Language of document : ECLI:EU:F:2016:123

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

2 giugno 2016

Causa F‑41/10 RENV

Moises Bermejo Garde

contro

Comitato economico e sociale europeo (CESE)

«Funzione pubblica – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Articolo 12 bis dello Statuto – Funzionario vittima di molestie – Articolo 22 bis dello Statuto – Funzionario informatore – Domanda di assistenza – Rigetto – Diritto alla protezione – Presupposti – Rigetto – Conseguenze – Domanda di risarcimento danni»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Moises Bermejo Garde chiedeva, in sostanza, l’annullamento delle decisioni con cui il presidente del Comitato economico e sociale europeo (CESE), in primo luogo, aveva respinto la domanda di assistenza presentata a seguito delle molestie psicologiche subite e rifiutato di adire l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e, in secondo luogo, aveva posto fine alle sue funzioni anteriori ordinando la sua riassegnazione, nonché la condanna del CESE a versargli un risarcimento danni.

Decisione:      Le decisioni del presidente del Comitato economico e sociale europeo del 24 marzo 2010, con la quale il sig. Moises Bermejo Garde è stato sollevato dalle sue funzioni anteriori quale capo unità del servizio giuridico, e del 13 aprile 2010, relativa alla sua riassegnazione, sono annullate. Il Comitato economico e sociale europeo è condannato a versare al sig. Bermejo Garde la somma di EUR 25 000. Il Comitato economico e sociale europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. Bermejo Garde nelle cause F‑41/10, T‑530/12 P e F‑41/10 RENV.

Massime

1.      Funzionari – Molestie psicologiche – Segnalazione dei fatti nel contesto dell’articolo 12 bis e nel contesto dell’articolo 22 bis dello Statuto – Presupposti – Buona fede del funzionario – Fattori da prendere in considerazione – Rispetto delle condizioni poste dalle citate disposizioni – Rispetto degli altri obblighi statutari

(Statuto dei funzionari, artt. 11, 12 bis e 22 bis)

2.      Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Comportamento diretto al discredito dell’interessato o al deterioramento delle sue condizioni di lavoro – Requisito di carattere intenzionale del comportamento – Molestatore che ha agito su pressioni di un membro dell’istituzione – Irrilevanza

(Statuto dei funzionari, artt. 12 bis e 22 bis)

3.      Funzionari – Molestie psicologiche – Articolo 12 bis dello Statuto – Vittima di molestie psicologiche – Protezione speciale

4.      Funzionari – Funzionario informatore – Articolo 22 bis dello Statuto – Segnalazione dei fatti nel contesto dell’articolo 22 bis dello Statuto – Valutazione dei fatti – Fattori da prendere in considerazione

1.      È pacifico che, sia nel caso del funzionario che si ritiene vittima di molestie ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto sia nel caso del funzionario che, in base all’articolo 22 bis dello Statuto, informa la gerarchia della sua istituzione o direttamente l’Ufficio europeo per la lotta antifrode su fatti configuranti molestie o su altri fatti che possano far presumere un’eventuale attività illecita pregiudizievole agli interessi dell’Unione ai sensi di tali due disposizioni, i fatti denunciati devono in ogni caso essere comunicati all’istituzione interessata nel rispetto degli obblighi di ordine generale di cui agli articoli 11 e 12 dello Statuto.

Infatti, i funzionari che agiscono ai sensi di tali articoli sono anche soggetti agli obblighi di obiettività e di imparzialità ad essi incombenti, con l’obbligo di vegliare alla dignità della loro funzione e con il loro dovere di lealtà nonché con l’obbligo di rispettare l’onore e la presunzione di innocenza delle persone interessate.

Pertanto, allorché un funzionario comunica informazioni ai sensi degli articoli 12 bis e 22 bis dello Statuto, il medesimo non può sottrarsi agli altri obblighi e doveri a lui incombenti. Egli deve, al contrario, dare prova di discernimento, così da non nuocere indebitamente ai suoi colleghi o al buon funzionamento del suo servizio. Orbene, la comunicazione di informazioni non verosimili o di fatti privi di ogni fondamento può comportare tali effetti pregiudizievoli.

