Language of document : ECLI:EU:C:2023:105

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 febbraio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Disegno o modello – Direttiva 98/71/CE – Articolo 3, paragrafi 3 e 4 – Requisiti per ottenere la protezione per un componente di un prodotto complesso – Nozioni di “visibilità” e di “utilizzazione normale” – Visibilità di un componente di un prodotto complesso durante la normale utilizzazione di tale prodotto da parte dell’utilizzatore finale»

Nella causa C‑472/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 1° luglio 2021, pervenuta in cancelleria il 2 agosto 2021, nel procedimento

Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG

contro

Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič (relatore), I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG, da C. Rohnke e T. Winter, Rechtsanwälte;

–        per la Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG, da M. Pilla, Rechtsanwalt;

–        per la Commissione europea, da E. Gippini Fournier, J. Samnadda e T. Scharf, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU 1998 L 289, pag. 28).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG (in prosieguo: la «Monz») e la Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG (in prosieguo: la «Büchel») in merito ad una domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello nazionale registrato presentata da quest’ultima società.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 98/71

3        Ai sensi del considerando 12 della direttiva 98/71:

«(...) la protezione non dovrebbe essere estesa alle parti componenti che non sono visibili durante la normale utilizzazione di un prodotto o alle caratteristiche di una parte che risultano invisibili quando la parte stessa è montata ovvero che non presenterebbero, di per sé, i requisiti della novità e dell’individualità; (...) le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali ragioni non dovrebbero essere prese in considerazione per determinare se per altre caratteristiche dello stesso modello o disegno ricorrano i requisiti di protezione».

4        L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», è così formulato:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)      “disegno o modello”: l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;

b)      “prodotto”: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore;

c)      “prodotto complesso”: un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto».

5        L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Requisiti per la protezione», così dispone:

«1.      Gli Stati membri proteggono i disegni e modelli con la registrazione e conferiscono ai loro titolari diritti esclusivi secondo le disposizioni della presente direttiva.

2.      I disegni e modelli sono protetti se ed in quanto siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

3.      Il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e con carattere individuale soltanto:

a)      se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo, e

b)      se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

4.      Per “utilizzazione normale” ai sensi del paragrafo 3, lettera a) s’intende l’utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione».

6        L’articolo 5 della medesima direttiva, rubricato «Carattere individuale», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Un disegno o modello ha un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima».

 Il regolamento (CE) n. 6/2002

7        I considerando 9 e 12 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), così recitano:

«(9)      Le disposizioni sostanziali di questo regolamento nel campo della disciplina dei disegni e modelli dovrebbero essere allineate alle corrispondenti disposizioni della direttiva [98/71].

(...)

(12)      La protezione non dovrebbe invece essere accordata alle componenti di un prodotto che non sono visibili nel corso del suo normale impiego, né a quelle caratteristiche di dette parti che non sono visibili una volta che la componente è montata ovvero che non risultano soddisfare di per se stesse i requisiti della novità e dell’individualità. Le caratteristiche di un disegno o modello che non beneficiano della protezione per questi motivi non dovrebbero dunque essere prese in considerazione al fine di valutare se altre caratteristiche dello stesso disegno o modello possiedono i requisiti necessari per usufruire della protezione».

8        L’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Requisiti per la protezione», recita quanto segue:

«1.      Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

2.      Il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se:

a)      la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo, e

b)      le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

3.      Per “normale utilizzazione” a termini del paragrafo 2, lettera a) s’intende l’impiego da parte dell’utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione».

 Diritto tedesco

9        L’articolo 1, punto 4, e l’articolo 4 del Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design (legge sulla protezione dei disegni), del 24 febbraio 2014 (BGBl. 2014 I, pag. 122), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «DesignG»), traspongono l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71.

10      L’articolo 1 del DesignG, intitolato «Definizioni», prevede, al punto 3, che un prodotto complesso è un prodotto composto da più componenti che possono essere sostituite, cosicché il prodotto può essere smontato e rimontato. Secondo il punto 4 di tale articolo 1, l’«utilizzazione normale» è definita come l’utilizzazione da parte dell’utilizzatore finale, ad eccezione della manutenzione, dell’assistenza o della riparazione.

