Language of document : ECLI:EU:C:2018:282

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

26 aprile 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Assistenza reciproca in materia di recupero crediti – Direttiva 2010/24/UE – Articolo 14 – Diritto a un ricorso effettivo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Possibilità per l’autorità adita di rifiutare l’assistenza al recupero sulla base del rilievo che il credito non è stato notificato correttamente»

Nella causa C‑34/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court (Alta Corte, Irlanda), con decisione del 16 gennaio 2017, pervenuta in cancelleria il 24 gennaio 2017, nel procedimento

Eamonn Donnellan

contro

The Revenue Commissioners,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 gennaio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per E. Donnellan, da L. Glennon e E. Silke, solicitors, P. McGarry, SC, e R. Maguire, barrister;

–        per The Revenue Commissioners, da M.-C. Maney, solicitor, N. Travers, SC, B. Ó Floinn, BL, e M. Corry, advocate;

–        per il governo ellenico, da E. Tsaousi, M. Tassopoulou e K. Georgiadis, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin, H. Krämer e F. Tomat, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 marzo 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU 2010, L 84, pag. 1, e rettifica in GU 2016, L 357, pag. 17).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra il sig. Eamonn Donnellan e i Revenue Commissioners (in prosieguo: i «Commissioners»), in merito al recupero di un credito costituito, da un lato, da un’ammenda inflitta al sig. Donnellan da un’autorità doganale ellenica e, dall’altro, dagli interessi nonché dalle spese relativi a tale ammenda.

 Contesto normativo

 La direttiva 2010/24

3        La direttiva 2010/24 è stata adottata sulla base degli articoli 113 e 115 TFUE. I suoi considerando 1, 7, 17, 20 e 21 enunciano quanto segue:

«(1)      L’assistenza reciproca tra gli Stati membri ai fini del recupero dei rispettivi crediti e di quelli dell’Unione derivanti da determinate imposte e altre misure contribuisce al buon funzionamento del mercato interno. (…)

(…)

(7)      L’assistenza reciproca può consistere, per l’autorità adita, nel fornire all’autorità richiedente le informazioni utili a quest’ultima per il recupero dei crediti sorti nello Stato membro richiedente e nel notificare al debitore tutti gli atti provenienti dallo Stato membro richiedente relativi a tali crediti. L’autorità adita può altresì procedere, su domanda dell’autorità richiedente, al recupero di crediti sorti nello Stato membro richiedente oppure adottare misure cautelari per garantire il recupero di tali crediti.

(…)

(17)      La presente direttiva non dovrebbe impedire l’esecuzione di obblighi più ampi in materia di assistenza risultanti da accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali.

(…)

(20)      Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia l’istituzione di un sistema uniforme di assistenza al recupero nell’ambito del mercato interno, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque (…) essere realizzati meglio a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà (…).

(21)      La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».

4        L’articolo 1 di detta direttiva, intitolato «Oggetto», precisa che la stessa direttiva «stabilisce le norme ai sensi delle quali gli Stati membri devono fornire, in uno Stato membro, l’assistenza al recupero dei crediti di cui all’articolo 2 sorti in un altro Stato membro».

5        L’articolo 2 della direttiva menzionata, intitolato «Ambito di applicazione», prevede quanto segue:

«1.      La presente direttiva si applica ai crediti relativi a quanto segue:

a)      la totalità delle imposte e dei dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell’Unione;

(…)

2.      L’ambito di applicazione della presente direttiva comprende:

a)      penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti per i quali l’assistenza reciproca può essere chiesta conformemente al paragrafo 1, irrogate dalle autorità amministrative competenti per la riscossione delle imposte o dei dazi interessati o l’effettuazione di indagini amministrative al riguardo, o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta di tali autorità amministrative;

(…)

c)      interessi e spese relativi ai crediti per i quali l’assistenza reciproca può essere chiesta conformemente al paragrafo 1 o alle lettere a) o b) del presente paragrafo.

(…)».

