Language of document : ECLI:EU:C:2018:898

Causa C247/17

Denis Raugevicius

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus)

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articoli 18 e 21 TFUE – Domanda presentata a uno Stato membro da un paese terzo per l’estradizione di un cittadino dell’Unione, avente la cittadinanza di un altro Stato membro, che ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione nel primo di detti Stati membri – Domanda presentata ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e non ai fini dell’esercizio dell’azione penale – Divieto di estradizione applicato unicamente ai cittadini nazionali – Restrizione della libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – Proporzionalità»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 novembre 2018

1.        Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione ratione personae – Cittadino di uno Stato membro avente anche la cittadinanza di uno Stato terzo – Inclusione

(Artt. 20 TFUE e 21 TFUE)

2.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Domanda presentata a uno Stato membro da uno Stato terzo diretta a ottenere l’estradizione di un cittadino dell’Unione, avente la cittadinanza di un altro Stato membro, che ha esercitato il diritto di libera circolazione nel primo Stato membro – Domanda di estradizione finalizzata all’esecuzione di una pena detentiva – Stato membro richiesto che vieta l’estradizione dei propri cittadini ai fini dell’esecuzione di una pena e che consente che la pena irrogata all’estero sia scontata sul suo territorio – Obbligo per tale Stato membro di garantire ai cittadini dell’Unione che risiedono in modo permanente sul suo territorio un trattamento identico a quello accordato ai propri cittadini

(Artt. 18 TFUE e 21 TFUE)

3.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Domanda presentata a uno Stato membro da uno Stato terzo diretta a ottenere l’estradizione di un cittadino dell’Unione, avente la cittadinanza di un altro Stato membro, che ha esercitato il diritto di libera circolazione nel primo Stato membro – Obbligo di verifica delle garanzie previste dall’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 19)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 29)

2.      Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, in presenza di una domanda, presentata da un paese terzo, di estradizione di un cittadino dell’Unione europea che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, la quale sia finalizzata non all’esercizio dell’azione penale, bensì all’esecuzione di una pena detentiva, lo Stato membro richiesto, il cui diritto nazionale vieti l’estradizione dei propri cittadini al di fuori dell’Unione ai fini dell’esecuzione di una pena e preveda la possibilità che una siffatta pena irrogata all’estero sia scontata nel suo territorio, è tenuto a garantire a tale cittadino dell’Unione, purché sia residente in modo permanente nel suo territorio, un trattamento identico a quello accordato ai propri cittadini in materia di estradizione.

Atteso che, come rammentato al punto 33 della presente sentenza, l’estradizione è in grado di evitare il rischio di impunità per i cittadini di Stati membri diversi dallo Stato membro richiesto, e che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale consente l’estradizione dei cittadini di Stati membri diversi dalla Repubblica di Finlandia, occorre esaminare la proporzionalità di tale normativa verificando se non esistano misure che consentano di raggiungere in modo parimenti efficace tale obiettivo, ma che siano meno lesive della libertà di circolazione di questi ultimi cittadini (sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 41), tenendo conto di tutte le circostanze di causa, in fatto e in diritto.

A tal riguardo occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (v., in particolare, sentenze del 20 settembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, EU:C:2001:458, punto 31; dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09, EU:C:2011:124, punto 41, e del 5 giugno 2018, Coman e a., C 673/16, EU:C:2018:385, punto 30). Ogni cittadino dell’Unione può quindi far valere il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza sancito dall’articolo 18 TFUE in tutte le situazioni che rientrano nel campo di applicazione ratione materiae del diritto dell’Unione; tali situazioni, come nel procedimento principale, comprendono l’esercizio della libertà fondamentale di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri, quale attribuita dall’articolo 21 TFUE (v. sentenze del 4 ottobre 2012, Commissione/Austria, C‑75/11, EU:C:2012:605, punto 39, e dell’11 novembre 2014, Dano, C‑333/13, EU:C:2014:2358, punto 59). Inoltre benché, in assenza di norme del diritto dell’Unione in materia di estradizione di cittadini degli Stati membri verso la Russia, gli Stati membri mantengano la competenza ad adottare norme siffatte, gli stessi Stati membri sono tenuti a esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione, segnatamente del divieto di discriminazione sancito dall’articolo 18 TFUE, nonché della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, garantita dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE.

Orbene, alla luce dell’obiettivo consistente nell’evitare il rischio di impunità, i cittadini finlandesi, per un verso, e i cittadini di altri Stati membri con residenza permanente in Finlandia, che danno quindi prova di un sicuro grado di inserimento nella società di detto Stato, per altro verso, si trovano in una situazione comparabile (v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C‑123/08, EU:C:2009:616, punto 67). Di conseguenza, in forza degli articoli 18 e 21 TFUE, i cittadini di altri Stati membri con residenza permanente in Finlandia, che sono oggetto di una domanda di estradizione di un paese terzo finalizzata all’esecuzione di una pena detentiva, beneficiano della norma che vieta l’estradizione applicata ai cittadini finlandesi e possono, alle medesime condizioni di questi ultimi, scontare la loro pena nel territorio finlandese.

(v. punti 40, 43‑47, 50 e disp.)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 49)