11      L’articolo 4 del DesignG, intitolato «Componenti di prodotti complessi», dispone che un disegno applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale solo se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di tale prodotto e le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12      La Monz, una società di diritto tedesco, è titolare di un disegno o modello registrato dal 3 novembre 2011 presso il Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi, Germania) (in prosieguo: il «DPMA»), per i prodotti «selle di bicicletta o di motoveicoli». Il disegno o modello è registrato con un’unica raffigurazione, che mostra la parte inferiore di un sellino nel modo seguente:

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13      Il 27 luglio 2016 la Büchel, una società di diritto tedesco, ha chiesto dinanzi al DPMA la dichiarazione di nullità del disegno o modello di cui trattasi nel procedimento principale, facendo valere che esso non soddisfaceva le condizioni richieste per ottenere la protezione giuridica dei disegni o modelli in forza dell’articolo 4 del DesignG. Detta società ha sostenuto, in particolare, che tale disegno o modello applicato a una sella, che è una componente di un prodotto complesso come una «bicicletta» o una «moto», non era visibile nel caso di una normale utilizzazione di tale prodotto.

14      Con decisione del 10 agosto 2018, il DPMA ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità considerando che, per il disegno o modello oggetto del procedimento principale, non sussisteva alcun motivo di esclusione della protezione ai sensi dell’articolo 4 del DesignG. A suo avviso, sebbene la sella di bicicletta, sulla quale si applica tale disegno o modello, sia certamente una «componente di un prodotto complesso», tale componente rimane tuttavia visibile in caso di normale utilizzazione di tale prodotto complesso. Il DPMA ha ritenuto che un utilizzo normale di un siffatto prodotto comprendesse anche «lo smontaggio e il rimontaggio della sella non utilizzata per la manutenzione, l’assistenza o la riparazione», in quanto questi ultimi figurano in un elenco esaustivo di usi esclusi da tale nozione, ai sensi dell’articolo 1, punto 4, del DesignG.

15      A seguito di un ricorso proposto dalla Büchel avverso tale decisione dinanzi al Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti, Germania), tale giudice ha dichiarato, con decisione del 27 febbraio 2020, la nullità del disegno o modello di cui trattasi nel procedimento principale con la motivazione che esso non soddisfaceva i requisiti di novità e di individualità. Secondo tale giudice, in forza dell’articolo 4 del DesignG, soltanto i componenti che rimangono «visibili, quali componenti del prodotto complesso, dopo il loro montaggio/incorporazione in quest’ultimo», possono direttamente beneficiare della tutela giuridica dei disegni e modelli. Al contrario, non si può ritenere che una componente che sia visibile solo per il fatto o in occasione della separazione di un prodotto complesso soddisfi la condizione di visibilità e non possa, pertanto, beneficiare di tale tutela. Inoltre, detto giudice ha considerato come utilizzazione normale, ai sensi dell’articolo 1, punto 4, del DesignG, unicamente il fatto di circolare in bicicletta nonché di salire sulla bicicletta o di scendere da essa. Orbene, a suo avviso, nell’ambito di tali utilizzazioni, la parte inferiore della sella non è visibile né per il consumatore finale né per un terzo.

16      La Monz impugnava tale decisione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio. Tale giudice ritiene che l’esito della controversia principale dipenda dall’interpretazione delle nozioni di «visibilità» e di «utilizzazione normale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71.

17      Il giudice del rinvio afferma, anzitutto, di condividere il parere del Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti) secondo cui, in applicazione della giurisprudenza della Corte, derivante in particolare dalla sentenza del 20 dicembre 2017, Acacia e D’Amato (C‑397/16 e C‑435/16, EU:C:2017:992, punto 64), una bicicletta costituisce un prodotto complesso e la sella una componente di tale prodotto.

18      Tale giudice ritiene che, ai fini della soluzione della controversia di cui è investito, occorra determinare, in primo luogo, se l’esigenza di «visibilità» di una componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, nel corso di una «normale utilizzazione» di tale prodotto debba essere valutata tenendo conto di talune condizioni di utilizzazione di detto prodotto o di taluni punti di vista dell’osservatore o, al contrario, della sola possibilità obiettiva di riconoscere il disegno o modello applicato al prodotto stesso.

