Language of document : ECLI:EU:C:2016:283

Causa C‑377/14

Ernst Georg Radlinger

e

Helena Radlingerová

contro

Finway a.s.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Praze)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7 – Norme nazionali disciplinanti il procedimento per insolvenza – Debiti derivanti da un contratto di credito al consumo – Ricorso giurisdizionale effettivo – Punto 1, lettera e), dell’allegato – Carattere sproporzionato dell’importo dell’indennizzo – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 3, lettera l) – Importo totale del credito – Punto I dell’allegato I – Importo del prelievo – Calcolo del tasso annuo effettivo globale – Articolo 10, paragrafo 2 – Obbligo di informazione – Esame d’ufficio – Sanzione»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 aprile 2016

1.        Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Mezzi destinati a far cessare l’utilizzazione delle clausole abusive – Normativa nazionale che osta all’esame d’ufficio da parte del giudice nazionale della natura abusiva di una clausola all’origine di un credito che forma oggetto di un procedimento d’insolvenza e limita il sindacato giurisdizionale delle clausole vertenti su crediti non garantiti – Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 6 e 7, § 1)

2.        Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48 – Requisiti riguardanti le informazioni da menzionare nel contratto – Oggetto – Obbligo per il giudice nazionale di esaminare d’ufficio il rispetto di tali requisiti e di trarne le conseguenze – Limiti

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, artt. 10, § 2, e 23)

3.        Atti delle istituzioni – Direttive – Effetto diretto – Limiti – Possibilità di far valere una direttiva nei confronti del singolo – Esclusione – Attuazione da parte degli Stati membri – Obblighi dei giudici nazionali – Obbligo di esaminare d’ufficio il rispetto di taluni obblighi previsti dalle direttive 93/13 e 2008/48 in materia di tutela dei consumatori

(Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, art. 10, § 2; direttiva del Consiglio 93/13, art. 7, § 1)

4.        Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48 – Requisiti riguardanti le informazioni da menzionare nel contratto – Importo totale del credito e importo del prelievo – Nozione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/48, art.3, h) e l), 10, § 2, e allegato I, punto I]

5.        Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’art. 3 – Valutazione da parte del giudice nazionale – Criteri – Applicazione a una clausola che prevede un indennizzo di importo sproporzionatamente elevato a carico del consumatore – Competenza del giudice nazionale

[Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3, 4, 6, § 1, 7 e allegato, punto I, e)]

1.        L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, in un procedimento per insolvenza, da un lato, non consente al giudice chiamato a pronunciarsi in tale procedimento di esaminare d’ufficio la natura eventualmente abusiva di clausole contrattuali dalle quali derivano crediti dichiarati nell’ambito del predetto procedimento, anche qualora tale giudice disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, e, dall’altro, autorizza detto giudice a procedere soltanto all’esame di crediti non garantiti, e ciò unicamente per un numero limitato di censure relative alla loro prescrizione o estinzione.

Infatti, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, una volta che esso dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. A tale proposito, poiché il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo implica che il consumatore sia autorizzato a contestare dinanzi al giudice nazionale la fondatezza di crediti derivanti da un contratto di credito contenente clausole che possano essere dichiarate abusive, indipendentemente dal fatto che tali crediti siano o meno garantiti, una normativa nazionale che autorizza il debitore che intenda contestare un credito non garantito a invocare soltanto la prescrizione o l’estinzione di tale credito può compromettere l’effettività della tutela voluta dagli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13.

(v. punti 52, 56, 57, 59, dispositivo 1)

2.        L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori, dev’essere interpretato nel senso che impone a un giudice nazionale, investito di una controversia relativa a crediti derivanti da un contratto di credito ai sensi di tale direttiva, di esaminare d’ufficio il rispetto dell’obbligo di informazione previsto da tale disposizione e di trarre le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano dalla violazione di tale obbligo, a condizione che le sanzioni soddisfino i requisiti di cui all’articolo 23 della predetta direttiva.