6        Ai sensi dell’articolo 8 della medesima direttiva, intitolato «Domanda di notifica di alcuni documenti relativi ai crediti»:

«1.      Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita notifica al destinatario tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti un credito di cui all’articolo 2 o il suo recupero, provenienti dallo Stato membro richiedente.

(…)».

7        L’articolo 10 della direttiva 2010/24, intitolato «Domanda di recupero», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede al recupero dei crediti oggetto di un titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente».

8        L’articolo 11 di detta direttiva, intitolato «Condizioni che disciplinano le domande di recupero», al paragrafo 1 così recita:

«L’autorità richiedente non può presentare una domanda di recupero se e finché il credito e/o il titolo che ne consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente sono contestati in tale Stato membro, tranne nei casi in cui si applica l’articolo 14, paragrafo 4, terzo comma».

9        L’articolo 12 di detta direttiva, intitolato «Titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro adito e altri documenti di accompagnamento», così dispone:

«1.      Le domande di recupero sono accompagnate da un titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito.

Il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito rispecchia nella sostanza il contenuto del titolo iniziale che consente l’esecuzione e costituisce l’unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito. Esso non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in tale Stato membro.

Il titolo uniforme che consente l’esecuzione contiene almeno le seguenti informazioni:

a)      informazioni utili ai fini dell’identificazione del titolo iniziale che consente l’esecuzione, una descrizione del credito, ivi compresa la natura dello stesso, il periodo interessato, tutte le date utili per il processo di esecuzione, nonché l’importo del credito e le sue varie componenti, come il capitale, gli interessi maturati ecc.;

b)      nome e altri dati utili ai fini dell’identificazione del debitore;

c)      nome, indirizzo e altri estremi riguardanti:

i)      l’ufficio responsabile per l’accertamento del credito; e, se diverso,

ii)      l’ufficio presso il quale possono essere ottenute informazioni sul credito o sulle possibilità di contestare l’obbligo di pagamento.

(…)».

10      L’articolo 13 della medesima direttiva, intitolato «Esecuzione della domanda di recupero», così recita:

«1.      Ai fini del recupero nello Stato membro adito, ogni credito per cui è stata presentata una domanda di recupero è trattato come un credito dello Stato membro adito, salvo diversa disposizione della presente direttiva. L’autorità adita esercita le competenze conferitele e si avvale delle procedure previste dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro adito applicabili ai crediti riguardanti i medesimi dazi o le medesime imposte o, in mancanza di questi, dazi e imposte analoghi, salvo diversa disposizione della presente direttiva.

(…)

3.      A partire dalla data in cui riceve la domanda di recupero l’autorità adita applica gli interessi di mora previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro adito.

(…)».

11      L’articolo 14 della direttiva 2010/24, intitolato «Controversie», è così formulato:

«1.      Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito nonché le controversie riguardanti la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato membro richiedente. Se nel corso della procedura di recupero un soggetto interessato contesta il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, l’autorità adita informa tale soggetto che l’azione deve essere da esso promossa dinanzi all’organo competente dello Stato membro richiedente in conformità delle norme di legge in esso vigenti.

2.      Le controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro adito sono portate dinanzi all’organo competente di tale Stato membro in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti.

3.      Se un’azione di cui al paragrafo 1 è stata promossa dinanzi all’organo competente dello Stato membro richiedente, l’autorità richiedente ne informa l’autorità adita e indica gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione.

4.      Non appena riceve le informazioni di cui al paragrafo 3 dall’autorità richiedente o dal soggetto interessato, l’autorità adita sospende la procedura di esecuzione per quanto riguarda la parte contestata del credito in attesa della decisione dell’organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall’autorità richiedente ai sensi del terzo comma del presente paragrafo.

Su domanda dell’autorità richiedente, o se lo ritiene altrimenti necessario, (…) l’autorità adita può adottare misure cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro adito lo consentono.

L’autorità richiedente può chiedere, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente, all’autorità adita di recuperare un credito contestato o la parte contestata di un credito se le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro adito consentono tale azione. Le domande di questo tipo devono essere motivate. Se l’esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l’autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato membro adito.