19      A tal riguardo, il giudice del rinvio afferma, da un lato, che il Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti) ha concluso che sarebbe necessario che la componente rimanga visibile per l’utilizzatore finale o per un terzo, nell’ambito della normale utilizzazione da parte dell’utilizzatore finale del prodotto complesso nel quale tale componente è incorporata. Dall’altro lato, la ricorrente nel procedimento principale avrebbe sostenuto che, affinché il disegno o modello possa essere protetto, è sufficiente che esso possa essere identificato quando la componente sulla quale è applicato è integrata nel prodotto complesso. Sarebbe pertanto irrilevante sapere se il disegno o modello possa essere agevolmente osservato a partire da un particolare «punto di osservazione».

20      In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71, considerando che l’oggetto di tali disposizioni non può essere chiaramente dedotto da detta direttiva.

21      Tale giudice ritiene, in particolare, che la considerazione secondo cui un produttore che non ravvisa interesse nel presentare in modo visibile un disegno o modello non ha interesse a invocare la protezione di tale disegno o modello è troppo riduttiva, dato che non vi è obbligatoriamente identità tra il titolare del disegno o modello, il produttore della componente e il produttore del prodotto complesso.

22      Peraltro, esso osserva che, secondo la dottrina, tale disposizione sarebbe in contrasto con il principio secondo cui l’idoneità a beneficiare della protezione giuridica dei disegni o modelli deve essere già accertata al momento della registrazione del disegno o modello interessato.

23      Secondo il giudice del rinvio, tali considerazioni deporrebbero a favore di un’interpretazione restrittiva dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71.

24      Tuttavia, tale giudice considera che, se il significato nel linguaggio corrente del termine «visibile» suggerisce una comprensione oggettiva che rinvia alla possibilità di percepire una cosa, non si può dedurre dai termini «utilizzazione normale» che siano escluse forme particolari di osservazione del prodotto complesso.

25      Occorrerebbe, in secondo luogo, determinare i criteri che sono pertinenti ai fini della valutazione della «utilizzazione normale» di un prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva.

26      A tal riguardo, si porrebbe, in particolare, la questione se, nell’ambito di una siffatta valutazione, occorra tener conto dell’utilizzazione voluta dal produttore della componente o del prodotto complesso oppure unicamente dell’utilizzazione abituale del prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale.

27      Il giudice del rinvio ritiene che la definizione della nozione di «utilizzazione normale», di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71, possa essere intesa nel senso che, per il legislatore dell’Unione, qualsiasi utilizzazione da parte dell’utilizzatore finale del prodotto complesso sia per principio un’utilizzazione normale, fatte salve le eccezioni citate in tale disposizione.

28      Quanto al criterio dell’utilizzazione voluta dal produttore della componente o del prodotto complesso, tale giudice indica che la sua applicazione consentirebbe, a suo avviso, di evitare l’esclusione della protezione giuridica dei disegni o modelli in quanto sarebbe irrilevante l’utilizzazione del prodotto complesso da parte degli utilizzatori finali, ricordando al contempo le sue riserve riguardo a tale criterio, menzionate al punto 21 della presente sentenza.

29      In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se solo l’utilizzazione principale del prodotto complesso sia determinante o se debbano, eventualmente, essere presi in considerazione altri usi di tale prodotto.

30      A tal riguardo, detto giudice è favorevole a un’interpretazione estensiva dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71, al fine di minimizzare gli effetti dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva – ove tale interpretazione è considerata dalla dottrina contraria alla logica del sistema di protezione dei disegni o modelli –, e di evitare una maggiore disparità di trattamento tra i titolari di disegni o modelli che coprono componenti di prodotti complesse e i titolari di altri disegni o modelli.

31      In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se un componente, che incorpora un disegno o modello, sia “visibile” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della [direttiva 98/71] per il solo fatto che è oggettivamente possibile identificare il disegno quando il componente è montato oppure se ciò dipenda dalla visibilità in determinate condizioni di utilizzo o da un determinato punto di osservazione.

