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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di Bernard Nonat contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 settembre 2004

    (Causa T-391/04)

    Lingua processuale: il francese

Il 28 settembre 2004 Bernard Nonat, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare le decisioni della Commissione di non iscrivere il nome del ricorrente in ordine utile né sull'elenco di merito, né sull'elenco dei funzionari promossi al grado A4 per l'esercizio di promozione 2003;

-    dichiarare l'illegittimità dell'art. 12 delle Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto nella parte in cui esso prevede l'assegnazione di punti di precedenza transitori dell'ordine di un punto per ogni anno di anzianità nel grado con un massimo di 7 punti e dei punti di anzianità speciali supplementari entro il limite del 150 % delle possibilità di promozione dell'esercizio precedente senza tener conto dei meriti effettivi di cui i funzionari abbiano dato prova durante gli anni di riferimento.

-    condannare la convenuta alla spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nel presente procedimento si oppone al rifiuto dell'APN di promuoverlo al grado A4 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2003.

A sostegno delle sue affermazioni, egli fa valere la violazione degli artt. 43 e 45 dello Statuto, nonché quella del divieto di discriminazione e del principio di aspettativa di carriera.

Egli precisa, a tale proposito, che le nuove procedure di valutazione e di promozione dei dipendenti adottate dalla Commissione priverebbero i dipendenti della valutazione dei loro meriti. Nel suo caso concreto, e ai sensi dell'art. 12, n. 3, lett. b), delle Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto, gli sarebbero stati riconosciuti gli stessi meriti, in termini di punti di precedenza speciali supplementari, dei dipendenti dello stesso grado non proposti per l'esercizio precedente.

Risulterebbe così che due categorie di dipendenti diversi in termini di merito vengono trattati nella stessa maniera, in violazione del divieto di discriminazione e dell'art. 45 dello Statuto: da un lato i dipendenti che, oltre il limite del 150 % delle possibilità di promozione dell'esercizio di promozione 2002, sono stati proposti per il detto esercizio per una promozione e, dall'altro, i dipendenti promuovibili nel 2002 che non sono stati proposti.

Del pari, l'assegnazione di un punto di precedenza transitorio per ogni anno di anzianità nel grado avrebbe l'effetto, in violazione dell'art. 45 dello Statuto, di premiare l'anzianità nel grado dei dipendenti promuovibili senza tener conto dei rispettivi meriti di cui essi abbiano dato prova durante il periodo di riferimento.

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