(…)».

12      In forza dell’articolo 28 di detta direttiva, gli Stati membri erano tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla suddetta direttiva, e ad applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2012.

13      All’articolo 29, la direttiva 2010/24 ha abrogato, a decorrere dal 1o gennaio 2012, la direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU 2008, L 150, pag. 28).

14      La direttiva 2008/55 aveva codificato la direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU 1976, L 73, pag. 18), nonché i relativi atti modificativi.

 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011

15      Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24 (GU 2011, L 302, pag. 16), al suo articolo 15, paragrafo 1, così recita:

«La richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari contiene una dichiarazione comprovante che sono soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva 2010/24/UE per l’avvio della procedura di assistenza reciproca».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

16      Il sig. Donnellan, cittadino irlandese, nel 2002 è stato assunto in qualità di conducente di veicoli pesanti dalla TLT International Ltd, impresa di trasporti di diritto irlandese.

17      Nel luglio 2002 il sig. Donnellan, su ordine di detta impresa, ha ritirato, presso un negoziante stabilito in Grecia, 23 casse di olio d’oliva. La bolla di consegna relativa a tali merci indicava come destinatario di queste ultime un’impresa che gestiva taluni supermercati in Irlanda.

18      Il 26 luglio 2002 il sig. Donnellan ha presentato tale bolla di consegna all’ufficio doganale del porto di Patrasso (Grecia). In tale occasione, un agente doganale, nel corso di un’ispezione delle suddette merci, ha scoperto, oltre all’olio d’oliva, 171 800 pacchetti di sigarette di contrabbando. In seguito a tale scoperta, il sig. Donnellan è stato arrestato e il veicolo nonché il suo carico sono stati sequestrati.

19      Il 29 luglio 2002 il sig. Donnellan, in primo grado, è stato dichiarato colpevole di contrabbando e di presentazione di dati fiscali fittizi. Tali infrazioni hanno dato luogo alla condanna dell’interessato rispettivamente a tre anni e a un anno di reclusione. Il sig. Donnellan è stato posto immediatamente in stato di detenzione.

20      Il 17 ottobre 2002 il sig. Donnellan è stato assolto, in appello, da tali due capi d’imputazione e immediatamente rilasciato.

21      Il 27 aprile 2009 l’ufficio doganale di Patrasso ha emesso un avviso di accertamento diretto a infliggere al sig. Donnellan una sanzione amministrativa per un importo pari a EUR 1 097 505, a motivo del fatto che il carico sequestrato nel luglio 2002 conteneva 171 800 pacchetti di sigarette di contrabbando.

22      Il 19 giugno 2009 l’ambasciata di Grecia in Irlanda ha inviato una lettera raccomandata al «Sig. Donnellan Eamonn Ballyhaunis, Ireland», invitando quest’ultimo a contattare con sollecitudine i propri servizi, affinché andasse a ritirare e a firmare alcuni documenti importanti che lo riguardavano.

23      Con una decisione del 15 luglio 2009, a seguito dell’avviso di accertamento del 27 aprile 2009, l’ufficio doganale di Patrasso ha inflitto al sig. Donnellan una sanzione pecuniaria pari a EUR 1 097 505. Lo stesso giorno tale sanzione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica.

24      Il 14 novembre 2012 le autorità elleniche hanno trasmesso ai Commissioners una domanda di recupero, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2010/24, redatta in lingua inglese e concernente la suddetta sanzione pecuniaria di EUR 1 097 505, aumentata degli interessi per un importo di EUR 384 126,76 nonché di spese o penalità per un importo di EUR 26 340,12.

25      Tale domanda conteneva segnatamente, a titolo della dichiarazione di cui all’articolo 15 del regolamento di esecuzione n. 1189/2011, comprovante che erano soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva 2010/24 per l’avvio della procedura di assistenza reciproca, le seguenti informazioni:

–        «The claim(s) is (are) not contested» [«Il/i credito/i non è/sono contestato/i)»];

–        «The claim(s) may no longer be contested by an administrative appeal/by an appeal to the courts» [«Il/i credito/i non può/possono più essere contestato/i mediante ricorso amministrativo/ricorso giurisdizionale»];

–        «Appropriate recovery procedures have been applied in the State of the applicant authority but will not result in the payment in full of the claim» [«Procedure di recupero adeguate sono state applicate nello Stato dell’autorità richiedente, ma non porteranno al pagamento integrale del credito»].