2)      Ove la risposta alla prima questione fosse nel senso che è rilevante la visibilità in determinate condizioni di utilizzo o da un determinato punto di osservazione:

a)      Se, ai fini della valutazione dell’“utilizzazione normale” di un prodotto complesso da parte del consumatore finale ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva [98/71], sia rilevante la destinazione voluta dal fabbricante del componente o del prodotto complesso oppure l’uso abituale del prodotto complesso da parte del consumatore finale.

b)      Quali siano i criteri in base ai quali è possibile valutare se l’utilizzazione di un prodotto complesso da parte del consumatore finale sia “normale” ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva [98/71]».

 Sulle questioni pregiudiziali

32      Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71 debba essere interpretato nel senso che il requisito della «visibilità» previsto da tale disposizione affinché un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso possa beneficiare della protezione giuridica dei disegni o modelli debba essere valutato in funzione di determinate condizioni di utilizzazione di tale prodotto complesso o della sola possibilità obiettiva di riconoscere il disegno o modello applicato sulla componente quale integrata nel prodotto complesso e, dall’altro lato, esso si chiede quali siano i criteri pertinenti per caratterizzare l’«utilizzazione normale» di un prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale.

33      Tali questioni sono sollevate nell’ambito di una controversia sorta dalla domanda proposta dalla Büchel diretta all’annullamento del disegno o modello di cui trattasi nel procedimento principale in quanto quest’ultimo non può beneficiare della protezione giuridica dei disegni o modelli dal momento che la sella, in quanto componente di un prodotto complesso quale la «bicicletta» o la «moto», non sarebbe visibile in caso di normale utilizzazione di tale prodotto complesso.

34      Anzitutto, occorre constatare che, nel caso di specie, la sella di una bicicletta o di una moto costituisce una componente di un prodotto complesso, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71, ove una bicicletta o una moto costituiscono, di per sé, un prodotto complesso, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), di tale direttiva. Una sella, infatti, può essere sostituita in maniera tale da consentire di smontare o rimontare la bicicletta o la moto e, in sua assenza, detto prodotto complesso non potrebbe essere oggetto di un uso normale (v., par analogia, sentenza del 20 dicembre 2017, Acacia e D’Amato, C‑397/16 et C‑435/16, EU:C:2017:992, punti da 64 a 66).

35      Occorre ricordare, in primo luogo, che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71, letto alla luce del considerando 12 di quest’ultima, un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale solo se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di tale prodotto (punto a) e le caratteristiche visibili della componente soddisfano in quanto tali i requisiti di novità e di individualità (punto b).

36      L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71 stabilisce quindi una regola speciale concernente specificamente i disegni o modelli applicati a un prodotto o incorporati in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), della direttiva 98/71.

37      Occorre poi ricordare che, conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 98/71, oggetto della protezione giuridica dei disegni e modelli ai sensi di tale direttiva è l’aspetto di un prodotto o di una sua parte.

38      Nel contesto della protezione dei disegni o modelli prevista dal regolamento n. 6/2002, la Corte ha già avuto occasione di statuire che l’aspetto costituisce l’elemento determinante di un disegno o modello e che il fatto di una caratteristica di un disegno o modello sia visibile costituisce una caratteristica essenziale di tale protezione. (v., in tal senso, sentenze del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punti 62 e 63, nonché del 28 ottobre 2021, Ferrari, C‑123/20, EU:C:2021:889, punto 30).

39      Per quanto riguarda, in particolare, i disegni o modelli incorporati in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso, la Corte ha precisato che, affinché l’aspetto della componente di un prodotto complesso possa essere oggetto di protezione in quanto disegno o modello, esso deve, per definizione, essere visibile e delimitato da caratteristiche che costituiscono il suo aspetto particolare, vale a dire attraverso linee, contorni, colori, forme o ancora una struttura particolare. Ciò presuppone che l’aspetto di questa parte non possa confondersi interamente nel prodotto d’insieme (v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2021, Ferrari, C‑123/20, EU:C:2021:889, punti 49 e 50).

40      A tal riguardo, si deve considerare che questi stessi principi sono applicabili al sistema di protezione dei disegni o modelli previsto dalla direttiva 98/71.

