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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di Air One S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 ottobre 2004

(causa T-395/04)

Lingua processuale : l'italiano

Il 5 ottobre 2004, Air One S.p.A., con gli avvocati Gianluca Belotti e Matteo Padellaro, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-     dichiarare e statuire che la Commissione è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato CE, astenendosi dal prendere posizione, seppur formalmente richiesta di farlo, sulla denuncia presentata il 22 dicembre 2003 da Air One, relativamente agli aiuti di Stato illegali che le Autorità italiane avrebbero concesso al vettore aereo Ryanair;

-     ordinare alla Commissione di prendere, senza ulteriore indugio, posizione sulla denuncia presentata dalla ricorrente, adottando un formale provvedimento al riguardo, nonché sulle richieste misure cautelari;

-     condannare la convenuta, in ogni caso, alla rifusione di tutte le spese di giudizio, ciò anche in caso di non luogo a statuire per intervenuto provvedimento della Commissione, nelle more del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso in carenza, la ricorrente fa valere come, con lettera datata 22 dicembre 2003, la ricorrente trasmetteva alla Commissione europea una denuncia per gli aiuti illegali, di cui avrebbe goduto il vettore aereo irlandese Ryanair, presso diversi aeroporti italiani, beneficiando di tariffe aeroportuali e di prezzi oltremodo competitivi per i servizi goduti sugli scali italiani, talvolta di autentiche esenzioni da ogni costo.

In assenza di riscontri da parte della Commissione, Air One invitava formalmente la medesima Commissione a prendere posizione sulla denuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 CE. Trascorsi inutilmente quattro mesi, Air One decideva di adire il Tribunale UE.

Viene sottolineato, a questo riguardo, che un termine di nove mesi senza che alcun riscontro le sia stato fornito e senza che la Commissione - di fronte ad una denuncia articolata vertente su fatti che, in larga misura ed in casi analoghi, già sono stati valutati dalla Commissione e considerati come aiuti di Stato - abbia deciso di agire contro le Autorità italiane per i pretesi aiuti illegali e, molto probabilmente, incompatibili con il mercato comune, non potrà che essere censurato dal Tribunale.

Inoltre, non pare alla ricorrente inutile osservare come gli aiuti contestati siano stati concessi ad un'impresa operante nel settore aereo, il quale gode ormai di un'attenzione particolare da parte della Commissione, anche relativamente agli aiuti di Stato.

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