26      Il 15 novembre 2012 il sig. Donnellan ha ricevuto una lettera dai Commissioners, datata 14 novembre 2012, con cui veniva chiesto il pagamento, entro 30 giorni, dell’importo di EUR 1 507 971,88 a titolo di recupero della sanzione pecuniaria, degli interessi e delle spese o delle penalità oggetto della domanda delle autorità elleniche.

27      A tale lettera era allegato il «titolo uniforme» di cui all’articolo 12 della direttiva 2010/24, redatto in lingua inglese. Detto titolo si riferiva alla decisione summenzionata dell’ufficio doganale di Patrasso e qualificava come segue il credito di cui trattasi: «Multiple duties for illegal cigarette trading» (debiti vari occasionati da contrabbando di sigarette).

28      Tale medesimo titolo menzionava il numero del passaporto del sig. Donnellan e qualificava come «known» (noto) l’indirizzo dell’interessato.

29      Ricevuta la suddetta lettera del 14 novembre 2012, il sig. Donnellan ha conferito mandato a un solicitor al fine di ottenere chiarimenti riguardo alla decisione dell’ufficio doganale di Patrasso.

30      L’11 giugno 2014 il sig. Donnellan ha avviato un procedimento dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda), al fine di ottenere tutela contro la domanda di recupero delle somme reclamate.

31      Il 12 dicembre 2014 veniva emessa da tale organo giurisdizionale un’ordinanza provvisoria di sospensione dell’esecuzione di tale domanda in attesa della decisione nel merito della causa.

32      I Commissioners sostengono dinanzi alla High Court (Alta Corte) che, in assenza di ricorso proposto dal sig. Donnellan in Grecia per quanto riguarda il credito di cui trattasi, essi sono tenuti ad accogliere la domanda di recupero e a procedere con l’esecuzione forzata della stessa.

33      Il sig. Donnellan afferma di essere stato privato del suo diritto a un ricorso effettivo in Grecia e che, date le circostanze, i Commissioners non possono accogliere la suddetta domanda di recupero.

34      A tal riguardo, il sig. Donnellan ha prodotto, tra l’altro, dinanzi al giudice del rinvio una relazione redatta dal sig. Siaperas, esperto in diritto ellenico. Secondo tale relazione, l’ultima data alla quale il sig. Donnellan avrebbe potuto presentare un ricorso avverso la decisione dell’ufficio doganale di Patrasso era il 13 ottobre 2009, ossia 90 giorni dopo la pubblicazione della sanzione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica.

35      Il giudice del rinvio deduce dall’insieme degli atti di causa, in primo luogo, che la lettera raccomandata del 19 giugno 2009, indirizzata dall’ambasciata di Grecia al sig. Donnellan, non è stata consegnata a quest’ultimo, in secondo luogo, che lo stesso è venuto a conoscenza dell’esistenza della decisione con cui gli veniva inflitta la sanzione pecuniaria il 15 novembre 2012 e, in terzo luogo, che il medesimo è stato informato del contenuto e dei motivi di detta decisione soltanto nella corrispondenza successiva, segnatamente mediante le lettere del 31 marzo 2014 e del 29 dicembre 2015 del Ministero delle Finanze greco.

36      Secondo il giudice del rinvio, emerge da una giurisprudenza costante dei giudici irlandesi, dalla Costituzione irlandese, nonché dagli obblighi dell’Irlanda alla luce della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), che nessun giudice irlandese può autorizzare l’esecuzione di una decisione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non sia stata notificata all’interessato e che, peraltro, è fondata su fatti in relazione ai quali è stata accertata l’innocenza di quest’ultimo. Invero, l’esecuzione di una tale decisione, in Irlanda, sarebbe lesiva dell’ordine pubblico.