41      Pertanto, l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/71 richiede che, affinché la componente, una volta incorporato in un prodotto complesso, possa beneficiare della protezione in quanto disegno o modello, quest’ultimo deve rimanere visibile durante la normale utilizzazione di tale prodotto. Inoltre, a termini del considerando 12 di tale direttiva, la protezione non dovrebbe essere estesa alle parti componenti che non sono visibili durante la normale utilizzazione di un prodotto né alle caratteristiche di una parte che risultano invisibili quando la parte stessa è montata, né alle caratteristiche delle parti che non presenterebbero, di per sé, i requisiti della novità e dell’individualità.

42      Tale limitazione della protezione giuridica dei disegni o modelli alle caratteristiche visibili della componente in questione si spiega con il fatto che l’aspetto di tale componente deriva esclusivamente dalle stesse.

43      Una siffatta interpretazione è corroborata dall’impianto sistematico della direttiva 98/71 nonché dall’obiettivo perseguito dall’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultima. Infatti, la protezione di un disegno o modello in forza di tale direttiva vale solo per le caratteristiche che determinano l’aspetto di un prodotto o di una parte di prodotto. Una parte visibile fa necessariamente parte dell’aspetto del prodotto complesso (v., per analogia, sentenza del 20 dicembre 2017, Acacia e D’Amato, C‑397/16 e C‑435/16, EU:C:2017:992, punto 73).

44      Inoltre, dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/71 risulta chiaramente che, per beneficiare della protezione giuridica dei disegni o modelli, la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, deve restare visibile «durante la normale utilizzazione» di tale prodotto.

45      Ne consegue che una valutazione in abstracto della visibilità della parte incorporata in un prodotto complesso, senza connessione con una qualsivoglia situazione concreta di utilizzazione di tale prodotto, non è sufficiente perché una tale parte possa beneficiare della protezione come disegno o modello ai sensi della direttiva 98/71. A tal riguardo, occorre precisare che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71 non impone, tuttavia, che una parte che è incorporata a un prodotto complesso resti visibile nella sua integralità in ogni momento dell’utilizzazione del prodotto complesso.

46      Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 33 e 34 delle sue conclusioni, la visibilità di una componente incorporata in un prodotto complesso, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 4, della stessa, non può essere valutata unicamente dal punto di osservazione dell’utilizzatore finale di tale prodotto. A tal riguardo, deve essere presa in considerazione anche la visibilità di una simile componente per un osservatore esterno.

47      In secondo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71, la nozione di «utilizzazione normale» di un prodotto complesso è definita come «l’utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione». Secondo tale definizione, l’«utilizzazione normale» corrisponde all’utilizzazione da parte dell’utilizzatore finale. Ne sono esplicitamente escluse gli usi da parte dell’utilizzatore finale che rientrano nella manutenzione, nell’assistenza o nella riparazione del prodotto complesso.

48      A tal riguardo, occorre stabilire se la nozione di «utilizzazione normale» di un prodotto da parte dell’utilizzatore finale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71, corrisponda all’utilizzazione voluta dal produttore o dal progettista della componente, a quella voluta dal produttore o dal progettista del prodotto complesso o all’uso abituale del prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale.

49      Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se l’ «utilizzazione normale» di un prodotto complesso corrisponda all’utilizzazione voluta dal produttore della componente, a quella voluta dal produttore del prodotto complesso o all’uso abituale di tale prodotto da parte dell’utilizzatore finale, occorre constatare anzitutto che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71, tale disposizione riguarda l’«utilizzazione normale» del prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale.

50      A tal riguardo, se la versione in lingua tedesca dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71 adotta come criterio della visibilità di una componente incorporata in un prodotto complesso l’«utilizzazione conforme alla sua destinazione» («bestimmungsgemäße Verwendung»), altre versioni linguistiche di queste stesse disposizioni, come le versioni in lingua inglese («normal use»), francese («utilisation normale»), italiana («la normale utilizzazione»), spagnola («la utilización normal») o neerlandese («normaal gebruik»), indicano che la componente incorporata in un prodotto complesso deve continuare a essere visibile durante l’utilizzazione «normale» o «abituale» di tale prodotto.