(v. punti 55 e 56)

2.      Non può essere accettata una tesi che equivalga praticamente ad affermare che non sussistono molestie psicologiche qualora il presunto molestatore agisca, nei confronti del funzionario interessato, su pressioni di un membro dell’istituzione e quindi in quanto intermediario di quest’ultimo.

Infatti, una tesi del genere traviserebbe, in primo luogo, la nozione stessa di molestie, secondo la quale, perché si configurino molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto, è sufficiente che i comportamenti del presunto molestatore, qualora siano stati messi in atto volontariamente, abbiano comportato «obiettivamente» il discredito sulla vittima di tali comportamenti e il deterioramento delle sue condizioni di lavoro.

In secondo luogo, la tesi di cui sopra autorizzerebbe in definitiva un segretario generale di un’istituzione, e cioè l’autorità amministrativa più elevata in seno a quest’ultima, a non rispettare a sua volta le norme statutarie dalle quali egli è vincolato, ad esempio in materia di reclutamento imparziale del personale o di rispetto della dignità delle funzioni svolte da un funzionario o ancora di rispetto dell’obbligo derivante dall’articolo 22 bis dello Statuto – che al suo paragrafo 1, ultimo comma, disciplina anch’esso esplicitamente il caso di mancanza grave commessa «da un membro di un’istituzione» –, e ciò semplicemente in base al fatto che egli abbia agito su pressioni indebitamente esercitate nei suoi confronti da un membro della sua istituzione.

In terzo luogo, la tesi di cui sopra contrasterebbe con la formulazione letterale dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, dello Statuto, il quale non fornisce alcuna precisazione quanto all’origine delle molestie psicologiche di cui trattasi, di modo che, in forza di tale articolo, l’istituzione interessata è tenuta, quando è debitamente adita, a reagire anche nel caso in cui «il presunto autore delle molestie psicologiche sia un membro di tale istituzione» e ad assumersi così, nella materia, le specifiche responsabilità che le sono proprie.

(v. punti 69-72)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza 12 dicembre 2013, CH/Parlamento, F‑129/12, EU:F:2013:203, punto 51

3.      Si deve ritenere che ogni denuncia per molestie psicologiche o sessuali riguardante un superiore gerarchico comporti, nella maggior parte dei casi, il venir meno del rapporto di fiducia amministrativa tra i funzionari interessati. Tuttavia, proprio per combattere efficacemente tali fenomeni di molestia l’articolo 12 bis dello Statuto attribuisce al funzionario che ne è vittima una «protezione speciale», prevedendo che tale funzionario, quando ha presentato denuncia ai sensi di tale articolo e nel rispetto degli obblighi di carattere generale di cui agli articoli 11 e 12 dello Statuto, non subisce, in linea di principio, alcun pregiudizio da parte della sua istituzione, soprattutto allorché il rapporto di fiducia amministrativa tra lui e il presunto molestatore, in particolare ove quest’ultimo sia il superiore gerarchico diretto della vittima, non sia più esistente.

(v. punto 76)

4.      Si deve constatare che l’articolo 22 bis dello Statuto non richiede che il funzionario informatore dimostri una «presunzione di grave illecito o di mancanza grave», il che sarebbe del resto un’operazione giuridicamente assai complessa e pertanto non alla portata di ogni funzionario o agente dell’Unione. Tale articolo si limita, infatti, a prevedere che ogni funzionario che venga a conoscenza di fatti «che possano lasciar presumere» l’esistenza di una condotta «che possa costituire una grave mancanza agli obblighi» dello Statuto ne informa «immediatamente» i suoi superiori gerarchici. È poi ai superiori gerarchici dell’informatore che l’articolo 22 bis, paragrafo 2, dello Statuto impone l’obbligo di comunicare «immediatamente» all’Ufficio europeo per la lotta antifrode «ogni elemento di prova» di cui ritengono di disporre in ordine all’esistenza delle irregolarità portate a loro conoscenza.

La valutazione operata dal funzionario sulla questione di stabilire se si tratti di violazioni, prima facie, gravi, che determinino un serio pregiudizio agli interessi dell’Unione, deve avvenire, in primo luogo, «in rapporto con l’esercizio di incarichi professionali» svolti da detto funzionario.

(v. punti 83 e 84)