il 100% dei propri dati, il 100% dei dati dell’I.C.B., il 40% dei dati della Medini e il 36,66% dei dati dell’A.L.O. Immobilien. I dati della Compagnie d’investissement des Alpes e di eventuali imprese associate della Medini non sarebbero rilevanti per determinare le dimensioni della ricorrente. L’ECHA non avrebbe quindi potuto negarle lo status di PMI basandosi sulla mancata trasmissione della documentazione richiesta, relativa a queste ultime imprese.

55      L’ECHA ricorda che l’interpretazione della raccomandazione 2003/361, così come proposta dalla ricorrente, non rispetta né il suo dettato, né i suoi obiettivi, né le indicazioni della guida sulla definizione di PMI. Di conseguenza, l’ECHA non avrebbe errato nel rilevare che la ricorrente non poteva beneficiare dello status di PMI poiché non era stata in grado di fornire tutti i dati necessari per dimostrare che aveva diritto alle tariffe di registrazione ridotte.

56      A tale riguardo, si deve ricordare che la mancata comunicazione delle informazioni relative alla Compagnie d’Investissement des Alpes ha fondato la decisione impugnata e, in particolare, il rifiuto opposto dall’ECHA di concedere alla ricorrente una riduzione sulla tariffa.

57      Orbene, com’è stato constatato nell’ambito del primo motivo, il fondamento giuridico invocato nella fattispecie dall’ECHA non giustificava la richiesta rivolta alla ricorrente relativa alla Compagnie d’Investissement des Alpes.

58      Pertanto, l’ECHA è altresì incorsa in errore nel ritenere che la mancata comunicazione delle informazioni relative alla Compagnie d’Investissement des Alpes potesse fondare, nella fattispecie, il rifiuto di concedere una riduzione sulla tariffa alla ricorrente.

59      Di conseguenza si deve ritenere fondato il secondo motivo dedotto a sostegno del ricorso e dichiarare che, su tale base, la decisione impugnata deve essere parimenti annullata.

 Sulle spese

60      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’ECHA, poiché è rimasta sostanzialmente soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

dichiara e statuisce:

1)      La decisione SME(2013) 3665 dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del 15 ottobre 2013, è annullata.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      L’ECHA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla K Chimica Srl.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 2016.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.