Infatti, le informazioni precedenti e concomitanti alla stipulazione di un contratto, relative alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta stipulazione, rivestono per il consumatore un’importanza fondamentale. È segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista. Peraltro, esiste un rischio non trascurabile che, soprattutto per ignoranza, il consumatore non faccia valere la norma giuridica intesa a tutelarlo. Ne consegue che la tutela effettiva del consumatore non potrebbe essere raggiunta se il giudice nazionale non fosse tenuto a valutare d’ufficio il rispetto delle disposizioni derivanti dalla normativa dell’Unione sui consumatori. A tale proposito, posto che il giudice nazionale è quindi chiamato a garantire l’effetto utile della tutela dei consumatori voluto dalle disposizioni della direttiva 2008/48, il ruolo attribuitogli dal diritto dell’Unione nell’ambito interessato non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sul rispetto di tali disposizioni, bensì comporta parimenti l’obbligo di esaminare d’ufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

(v. punti 64-66, 70, 74, dispositivo 2)

3.        L’obbligo di uno Stato membro di adottare tutti i provvedimenti necessari per raggiungere il risultato prescritto da una direttiva è un obbligo cogente, imposto dall’articolo 288, terzo comma, TFUE e dalla direttiva stessa. Tale obbligo di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari vale per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell’ambito delle loro competenze, quelli giurisdizionali.

A tale riguardo, per quanto attiene alle direttive 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori, l’obbligo di procedere all’esame d’ufficio della natura abusiva di talune clausole e della presenza di menzioni obbligatorie di informazioni in un contratto di credito costituisce una norma procedurale gravante non su un singolo ma sugli organi giurisdizionali. Inoltre, nell’applicare il diritto interno i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e della finalità della direttiva 2008/48, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE. L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte.

(v. punti 76, 77, 79)

4.        Gli articoli 3, lettera l), e 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché il punto I dell’allegato I di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che l’importo totale del credito e l’importo del prelievo designano l’insieme delle somme messe a disposizione del consumatore, il che esclude quelle destinate dal creditore al pagamento dei costi connessi al credito di cui trattasi e che non sono effettivamente versate a tale consumatore.

Infatti, poiché la nozione di «importo totale che il consumatore è tenuto a pagare» è definita all’articolo 3, lettera h), della direttiva 2008/48 come la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito al consumatore, ne risulta che le nozioni di «importo totale del credito» e di «costo totale del credito per il consumatore» si escludono a vicenda e che, pertanto, l’importo totale del credito non può includere nessuna delle somme rientranti nel costo totale del credito per il consumatore. Di conseguenza, non si può includere nell’importo totale del credito, ai sensi degli articoli 3, lettera l), e 10, paragrafo 2, della direttiva2008/48, nessuna delle somme destinate a onorare gli impegni convenuti in base al credito di cui trattasi, quali le spese amministrative, gli interessi, le commissioni e qualsiasi altro tipo di costo che il consumatore è tenuto a pagare. In proposito, spetta al giudice nazionale verificare se una somma sia stata irregolarmente inclusa nell’importo totale del credito, ai sensi dell’articolo 3, lettera l), della direttiva 2008/48; tale circostanza può incidere sul calcolo del tasso annuo effettivo globale e compromettere, di conseguenza, l’esattezza delle informazioni che il creditore doveva menzionare, in forza dell’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, nel contratto di credito in questione.

(v. punti 85, 86, 89, 91, dispositivo 3)

5.        Le disposizioni della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretate nel senso che, per valutare il carattere sproporzionatamente elevato, ai sensi del punto I, lettera e), dell’allegato di tale direttiva, dell’importo dell’indennizzo imposto al consumatore che non adempie ai propri obblighi, occorre valutare l’effetto cumulativo di tutte le clausole ad esso relative contenute nel contratto di cui trattasi, indipendentemente dal fatto che il creditore persegua effettivamente la piena esecuzione di ognuna di esse, e che, se del caso, spetta ai giudici nazionali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della predetta direttiva, trarre tutte le conseguenze derivanti dall’accertamento della natura abusiva di talune clausole, escludendo tutte quelle che sono state considerate abusive, al fine di assicurarsi che il consumatore non ne sia vincolato.

Infatti, i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l’applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti dei consumatori, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Ne consegue che il giudice nazionale che abbia accertato che alcune clausole di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore sono abusive, ai sensi della direttiva 93/13, è tenuto a escludere tutte le clausole abusive e non soltanto alcune di esse.

(v. punti 97, 100, 101, dispositivo 4)