37      Pur considerando che la direttiva 2010/24 non consente di contestare la legittimità della decisione delle autorità elleniche dinanzi ai giudici irlandesi, il giudice del rinvio ritiene che i principi del diritto dell’Unione, quali risultano dalla sentenza del 14 gennaio 2010, Kyrian (C‑233/08, EU:C:2010:11), indichino tuttavia che circostanze eccezionali possono autorizzare il giudice del rinvio a invocare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») per negare l’esecuzione di una domanda di recupero come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

38      In tale contesto, la High Court (Alta Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/24 osti a che la High Court (Alta Corte), nel determinare l’esecutività in Irlanda di un “titolo uniforme che consente l’esecuzione” emesso il 14 novembre 2012 dall’ufficio doganale di Patrasso per penalità e ammende amministrative di un valore pari a EUR 1 097 505,00 inflitte il 15 luglio 2009 per presunto contrabbando commesso il 26 luglio 2002 (importo divenuto pari a EUR 1 507 971,88 a titolo di interessi e penalità):

–        applichi il diritto ad un ricorso effettivo e ad un processo equo entro un tempo ragionevole per un cittadino dell’Irlanda e dell’Unione europea in relazione alla richiesta di esecuzione (articolo 47 della Carta e articoli 6 e 13 della CEDU, che corrispondono ai diritti dei cittadini ai sensi degli articoli 34, 38 e 40.3 della Costituzione irlandese), in circostanze in cui il procedimento interessato è stato solo spiegato per la prima volta [all’interessato] in una “traduzione non ufficiale” in inglese (…) in una lettera datata [29 dicembre 2015] del Ministero delle Finanze [ellenico] (…) all’amministrazione finanziaria e doganale irlandese e ai difensori [dell’interessato] in Irlanda;

–        tenga conto degli obiettivi della direttiva 2010/24 di assistenza reciproca (considerando 20 della direttiva 2010/24) e di esecuzione di obblighi più ampi in materia di assistenza risultanti dalla CEDU (considerando 17 della direttiva 2010/24), come il diritto ad un ricorso effettivo per i cittadini ai sensi dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 13 della CEDU;

–        tenga conto della piena efficacia del diritto dell’Unione per i suoi cittadini, alla luce in particolare del punto 63 della sentenza del 14 gennaio 2010, Kyrian, C‑233/08 [EU:C:2010:11]».

 Sulla questione pregiudiziale

39      Con la sua questione il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/24 debba essere interpretato nel senso che osta a che un’autorità di uno Stato membro rifiuti l’esecuzione di una domanda di recupero riguardante un credito relativo a una sanzione pecuniaria inflitta in un altro Stato membro per motivi attinenti al diritto dell’interessato a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale.

40      Occorre ricordare anzitutto che il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri riveste, nel diritto dell’Unione, un’importanza fondamentale, dato che consente la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Tale principio impone a ciascuno di detti Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 191 e giurisprudenza ivi citata].

41      Pur rientrando nel settore del mercato interno, e non in quello della libertà, della sicurezza e della giustizia, anche la direttiva 2010/24 si fonda sul principio della fiducia reciproca sopra menzionato. Infatti, l’attuazione del regime di assistenza reciproca istituito da tale direttiva dipende dall’esistenza di una siffatta fiducia tra le autorità nazionali interessate.

42      Risulta in particolare dall’articolo 12, paragrafo 1, di detta direttiva che il recupero del credito nello Stato membro adito è fondato sul «titolo uniforme» con cui l’autorità richiedente trasmette, all’autorità adita, dati contenuti nel titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente. Tale titolo uniforme non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato membro adito.

43      Risulta inoltre dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/24 che qualsiasi contestazione del credito, di tale titolo iniziale, di detto titolo uniforme o di una notifica effettuata da un’autorità competente dello Stato membro richiedente deve essere promossa dinanzi agli organi competenti di detto Stato membro e non già dinanzi a quelli dello Stato membro adito.