51      Occorre rilevare che, come sottolineato, in sostanza, dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, l’utilizzazione normale o abituale di un prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale corrisponde, in linea di principio, ad un’utilizzazione conforme alla destinazione del prodotto complesso voluta dal produttore o dal progettista di quest’ultimo.

52      Ciò premesso, come rilevato, in sostanza, dalla Commissione per quanto riguarda la nozione di «utilizzazione normale», il legislatore dell’Unione ha inteso riferirsi all’utilizzazione abituale del prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale, al fine di escludere un’utilizzazione di tale prodotto in altre fasi degli scambi commerciali e di evitare così un’elusione della condizione di visibilità. La valutazione dell’«utilizzazione normale» di un prodotto complesso, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 98/71, non può quindi essere fondata unicamente sull’intenzione del produttore della componente o del prodotto complesso.

53      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione di sapere quale utilizzazione di un prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale costituisca una «utilizzazione normale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71, occorre rilevare anzitutto che il fatto che tale disposizione non precisi quale tipo di utilizzazione di un siffatto prodotto sia contemplato da tale nozione e si riferisca, in maniera generale, all’utilizzazione di un siffatto prodotto da parte dell’utilizzatore finale, depone a favore di un’interpretazione estensiva di detta nozione.

54      A tal riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, in pratica, l’utilizzazione di un prodotto nella sua funzione principale richiede spesso differenti atti che possono essere compiuti prima o dopo che il prodotto abbia svolto tale funzione principale, quali il deposito e il trasporto dello stesso. Di conseguenza, si deve ritenere che l’«utilizzazione normale» di un prodotto complesso, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71, comprenda tutti questi atti, ad eccezione di quelli espressamente esclusi da detto paragrafo 4, vale a dire gli atti relativi alla manutenzione, all’assistenza e alla riparazione.

55      Pertanto, la nozione di «normale utilizzazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71, deve comprendere gli atti che si riferiscono all’utilizzazione abituale di un prodotto nonché altri atti che possono ragionevolmente essere compiuti durante tale uso e che sono usuali dal punto di osservazione dell’utilizzatore finale, compresi quelli che possono essere compiuti prima o dopo che il prodotto ha svolto la sua funzione principale, quali il deposito e il trasporto di quest’ultimo.

56      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71 deve essere interpretato nel senso che il requisito di «visibilità» previsto da tale disposizione affinché un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso possa beneficiare della protezione giuridica dei disegni o modelli deve essere valutato alla luce di una situazione di utilizzazione normale di tale prodotto complesso, di modo che la componente di cui trattasi, una volta incorporata in detto prodotto, rimanga visibile durante siffatta utilizzazione. A tal fine, la visibilità di una componente di un prodotto complesso in occasione della sua «utilizzazione normale» da parte dell’utilizzatore finale deve essere valutata dal punto di osservazione di tale utilizzatore nonché da quello di un osservatore esterno, fermo restando che tale utilizzazione normale deve comprendere gli atti compiuti durante l’utilizzazione principale di un prodotto complesso nonché quelli che devono essere abitualmente compiuti dall’utilizzatore finale nell’ambito di una siffatta utilizzazione, ad eccezione della manutenzione, dell’assistenza e della riparazione.

 Sulle spese

57      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli,

dev’essere interpretato nel senso che:

il requisito di «visibilità» previsto da tale disposizione affinché un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso possa beneficiare della protezione giuridica dei disegni o modelli deve essere valutato alla luce di una situazione di utilizzazione normale di tale prodotto complesso, di modo che la componente di cui trattasi, una volta incorporata in detto prodotto, rimanga visibile durante siffatta utilizzazione. A tal fine, la visibilità di una componente di un prodotto complesso in occasione della sua «utilizzazione normale» da parte dell’utilizzatore finale deve essere valutata dal punto di osservazione di tale utilizzatore nonché da quello di un osservatore esterno, fermo restando che tale utilizzazione normale deve comprendere gli atti compiuti durante l’utilizzazione principale di un prodotto complesso nonché quelli che devono essere abitualmente compiuti dall’utilizzatore finale nell’ambito di una siffatta utilizzazione, ad eccezione della manutenzione, dell’assistenza e della riparazione.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.