44      La direttiva 2010/24, lungi dal conferire agli organi competenti dello Stato membro adito un potere di controllo sugli atti dello Stato membro richiedente, limita espressamente, al suo articolo 14, paragrafo 2, il potere di controllo di tali organi agli atti dello Stato membro adito.

45      Se è vero, indubbiamente, che gli atti adottati dagli Stati membri in virtù del regime di assistenza reciproca istituito dalla direttiva 2010/24 devono essere conformi ai diritti fondamentali dell’Unione, tra i quali figura il diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta, non ne discende in nessun modo che gli atti dello Stato membro richiedente debbano poter essere impugnati tanto dinanzi ai giudici di tale Stato membro quanto dinanzi a quelli dello Stato membro adito. Al contrario, tale regime di assistenza, poiché si fonda, in particolare, sul principio della fiducia reciproca, consente di accrescere la certezza del diritto quanto alla determinazione dello Stato membro competente a trattare le controversie e, così facendo, di evitare il forum shopping (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a., C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punto 79).

46      Ne consegue che il ricorso che l’interessato presenta nello Stato membro adito per contestare la domanda di pagamento indirizzatagli dall’autorità competente di tale Stato membro, ai fini del recupero del credito sorto nello Stato membro richiedente, non può comportare un esame della legittimità di tale credito.

47      Per contro, come già rilevato dalla Corte, non si può escludere che l’autorità adita possa decidere, in via eccezionale, di non accordare la propria assistenza all’autorità richiedente. Infatti, l’esecuzione della domanda di recupero del credito può essere rifiutata, in particolare, qualora risulti che tale esecuzione possa essere lesiva dell’ordine pubblico dello Stato membro dell’autorità adita (v., in merito all’articolo 12 della direttiva 76/308, cui corrisponde, in sostanza, l’articolo 14 della direttiva 2010/24, sentenza del 14 gennaio 2010, Kyrian, C‑233/08, EU:C:2010:11, punto 42).

48      A tal riguardo, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2010/24, il credito per cui è stata presentata una domanda di recupero è trattato come un credito dello Stato membro adito, il quale è quindi indotto a esercitare le competenze conferitegli e si avvale delle procedure previste dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili ai crediti riguardanti dazi e imposte identici o simili nel proprio ordinamento giuridico. Orbene, è difficilmente concepibile che a un titolo esecutivo che consente il recupero di un credito identico o simile dello Stato membro adito sia data esecuzione da quest’ultimo se detta esecuzione sia idonea a ledere l’ordine pubblico di tale Stato (v., per analogia, per quanto riguarda la direttiva 76/308, sentenza del 14 gennaio 2010, Kyrian, C‑233/08, EU:C:2010:11, punto 43).

49      Ciò premesso, spetta alla Corte controllare i limiti entro cui le autorità di uno Stato membro possono rifiutare, ricorrendo a concezioni nazionali come quelle relative al loro ordine pubblico, di concedere la propria assistenza a un altro Stato membro nell’ambito di un regime di cooperazione istituito dal legislatore dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, punti 56 e 57, nonché del 25 maggio 2016, Meroni, C‑559/14, EU:C:2016:349, punti 39 e 40).

50      Inoltre, secondo costante giurisprudenza, le limitazioni all’applicazione del principio della fiducia reciproca sono soggette a un’interpretazione restrittiva (v., in particolare, sentenze del 14 novembre 2013, Baláž, C‑60/12, EU:C:2013:733, punto 29; del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 41; del 25 maggio 2016, Meroni, C‑559/14, EU:C:2016:349, punto 38, e del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C‑367/16, EU:C:2018:27, punto 48).

51      Nel caso di specie, nonostante la dichiarazione contenuta nella domanda di recupero, secondo la quale sono state applicate procedure di recupero nello Stato membro richiedente, in base a quanto risulta dalla decisione di rinvio è pacifico che è soltanto alla data in cui l’autorità competente dello Stato membro adito ha trasmesso all’interessato la domanda di pagamento accompagnata dal titolo uniforme che quest’ultimo è venuto a conoscenza del fatto che, diversi anni prima, gli era stata inflitta una sanzione pecuniaria nello Stato membro richiedente. Il giudice del rinvio constata, inoltre, che è soltanto molto tempo dopo essere venuto a conoscenza dell’esistenza di detta sanzione che l’interessato ha ottenuto informazioni più precise riguardo al contenuto e ai motivi della decisione con cui tale sanzione gli è stata inflitta.

52      Pertanto, tale giudice ritiene che un rifiuto di esecuzione della domanda di recupero possa essere giustificato da motivi legati al diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e al fatto che, in Irlanda, l’esecuzione di una sanzione pecuniaria non notificata all’interessato è contraria all’ordine pubblico.

53      Al fine di valutare se circostanze come quelle considerate dal giudice del rinvio possano comportare un rifiuto di esecuzione, senza incorrere in una violazione del principio della fiducia reciproca, occorre anzitutto rilevare che il titolo uniforme, inviato dall’autorità richiedente all’autorità adita ai fini del recupero di un credito e trasmesso da quest’ultima all’interessato in allegato alla domanda di pagamento, non ha la funzione di notificare all’interessato la decisione, adottata nello Stato membro dell’autorità richiedente, su cui si fonda tale credito. Tale titolo, che, come è stato ricordato al punto 9 della presente sentenza, menziona, in particolare, il tipo di credito, l’ammontare dello stesso nonché i dati personali dell’interessato, è finalizzato a consentire l’esecuzione alle autorità dello Stato membro adito e, dunque, a prestare assistenza al recupero. Per contro, la comunicazione di detto titolo, senza che la decisione che infligge la sanzione pecuniaria e la motivazione di quest’ultima siano trasmesse all’interessato, non costituisce notifica di detta decisione.

54      Occorre poi ricordare che il regime di assistenza reciproca in materia di recupero crediti mira segnatamente a garantire l’effettiva notifica di tutti gli atti e le decisioni relativi a un credito o al suo recupero disposti dallo Stato membro in cui l’autorità richiedente ha sede (v., per quanto riguarda la direttiva 76/308, sentenza del 14 gennaio 2010, Kyrian, C‑233/08, EU:C:2010:11, punto 57). L’articolo 8 della direttiva 2010/24 prevede, a tal riguardo, la possibilità, per l’autorità che ha emesso il credito, di chiedere all’autorità competente dello Stato membro di residenza dell’interessato un’assistenza alla notifica dei documenti relativi a tale credito.

55      Si deve infine sottolineare che, per poter esercitare il suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, ai sensi dell’articolo 47 della Carta, avverso una decisione che gli arreca pregiudizio, l’interessato deve conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti vuoi in base alla lettura della decisione stessa vuoi a seguito di comunicazione di tale motivazione effettuata su sua istanza, affinché possa difendere i propri diritti nelle migliori condizioni possibili e decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente (sentenza del 4 giugno 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

56      In circostanze come quelle accertate dal giudice del rinvio nel procedimento principale, l’interessato è soggetto alla procedura di esecuzione della domanda di recupero oggetto della direttiva 2010/24, nonostante il fatto che la sanzione pecuniaria di cui trattasi non gli sia stata notificata. L’interessato è infatti in una situazione in cui il pagamento dell’importo della suddetta sanzione, oltre agli interessi e alle spese di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), di detta direttiva nonché agli interessi di mora di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della medesima, gli viene richiesto dall’autorità adita, sebbene, in mancanza di una conoscenza sufficiente del contenuto e dei motivi della decisione che gli infligge la sanzione, non abbia avuto la possibilità di contestare quest’ultima nello Stato membro dell’autorità richiedente.

57      Orbene, come ha rilevato, in sostanza, l’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, la situazione in cui l’autorità richiedente chiede il recupero di un credito fondato su una decisione che non è stata notificata all’interessato non è conforme alla condizione che disciplina le domande di recupero, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2010/24. Infatti, poiché, secondo tale disposizione, una domanda di recupero, ai sensi di detta direttiva, non può essere presentata se e finché il credito e/o il titolo che ne consente l’esecuzione nello Stato membro di origine sono contestati in tale Stato membro, una siffatta domanda non può neppure essere presentata quando l’interessato non sia stato informato dell’esistenza stessa di detto credito, dal momento che tale informazione costituisce un presupposto necessario perché quest’ultimo possa essere contestato.

58      Tale interpretazione trova peraltro conferma nell’articolo 47 della Carta e nella giurisprudenza della Corte in materia di comunicazione e notificazione degli atti giudiziari. Da tale giurisprudenza risulta in particolare che, al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui all’articolo 47, è necessario vigilare non solo a che il destinatario di un atto riceva realmente l’atto di cui trattasi, ma altresì che esso sia messo nelle condizioni di conoscere nonché di comprendere effettivamente e completamente il senso e la portata dell’azione avviata nei suoi confronti all’estero, in modo tale da poter utilmente far valere i suoi diritti nello Stato membro di origine (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punti 31 e 32, nonché giurisprudenza ivi citata). Simili considerazioni sono ugualmente valide nel contesto della direttiva 2010/24.

59      Di conseguenza, quando una domanda di recupero è presentata, quand’anche l’interessato non abbia avuto la possibilità di adire i giudici dello Stato membro richiedente in condizioni conformi al diritto fondamentale a un ricorso effettivo, la norma di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/24, quale recepita nel diritto nazionale, non può essere ragionevolmente applicata nei suoi confronti.

60      Ciò vale a fortiori anche quando, come nel caso in oggetto, la stessa autorità richiedente abbia indicato, nella domanda di recupero, e dunque a una data anteriore a quella in cui l’interessato è venuto a conoscenza dell’esistenza del credito di cui trattasi, che non era più possibile presentare un ricorso amministrativo o giurisdizionale nello Stato membro richiedente per contestare tale credito. Sebbene, certamente, il governo ellenico, successivamente, nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte, abbia affermato il contrario, dichiarando che la possibilità di presentare ricorso non era venuta meno a seguito della scadenza del termine di ricorso che è iniziato a decorrere a partire dalla pubblicazione del credito summenzionato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, non può essere contestato all’interessato di aver preso in considerazione l’informazione fornita dall’autorità richiedente nella domanda di recupero, della quale, dopo essere venuto a conoscenza di detto credito, aveva ricevuto copia e che aveva fatto verificare da un esperto in diritto ellenico, il quale l’aveva confermata.

61      Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che una situazione eccezionale come quella oggetto del procedimento principale, nella quale un’autorità di uno Stato membro chiede a un’autorità di un altro Stato membro di recuperare un credito relativo a una sanzione pecuniaria della quale l’interessato non era a conoscenza, può legittimamente condurre a un rifiuto di assistenza al recupero da parte di quest’ultima autorità. L’assistenza prevista dalla direttiva 2010/24, come indicato dal titolo e da diversi considerando della stessa, è qualificata come «reciproca», il che comporta, in particolare, che spetta all’autorità richiedente creare, prima di presentare una domanda di recupero, le condizioni in presenza delle quali l’autorità adita potrà utilmente e, in conformità con i principi fondamentali del diritto dell’Unione, accordare la propria assistenza.

62      Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/24, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un’autorità di uno Stato membro rifiuti l’esecuzione di una domanda di recupero riguardante un credito relativo a una sanzione pecuniaria inflitta in un altro Stato membro, come quello oggetto del procedimento principale, sulla base del rilievo che la decisione che infligge tale sanzione non è stata correttamente notificata all’interessato prima che la domanda di recupero fosse presentata alla succitata autorità in applicazione di detta direttiva.

 Sulle spese

63      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un’autorità di uno Stato membro rifiuti l’esecuzione di una domanda di recupero riguardante un credito relativo a una sanzione pecuniaria inflitta in un altro Stato membro, come quello oggetto del procedimento principale, sulla base del rilievo che la decisione che infligge tale sanzione non è stata correttamente notificata all’interessato prima che la domanda di recupero fosse presentata alla succitata autorità in applicazione di detta direttiva.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.